Violenza privata: il reato può concorrere con quello di minaccia
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Cassazione penale sez. V, 15/02/2023, n.19347

Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, qualora la condotta si sviluppi senza soluzione di continuità, dipanandosi in un tempo concentrato e con una dinamica fattuale unitaria, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata è unicamente quella del reato di violenza privata, nella quale rimane assorbita la condotta di minaccia).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31.03.2022, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 14.02.2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in mesi sette di reclusione la pena nei confronti di B.P. per il reato di cui all'art. 610 c.p. (capo A) - per avere nel corso di un diverbio stradale dopo aver inseguito per diversi chilometri il veicolo di T.R.G., con violenza consistita nel posizionarsi a più riprese con la sua autovettura di fronte a quella del T., in maniera tale da costringerlo ad arrestare la propria marcia, nonché con minaccia, servendosi dell'arma di rappresentanza (essendo l'imputato agente di Polizia ed i fatti si verificavano dopo che lo stesso aveva terminato il servizio), costringeva il T. a fornire i documenti- nonché per il reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., comma 1, n. 2, (capo B), perché scendendo dalla propria autovettura e posizionandosi di fronte al T., servendosi dell'arma di rappresentanza, lo minacciava di un male ingiusto ("ma adesso dove vai, se non ti fermi ti sparo, ti inseguo finché non ti fermi"), commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo A).

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. Fabrizio Consoloni, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'inosservanza dell'art. 84 c.p., per avere la Corte territoriale mancato di affermare l'assorbimento del reato di minaccia aggravata, di cui all'art. 612 c.p., comma 2, e art. 61 c.p., comma 1, n. 2, nella più grave fattispecie di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., erroneamente ritenendo che l'imputato abbia posto in essere due condotte differenti, volta l'una (capo A) alla coartazione della volontà della persona offesa q volta l'altra (capo B) alla coartazione della di lui libertà morale; invero, la Corte territoriale, nel dare atto della erronea ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che l'unitario intento di interrompere la marcia della persona offesa e ottenere le generalità dello stesso per aver causato un incidente era riconducibile alla sola fattispecie criminosa di cui all'art. 610 c.p., pur perseguito sia con violenza, quale era il posizionarsi dell'imputato a più riprese di fronte alla vettura del T., che con minaccia, quale era, invece, l'indebita utilizzazione dell'arma;

2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale indebitamente mancato di riqualificare i reati contestati in rubrica nella differente e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 393 c.p., comma 2 e comma 3, ritenendo a tal proposito che non vi fossero concreti elementi dai quali desumere che l'agire dell'imputato fosse volto ad esercitare arbitrariamente le proprie ragioni; invero, la sentenza impugnata non ha considerato che il preteso diritto sarebbe consistito nello scambio di generalità e consegna dei documenti a seguito dell'incidente occorso riguardante il dettato di cui all'art. 189 C.d.S., che, nel caso di fuga, legittima l'arresto in flagranza di chi si allontana dal luogo del sinistro senza fornire le proprie generalità; ne consegue che inconferente risulta essere l'assunto relativo alla sproporzione della condotta essendo l'imputato, agente in servizio permanente, tenuto ad accertare reati e infrazioni amministrative, mentre la parte offesa era per contro perfettamente consapevole di aver cagionato la collisione a causa della manovra imprudente dandosi alla fuga e ponendo in essere una condotta imprudente e negligente; tutte le condotte poste in essere - inseguimento, impedimento dell'uscita dal parcheggio e l'utilizzo dell'arma sono state poste in essere per ottenere le generalità della persona offesa e tale comportamento risulta rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di ragion fattasi quando vi sia una connessione diretta tra la violenza e minaccia ed esercizio delle proprie ragioni, con particolare riferimento alla contestualità della condotta violenta;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia, sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto di vista soggettivo, per avere la Corte territoriale, pur smentendo la credibilità della ricostruzione fattuale operata dal primo giudice nella parte in cui riteneva l'imputato colpevole del reato in contestazione, per aver puntato la pistola contro la persona offesa, ovvero proferito dichiarazioni minacciose nei suoi confronti, e, comunque, affermato la responsabilità penale dell'imputato a ragione della incongrua utilizzazione dell'arma, mancando di adeguatamente parametrare - nel definire come incongruo il detto comportamento - l'agire dell'imputato alla condotta posta in essere dal T., che si dava alla fuga, a seguito del sinistro stradale in cui era coinvolto; inoltre, la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ritiene la condotta dell'imputato idonea a menomare la libertà morale della persona offesa, posto che non si vede come possa qualificarsi come male ingiusto il diritto dell'imputato di ottenere le generalità della persona con lui coinvolta nel sinistro stradale;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 53 c.p., in relazione a quanto disposto e dall'art. 55 c.p. e dall'art. 59 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, argomentando nel senso che l'eccesso colposo e l'esimente putativa non sarebbero rinvenibili a favore di un pubblico ufficiale che deve essere in grado di distinguere le situazioni che si trova ad affrontare;

