Violenza privata: sulla differenza con il delitto di delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza
top of page

Cassazione penale sez. III, 27/09/2023, n.44926

Il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza si distingue da quello di violenza privata per le diverse modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il primo la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il secondo nel caso in cui la minaccia e la violenza si risolvano in coazione fisica e psichica dell'imprenditore, senza tradursi in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 ottobre 2022, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 dicembre 2021, appellata da B.C., che lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione, ritenuta la recidiva contestata, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 513-bis c.p., per aver compiuto nell'esercizio di un'attività commerciale ed in esecuzione di un unico disegno criminoso4 più atti di concorrenza con l'adozione di un comportamento violento e minatorio, al fine di acquisire una posizione dominante nello svolgimento della propria attività, così impedendo lo svolgimento libero dell'altrui concorrenza, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in relazione a fatti del (Omissis).

2. Avverso la predetta sentenza, B.C.propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erronea valutazione delle risultanze probatorie offerte dalla deposizione del teste a discarico 4Salatino e dalle pp.oo. D. e S..

In sintesi, sostiene il ricorrente che le persone offese, contrariamente a quanto esposto nella denuncia-querela, avrebbero negato in dibattimento di essere mai state minacciate dal ricorrente in riferimento al prezzo di vendita delle violenza o minaccia, vi sarebbe la circostanza che la persona offesa D. avrebbe continuato tranquillamente a vendere le cozze al prezzo notevolmente basso da lui stabilito, cd. prezzo predatorio. La sentenza, infine, non avrebbe rispettato il principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, richiamandosi a sostegno giurisprudenza di questa Corte.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 99 c.p..

In sintesi, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso richiama il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, sostenendo che il diniego sarebbe stato erroneamente motivato richiamando i precedenti penali del ricorrente. Analogamente, quanto all'applicazione della recidiva, il ricorrente si duole della motivazione per aver ritenuto sussistente una particolare proclività a delinquere che connoterebbe la personalità violenta e delinquenziale dell'attuale ricorrente, tale da rendere l'episodio in esame come l'ennesima conferma di una spiccata pericolosità sociale che avrebbe giustificato l'applicazione della contestata recidiva, richiamando a sostegno dell'erroneità di tale assunto quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

3. In data 30.06.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In sintesi, il PG ritiene condivisibile il primo motivo di ricorso.

Espone il ricorrente che, contrariamente alla denuncia-querela sporta dalle parti offese, in giudizio le stesse hanno negato fermamente di essere mai state minacciate dal B. in riferimento al prezzo di vendita delle cozze. Espone che il testimone S. negava qualsivoglia violenza o minaccia da parte del B. nei confronti del D., riferendola ad una semplice e banale conversazione tra imprenditori. La sentenza censurata rilevava la primarietà e fondatezza dell'acquisizione, pattizia, delle denunce proposte dalla parte offesa e dalla deposizione di riscontro del verbalizzante laddove emergevano le condotte integranti il reato divisato. Essa però non valuta propriamente la qualità della inferenza acquisitiva rispetto alle deposizioni raccolte di netto, contrario avviso. In punto il Giudice di legittimità ha chiarito - in continuità con una risalente dottrina - che l'accordo non può influire su patologie insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sottratte al potere dispositivo delle parti. La soluzione mutua uno schema di ragionamento già seguito in relazione al giudizio abbreviato, dapprima con qualche incertezza e poi con sempre maggior convinzione, specie successivamente alla rivisitazione del rito speciale ad opera della legge Carotti del 1999, fino alla pronuncia delle Sezioni unite "Tammaro" dell'anno successivo. In quella pronuncia, i giudici di legittimità, notando come il negozio abdicativo nel quale si risolve l'opzione per il giudizio abbreviato "può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere (...) garante della legalità del procedimento probatorio" hanno ritenuto, come noto, che nell'ambito di tale rito resta consentito dedurre e rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità degli atti presenti nel fascicolo investigativo.

Anche per le acquisizioni pattizie di atti non acquisibili deve ravvisarsi la tendenziale insensibilità delle patologie processuali, anche in tema di inutilizzabilità, alle opzioni delle parti in cui l'accordo "riscatta" l'atto dal vizio che lo affligge e che lo sterilizza dalle violazioni.

