RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21/4/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Torino nell'ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di legali rappresentanti a vario titolo di UNICREDIT S.p.a.
per i reati di usura aggravata ai danni delle società G.D. S.r.l., Nodotto S.r.l. e B.B. s.a.s di B.G. ha confermato i decreti di sequestro preventivo emessi nei confronti di UNICREDIT dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 21/2/2015 (per la somma di Euro 27.200), in data 26/2/2015 (per la somma di Euro 729,43) ed in data 20/2/2015 (per la somma di Euro 47.402,70), mentre ha annullato il menzionato decreto di sequestro preventivo del 20/2/2015 limitatamente alla somma di Euro 37.777,88 della quale ha disposto la restituzione all'avente diritto.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di UNICREDIT S.p.a., deducendo:
1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644 c.p., u.c., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b).
Contesta, innanzitutto, la difesa di parte ricorrente il fatto - sostenuto dal Tribunale del riesame - che il profitto del reato di usura sottoponibile a confisca ex art. 644 c.p., u.c., possa essere individuato anche in una diminuzione dell'esposizione debitoria e ciò perchè il creditore che si limita a ridurre il proprio credito senza, quindi, aver ricevuto l'intero capitale dato a prestito e gli interessi maturati sullo stesso non conseguirebbe un effettivo arricchimento patrimoniale.
In sostanza secondo la tesi difensiva la confisca prevista dalla norma citata - e prima ancora il sequestro alla stessa finalizzato - potrebbero essere disposti solo nel caso in cui il debitore abbia effettivamente rimborsato il capitale erogatogli e corrisposto sia gli interessi legittimi che quelli oltre soglia.
Decidendo diversamente rispetto ai rilievi di cui sopra il Tribunale sarebbe quindi incorso in una violazione di legge.
2. Inesistenza o mera apparenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3.
Si duole, al riguardo, parte ricorrente del fatto che il Tribunale non si sarebbe attenuto allo stringente onere motivazionale che gli competeva. In particolare:
a) per alcuni conti correnti su cui sarebbero stati applicati interessi usurari l'ordinanza non ha indicato se via siano stati dei rimborsi;
b) in altri casi il Tribunale non avrebbe quantificato detti rimborsi;
c) il Tribunale avrebbe lasciato intendere che i rimborsi idonei a pagare il profitto del reato possano essere anche quelli precedenti ai trimestri nei quali sarebbero stati applicati interessi usurari ma non avrebbe poi spiegato quale sarebbe il collegamento sinallagmatico degli stessi con il profitto del reato; d) il Tribunale non avrebbe spiegato nella motivazione del provvedimento impugnato perchè ha ritenuto che la riduzione dell'esposizione debitoria idonea a far conseguire il profitto del reato sia anche quella relativa a rapporti di credito diversi da quelli sui quali sarebbero stati applicati gli interessi usurari.
3. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644 c.p., u.c., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), e art. 321 c.p.p., comma 2, ex art. 606 c.p.p., lett. c).
Si duole parte ricorrente del fatto che il Tribunale ha ritenuto che la valutazione sui diritti della persona offesa ex art. 644 c.p., u.c., (prevalenti rispetto alla confisca rispetto a quanto previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53) deve essere rinviata alla successiva fase dibattimentale con l'ulteriore conseguenza che non vi sarebbe stata una violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità tra quanto sequestrato e quanto confiscabile, così incorrendo anche in questo caso in una violazione di legge atteso che, secondo costante giurisprudenza in materia, il sequestro deve essere proporzionato alla successiva eventuale misura di confisca.
Sarebbe, infine, errato, quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che il sequestro sia giustificato dal timore di una dispersione o sottrazione del denaro posto sotto il vincolo atteso che i sequestri de quibus non sovraintendono ad esigenze di natura conservativa.
Il Pubblico Ministero di Torino con memoria in data 21/7/2015 ha illustrato le ragioni della asserita correttezza della decisione del Tribunale del riesame e della conseguente infondatezza delle doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Trattasi di questione già posta in sede di gravame ed alla quale il Tribunale del riesame ha dato una risposta sì corretta in punto di diritto e di risultato ma che necessita di ulteriori precisazioni.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che corretta sia l'osservazione del Tribunale (che in questo caso ha mostrato di condividere il rilievo della difesa) che sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, purtuttavia, per integrarsi il "profitto" è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell'autore del fatto.
In tal senso corretto è il richiamo all'assunto di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, secondo il quale "in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 c.p., u.c., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti..." (Cass. Sez. 6, sent. n. 45090 del 02/10/2014, dep. 30/10/2014, Rv. 260665).