2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di concedere la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, atteso che la condotta dell'imputato era all'evidenza generata dallo stato d'ira dovuto allo scorretto agire del T., il quale, urtata e danneggiata la vettura dell'imputato, si rifiutava comunque di arrestare la propria marcia; la sentenza impugnata, pertanto, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha indebitamente mancato di operare l'ulteriore decurtazione di pena che sarebbe stata conseguenza dell'applicazione della detta circostanza attenuante, ove correttamente riconosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso relativamente al reato di minaccia di cui al capo B) e la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per tale reato con esclusione della relativa pena, mentre va respinto nel resto.

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di affermare l'assorbimento del reato di minaccia aggravata di cui al capo B) nella più grave fattispecie di violenza privata contestata al capo A), indebitamente ritenendo che l'imputato abbia posto in essere due condotte criminose differenti, pur integrando la condotta di minaccia uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 610 c.p..

Il motivo è fondato.

All'uopo giova innanzitutto evidenziare che in più pronunce di questa Corte è stato evidenziato che il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato (Sez. 6, n. 14 del 09/10/2008, Rv. 243185).

Il discrimen tra la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. e la fattispecie di cui all'art. 610 c.p., è stato ricondotto agli effetti che dall'atteggiamento minatorio originano, dal momento che esclusivamente nella seconda fattispecie il condizionamento del soggetto passivo si giustappone alla coartata attuazione di un contegno, commissivo o omissivo, che egli non avrebbe altrimenti assunto, ovvero tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore ed i rispettivi esiti coartanti, potenziali (minaccia) o reali (violenza privata).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la condotta antigiuridica si è sviluppata senza soluzione di continuità, dipanandosi in un tempo concentrato con una dinamica fattuale unitaria.

Peraltro non può dubitarsi che il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. sia reato complesso, che ha quale elemento costitutivo una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe elemento materiale di altro reato. Il soggetto agente, difatti, è da ritenersi responsabile del reato di violenza privata qualora costringa altri a fare, tollerare od omettere qualcosa servendosi, alternativamente o congiuntamente, di violenza e minaccia allo scopo di raggiungere il proprio intento. Conseguentemente, quando nel contesto di un'unitaria dinamica fattuale vengano posti in essere e comportamenti violenti e condotte minacciose finalizzate ad imporre alla vittima un facere o un non facere, la fattispecie criminosa da ritenersi integrata è unicamente quella di violenza privata prevista e disciplinata dall'art. 610 c.p. - nel caso in cui il soggetto agente raggiunga il proprio scopo - o quella di tentata violenza privata - nel caso in cui, invece, il soggetto agente non raggiunga il proprio scopo - restando all'evidenza conseguentemente assorbita la condotta di minaccia nel delitto di violenza privata, quale elemento costitutivo dello stesso (Sez. 5, n. 43219 del 17.10.2008, Rv. 242190).

Nel caso in esame, la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non può che determinare in applicazione dei detti principi di diritto, l'assorbimento del reato di minaccia contestato al capo B) della rubrica nella più grave fattispecie di cui all'art. 610 c.p. Infatti l'inseguimento del B. e la condotta minacciosa serbata dallo stesso anche con l'arma di ordinanza nei confronti della p.o. non era caratterizzata da autonoma rilevanza finalistica, ma inserita nell'unitario contesto eli violenza che aveva quale esito la condotta coartata della persona offesa a fornire i documenti e che era fine specifico dell'unitario agire del ricorrente. L'agire dell'imputato è stato descritto nella sentenza impugnata come indubbiamente funzionale, nei convergere dei singoli segmenti dell'azione, al raggiungimento in definitiva di un unico interesse, ovverosia costringere il T. ad arrestare la propria marcia al fine di ottenerne i dati identificativi, mosso dal disappunto per il danneggiamento della propria autovettura a seguito della intervenuta collisione. In tale sequenza fattuale, il B., occorso il sinistro stradale, inseguiva la vettura della quale la persona offesa era alla guida e, raggiuntala in un parcheggio, si serviva di manovre azzardate e dell'arma di ordinanza al fine di impedirne l'allontanamento e di interromperne la marcia, sicché l'atteggiamento minatorio dell'imputato e l'estrazione dell'arma di ordinanza, specificamente, contestati al capo secondo della rubrica e riconosciuti dai giudici di merito come comportamenti atti ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 612 c.p. appaiono condotta strumentale all'intento coartante, assorbita di conseguenza dal disvalore sotteso alla dichiarata responsabilità penale del ricorrente per il reato di violenza privata di cui al capo A) della rubrica.

