Violenza privata: sussiste se la violenza o minaccia è posta in essere per ottenere un profitto di impossibile realizzazione
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Cassazione penale sez. II, 06/12/2019, n.50733

Non integra il delitto di estorsione tentata la condotta di violenza o minaccia posta in essere per ottenere un profitto ingiusto che, secondo una valutazione “ex ante”, sia oggettivamente impossibile realizzare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per tentata estorsione per essere stata la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla gestione di un fondo per ottenere un'indennità di esproprio in realtà non conseguibile, riqualificando il fatto come violenza privata ex art. 610 c.p.).

La sentenza integrale

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza dell'08/03/2019 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale di Nola del 19/07/2018 con la quale l'appellante M.G. era stato condannato alla pena di giustizia perchè ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione, ricettazione di una pistola, detenzione abusiva di arma comune da sparo abusiva e detenzione illegale di proiettili, così come contestati nei capi da 1 a 4 della rubrica, con conferma altresì delle statuizioni civili in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità e, precisamente:

- circa la tentata estorsione per la mancanza di offensività, trattandosi di un'ipotesi di reato impossibile (l'imputato avrebbe posto in essere una serie di atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a firmare la rinuncia alla gestione di un fondo della Federcaccia, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto dell'indennità conseguente alla procedura di esproprio in corso; vantaggio economico con altrui danno non realizzabile in concreto posto che l'indennità spettava unicamente al proprietario del terreno - persona diversa dalla parte civile;

- e che la contestata condotta minatoria e violenta non avrebbe potuto comunque conseguire la finalità ipotizzata dall'accusa);

- circa gli altri reati per la carenza del quadro probatorio in ordine alla disponibilità dell'arma, rinvenuta in una zona accessibile anche a terzi e non in uso esclusivo all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Secondo il capo d'imputazione l'imputato "compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a firmare la rinuncia in suo favore della gestione del Quagliodromo della Federcaccia al fine di procurarsi l'ingiusto profitto dell'indennità di esproprio".

E' appena il caso di evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 c.p., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (da ultimo Cass. sez. 6, sent. n. 17988 del 06/02/2018 - dep. 20/04/2018 - Rv. 272810).

2.1 Trattasi di stabilire, con riferimento alla fattispecie in esame, se il gestore di un'attività esercitata su un fondo oggetto di procedura di espropriazione possa essere destinatario della relativa indennità di esproprio e se quindi l'imputato, attraverso il documento ottenuto con violenza sulla vittima, avrebbe potuto ottenere il profitto corrispondente a tale indennità con danno altrui.

Secondo il Tribunale "è del tutto irrilevante che, secondo diritto, l'indennità di esproprio non sarebbe spettata al gestore del Quagliodromo dal momento che, indipendentemente dall'indennità, potevano essere azionate pretese economiche di diverso tipo, anche risarcitorie" (pag. 13 della sentenza); argomentazione ribadita dalla corte territoriale che ritiene addirittura irrilevante - perchè non verificatosi - l'aspetto dell'ingiusto profitto (pag. 5 della sentenza impugnata). Vero è invece che nel reato di estorsione l'azione del soggetto mira a realizzare, con violenza o minaccia, un evento immediato (la coartazione della volontà della vittima) al quale deve seguire un altro mediato (il conseguimento dell'ingiusto profitto), per cui se tale conseguenza della condotta è esclusa a priori (con valutazione appunto ex ante) l'aggressione è inidonea ad attuare il proposito estorsivo ed esclude l'ipotesi del tentativo.

2.2 Dall'accertamento in fatto effettuato dai giudici di merito risulta che era in corso una procedura di espropriazione, avente ad oggetto un fondo che la Regione aveva concesso, per lo svolgimento di attività di allevamento e addestramento di cani da caccia, alla Federcaccia che, a sua volta, lo aveva dato in gestione dapprima al M. ed in seguito alla Ma., odierna parte civile; che la violenza e le minacce dell'imputato erano finalizzate ad ottenere un documento dal quale risultasse la rinuncia in suo favore alla gestione del Quagliodromo, così denominata l'attività in questione; che era in corso una procedura di espropriazione di quel terreno; che l'attività esercitata non aveva scopo di lucro. Ciò accertato in fatto, la conclusione dei giudici di merito secondo cui il M. aveva minacciato la Ma. per alterare il documento e per utilizzarlo poi al fine di accampare pretese economiche nell'ambito della procedura di esproprio (pag. 12 della pronuncia del Tribunale; pag. 5 della sentenza di appello) è errata in diritto.

