Violazione degli arresti domiciliari per commettere furto: la condotta è aggravata
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Tribunale Frosinone, 10/01/2024, n.1848

L'indagata agli arresti domiciliari è responsabile del reato di evasione quando lascia la sua residenza senza permesso per andare al negozio di alimentari, e questa condotta è aggravata dal fatto che intendeva commettere un altro reato, come il furto di merce.

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
L'imputata veniva presentata in stato di arresto all'udienza del 23.01.2017. Convalidato l'arresto veniva disposta la liberazione dell'imputata se non detenuta per altra causa. A seguito di richiesta di termine a difesa il processo veniva rinviato all'udienza del 12.04.2017. Alla successiva udienza del 18.09.2017, verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale, sentite le parti, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento; formulata la richiesta di prove, le stesse venivano ammesse.

All'udienza del 12.10.2023, dichiarato chiuso il dibattimento ed utilizzabili tutti gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, udita la discussione, sulla base delle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciata sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria espletata consentono di affermare la penale responsabilità dell'imputata Sp.Pa. in ordine ai reati a lei ascritti. L'imputata è chiamata a rispondere del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 385 III co. c.p. perché evadeva dal proprio domicilio sito a Frosinone, Viale (…), ove si trovava sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, sulla scorta dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, nell'ambito del p.p. n. 9813/2013 del 20.10.2016, notificatagli il giorno seguente. In particolare, la stessa, nella tarda mattinata del 22 gennaio 2017, alle ore 12.05 circa, veniva sorpresa all'interno del supermercato Ca. di Frosinone, via (…), nel mentre compiva il furto di cui all'imputazione che segue; con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire altro reato e con la recidiva generica ed infraquinquennale.

Inoltre, del reato di cui agli artt. 110,61 n. 6, 624 e 625 n. 7 c.p. perché, in concorso con altri, al fine di trame profitto per sé o per altri, si impossessava di generi alimentari per un valore complessivo di 40 Euro - 2 confezioni philadelphia; 2 confezioni petto di pollo a fette; 1 confezioni sottilette; 2 confezioni formaggio grattugiato G.P.; 2 confezioni formaggio grattugiato Asiago; 1 confezioni Kinder Pingui; 1 confezioni Kinder Fettalatte; 2 confezioni di Yogurt; 4 confezioni di affettati; 2 confezioni dolci artigianali - sottraendoli all'interno del supermercato Ca. di Frosinone, via (…), dove si trovavano esposte sugli scaffali, occultandoli all'interno della sua borsa personale al fine di poter oltrepassare le casse, dandosi alla fuga non appena veniva fermata dall'addetto alla sicurezza; con l'aggravante di aver commesso il fatto su merce esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede e di aver commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratta volontariamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposta e con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Tale conclusione si fonda in primo luogo sulle deposizioni del teste Ca.Ro..

I fatti possono essere così riassunti.

Il giorno 22.01.2017, alle ore 12.20 circa, nel corso di un servizio d'istituto, pattuglia dei Carabinieri di Frosinone, Aliquota Radiomobile, ricevevano dalla locale C.O. nota di ricerche autovettura Lancia Y targata (…) in quanto poco prima Ca.Si., addetto alla sicurezza del Centro Commerciale Ca. di Via (…), aveva segnalato telefonicamente che quattro persone (due uomini e due donne), di etnia room, avevano appena asportato dal sopracitato esercizio della merce senza pagarla, allontanandosi a bordo della predetta auto Lancia Y targata (…).

Ricevuta tale nota di ricerca, gli operanti percorrendo via (…), giunti all'altezza di via (…), notavano sopraggiungere dal senso opposto di marcia (proveniente proprio dal Centro Commerciale Ca.) l'autovettura segnalata con a bordo 4 persone. Pertanto l'autovettura veniva fermata ed identificati gli occupanti in Sp.Gi., nato (…), Sp.Vi. nato (…), Sp.Pa., nata (…) e Sp.Ro. nata (…).

A seguito di perquisizione veicolare nell'immediatezza dei fatti, veniva rinvenuto sul sedile posteriore:

- n. 02 buste bianche in plastica con logo Ca. contenenti n. 02 confezioni di aranciata marca Sa., Po., uova, pane a legna, 1 confezione di acqua Fr., 1 confezione di riso, nonché all'interno di una delle due buste il relativo scontrino fiscale riportante la data di acquisto in 22.01.2017 ore 12:05.

