Violenza privata: non sussiste se la condotta è finalizzata a far desistere altri dal commettere una azione illecita
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Cassazione penale sez. V, 29/04/2019, n.22853

Non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di esplicazione della personalità. (Fattispecie in tema di ostruzione dell'area di accesso carrabile ad una proprietà privata, in cui la Corte ha demandato al giudice del rinvio la verifica della legittimità dell'accesso che la condotta dell'imputato aveva inteso impedire).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di M.L. per il reato di violenza privata, commesso ai danni di C.M.T. occludendo con le proprie autovetture il passaggio carrabile della proprietà di quest'ultima.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza del reato. Il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero ignorato alcune circostanze decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della valutazione della sua rilevanza penale. In tal senso la Corte territoriale non avrebbe considerato che quello tra la proprietà della persona offesa e la strada di proprietà pubblica dove l'imputato ha abitualmente parcheggiato le proprie vetture è in realtà un mero passaggio pedonale e non un passo carrabile, mai autorizzato ai sensi dell'art. 22 C.d.S., mentre l'autorizzazione concessa alla C. dal Comune di (OMISSIS) e prodotta in giudizio aveva ad oggetto esclusivamente l'allargamento della porta della recinzione della sua proprietà. Conseguentemente alcuna lesione della libertà di autodeterminazione della parte civile sarebbe stata perpetrata dall'imputato (che ha semplicemente parcheggiato le proprie vetture su una strada pubblica), posto che la stessa non poteva legittimamente utilizzare il preesistente passaggio pedonale, una volta ampliato, per accedere od uscire dalla sua proprietà con dei veicoli.

3. Con memoria depositata il 12 aprile 2019 la difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso, insistendo sul mancato conseguimento dà parte della persona offesa di qualsivoglia autorizzazione a trasformare l'accesso pedonale dalla sua proprietà alla strada pubblica in un accesso carrabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Ai fini della configurabilità del reato contestato non è sufficiente che l'imputato, parcheggiando la propria autovettura lungo una strada apparentemente ad uso pubblico, abbia di fatto impedito l'accesso di altre autovetture ad una proprietà privata, laddove non sia dimostrato che tale accesso fosse effettivamente consentito. In tal senso la Corte territoriale non ha accertato - sebbene sollecitata in proposito con il gravame di merito - se l'apertura del varco che consentiva tale accesso fosse stato effettivamente autorizzato dalla competente Autorità a fini carrabili, non essendo consentito privati, ai sensi dell'art. 22 C.d.S., creare di propria iniziativa accessi ai fondi ed ai fabbricati a strade soggetto a uso pubblico, nè trasformare o variare l'uso di accessi preesistenti. Nè la sentenza precisa se, qualora la proprietà della persona offesa fosse servita da accesso esclusivamente pedonale, la condotta dell'imputato sia stata tale da impedire tale forma di utilizzazione. Solo qualora tali condizioni ricorrano, infatti, potrebbero ritenersi applicabili i principi affermati da questa Corte in riferimento ad analoghe fattispecie e richiamati dalla sentenza impugnata, giacchè il reato di cui all'art. 610 c.p., in quanto preordinato a tutelare la libertà morale del soggetto, sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione e di azione, presuppone, all'evidenza, che la condotta che si assume impedita, con violenza o minaccia, ad opera un terzo, esprima una lecita modalità di esplicazione della personalità (Sez. 5, n. 8310 del 21/01/2016, Pappalardo, Rv. 266419), rimanendo peraltro necessario accertare altresì l'effettiva volontà (anche a titolo di dolo eventuale) dell'imputato di impedire il transito di veicoli nella consapevolezza, però, del legittimo utilizzo dell'accesso a fini carrabili.

3. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

Violenza privata: non sussiste se la condotta è finalizzata a far desistere altri dal commettere una azione illecita

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