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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 23/09/2020, n.35700

La massima

Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 23 gennaio 2020, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pesaro del 16 luglio 2019, ha sostituito nei confronti di C.H. la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione quinquennale ed ha revocato l'interdizione legale durante l'espiazione della pena. La corte territoriale ha confermato nel resto la condanna nei confronti di C.H. alla pena di anni 5 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la continuazione, per i reati ex: - art. 572 c.p., aggravato ex art. 61 c.p., n. 11-quinquies, perchè, a decorrere dal (OMISSIS), iniziava a maltrattare la propria moglie Z.J. con violenze fisiche e morali; - artt. 81 cpv. e 609-bis c.p., perchè dall'(OMISSIS) costringeva la stessa persona offesa a rapporti sessuali contro la di lei volontà, manifestata anche con implorazioni e pianti, in talun caso anche strappandole gli indumenti intimi per quindi consumare il rapporto abusivamente, unificati nel vincolo della continuazione. L'imputato è stato condannato altresì al risarcimento del danno a favore della persona offesa costituita parte civile liquidato in Euro 30.000. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 c.p.p., lett. c), la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonchè, ex art. 606 c.p.p., lett. e), il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito dell'interrogatorio medesimo. I giudici di appello sarebbero incorsi nel travisamento della prova laddove avrebbero riportato un passaggio dell'interrogatorio di garanzia del 28 marzo 2019 in evidente contrasto con quanto effettivamente dichiarato: il ricorrente non avrebbe mai ammesso di aver avuto rapporti sessuali contro la volontà della moglie. Tale circostanza risulterebbe dall'allegato verbale di interrogatorio nell'ambito del quale il ricorrente avrebbe riconosciuto le sue colpe esclusivamente in ordine ai fatti di maltrattamento. Inoltre, l'interrogatorio medesimo si sarebbe svolto in violazione di legge in quanto reso in presenza di un interprete che non avrebbe garantito la piena conoscibilità dell'atto al ricorrente per l'incomprensione della traduzione eseguita. Delle palesi difficoltà di raccordo tra indagato ed interprete avrebbe dato atto anche la sentenza di primo grado. Pertanto, non sarebbe dato sapere se il ricorrente abbia effettivamente detto ciò che l'interprete ha tradotto, nè se abbia compreso appieno le domande che gli venivano poste. Ne conseguirebbe l'illegittimità del procedimento sussistendo un'ipotesi di nullità relativa alla partecipazione effettiva dell'imputato al processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 572 e 609 c.p.p.. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere il concorso tra i reati; i fatti ascritti al ricorrente andrebbero sussunti esclusivamente nell'alveo del reato di "maltrattamenti contro familiari e conviventi" di cui all'art. 572 c.p. La condotta di cui al capo b) dell'imputazione, relativa alla contestata violenza sessuale, dovrebbe ritenersi assorbita dal diverso reato di maltrattamenti, con conseguente rideterminazione della pena finale. I giudici di merito avrebbero dovuto correttamente tenere in considerazione le presunte violenze sessuali quali espressione fattuale di una complessiva ed unica situazione di soggezione, anche carnale, da parte del ricorrente. In applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale non potrebbe invece essere addebitata allo stesso ricorrente una duplice sanzione per la medesima condotta violenta. 2.3. Con il terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 609-bis c.p. nonchè l'inosservanza delle norme processuali avendo i giudici di appello dato valore di prova alle dichiarazioni della persona offesa in mancanza di riscontri esterni e concreti e che, pertanto, anche in base alla giurisprudenza consolidatasi in materia, non potrebbero ritenersi sufficienti a fondare la penale responsabilità del ricorrente. L'unico riscontro rinvenuto sarebbe rappresentato dalle parole dei testimoni che dichiarano di aver visto sulla persona offesa segni di violenza fisica; tali testimonianze potrebbero fondare la condanna solo per i maltrattamenti ma non sarebbero tali da assurgere ad elemento di riscontro della condotta di violenza sessuale. Il vaglio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe dovuto essere più approfondito attesa la costituzione di parte civile. 5.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla determinazione della pena. La pena inflitta sarebbe illegale quanto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute al ricorrente già in primo grado. Benchè nella parte motiva della impugnata sentenza si parli di "concessione delle attenuanti generiche" e di "modesto scostamento dal minimo edittale" - nella specie indicato in anni 5 trattandosi di fatto commesso in data anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2019 - la pena base è stata determinata in anni 6: lo scostamento dal minimo edittale non potrebbe qualificarsi modesto. L'entità della pena base vanificherebbe l'effetto della concessione delle attenuanti generiche. La concreta determinazione della pena sarebbe dunque in contraddizione con le premesse della motivazione e, pertanto, illegale. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla quantificazione del risarcimento a favore della parte civile. Nella sentenza di primo grado non si rinverrebbe alcuna esplicitazione dei criteri e delle valutazioni operate dal giudice nella determinazione del risarcimento, ma la sussistenza del danno morale subito dalla persona offesa sarebbe stato ritenuto esistente in re ipsa. La motivazione sul punto sarebbe pertanto meramente apparente, per cui costituirebbe un vizio rilevante ai fini del giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo si deducono due questioni. 