2.3 La gestione del fondo infatti, quand'anche ottenuta formalmente con l'alterazione documentale conseguente all'aggressione fisica e verbale, non avrebbe comunque potuto determinare alcun profitto da parte del ricorrente.

L'approfondimento della questione per i suoi risvolti civilistici - peraltro sempre sollecitati dalla difesa - avrebbe dovuto confrontarsi sul punto quanto meno con la giurisprudenza di legittimità, che in più occasioni non ha mancato di evidenziare come in materia di espropriazione per pubblica utilità, non sia dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull'immobile legittimamente espropriato, vi svolga un'attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40 si rivolgono esclusivamente all'espropriato, non essendo, peraltro, previsto nè dalla predetta legge nè dalle successive (L. n. 865 del 1971 e D.P.R. n. 327 del 2001) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell'attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto (Cass. civile sez. 1, Ordinanza n. 25551 del 12/10/2018 - Rv. 650767; Sez. 1, Sentenza n. 14205 del 18/06/2009 - Rv. 608667).

2.4 Tornando alla fattispecie in esame, il gestore dell'attività esercitata sul fondo da espropriare era titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento per lo svolgimento peraltro di un'attività non avente carattere imprenditoriale senza alcuna possibilità di vantare pretese indennitarie, per cui il profitto del tentativo di estorsione non poteva essere costituito dall'indennità di esproprio. Affermano i giudici di merito che, indipendentemente dall'indennità, potevano essere azionate pretese economiche di diverso tipo, anche risarcitorie, affermazione tuttavia che in primis contrasta con l'editto accusatorio richiamato in precedenza, ove l'ingiusto profitto è indicato nell'indennità di esproprio; inoltre è generica, non supportata da un valido ragionamento giuridico e non coerente con le acquisizioni istruttorie, posto che il ricorrente non poteva avere alcun ristoro in conseguenza del provvedimento ablatorio e che nessun rapporto negoziale lo legava al proprietario espropriato (il documento, ancorchè falsificato, riguardava la gestione dell'attività per conto di Federcaccia che non aveva alcun diritto reale sul terreno).

In definitiva, poichè è indubbia la sussistenza di una condotta violenta e minacciosa, finalizzata a costringere la parte civile a fare quanto indicato nel capo d'imputazione, il fatto contestato sub 2 va riqualificato nel reato di violenza privata ex art. 610 c.p.; la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena, in considerazione anche della manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3. Tale motivo - riferito ai reati conseguenti al rinvenimento dell'arma - si risolve infatti nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e motivatamente disatteso dal giudice di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708).

Inoltre, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sottopone alla Corte di Cassazione un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Nel caso di specie va anche ricordato - quanto alla diversa lettura dei dati istruttori prospettata dalla ricorrente - che nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all'ipotesi di cd. "doppia conforme" sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio. Del resto il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

3.1 La corte di appello, al contrario, con argomentazioni immuni da rilievi nel giudizio di cassazione, ha evidenziato, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite: il rinvenimento dell'arma oggetto dei reati sub 1, 3 e 4 in una zona dove si trovavano le cucce dei cani di proprietà del M., in un'intercapedine del tetto di una cuccia; il frequente riferimento da parte di costui al possesso di un'arma; l'inconsistenza delle tesi alternative della difesa, incentrate su ipotesi privi di riscontro.

Il ricorso è dunque inammissibile in relazione a tale motivo.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto contestato sub 2 nel reato di cui all'art. 610 c.p., e rinvia per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli; dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Violenza privata: sussiste se la violenza o minaccia è posta in essere per ottenere un profitto di impossibile realizzazione

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