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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 24/05/2019, n.6502

La massima

In tema di reati sessuali, l'attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p. non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione al bene giuridico tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto, costituiti dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima e dalla consistenza del danno arrecatole.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21.6.2017 la Corte di Appello di Cagliari ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal tribunale della stessa città che ha condannato C.E. alla pena di sei anni di reclusione per due distinti episodi di violenza sessuale, in continuazione fra loro, entrambi commessi mediante abuso di autorità nell'esercizio delle sue funzioni di fisioterapista all'interno della clinica in cui operava ai danni di due pazienti, con le aggravanti di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3) e art. 61 c.p., n. 11) dichiarate equivalenti alle attenuanti generiche. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 609 bis c.p., u.c. e al vizio motivazionale, che il diniego dell'attenuante invocata si fondi sulla sussistenza delle contestate aggravanti (abuso di prestazione d'opera e violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio svolto stante la qualifica di operatore sanitario dell'agente) che nulla hanno a che fare con gli elementi rilevanti ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, costituiti dall'entità della compressione della libertà sessuale della vittima e del danno arrecatole, e che divengono in tal modo oggetto di una duplicazione di giudizio. Invoca la costante interpretazione giurisprudenziale che impone una valutazione complessiva della vicenda in relazione ai soli parametri fissati dall'art. 133 c.p., comma 1, ovverosia ai mezzi e alle modalità esecutive dell'azione, nonchè al grado di compressione esercitato sulla p.o. e sulle condizioni e caratteristiche psicologiche di quest'ultima, evidenziando come illogica si riveli in ogni caso l'evidenziazione di un danno tanto per la N., che non risulta essere stato mai accertato ricorrendo invece indicatori in senso contrario quali l'aver continuato la terapia fisioterapica presso l'imputato successivamente all'episodio in contestazione e nell'averlo consigliato anche ad altre persone, quanto per la P., in relazione alla quale le ripercussioni psicologiche risultano frutto di un'arbitraria valutazione tenuto conto che costei risultava essersi sottoposta a terapia di sostegno psicologico con assunzione di antidepressivi antecedentemente ai fatti di causa, ovverosia sin dal 2007. Si duole infine che, nell'ambito della valutazione complessiva del fatto richiesta dall'interpretazione giurisprudenziale, non si sia tenuto in nessun conto gli elementi di segno positivo indicati dalla difesa, ovverossia la mancanza di opposizione da parte delle pazienti alle pratiche del fisioterapista, l'assenza di costrizione e l'essere state lasciate libere di allontanarsi tranquillamente dallo studio medico. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la valutazione di attendibilità di entrambe le p.o.. Quanto alla P. evidenzia la contraddittorietà tra l'asserita piena consapevolezza da parte di costei dell'intrusione subita nel mentre si sottoponeva alle prestazioni del fisioterapista ed il dubbio da cui sarebbe stata colta una volta terminata la seduta nel rivolgersi all'amica Pi. per chiederle conferma sulla liceità del trattamento subito che di per sè esclude che la stessa potesse aver avuto percezione della coartazione della propria libertà sessuale, come del resto confermato dalla precisa scelta, particolarmente significativa essendo costei un medico, di non sottoporsi dopo l'episodio a visita ginecologica o ad analisi di laboratorio pur temendo la trasmissione di virus a seguito della penetrazione anale e vaginale effettuata dall'imputato a mani nude senza l'utilizzo di guanti, scelta che illogicamente la Corte di Appello considera neutra, e dall'affermazione resa da costei alla tutor Dott.ssa F. di non aver percepito alcuna intrusione violenta nella propria sfera sessuale. Quanto alla N., lamenta la mancata valutazione della sfasatura cronologica degli eventi emergente dal raffronto tra la deposizione della p.o. e quella della teste M. con cui costei risultava essersi confidata, la ritenuta condizione di eccitazione dell'imputato frutto invece di una mera impressione della vittima, la affermata natura sessuale dei massaggi praticati dall'imputato smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa evidenziante come la terapia per la cefalea prevedesse la digitazione della zona sternale ed inguinale, nonchè l'illogicità della giustificazione resa alla determinazione assunta dalla paziente di continuare la terapia in contrasto, secondo le stesse massime di esperienza, con gli asseriti abusi. 