La fondatezza del motivo di ricorso in esame comporta l'eliminazione della pena irrogata per il reato di cui al capo B) di mesi tre di reclusione.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di riqualificare i reati di cui in contestazione nella differente e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 393 c.p., dovendosi ritenere integrata tale fattispecie criminosa qualora il soggetto agisca al fine di soddisfare un diritto effettivamente suscettibile di tutela - da individuarsi specificamente, nel caso in questione, nel diritto dell'imputato di avere contezza delle generalità del soggetto con lui coinvolto nel sinistro stradale - e assorbito il reato di violenza privata in quello di ragion fattasi, laddove vi sia connessione diretta tra esercizio di violenza e minaccia ed esercizio delle proprie ragioni.

Il motivo è infondato.

All'uopo, come correttamente rilevato dal procuratore generale anche nelle conclusioni scritte, la prospettazione difensiva si fonda sull'assioma che il ricorrente stesse esercitando un proprio diritto, o comunque una sua facoltà, laddove se è pur vero che un membro delle forze di polizia è sempre in servizio, per la prevenzione e l'accertamento di reati o illeciti amministrativi, nel caso di specie, a parte l'assenza di qualsiasi reato, il ricorrente - come evidenziato nella sentenza impugnata a pag. 7 - ha agito per un interesse puramente personale, per un fatto che lo riguardava personalmente, cioè per l'accertamento del lieve incidente stradale in cui era rimasto coinvolto ossia per un fatto riguardante se stesso, che ben avrebbe potuto accertare annotando il numero di targa della vettura con la quale si era verificato l'incidente.

2.1. Tanto premesso appare, anzitutto, opportuno precisare che il reato di ragion fattasi ricorre qualora la pretesa attuata arbitrariamente dall'agente corrisponda perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, essendo tratto caratterizzante della detta fattispecie criminosa che il privato sostituisca allo strumento di tutela pubblico quello privato, indebitamente attribuendosi poteri e facoltà invero spettanti al giudice (Sez. 5, n. 38820 del 26.10.2006, Rv. 235765). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni precisato che la condotta di violenza atta ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 610 c.p., qualora sia stata dal soggetto agente posta in essere perché funzionale all'esercizio del preteso diritto e senza soluzione di continuità quanto al contesto spaziale e temporale, debba ritenersi assorbita nel reato di ragion fattasi di cui all'art. 393 c.p., di cui si configura quale elemento costitutivo. I due reati concorrono invece ogniqualvolta la direzione finalistica della condotta di violenza posta in essere dal soggetto agente non sia convergente alla soddisfazione e all'esercizio del preteso diritto, non potendosi dunque ritenere effettivamente sussistente una diretta connessione tra la violenza posta in essere e l'intento di esercitare le proprie ragioni (Sez. 5, n. 49025 del 23.06.2017 - dep. 25.10.2017, Rv. 271272). Perché dunque possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 393 c.p. è necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, concretandosi in un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione grave al punto tale da fuoriuscire dall'orbita di applicazione della fattispecie criminosa in questione e integrare invece gli estremi del più grave reato di violenza privata (Sez. 5, n. 38820 del 26.01.2006, Rv. 235765; Sez. 5, n. 7468 del 28.11.2013, Rv. 258985).

Nel caso in questione, anche a voler riconoscere nella condotta criminosa del ricorrente l'esercizio di una pretesa legittima perché tutelata dall'ordinamento - quale il diritto di avere contezza delle generalità dell'individuo coinvolto nell'intervenuto sinistro stradale - e pur volendosi ritenere la connessione tra la condotta di violenza posta in essere e il fine ultimo di esercizio da parte del ricorrente delle proprie ragioni, tuttavia nel contempo non può non affermarsi che l'agire del ricorrente sia stato, nel suo dispiegarsi, manifestamente eccessivo e sproporzionato nella coartazione della volontà altrui rispetto all'esigenza da perseguire, di guisa che le persona offesa era determinata nella propria volontà di manifestare all'imputato le proprie generalità dalle ripetute e pericolose manovre che questi compiva al fine di arrestarne il proseguire e dall'estrazione, infine, dell'arma di ordinanza, L'indubbia incisività del detto agire si concretava in costrizione tale che impedisce la sussunzione delle condotte poste in essere nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p., divenendo preponderante la violenza della condotta dell'imputato rispetto al di lui intento di esercitare un proprio diritto e in tal modo determinando la riconducibilità della fattispecie concreta in questione all'ipotesi astratta non di ragion fattasi ma di violenza privata. I giudici di merito hanno fatto dunque corretta applicazione dei principi di diritto enunciati affermando la riconducibilità della condotta criminosa in questio non al reato di cui all'art. 393 c.p. ma alla più grave ipotesi di cui all'art. 610 c.p. e la sentenza impugnata non è pertanto censurabile sul punto.