1.1. Si eccepisce la nullità assoluta dell'interrogatorio reso dal ricorrente, che non parla e comprende la lingua italiana, al giudice per le indagini preliminari perchè reso alla presenza fisica dell'interprete ma in palese difficoltà di raccordo tra indagato ed interprete. 1.1.1. L'eccezione è manifestamente infondata. Dall'analisi dell'interrogatorio allegato al ricorso risulta che l'indagato non ha inteso rispondere alle domande ma ha reso, dopo la frase "non intendo rispondere", dichiarazioni che devono essere qualificate quali spontanee: "ammetto di aver picchiato mia moglie. lo non voglio che mia moglie vada alle riunioni per motivi religiosi. Riconosco tutte le mie colpe". 1.1.2. In ogni caso deve rilevarsi che la nullità dell'interrogatorio per l'omessa presenza dell'interprete, qui per altro presente, è a regime intermedio; dal verbale risulta che nulla fu eccepito, con conseguente decadenza. Avendo la parte assistito al fatto - la palese difficoltà di raccordo tra indagato ed interprete - che, secondo l'infondata tesi del ricorrente determinerebbe la nullità, il difensore avrebbe dovuto eccepire tempestivamente la nullità ex art. 182 c.p.p.. 1.2. E' manifestamente infondato anche il dedotto travisamento della prova, trattandosi di una divergenza assolutamente irrilevante, avendo comunque il ricorrente dichiarato "Riconosco tutte le mie colpe". Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801). L'errore non disarticola in alcun modo l'intero ragionamento probatorio perchè la sentenza di condanna si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo errata la tesi difensiva dell'assorbimento tenuto conto del fatto accertato ed in diritto. 2.1. Il reato ex art. 572 c.p. risulta essere stato commesso mediante atti di violenza sistematica, quali calci, pugni, procurando ecchimosi e lesioni, lasciando la donna isolata all'interno dell'abitazione, con minacce, trattando la donna con disprezzo e sfruttandola. Nel capo di imputazione del delitto ex art. 572 c.p. non solo state inserite le condotte ex art. 609-bis c.p.. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, che va ribadito il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti; in tal senso Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, D.G., Rv. 24167001). Secondo Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015 - dep. 2016, Z., Rv. 26759501, il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Si deducono, in sintesi, i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 189,190,192 e 533 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza riscontri riferibili al reato di violenza sessuale; le testimonianze sui segni di violenza fisica riscontrerebbero il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di violenza sessuale. Orbene, deve rilevarsi che con i motivi di appello si contestò la genericità delle dichiarazioni della persona offesa e genericamente l'assenza di riscontri, senza che fosse stata specificamente contestata l'attendibilità della persona offesa. 3.2. Inconferenti sono i richiami agli art. 189 (che concerne le prove atipiche) e 190 (che concerne il diritto alla prova e non a sua valutazione). 3.3. Il motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli art. 192 e 533 c.p.p., è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione degli art. 192 e 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza di tali norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. 3.4. La motivazione sull'attendibilità della persona offesa è del tutto immune da vizi logici, avendone la Corte di appello ampiamente illustrato le ragioni in base alla genesi, alla struttura del racconto, ai particolari riferiti, ai riscontri - la cui sussistenza non è obbligatoria ma solo opportuna - che confermano la complessiva attendibilità della dichiarante. 4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. 4.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101. In motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che a giustificare la soluzione della equivalenza deve ritenersi sufficiente l'implicito riferimento ad una valutazione complessiva dell'episodio criminoso e della personalità dell'imputato, che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio ancor più mite. Nello stesso senso Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Uno dei parametri normativi per effettuare il giudizio di bilanciamento è l'art. 133 c.p.; cfr. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415, che ha affermato che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto. 4.2. La Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenza sulla base di un ragionamento complessivo: ha preso in esame l'intensità del dolo, il danno subito dalla persona offesa. Dunque, la motivazione si fonda sulla valutazione degli elementi ex art. 133 c.p.. 4.3. Analogamente, il discostamento dal minimo edittale del reato sub a), qualificato minimo, essendo pari ad un anno, è stato adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ex art. 133 c.p., quali le connotazioni soggettive ed oggettive ed il protratto periodo di commissione dei fatti sub a): in sostanza la Corte di appello ha anche tenuto conto della continuazione interna al capo a). 4.4. Va ricordato che il dovere per il giudice di una specifica motivazione sulla pena è stato ancorato allo scostamento dal minimo edittale. L'uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili. Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. 5. Il quinto motivo è inammissibile: dal testo della sentenza e dall'analisi dell'impugnazione non risulta che tra i motivi di appello vi fosse anche quello relativo al quantum del risarcimento del danno. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata dell'art. 609 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3 impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perchè mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte

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