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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 11/12/2018, n.15010

La massima

In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con la quale F.A. era stato condannato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, in ordine ai reati, unificati dal vincolo della continuazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 81 c.p. comma 2 e art. 609 bis c.p. (capo A), art. 572 c.p. (capo B) in relazione alle condotte dal 2009 all'ottobre 2012, artt. 582-585 c.p. (capo C), ai danni della moglie F.E.. Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, con l'assegnazione di una provvisionale di Euro 25.000,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva costituita da perizia medica volta a verificare la compatibilità delle ecchimosi refertate alla persona offesa in sede di pronto soccorso con gli elementi nuovi tratti dai testimoni, di cui era stata chiesta l'assunzione mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che avevano riferito circa la fragilità dei vasi capillari e dei conseguenti segni a livello epidermico, cosicchè risultava decisiva la perizia richiesta per la verifica della compatibilità delle lesioni a fronte del racconto della donna di un rapporto sessuale violento, negato dall'imputato che ha sempre ammesso un rapporto sessuale consenziente. Allo stesso modo decisiva era la testimonianza della teste S., la cui assunzione era stata chiesta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, respinta immotivatamente dai giudici dell'impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla motivazione apparente della sentenza impugnata che avrebbe acriticamente confermato la pronuncia di condanna omettendo la valutazione di prove e segnatamente delle dichiarazioni rese da P.R., oggetto di specifico motivo di appello, e della decisività della testimonianza della S. che se fosse stata sentita avrebbe ancor più reso evidente l'inattendibilità della persona offesa. 2.3. Con terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al reato di violenza sessuale. La Corte d'appello, anche con travisamento della prova, avrebbe confermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di violenza sessuale con mero richiamo alla motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, e con travisamento della prova (referto medico del pronto soccorso) che attestava un mero arrossamento al livello del vestibolo vaginale sull'area perineale elemento insufficiente a ritenere riscontrate le dichiarazioni rese dalla persona offesa che aveva sempre dichiarato di essere stata costretta, con violenza, a subire un rapporto sessuale completo e tenuto conto che l'imputato aveva ammesso di aver avuto un rapporto sessuale su base consenziente. Mancherebbe la prova che il rapporto sessuale fosse stato compiuto contro la volontà della donna non potendo, la prova della violenza/costringimento fisico, essere desunta dal referto medico. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al positivo giudizio di attendibilità della persona offesa in ordine al reato di violenza sessuale e violazione dei criteri di valutazione della prova testimoniale in presenza di costituzione di parte civile. La sentenza impugnata sarebbe affetta da erroneo sillogismo laddove avrebbe tratto la prova del reato dalla prova della violenza fisica che costituirebbe il discrimine tra il consenso ed il vizio del consenso e, dunque, sussisterebbe la violazione dell'art. 192 c.p.p.. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Va, anzitutto, rilevato che le censure del ricorrente concernono unicamente la condanna per il reato di cui al capo A) - violenza sessuale, come espressamente chiarito dal difensore del ricorrente nella esposizione dei motivi di ricorso, sicchè con riguardo ai capi della condanna di cui ai capi B) maltrattamenti - e capo C) - lesioni personali, non essendovi impugnazione la sentenza è passata in giudicato. 5. Seguendo l'ordine logico delle censure, del tutto infondata è la censura di mancata acquisizione di una prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, solo ove, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta. Peraltro, deve ricordarsi che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione la perizia per il suo carattere "neutro" è sottratta alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva. Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non integra la violazione di cui art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (S.U. n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191). La motivazione è sul punto (cfr. pag. 11) congrua e logica e dunque incensurabile nel giudizio di legittimità. Sotto altro profilo, neppure può ritenersi decisiva la testimonianza della S. che era stata ritenuta superflua dai giudici dell'impugnazione, con motivazione immune da profili di illogicità, in ragione del fatto che non era a conoscenza diretta dei fatti (cfr. pag. 11). 6.- Così pure è del tutto infondato il vizio di illogicità dedotto con il secondo motivo di ricorso, sostenuto da valutazioni della prova meramente alternative, in contrasto con il principio per il quale, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 25517). Da cui consegue la manifesta infondatezza della mancata valutazione della teste P. e mancata assunzione teste S. (oggetto del secondo motivo) che, per come risulta dal motivo di appello di cui il ricorrente lamenta la mancata risposta, era diretta ad introdurre una ricostruzione alternativa (pregressa relazione sentimentale della donna) non consentita in questa sede. 7.- Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della assunzione dei testimoni P. e S.. A parte l'inammissibile richiesta di verificare una versione alternativa dei fatti con riguardo alla testimonianza P. (mentre con riguardo al teste S. era già stata rilevata la superfluità), deve rammentarsi, in primo luogo, il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Parimenti, altrettanto pacifica è l'affermazione secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rispondere a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che egli mostri di averle esaminate e disattese pur implicitamente. A tale riguardo deve osservarsi che il giudice del merito, per assolvere all'obbligo di motivazione, deve dare conto ed esaminare, nel percorso motivazionale che lo ha condotto alla decisione, le questioni sollevate dalla difesa, ma non è tenuto a disattenderle specificatamente e singolarmente, purchè dal complesso motivazionale si evinca che le stesse sono state esaminate e disattese. Nella motivazione della sentenza il giudice dell'impugnazione non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254107). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Dal canto suo, il difensore che deduca l'omessa risposta deve, anche, rilevarne la decisività della carenza motivazionale sulle questioni sollevate. E ciò in quanto la carenza di motivazione, per rilevare quale vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) devono assumere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, disarticolando l'iter logico seguito dai giudici per l'affermazione della responsabilità, decisività da escludersi con riguardo ad entrambe le testimonianze (vedi supra). 8.- Anche il terzo e quarto motivo, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Sotto un primo profilo la denunciata illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al positivo giudizio di attendibilità della persona offesa e per la violazione dei canoni ermeneutici di valutazione della prova testimoniale della parte lesa costituita parte civile, oggetto del quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, che possono, da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; S.U. n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214). Anche nei reati in materia sessuale è stato ripetutamente e condivisibilmente affermato il principio secondo cui "... le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva", posto che non esistono nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità della persona offesa di rendere testimonianza (Sez. 3, n. 27742 del 06/05/2008, Z., Rv. 240695). Dunque, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e in presenza di controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro, come si evince dalla motivazione della pronuncia delle Sezioni unite (Cass. S.U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214), la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto", che non soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato. A tale dictum si sono attenuti i giudici del merito che con ampia e congrua motivazione hanno confermato l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per avere costretto con violenza la moglie a subire un rapporto sessuale completo, attendibilità corroborata, peraltro, da riscontri obiettivi (certificato medico ginecologico e stato di shock e crisi di pianto rilevato dagli operatori sanitari della clinica (OMISSIS)). Sotto altro profilo, con riguardo al vizio di motivazione anche con travisamento della prova sul consenso al compimento dell'atto sessuale, come sostenuto dall'imputato, deve rammentarsi il principio secondo cui nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicchè la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale. A fronte della struttura del reato come delineata, è onere della parte che lo invoca (imputato) la prova del consenso, mentre l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale. Poichè rileva unicamente il consenso, che deve essere motivato in relazione al caso concreto, spetta all'imputato la relativa prova per escludere la rilevanza penale del fatto. Solo la prova del consenso esclude il reato. Prova che nel caso in esame è stata meramente allegata ed escluso sulla scorta di indici obiettivi rivelatrici, al contrario, della perpetrazione di una condotta violenta e del compimento dell'atto sessuale in assenza di consenso (cfr. referto medico). 9.- Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019

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Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
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Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
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Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità

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