Violenza privata: sono irrilevanti i comportamenti inidonei in concreto a limitare la libertà di movimento
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Cassazione penale sez. V, 01/07/2019, n.40485

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, avendo avvicinato il figlio, che si trovava su uno scooter, per esprimergli rimostranze, aveva posizionato la propria bicicletta in modo da impedire allo stesso di allontanarsi, in considerazione la facile amovibilità del mezzo e per la possibilità della vittima di allontanarsi in una diversa direzione).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno aveva riconosciuto P.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 388 e 610 c.p., art. 612 c.p., comma 2, ai danni del figlio minore N., condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in Euro 5000 in favore della costituita parte civile, con il ristoro anche delle spese processuali sostenute.

2. La Corte di Appello di Firenze assolveva l'imputato dal reato di minaccia, e, ritenuta la continuazione con altro analogo fatto già giudicato, rideterminava complessivamente il trattamento sanzionatorio comminando la pena di anni uno e mesi uno di reclusione e liquidando una provvisionale di Euro 4000, con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, compresa la applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.

3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo cinque motivi.

3.1. Con i primi due motivi denuncia violazione dell'art. 610 c.p. e correlato vizio della motivazione, per avere la Corte erroneamente ravvisato il reato in assenza di condotte costrittive della vittima. Si era trattato, in realtà, di un incontro chiarificatore tra padre e figlio, che non si incontravano da anni, nel corso del quale il ragazzo aveva pazientemente ascoltato gli argomenti del padre. In tale ottica la difesa segnala che l'imputato accostò dalla parte posteriore la sua bicicletta al motorino del figlio, che, quindi, avrebbe potuto allontanarsi in qualsiasi altra direzione; in ogni caso, non sono stati esplicitati in sentenza comportamenti costrittivi della volontà del figlio.

3.2. Vizio della motivazione in punto di quantificazione della pena per il reato di violenza privata. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito aveva spiegato perchè non era possibile attestare nel minimo la pena, senza, tuttavia, esplicitate le ragioni della individuata pena base di mesi nove. Segnala il difensore istante che la personalità del prevenuto, la capacità a delinquere desunta dai precedenti, l'incapacità di contenersi erano elementi già valorizzati per escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

3.3. Violazione dell'art. 597 c.p.p. e correlato vizio della motivazione, perchè mancante, con riguardo agli aumenti di pena operati in relazione ai plurimi episodi di inosservanza del provvedimento autoritativo, segnalando che per i due episodi oggetto della sentenza già giudicata e posti in continuazione con i nuovi fatti, il ricorrente aveva subito la condanna a mesi uno e giorni venti, mentre con la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello, avendo operato il calcolo considerando quale reato più grave la violenza privata, aveva poi applicato un aumento di un mese per ciascuna delle quattro violazioni dell'art. 388 c.p., così inasprendo ingiustificatamente la sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento al reato di violenza privata, in ordine al quale si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili, nonchè il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena in ordine alle residue imputazioni.

2. Ritiene il Collegio che l'incontro che l'imputato ebbe con il figlio, agognato fortemente, nel tentativo di recuperare anni di silenzio e di distanza, conseguenti alla fine, non pacifica, della convivenza dei genitori, e all'indole intemperante dell'uomo, non si sia manifestato nelle forme di una costrizione da parte del padre nei confronti del figlio. Esso, piuttosto, è riconducibile, nella genesi, all'umano, appassionato, impeto dell'uomo, mosso dal desiderio di avere un incontro personale e diretto con il figlio, ormai adolescente, - non mediato da altre presenze, come imposto, invece dal provvedimento del tribunale civile. Nè la coartazione è ravvisabile nelle modalità con cui è svolto il colloquio chiarificatore con il ragazzo, il quale non ha saputo, nè voluto, anche lui rispondendo a un ancestrale moto dell'animo, contrastare l'esigenza del genitore di incontrare e confrontarsi con il figlio.

3. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell'individuo, e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicchè, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge, e, per univoco orientamento di legittimità, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese - Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017 Cc. (dep. 05/09/2017) Rv. 271212). In altri termini, come osservato anche dalla dottrina, è troppo restrittiva, ai fini che ci occupano, la definizione di libertà morale come libertà di autodeterminazione, perchè essa identifica solo un aspetto della libertà morale e non consente di includervi gli altri aspetti tutelati sotto tale oggettività giuridica, dalla libertà di autodeterminazione secondo motivi propri, fino alla tranquillità psichica (nel senso della necessaria inclusione della libertà psichica nella oggettività della norma in esame, v. rv 200681).