Del resto, qui si confronta la regola pattizia che non può avere un ruolo prevalente rispetto alla inutilizzabilità di quanto reso in denuncia, sovrapponendosi ed eludendo ai principi del contraddittorio e della utilizzabilità delle prove. In punto non si rinviene nemmeno la norma applicativa degli esiti probatori dell'acquisizione della denuncia, operata dal Collegio, laddove il ricorso all'art. 500 c.p.p., comma 4 appare inconferente. La vigenza di regole indefettibili sulla utilizzabilità dell'atto prevale sull'adesione all'accordo acquisitivo che costituirebbe una sorta di ratifica dei risultati dell'atto, una partecipazione a posteriori, da parte di chi è rimasto estraneo alla sua formazione. Si tratta nella specie di letture che non possono avvalersi di alcun riscontro normativo.

Le sole ipotesi contemplate di disponibilità sono infatti quelle in cui il legislatore prevede espressamente che una certa regola istruttoria non operi in presenza del "consenso" dell'imputato. In casi del genere, l'acquiescenza all'uso di un dato altrimenti inutilizzabile contempla una rinuncia al diritto al confronto con la fonte di prova. Si pensi all'art. 500, comma 3, relativamente alle dichiarazioni del testimone che si sottrae all'esame di un escussore, o all'art. 513, commi 1 e 2, relativamente alle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso che rifuggono l'esame dibattimentale. Nella nostra disciplina processuale è facilmente rintracciabile una regola generale secondo la quale le norme che escludono o limitano l'efficacia delle prove sono insensibili ai comportamenti delle parti, salvo espresse previsioni in senso contrario, sub specie di accettazione degli effetti dell'atto o sotto altra forma.

Sembra pertanto lecito per il PG concludere con la regola per la quale gli atti acquisiti su accordo trasmigrino da un fascicolo all'altro non si liberano dalle eventuali patologie derivanti dal loro irrituale compimento, e comunque con tutte le limitazioni d'efficacia probatoria (Sez. IV 6 gennaio 2020, n. 4896 che nega all'accordo acquisitivo qualsiasi valore sanante). Ne' è possibile inferire una volontà abdicativa dell'interesse tutelato dalla norma da parte dell'imputato, per quanto eccepito nei giudizi, sicché la parte interessata rimane legittimata, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ad eccepire ogni patologia dell'atto.

Ed ancora.

La sentenza, per il PG, non è conforme nemmeno al principio per il quale (Sez. II, 08/02/2022, n. 19548) "la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela". Laddove la testimonianza non risulta impossibile, Cezi, essa risulta articolata.

Del resto, emerge l'accordo pattizio che è risultato ben diverso dalle contestazioni ex art. 500 c.p.p., comma 4 che il Collegio di appello riporta. Ne' vi è una valutazione del narrato del teste oculare S., ritenuto apoditticamente inattendibile. Difetta proprio la comparazione tra l'accordo pattizio e non acquisitivo per via di contestazione della denuncia, rispetto alle deposizioni rese dalle parti offese e da testimone oculare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, e successive modifiche ed integrazioni, è complessivamente infondato.

2. Al fine di meglio comprendere le ragioni per le quali questa Corte ritiene di dover confermare le statuizioni dell'impugnata sentenza, è opportuno richiamare, tenuto conto anche delle censure di vizio motivazionale proposte, quanto è emerso nel doppio giudizio di merito.

L'attuale ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 513-bis c.p., per aver compiuto, nell'esercizio di un'attività commerciale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, più atti di concorrenza con l'adozione di un comportamento violento e minatorio, al fine di acquisire una posizione dominante nello svolgimento della propria attività, in tal guisa, impedendo lo svolgimento libero dell'altrui concorrenza. In particolare, lo stesso, mediante violenza e minaccia, consistita nel proferire frasi del tipo "apri li uecchi ca tagghia dda mazzata (apri gli occhi che ti devo picchiare)", oppure "se l'autra volta taggià sparata sta vota te pizzica tuttu machina e negozio" (se l'altra volta ti ho sparato stavolta ti brucio le macchine ed il negozio), spendendo un chiaro riferimento alla precedente esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo della saracinesca della pescheria di proprietà dei coniugi S. - D., costringeva i predetti ad alzare il prezzo di vendita dei prodotti della loro pescheria, al fine di ottenere il monopolio su Lizzano per la vendita di prodotti ittici ad un prezzo inferiore e più vantaggioso per la clientela.