Peraltro, nella fattispecie in esame, anche a voler considerare che nell'esercizio arbitrario l'agente deve essere convinto di stare esercitando un proprio diritto, è anche vero che il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, e non vi è dubbio che le modalità dell'azione del ricorrente come descritte in sentenza non permettono di ravvisare ciò, atteso che l'utilizzo di un'arma da parte di un agente di polizia non solo per farsi rivelare le generalità di una persona che non ha commesso reati, ma per finalità del tutto personali e non "di servizio" non può ritenersi rientrante nel perimetro suddetto.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza del reato di minaccia, sotto il profilo soggettivo che oggettivo, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed insufficienza della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 53 c.p. altresì in relazione a quanto disposto dall'art. 55 c.p. e dall'art. 59 c.p., per avere la Corte territoriale e mancato di adeguatamente valorizzare che la condotta posta in essere dal ricorrente era mossa dall'esclusivo intento di adempiere ad un dovere a lui proprio quale pubblico ufficiale e affermato apoditticamente che l'eccesso colposo, nel porre in essere una condotta che escluda l'antigiuridicità di un comportamento astrattamente criminoso, dei limiti stabiliti ovvero l'errata rappresentazione della esistenza dell'esimente non possano in ogni caso rinvenirsi in capo ad un pubblico ufficiale, che in ogni occasione deve mantenere il controllo delle concrete circostanze che si trova ad affrontare.

Tale doglianza è manifestamente infondata, oltre che in considerazione di quanto evidenziato al par. 2, per il fatto che le deduzioni svolte non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente riducendosi ad una censura in fatto. La Corte territoriale, difatti, con compiuta ed esaustiva motivazione ha dato contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'operatività della scriminante richiamata dalla difesa del ricorrente, specificamente in tal senso sottolineando come emergesse dal complessivo compendio istruttorio che il ricorrente era mosso nel proprio agire non tanto dalla volontà di adempiere al proprio dovere quanto piuttosto dal disappunto per il danneggiamento della propria vettura avvenuto a ragione del sinistro stradale con la persona offesa, altro elemento probatorio non deponendo in senso contrario.

In tale contesto, appare altresì evidente che la colposa (a detta della difesa) pericolosità della condotta del ricorrente o l'asserita erronea rappresentazione delle circostanze fattuali non sia dirimente, atteso che la Corte territoriale nell'escludere la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 53 c.p. non ha omesso di applicare il disposto dell'art. 55 c.p. o il disposto dell'art. 59 c.p., ma si è limitata a valutare le emergenze fattuali, escludendo che alla luce della ricostruzione della dinamica dell'avvenimento potesse affermarsi la sussistenza dell'esimente dell'adempimento di un dovere invocata dalla difesa.

5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha mancato di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, sostenendo che la condotta dell'imputato era all'evidenza conseguenza dello stato d'ira ingenerato nel ricorrente dallo scorretto agire della persona offesa a seguito dell'occorso sinistro stradale.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata.

Più volte questa Corte ha evidenziato che non può ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione avanzata in sede di gravame, laddove ne risulti il rigetto dalla motivazione nel complesso considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13.12.2018 - dep. 12.02.2019, Rv. 275500). Nel caso in questione, la Corte territoriale pur non motivando espressamente in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante in questione, sostanzialmente ha rigettato nel merito la deduzione prospettata. Difatti, la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, deve ritenersi integrata nell'ipotesi in cui la condotta del soggetto agente sia mossa dallo stato d'ira ingenerato dal fatto ingiusto altrui. Orbene, nel caso di specie, la difesa identifica nell'occorso sinistro stradale e nel rifiuto del T. di fermarsi il fatto ingiusto che avrebbe determinato nel ricorrente l'astio concretatosi nella condotta criminosa. Emerge tuttavia dalle risultanze processuali - e la Corte territoriale ne ha dato specificamente contezza - che il ricorrente aveva serbato una condotta di guida "pericolosa" determinando così l'impatto tra i veicoli e non la persona offesa, la cui vettura era stata ingiustamente danneggiata dalla manovra pericolosa del B. - prova ne è che la vicenda si risolveva nel risarcimento, da parte dell'assicurazione dell'imputate, del danno da lui procurato alta vettura persona offesa.

Pertanto, la Colte territoriale, accogliendo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado ha di fatto chiaramente escluso l'integrarsi della provocazione, che è ipotesi che appunto presuppone il fatto ingiusto altrui, nel caso di specie non imputabile alla persona offesa.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché assorbito nel reato di cui al capo A) ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023

Violenza privata: il reato può concorrere con quello di minaccia

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