3.1. Tale principio trova rispondenza in altre pronunce della Corte secondo cui la nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (Cass. 39941/2002 rv. 222847; Cass. 1176/2013 rv. 254126). E' consolidata, infatti, l'opzione ermeneutica secondo cui l'elemento della violenza, nel reato di cui all'art. 610 c.p., può consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 2016, Rv. 266020, in fattispecie di chiusura a chiave di una serratura di una stanza; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551, in fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia; Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Rv. 211230, in fattispecie di apposizione di una catena con lucchetto ad un cancello; conf. Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018; Rv. 272672; Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Rv. 272666; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017 Ud. (dep. 17/01/2018) Rv. 272322; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270869; Sez. 5, n. 28174 del 14/05/2015, Rv. 265310; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252668). Così, la configurabilità del reato è stata pacificamente ammessa dall'elaborazione giurisprudenziale, senza che il responsabile risultasse aver compiuto atti di violenza o minaccia strictu sensu, in presenza di atti costrittivi o comunque impeditivi, idonei a incidere sulla libertà di autodeterminazione: come nella condotta di chi - intenzionalmente, e rifiutandosi poi di liberare l'accesso, pur senza intemperanze verbali - parcheggi un'auto in modo tale da impedire a un'altra vettura di spostarsi (Cass., Sez. V, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti), o ostruisca così il passaggio verso un fabbricato (Cass., Sez. V, n. 8425/2014 del 20/11/2013, Iovino), ovvero occupi l'area di sosta riservata ad una specifica persona invalida (Cass., Sez. V, n. 17794 del 23/02/2017, Milano), giacchè, ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. (principio affermato già da sez. 2 n. 11641 del 6.3.1989 rv. 182005; Conf. Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017 Cc. Rv. 271267; Massime precedenti Conformi: N. 603 del 2012 Rv. 252668 -, N. 8425 del 2014 Rv. 259052, N. 46786 del 2014 Rv. 261051, N. 33253 del 2015 Rv. 264549, N. 4284 del 2016 Rv. 266020, N. 29261 del 2017 Rv. 270869).

3.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si tratta, dunque, di valutare se, nel caso peculiare qui in scrutinio, la condotta del ricorrente sia configurabile come violenza privata, ovvero se - sotto il profilo oggettivo e causale - essa possa essere considerata inidonea a indurre la descritta coartazione nel figlio quindicenne, che, secondo l'editto accusatorio, sarebbe stato costretto a restare, a lungo, a parlare con il padre, che lo aveva avvicinato con la propria bicicletta, posizionandola in modo da impedire al ragazzo di allontanarsi liberamente.

3.3. Come premesso, il Collegio ritiene di dare risposta negativa al predetto quesito, non emergendo dalla dinamica descritta dalla stessa persona offesa come sintetizzata in sentenza - una reale coartazione della volontà del minore, il quale, superata la sorpresa di rivedere il padre, con cui non si incontrava da anni, poichè il P. non accettava la presenza degli assistenti sociali, resosi conto delle intenzioni del padre, aveva cercato di sottrarsi e andare via. Ma, vista l'insistenza, aveva accettato il colloquio, ed era rimasto ad ascoltare il padre, finchè, quando questi ebbe terminato le rimostranze per gli accadimenti degli anni passati, era andato via con il proprio scooter. La costrizione affermata in sentenza, secondo cui la bicicletta avrebbe costituito una limitazione della libertà di movimento del ragazzo, impedendogli di allontanarsi, appare decisamente poco plausibile, sia perchè si tratta di un veicolo facilmente rimovibile a mano, sia perchè il ragazzo avrebbe potuto facilmente allontanarsi scegliendo un'altra direzione, non impedita dalla bicicletta, posizionata alle spalle dello scooter. In realtà nella vicenda in esame non è ravvisabile l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 610 c.p., poichè il condizionamento indotto dal P. è stato davvero minimo, tale da non potersi considerare espressivo di una significativa limitazione della libertà di autodeterminazione. Si vuole dire che nel fatto tipico della norma incriminatrice in commento non possono farsi rientrare tutti i comportamenti pure astrattamente condizionati da una condotta altrui, ma solo quelli che siano concretamente offensivi del bene giuridico protetto che, come visto, è la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, e tanto nel rispetto del principio di offensività, quale criterio interpretativo idoneo a escludere la tipicità dei fatti che risultino in concreto inoffensivi (in tal senso anche Corte Cost. 18 luglio 1997 n. 247; Corte Cost. 26 marzo 1986 n. 62). In realtà, quando il legislatore definisce determinati tipi di condotta come punibili, non può non riferirsi a comportamenti aventi un determinato significato sociale, non può, cioè, evitare di recepire quelle regole naturali o sociali che, definendone il significato, valgono a individuare le condotte da tipizzare. Sicchè, l'offensività propria di ciascuna fattispecie legislativa non dipende solo dalla struttura linguistica della descrizione normativa, ma anche dal significato sociale che essa assume in relazione a un determinato contesto di convenzioni comunicative.