3. La decisione si fonda in primo luogo sulle dichiarazioni delle pp.oo. S.C. e D.V.. Quanto alla prima, sottolineava il Tribunale che la sua presenza a dibattimento era stata assicurata solo da un ordine di accompagnamento coatto disposto all'esito di reiterate citazioni della stessa. Interrogata sulle precedenti assenze, all'esito di ripetuti "non ricordo", dichiarava di non essere comparsa a causa di un intervento chirurgico (collocato, tuttavia, in data 31.3.2021, successiva a quella in cui non era stata presente); la donna narrava in modo solo parziale, con evidente ritrosia e tentando di sminuire l'accaduto, i fatti di cui era stata vittima assieme al proprio marito, D.V., col quale gestiva una pescheria in (Omissis). In particolare, la S. riferiva di non avere mai avuto "problemi" nello svolgimento di tale attività, negando la circostanza che nel 2009 il loro esercizio era stato oggetto di un atto intimidatorio realizzato mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco che avevano attinto la saracinesca e il muro prospiciente, salvo poi a ricordare, su domanda espressa del P.M., che in effetti nel 2009 "ci incendiarono la pescheria", negando che si fosse trattato di attentato commesso con l'uso di un'arma e negando di aver subito danni. Dichiarava, non senza reticenza, di sapere che il B. svolgesse l'attività di venditore ambulante di prodotti ittici nel paese di (Omissis), attività dunque concorrenziale con la propria e, quanto alla caratura criminale dell'imputato, si limitava a riferire - quasi a voler allontanare da sé la notizia- che tutto il paese sapeva che l'imputato aveva avuto problemi con la Giustizia. Riferiva che non vi era mai stato nessun litigio tra loro e il ricorrente, salvo poi a spiegare, su domanda del P.M., di aver denunciato il predetto poiché il marito era rientrato in pescheria "tutto agitato" riferendole di aver avuto un litigio col B. per cui, preoccupata per le condizioni del consorte, reduce da un infarto, si era recata dai Carabinieri. Affermava di non conoscere l'oggetto della lite salvo poi a dichiarare che "forse" poteva essersi trattato "della concorrenza" aggiungendo, subito dopo, che non avevano mai discusso con il ricorrente del prezzo del pesce. Negava il contenuto della denuncia, acquisita agli atti, dichiarando che parte della stessa non rispondesse al vero e per la restante parte che non ricordava di aver affermato le circostanze ivi indicate.

4. Il verbalizzante, brig. Zollino, dichiarava che i due coniugi, il giorno del fatto, coincidente con quello della denuncia, si erano presentati in caserma molto agitati e che era noto che le attività del D. e del ricorrente fossero tra loro concorrenziali in quanto entrambi trattavano la vendita, tra le altre, delle cozze.

5. D.V., affermava che il ricorrente gli avesse "imposto" di vendere la cozze a tre Euro "per guadagnare (il ricorrente) qualcosa in più" e che al rifiuto oppostogli avevano litigato, ma solo "a parole"; collocava l'episodio fuori dall'esercizio commerciale di S.V., dove era stato avvicinato dall'imputato aggiungendo di essersi sentito male, di aver fatto rientro in pescheria e di aver raccontato l'accaduto alla moglie, concludendo, tuttavia, che forse questa aveva frainteso non essendo stato minacciato dal prevenuto essendosi limitato a paventare che questi potesse porre in essere "qualche dispetto" nei loro confronti. Aggiungeva, in merito all'episodio del 2009, che la moglie aveva avuto il "presentimento che a sparare dietro la serranda era stato lui", cioè l'imputato. Il B., nel corso del suo esame, negava ogni addebito riferendo di avere semplicemente proposto al D. di stabilire di comune accordo il prezzo di vendita delle cozze e che tale proposta l'aveva fatta la sera prima quando si erano incontrati per il rifornimento di pesce; aggiungeva che - inspiegabilmente - il giorno dopo l'aveva incontrato nuovamente nei pressi del negozio di autoricambi del S. e avendogli chiesto cosa avesse deciso in merito alla sua proposta, il D. si era alterato e agitato senza alcun motivo.

6. Sulla scorta di tali elementi il primo Giudice condannava il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni conseguenti.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il difensore del B. il quale, con particolare riguardo all'affermazione di responsabilità, riportando le dichiarazioni rese dalla S. e dal D. a dibattimento affermava che non era comprensibile da quali elementi il Tribunale avesse desunto la prova della colpevolezza del ricorrente anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste S. nei pressi del cui esercizio commerciale era avvenuta la discussione tra lo stesso B. e il D..

Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto l'appello infondato, osservando come l'atto di appello si fondasse sulle dichiarazioni rese a dibattimento dalle persone offese limitandosi a non considerare le affermazioni effettuate da costoro in sede di denuncia. In realtà, precisa la sentenza, all'udienza del 4.03.2021 al termine dell'esame del D., sull'accordo delle parti, veniva acquisita a fini probatori la denuncia - querela sporta dalla S. e a firma anche del D..

Dunque, tale atto, per i giudici di appello, doveva essere legittimamente considerato elemento di prova al pari delle dichiarazioni dibattimentali, così come il contrasto tra le une e le altre doveva essere risolto alla stregua dei canoni di attendibilità e verosimiglianza.

7. Si tratta di affermazione del tutto immune dai denunciati vizi di cui al primo motivo, atteso che, anzitutto, deve essere qui ricordato che gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem", situazione in cui non si versa nel caso di specie (Sez. 6, n. 48949 del 07/10/2016, Rv. 268213 - 01).

A ciò, poi, va aggiunto che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 Conv. EDU, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo (Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021 - dep. 04/01/2022, Rv. 282509 - 01).

8. Del resto, nel caso in esame, non si è trattato di acquisizione delle dichiarazioni a seguito di contestazioni (nel quale caso il contenuto del verbale di querela è pacifico non avrebbe potuto essere utilizzato a fini probatori ma ai soli fini di valutare l'attendibilità della testimonianza dei coniugi), né dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste (emergendo in ogni caso dalla sentenza d'appello un pur corretto richiamo alla acquisizione per lettura delle dichiarazioni di cui alla querela, avendo accertato i giudici territoriali, per come.si dirà oltre, la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che i testi fossero stati sottoposti a pressioni, desumibili da circostanze sintomatiche della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, come il pianto della donna e lo stato di agitazione durante l'esame), ma di accordo tra le parti con acquisizione, con valore di prova, di quanto contenuto nel verbale di querela, dunque con piena efficacia probatoria, con la conseguenza che quanto in esso riportato, a fronte del palese contrasto con quanto emerso in sede dibattimentale, comportava esclusivamente l'obbligo per il giudice di merito di giustificare le ragioni dell'attribuzione della maggiore credibilità al narrato predibattimentale rispetto al dato contrastante emerso in dibattimento.

E, sotto tale profilo, correttamente il tribunale, come puntualmente evidenziato dalla Corte d'appello, ha attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese in sede di querela sulla scorta di una serie di elementi dettagliatamente indicati in sentenza (il comportamento tenuto dalla S. nel corso del dibattimento, la cui presenza era stata assicurata solo a seguito di accompagnamento coatto, avendo ella negato parte delle dichiarazioni contenute in denuncia ed affermato di non ricordare quelle restanti, come puntualmente indicato nella sentenza di primo grado; sullo stridente contrasto tra le versioni fornite dalla donna non appare utile soffermarsi ulteriormente alla luce delle puntali indicazioni rese in denuncia in ordine ai soprusi subiti da lei e suo marito nel corso degli anni da parte dei B., afferenti il commercio ittico, e le dichiarazioni dibattimentali laddove ha negato che il marito le avesse riferito l'oggetto del litigio, pure ammesso, con B.C., i pregressi rapporti intercorsi con costui proprio in ordine ai prezzi a loro imposti sia dall'imputato che dal fratello nonché l'evolversi della vicenda sin dai prodromi della settimana precedente alla denuncia; ancora, sulle ulteriori considerazioni svolte in sentenza, secondo cui i carabinieri non avrebbero potuto verbalizzare circostanze a loro sconosciute se non su input diretto delle persone offese, tanto che sulla scorta di tali dichiarazioni era stato effettuato l'arresto in flagranza dell'imputato).

Ancora, precisa la sentenza d'appello, la sequela di "non ricordo" circa i fatti di quella mattina, giustamente sottolineati nella sentenza di primo grado, apparivano particolarmente eloquenti in ordine alla condotta reticente tenuta dalla S. per cui, a fronte di una deposizione sostanzialmente inesistente, quanto riferito in denuncia assumeva valore di prova non essendo contraddetto tale contenuto da elementi di segno contrario aventi analogo valore probatorio, non potendosi considerare tali le dichiarazioni del S., tenuto conto della loro illogicità in quanto contrastanti con il narrato delle due persone offese. Senza considerare, aggiunge la Corte territoriale, che dalla testimonianza del verbalizzante, brig. Z., emergeva un ulteriore particolare negato dalla donna e cioè la presenza al momento della denuncia anche del marito per cui il contenuto della stessa deve attribuirsi ad entrambi.