-busta di colore rosso, priva di scontrino fiscale, con all'interno il seguente materiale, dal valore commerciale di euro 40.00, risultato successivamente essere provento di furto: n. 02 confezioni di petto di pollo a fette; n. 01 confezione di sottilette classiche; n. 02 confezioni di (…), n. 02 confezioni di formaggio grattugiato marca Grana (…), n. 02 confezioni di formaggio grattugiato marca (…), n. 01 confezione di (…)" e n. 01 confezione di (…), n. 02 confezioni di Yogurt, n. 02 confezioni di affettati salsiccia marca (…), n. 02 confezioni di dolci artigianali n. 02 confezioni di affettati mortadella, - n. 02 borse da donna vuote rispettivamente una di colore nero e una di colore marrone. 1 prodotti rinvenuti nella busta di colore rosso, risultati oggetto furto e previo riconoscimento venivano restituiti all'avente diritto.

Da accertamenti presso Banca dati FFPP si accertava che la Sp.Pa.; dalla data del 03.08.2016 era sottoposta agli arresti domiciliari presso il suo domicilio sito in Frosinone Viale (…) e dalla data del 21.10.2016 la stessa era autorizzata ad assentarsi dal proprio domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 08.45: dalle ore 12.45 alle ore 13.30, dalle ore 16 alle ore 17 per provvedere personalmente ad accompagnare i propri figli rispettivamente presso la scuola primaria la rinascita di Frosinone piazza (…) e presso la scuola elementare ex L. Refice Pinocchio sita in Frosinone via (…); con obbligo di una sola uscita settimanale per finalità di spese alimentari previa comunicazione alla PG incaricata al controllo.

Nella stessa data veniva formalizzata da parte del Sig. Ro.Gi., nato (…), responsabile della sicurezza dell'esercizio, la querela per il furto subito.

Per quanto riguarda il reato di evasione di cui all'art. 385 co. Ili c.p. ascritto all'imputata, si ritiene provata la sua colpevolezza.

L'imputata risultava sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il suo domicilio sito in Frosinone Viale (…) sin dalla data del 03.08.2016.

Era autorizzata ad assentarsi dal proprio domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 08.45: dalle ore 12.45 alle ore 13.30, dalle ore 16 alle ore 17 per provvedere personalmente ad accompagnare i propri figli rispettivamente presso la scuola primaria la rinascita di Frosinone piazza (…) e presso la scuola elementare ex L. Refice Pinocchio sita in Frosinone via (…); con obbligo di una sola uscita settimanale per finalità di spese alimentari previa comunicazione alla PG incaricata al controllo, come da provvedimento acquisito in atti. Al momento dell'accertamento da parte della PG la Sp.Pa. non risultava aver comunicato alla C.O. dell'Arma dei Carabinieri e né alla C.O. della Polizia di Stato la sua uscita settimanale per finalità di spese alimentari.

I fatto sono stati confermati dal teste Ca.Ro. Maresciallo in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Frosinone.

L'imputata, esaminata all'udienza del 23.01.2017 confermava che effettivamente era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e confermava di aver effettuato il furto alla stessa, riconoscendo ed ammettendo le responsabilità e precisando di averlo effettuata da sola.

L'imputata giustificava la sua condotta riferendo di esservi stata costretta a causa delle sue condizioni economiche.

All'esito dell'istruttoria, si ritengono provati i reati ascritti all'imputata.

Non si ritiene la ricorrenza della scriminante in quanto una permanente difficoltà economica, peraltro soltanto riferita e non dimostrata, non integra di per sè sola lo stato di necessità ex art. 54 c.p.; inoltre, la tipologia di alimenti e di merce sottratta contribuisce ad escludere la scriminate in parola non potendo certamente ritenersi alimenti e/o nei di prima necessità.

Alla luce delle riportate risultanze istruttorie, l'assenza dell'imputata dalla propria abitazione alle ore 12:20 circa del giorno 22.01.2017, in assenza di preventiva comunicazione all'Autorità, risulta del tutto priva di giustificazione e tale da imporre la condanna per il delitto di evasione in contestazione.

Si impone la condanna dell'imputata anche in ordine al reato di furto alla stessa ascritto ed espressamente riconosciuto dalla stessa i sede di suo esame.

Quanto alla determinazione in concreto della pena, pur a fronte dei precedenti che gravano l'imputato, in considerazione della concreta entità dei fatti contestati in uno col contegno processuale apprezzabile della Sp.Pa., la stessa deve essere ritenuta meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Ciò premesso, e valutate le circostanze sopra rappresentate in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. p., appare equo determinare la pena nella misura finale di anni uno e mesi uno di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, così determinata: riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p., pena base anni uno di reclusione, aumentato di mesi uno per la continuazione e, pertanto la pena finale di anni uno e mesi uno di reclusione.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Le precedenti condanne che gravano l'imputata ostano alla concessione in favore dello stesso del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sussistono i presupposti, a mente del l'art. 544 c.p.p. che giustificano il deposito dei motivi nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Sp.Pa. colpevole dei reati a lei ascritti e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 385 co. 3 c.p., la condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione.

Condanna Sp.Pa. al pagamento delle spese del procedimento.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.

Così deciso in Frosinone il 12 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2024.

Violazione degli arresti domiciliari per commettere furto: la condotta è aggravata

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