4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, senza rinvio, con riguardo al reato di violenza di privata e alle consequenziali statuizioni civili.

5. D'altro canto, imponendosi la rideterminazione, all'esito del predetto annullamento, del trattamento sanzionatorio, la stessa sentenza deve essere rinviata, per il nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

5.1. Giova, qui, considerare che, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, avendo ravvisato la continuazione con alcuni episodi di inosservanza dei provvedimenti autoritativi ex art. 388 c.p., già giudicati, ha individuato, rispetto al più grave reato di violenza privata, trattato nel presente procedimento, aumenti, per i reati satelliti già giudicati, ex art. 388 cod. pen. pene superiori a quelle inflitte in sede di cognizione, con sentenze divenute irrevocabili. In sostanza, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per il P., dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave nel presente procedimento ha modificato in peius gli aumenti di pena effettuati dal giudice delle sentenze irrevocabili per i reati satellite di quel procedimento (un mese per ciascun episodio, invece di mesi uno e giorni venti complessivi, comminati per due episodi già giudicati).

5.2. La questione attiene, dunque, alla possibilità, in sede di irrogazione della pena per i reati da porsi in continuazione con altri già giudicati con sentenza di divenuta irrevocabile, di apportare "modifiche" alle pene stabilite nell'ambito di tale ultima sentenza e segnatamente a quelle irrogate per i reati posti in continuazione in tale procedimento. Come è noto, le Sezioni Unite, nel definire le condizioni di esercizio dei poteri del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., hanno recentemente chiarito che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep.10/02/2017, Nocerino, Rv.268735). Il principio è stato anche esteso all'ipotesi di ritenuta continuazione tra fatti ancora sub judice e fatti già giudicati, affermandosi che il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame, e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018 Rv. 275187). L'affermazione trae fondamento dalla ratio dell'istituto, ispirata direttamente al principio del favor rei, in quanto, con la disposizione di cui alli art. 81 c.p. il legislatore ha inteso correggere gli eccessivi effetti sanzionatori derivanti dall'applicazione del criterio del cumulo materiale in presenza di concorso, formale o materiale di reati. Analogo favore è espresso anche in sede esecutiva dove, con la previsione dell'art. 671 c.p.p., la disciplina della continuazione e del concorso formale è stata resa applicabile proprio per l'esigenza di evitare pregiudizio a carico degli imputati di vari fatti-reato, i quali, ancorchè inseriti in precisi e analoghi contesti di luogo e di tempo, siano separatamente giudicati. In altri termini, è stata rimessa alla sede esecutiva la possibilità di recuperare, in favor rei, l'operatività del vincolo della continuazione, consentendo l'applicazione di una più mite disciplina rispetto al cumulo materiale, in ipotesi di più condotte passate in giudicato ma separatamente giudicate.

5.3.Operata questa premessa, e facendo riferimento più strettamente alla questione in valutazione, deve ricordarsi che, con riferimento ai poteri del giudice dell'impugnazione e in particolare ai limiti che incontra con il 597 cod. proc. pen., questa Corte ha ripetutamente affermato i seguenti principi: nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv.232066) e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (cfr. per tale aspetto, Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 24/04/2015, Rv. 263387; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Rv. 267853, Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Rv. 269802, Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, Rv. 271626, che ha ribadito che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione).

5.4. Ritiene il Collegio, nel dare continuità all'indirizzo, di riaffermare che gli stessi principi appena riportati valgono anche nell'ipotesi - oggetto del presente giudizio - in cui il regime della continuazione debba essere applicato tra reati che costituiscono ancora res iudicanda e reati già oggetto di giudicato. Anche in questo caso, infatti, il principio del favor rei, coordinato con quello dell'intangibilità del giudicato e con il principio devolutivo, impone che, in tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame, e i reati satelliti in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della relativa pena, è vincolato dal divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, segnatamente dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati - satellite, per cui non può quantificare detti aumenti in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile.

5.5. La sentenza impugnata, dunque, nel modificare in peius, l'entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satelliti oggetto delle sentenze irrevocabili, non ha fatto applicazione di tali enunciati. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, per tale profilo annullata, e il giudice del rinvio dovrà procedere alla rideterminazione della pena attenendosi ai richiamati principi di diritto.

6. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al delitto di violenza privata perchè il fatto non sussiste e revoca le consequenziali statuizioni civili; rinvia la medesima sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine alle residue imputazioni.

In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

Violenza privata: sono irrilevanti i comportamenti inidonei in concreto a limitare la libertà di movimento

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