Tuttavia il principio appena citato deve essere completato con quanto emerge dalla menzionata sentenza e riassunto nella relativa massima secondo la quale nel concetto di "interessi usurari concretamente corrisposti" debbono essere intesi anche quelli "eventualmente (corrisposti - ndr.) anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria".
Ora, trasponendo tale principio nei rapporti banca-correntista e partendo dalla corretta osservazione del Tribunale allorquando ha sottolineato che la banca è in condizione di apprendere le somme che confluiscono sul conto corrente che andranno così a ridurre il proprio credito - come di fatto è avvenuto con la apprensione di somme versate dai denuncianti sui conti correnti ed inglobate dalla banca a fronte del vantato diritto di credito che è così diminuito - è di tutta evidenza che gli interessi usurari sono stati effettivamente corrisposti così determinando per la banca stessa il conseguimento di un profitto.
In sostanza, se come è stato evidenziato nella sentenza sopra citata la "concreta corresponsione" degli interessi può anche consistere nell'emissione di un titolo di credito a favore del supposto usuraio ed indipendentemente dal fatto che detto titolo sia stato poi utilizzato o posto all'incasso, tale situazione è del tutto assimilabile a quella del rapporto tra correntista ed istituto bancario laddove attraverso la stipulazione del relativo contratto la banca finisce per contabilizzare a proprio favore la voce passiva degli interessi (nella specie usurari) a carico del cliente il quale si vede corrispondentemente ridurre il proprio saldo attivo così di fatto essendo già posto nella condizione di poter disporre esclusivamente del saldo del proprio conto corrente decurtato degli interessi stessi.
In tale situazione è indubbio che il profitto della banca debba intendersi già concretamente conseguito per effetto di diretta derivazione causale della condotta dell'agente e che non ci si trovi in presenza di un credito meramente "virtuale".
2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
E', innanzitutto, appena il caso di ricordare che il controllo di legittimità che compete alla Corte di cassazione in materia di ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari reali non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12):
quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Non è quindi possibile, come vorrebbe fare parte ricorrente, cercare di fare rientrare ad ogni costo nell'ambito di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), una doglianza che al più potrebbe essere ricondotta nell'ambito della lett. e) del medesimo articolo di legge.
Le censure mosse all'impugnato provvedimento, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una richiesta di rivalutazione del merito di elementi di fatto legati alla ricostruzione della tempistica e delle modalità di movimentazione dei conti correnti attenzionati nell'indagine, rivalutazione peraltro impossibile alla luce della notoria impossibilità per questa Corte di legittimità di avere diretto accesso agli atti ed inammissibile in questa sede dove deve essere apprezzata solo la presenza di seri indizi della sussistenza del fumus e del periculum, dei quali la piena prova è riservata al merito.
Le carenze asseritamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato (legate peraltro ad argomentazioni che la stessa difesa di parte ricorrente non ha dimostrato in questa sede di avere proposto al Tribunale del riesame ed alle quali, quindi, lo stesso era eventualmente tenuto a dare risposta) non appaiono quindi tali da determinare un vizio dell'ordinanza impugnata.
3. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso.
Anche in questo caso ci si trova in presenza di questione già sollevata innanzi al Tribunale del riesame ed alla quale è stata data risposta da ritenersi adeguata e conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
Ferma infatti restando la diversità di contenuto letterale tra il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, che prevede che "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato" (con i conseguenti riflessi sul relativo provvedimento di sequestro D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 53, comma 1) e quello di cui all'art. 644 c.p.p., u.c., che prevede testualmente che "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni", e fermo restando in entrambi i casi il principio secondo il quale il perimetro di azione del sequestro deve essere parametrato al provvedimento ablativo definitivo, deve rilevarsi che la contestazione sollevata dai ricorrenti sembrerebbe essere legata al fatto che i Giudici del merito non avrebbero tenuto in adeguato conto della necessità di tutelare i diritti "restitutori" delle persone offese prevalenti sulle possibilità di confisca "sanzione" indicati dall'art. 644 c.p., u.c..
In tale ottica non si vede di cosa abbia a dolersi parte ricorrente in questo momento processuale in quanto, come ha correttamente sottolineato il Tribunale, la questione della definitiva determinazione del profitto del reato e di quanto eventualmente (in tutto od in parte) spettante alle persone offese è comunque questione che dovrà essere risolta all'esito del giudizio di merito non essendo, al momento nè concreto, nè attuale, nè azionato tale diritto delle persone offese, diritto che per ipotesi potrebbe anche non essere mai esercitato.
La questione del "riparto" tra diritti risarcitori delle persone offese e quanto oggetto di sequestro a fine di confisca da parte dello Stato è questione pertanto che al momento non incide sulla validità del provvedimento cautelare reale in esame nel momento in cui l'ammontare delle somme sottoposte a vincolo non supera il profitto del reato ipotizzato.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2015