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Violazione di sigilli: il momento consumativo del reato può coincidere con l’accertamento tramite presunzioni

Violazione sigilli

Cassazione penale sez. III, 27/09/2023, n.46412

Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia, e condannato D.V. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di cui all'art. 81 c.p. e art. 349 c.p., comma 2, per avere, nella qualità di committente e di custode giudiziario, violato i sigilli apposti su manufatti edilizi dalla polizia giudiziaria in data 28/07/2010 e anche successivamente, in data 25/02/2011, proseguendo lavori i lavori di edificazione su immobile sottoposto a vincolo di inedificabilità e in assenza della autorizzazione necessaria e collocandovi il mobilio. E' stata contestata ed applicata la recidiva reiterata. 2. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di violazione di sigilli. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità pur non essendo stato accertato con certezza il tempo di commissione del reato. Il ricorrente rappresenta che, erroneamente, il giudice di merito ha ritenuto che il reato contestato si fosse consumato alla data dell'accertamento, avvenuto il (Omissis), e non in una data prossima quella in cui sono stati apposti i sigilli. Rappresenta che i sigilli sono stati apposti il 25 Febbraio del 2011 e che a quell'epoca l'immobile risultava essere già ultimato, posto che alla data dell'accertamento del reato era stata soltanto collocata la cucina. Pertanto, il termine di prescrizione del reato avrebbe dovuto decorrere dal 25 febbraio 2011, in quanto non sono emersi elementi dai quali si può desumere che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento e considerato che, nel caso di specie, l'accertamento è avvenuto ben oltre un anno dalla nuova apposizione dei sigilli. Peraltro, evidenzia che la violazione sarebbe consistita nell'esecuzione di lavori di rifinitura dell'immobile e nell'apposizione del mobilio, circostanza questa che indica univocamente che le opere abusive sono state ultimate in data prossima al 25/02/2011, in quanto mancavano solo i mobili. Il ricorrente ricorda, in proposito, che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava sull'accusa e che, conseguentemente, in mancanza, come nel caso di specie, di prova certa sulla data di consumazione del reato, debba applicarsi il principio del favor rei e dunque, considerata la data di più risalente, dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, essendo il termine prescrizionale già decorso in epoca antecedente alla sentenza di appello, anche considerando come data del commesso reato il 28/02/2012 e computando otto giorni di sospensione. La sentenza di appello è stata emessa il 9/11/2022. Considerando il termine massimo di 10 anni e l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata contestata, il reato si è prescritto in data 08/03/2022. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere occorre infatti aumentare di 2/3 la pena prevista per il reato di cui all'art. 349 c.p. (anni tre di reclusione) sebbene detta aggravante sia stata oggetto del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha articolato ed ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Il reato di violazione di sigilli si configura ogniqualvolta sussista un qualunque utilizzo della res sottoposta al vincolo, poiché la finalità di assicurare la conservazione della cosasigillata, può essere frustrata anche mediante il semplice uso di essa. Costituisce infatti ius receptum che, nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 c.p. l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità (Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236178). Ne segue che il rilievo difensivo, secondo cui le opere edilizie erano state già ultimate e che il ricorrente si sia limitato ad effettuare opere di mera rifinitura e di installazione della cucina, non sono pertinenti, posto che il ricorrente medesimo riconosce di aver fatto uso della res sottoposta a vincolo. Quanto al profilo inerente al tempus commissi delicti, si osserva che costituisce altrettanto ius receptum che il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, Rv. 238470; Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Rv. 256644). Nel caso in disamina, il ricorrente si è imitato a contestare la coincidenza della data di accertamento del reato con quella della consumazione dello stesso, a suo dire assai lontana dal momento di apposizione dei sigilli, proponendo, come ipotesi ricostruttiva alternativa, quella altrettanto incongrua, della perfetta coincidenza del tempus commissi delicti con la data in cui i sigilli sono stati apposti (ovvero il 25 Febbraio del 2011), senza fornire, comunque, alcuna prova in ordine a tale asserzione e senza in alcun modo indicare l'esistenza di situazioni che rendano almeno dubbio la commissione del fatto in epoca corrispondente al suo accertamento. 2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Si precisa che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, (un terzo della pena così come risultante dall'aumento calcolato per la circostanza più grave) per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Rv. 257520; Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Rv. 259833; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019 Ud. (dep. 29/05/2019) Rv. 275986 - 01). Inoltre, la recidiva, ai fini della prescrizione, deve essere computata sia nel termine base ex art. 157 c.p., in quanto circostanza ad effetto speciale (ad esclusione della recidiva semplice, che è circostanza ordinaria), sia nel termine complessivo ex art. 161 c.p., non essendo configurabile un bis in idem sostanziale (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01; n. 13463 del 2016, Rv. 266532 - 01; n. 48954 del 2016, Rv. 268224 - 01; n. 50089 del 2016,Rv. 268214 - 01; n. 5985 del 2017, Rv. 272015 01; n. 6152 del 2017, Rv. 272021 - 01; n. 50619 del 2017, Rv. 271802 - 01). Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti a due contestate aggravanti, entrambe ad effetto speciale, ossia la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2. Pertanto, ricorre l'applicazione, più favorevole per l'imputato, dell'art. 63 c.p., comma 4, in quanto concorrono due circostanze aggravanti ad effetto speciale. Ne segue che partendo dalla pena base prevista per la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 349 c.p., comma 2 (cinque anni), ed aumentando la pena di un terzo per la recidiva (6 anni e sei mesi e 6 giorni), ed infine applicando sul termine base nuovamente l'aumento ex art. 161 c.p. di due terzi, il termine prescrizionale complessivo di 11 anni e 11 mesi (132 mesi e 12 giorni 8 giorni sospensione: 11 anni e 11 mesi) scade in data 20/03/2023, successiva alla sentenza di appello. Il reato, commesso il (Omissis), dunque, non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 9/11/2022. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, alla udienza, il 27 settembre 2023. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2023
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