Anche le condizioni psicologiche dei denuncianti, soggiunge la Corte d'appello, deponevano per la genuinità di quanto riferito in quella sede essendo apparsi entrambi palesemente agitati in ragione del litigio avuto poco prima, per strada, con il B.. Le modalità di svolgimento dell'esame dibattimentale della donna, poi (caratterizzato anche dal pianto della stessa) e le altre circostanze dapprima indicate, peraltro, giustificavano in ogni caso - pur non essendovene la necessità, per quanto sopra esposto - l'avvenuta acquisizione della denuncia ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 effettuata dal Tribunale, provvedimento completamente ignorato e non contestato dal difensore appellante (v. verbale 20.05.2021).

L'attendibilità di quanto indicato in denuncia è viepiù avvalorata secondo la Corte d'appello, sia dall'immediatezza della stessa rispetto al momento del fatto, sia dalle parziali ammissioni della persona offesa D. in ordine al litigio ed all'oggetto dello stesso, relativo appunto al prezzo di vendita delle cozze, all'agitazione conseguitane che stride con l'affermazione che l'alterco fosse rimasto a livello di schermaglie verbali, in palese contrasto con il contenuto della denuncia, nonché con il timore che a seguito di tanto potesse succedere loro qualche inconveniente ("qualche dispetto").

Il clima di intimidazione, peraltro, secondo i giudici territoriali, oltreché dal pianto della donna nel corso del suo esame emergerebbe anche dalla illogicità delle dichiarazioni rese dal teste S., per come evidenziato nella sentenza di primo grado, che viene dalla sentenza d'appello richiamata integralmente, così rendendo prive di pregio sul punto le censure difensive che non tengono conto delle ragioni espresse dal primo giudice e richiamate per relationem dalla sentenza oggetto del presente ricorso.

9. il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato.

Sul punto è sufficiente in questa sede richiamare quanto argomentato in punto di qualificazione giuridica dai giudici territoriali a proposito della richiesta derubricazione nel meno grave delitto di cui all'art. 610 c.p. posto che, ricordano i giudici di appello, la diversità con il delitto di violenza privata deriva dalle diverse modalità con cui si esprime l'azione violenta, in quanto integri il delitto di cui all'art. 513-bis c.p. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura la fattispecie invocata dalla difesa nel caso in cui la minaccia e la violenza si risolvano in coazione fisica e psichica senza tuttavia tradursi in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.

Quanto, peraltro, dedotto in ricorso circa l'assenza di comportamenti minacciosi o intimidatori come il riferimento alla circostanza che i coniugi avrebbero continuato a vendere le cozze ad un prezzo predatorio, configura, all'evidenza, il tentativo di operare una rilettura del compendio probatorio, operazione vietata in sede di legittimità. Esula infatti dai poteri della Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Rv. 194649).

Quanto, infine, alla presunta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è evidente che la prospettazione della tesi alternativa è frutto delle mere labiali affermazioni della difesa del ricorrente, del tutto prive di riscontri oggettivi, sicché va ribadito che in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04).

10. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo.

Ed invero, anche sul punto i giudici territoriali motivano puntualmente, anzitutto, negando le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di motivi a sostegno, ma anche - laddove ritengono congrua ed adeguata la pena (ben potendo il giudice tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem": Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 - 01) -, alla luce dei plurimi precedenti penali di cui il ricorrente è gravato tra i quali spiccano la condanna per associazione a delinquere, quelle per detenzione di armi e munizioni, nonché tutte quelle per reati contro il patrimonio e per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, posto che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, questa Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Analogamente, quanto all'applicazione della recidiva, i giudici di appello motivano puntualmente evidenziando come apparisse evidente, anche in relazione ai precedenti, una particolare proclività a delinquere "caratteristica che connota la personalità violenta e delinquenziale del B. tale da rendere l'episodio in esame l'ennesima conferma di una spiccata pericolosità sociale che, a sua volta, importa il riconoscimento della recidiva contestata".

Motivazione, questa, che si conforma pienamente ai principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG Calibe' ed altro, Rv. 247838 - 01).

11. Il giudizio di infondatezza del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023

Violenza privata: sulla differenza con il delitto di delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza

bottom of page