Valutazione dell'intenzione nel furto: analisi della motivazione dell'agente e applicazione dell'articolo 56 c.p.
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Tribunale Pescara, 18/01/2024, n.2354

L'analisi dell'intenzione di commettere un furto all'interno di una casa altrui richiede una valutazione accurata delle motivazioni fornite dall'agente, poiché l'introduzione in una dimora non può essere considerata univoca. Pertanto, per applicare correttamente l'articolo 56 del codice penale, è necessario esaminare attentamente la volontà dell'agente, considerando tutti gli elementi e le circostanze che la caratterizzano.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
BO.Ni. è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p., in data 26.12.2022 e condotto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, per l'udienza del 27.12.2023, per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del rito direttissimo.

Convalidato l'arresto, il difensore dell'imputato ha chiesto un termine a difesa. All'udienza del 30.1.2023 il Difensore ha chiesto un ulteriore differimento per munirsi di procura speciale al fine di accedere ad un rito alternativo. In difetto di opposizione del Pubblico Ministero, il processo è stato rinviato al 6 marzo 2023 data in cui, in mancanza di richieste da parte dell'imputato, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 18.09.2023 è stata espletata completamente l'istruttoria con l'esame di due dei testi indicati nella lista del Pubblico Ministero che, con il consenso della Difesa, ha rinunciato all'esame degli ulteriori testi.

Le parti, ai sensi dell'articolo 493 comma terzo c.p.p., hanno chiesto darsi lettura al verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da Co.Lo.

Il 02.10.2023, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula, rinviando all'udienza del 27.11.2023 per decidere in ordine alla sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria.

Quindi, all'udienza del 27.11.2023 il giudice, constatato il mancato deposito dell'ISEE e preso atto di quanto dichiarato dal Difensore in ordine al fatto che il detto mancato deposito era sintomatico della determinazione del condannato di non pervenire alla sostituzione della pena detentiva comminata, ha confermato il dispositivo ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p.

Si contesta a BO.Ni. il tentativo di furto in abitazione perpetrato in danno di Bu.En.

Quest'ultimo ha dichiarato che il 26.12.2022, si trovava in casa quando aveva sentito dei rumori al di fuori della porta d'ingresso all'abitazione ed il cane abbaiare, si era insospettito ed aveva aperto la porta. A quel punto, nel buio, dovuto anche alla presenza di impalcature, gli si era parato di fronte un uomo con una torcia in mano che indossava uno zaino e che, sulla maglia presentava vistose macchie di sangue. L'uomo, scavalcando la recinzione, evidentemente nella parte posteriore dell'immobile ove la stessa era non completamente integra, si era introdotto all'interno del giardino di pertinenza dell'immobile e si era avvicinato all'ingresso.

Alla vista del padrone di casa l'uomo aveva tentato la fuga scavalcando di nuovo la recinzione nella parte anteriore del giardino ma era stato bloccato da alcuni abitanti del quartiere la cui attenzione era stata attirata dal frastuono proveniente dall'abitazione di proprietà del Bu.

Tra questi vi era Co.Lo. il quale ha dichiarato che intorno alle 19, mentre si trovava nell'abitazione di suo cugino, era stato attirato dal vociare proveniente dall'abitazione del vicino. Insieme al cugino erano usciti in strada ed avevano visto un giovane con una torcia accesa in mano e due zaini di grosse dimensioni in fuga dall'abitazione del vicino.

Compresa la situazione avevano invitato il giovane a fermarsi e ne avevano bloccato la fuga.

Il testimone oculare ha precisato che l'uomo aveva il viso macchiato di sangue all'altezza del naso.

All'arrivo della Polizia, l'uomo, segnalato dalle persone intervenute e dal Bu.En., che lo aveva riconosciuto come l'uomo che si era introdotto nel suo giardino, era stato arrestato ed identificato. Tanto ha riferito l'Ispettore della Polizia di Stato Gi.D'A., appartenente alla squadra volante di Pescara che ha aggiunto che, a seguito di perquisizione, all'interno delle due borse, si rinvenivano diversi monili in metallo color oro e oggetti vari ed arnesi atti allo scasso, oltre a dei guanti, ad una torcia che venivano sequestrati.

Il Bo. veniva identificato a mezzo carta d'identità bulgara.

Non v'è dubbio, pertanto, che BO.Ni. debba essere ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56,624 bis c.p.

E' evidente, infatti, che il fine perseguito dall'imputato fosse quello di introdursi nell'abitazione per asportare dei beni custoditi al suo interno.

Vale rilevare, sotto il profilo della valutazione della univocità degli atti, che, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 c.p., occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la colorano di univocità.

Con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi, acquistano rilievo la considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e va valutata la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente (cfr. Cass. 11022/96 e Cass. 7702/07).

Nel caso di specie l'odierno imputato non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza nel giardino recintato di pertinenza dell'abitazione del Bu., né alcuno ha confermato che il Bo. fosse inseguito (come da lui sostenuto nell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto) o che lo avessero sentito chiedere aiuto.

Sussistono le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ciò in considerazione della necessità di adeguare la pena alla gravità obiettiva del fatto e per il comportamento collaborativo mostrato dopo essere stato bloccato dagli abitanti del quartiere ed in sede di processo.

Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata risulta essere quella di mesi otto di reclusione ed Euro 270 di multa (pena base, ex art. 624 bis c.p., anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, diminuita, ex art. 56 c.p., ad anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, diminuita per le circostanze attenuanti generiche a mesi otto di reclusione ed Euro 270 di multa).

Il grave precedente da cui l'imputato è gravato preclude il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Si dispone la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro ad eccezione dei monili per i quali risulta ancora pendente il processo per la ricettazione. Non si procede alla sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria posto che il Bo. ha omesso il deposito dell'ISEE come richiesto chiarendo, a mezzo del proprio legale, che detta omissione doveva intendersi sintomatica del rifiuto della pena sostitutiva atteso che lo stesso, in caso di sostituzione, non sarebbe in grado di ottemperare alle relative prescrizioni.

Non sussistono, dunque, i presupposti per la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 454 bis c.p.p.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533,535 c.p.p., dichiara BO.Ni. colpevole del reato ascrittogli ed in concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 270,00 di multa.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro ad eccezione dei monili.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Pescara il 27 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

Valutazione dell'intenzione nel furto: analisi della motivazione dell'agente e applicazione dell'articolo 56 c.p.

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