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 61 c.p., n. 11 e al vizio motivazionale, che ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame è necessaria una condizione di debolezza o sopraffazione della vittima perchè possa ritenersi integrato l'approfittamento da parte dell'agente di una situazione di forza, di certo non integrata dall'essersi le due pazienti sottoposte alle pratiche fisioterapiche dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 69 e 133 c.p. e al vizio motivazionale, il distorto uso del potere discrezionale in ordine al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, la cui equivalenza, apoditticamente affermata dal giudice di primo grado, viene illegittimamente giustificata dalla Corte di Appello sovrapponendo ad essa la valutazione già effettuata con il riconoscimento delle stesse attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., sul rilievo che non vi sarebbero ulteriori ragioni per mitigare la pena, violando in tal modo la ratio sottesa al giudizio di comparazione volta alla determinazione della concreta entità del reato e dell'adeguamento della pena al fatto. Lamenta altresì l'omessa motivazione in ordine all'aumento applicato ai fini della continuazione, nonchè sulla complessiva quantificazione del trattamento sanzionatorio. 2.5. Con il quinto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 603,121 e 233 c.p.p. e al vizio motivazionale, il diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria concernente l'acquisizione delle investigazioni difensive della Dott.ssa C.I. e dell'infermiera M.M., della cartella clinica di un paziente e della consulenza di parte del prof. G., volte a conferire completezza al quadro istruttorio e che soltanto all'esito della relativa acquisizione avrebbero consentito una valutazione della loro rilevanza. Deduce altresì che la mancata acquisizione delle pubblicazioni scientifiche sul trattamento posturale Mezieres, allegate ai motivi aggiunti, integra, stante l'assenza di ogni motivazione sul punto, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al sesto motivo afferente al diniego di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale. Correttamente l'istanza di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa con i motivi di appello è stata dalla Corte distrettuale ricondotta nel paradigma di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, posto che i documenti indicati non configurano prove nè sopravvenute nè scoperte dopo la sentenza di primo grado - per tali intendendosi solo quelle che sopraggiungono autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che vengono reperite dop l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successivo alla decisione (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016 - dep. 14/11/2016, F, Rv. 268656) -, e che comunque per la cd. perizia medico legale di parte si aggiunge l'ulteriore preclusione derivante dal mancato espletamento del contraddittorio dibattimentale. Non potendosi ritenere che rientrino in tale ambito le indagini difensive, nè le cartelle cliniche di altri pazienti, nè tantomeno le pubblicazioni scientifiche risalenti, come accertato dalla Corte di merito, a numerosi anni addietro, il diniego opposto dai giudici del gravame è immune da censure in relazione all'eccepito vizio di violazione di legge processuale, del tutto inconferente risultando in ogni caso l'invocata applicabilità dell'art. 121 c.p.p., che riguarda la presentazione di memorie in corso di causa con le quali non può essere aggirata la preclusione relativa alla formulazione delle richieste istruttorie allegando ad esse documenti. Quanto all'addotto vizio motivazionale, va rilevato che per consolidato indirizzo ermeneutico la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del Giudice di disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1 è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere, a fronte della prospettazione di una nuova prova, ovverosia non assunta in primo grado e per la quale non siano intervenute preclusioni (non occorrendo che si tratti di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado come imposto invece nell'ipotesi di cui al comma 2), in grado di decidere allo stato degli atti (per tutte, Sez. U, n. 2780 del 24 gennaio 1996, Panigoni, Rv. 203974). Siffatta impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta valenza decisiva nel senso che lo stesso possa o superare tale incertezza o scardinare l'impianto probatorio già acquisito in quanto oggettivamente idoneo ad inficiare qualunque altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007 - dep. 24/09/2007, Panozzo, Rv. 237410). Ciò premesso, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata innanzi a questa Corte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 - dep. 13/07/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Tenuto conto che per prova decisiva deve intendersi solo quella che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa, dovendo il vaglio essere compiuto accertando se i fatti indicati nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice di merito (Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3, n. 27851 del 15/6/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6, n. 14916 del 25/3/2010, Brustenghi, Rv. 246667), deve osservarsi, con riguardo a questo profilo di gravame, che il ricorso neppure evidenzia quale carattere di decisività nei termini appena riportati - l'acquisizione della documentazione indicata avrebbe potuto apportare al compendio istruttorio già acquisito, limitandosi la difesa ad evidenziarne, in termini assolutamente generici, la maggior completezza, così vanificando la stessa fondatezza della doglianza. 2. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente ai restanti motivi indipendentemente dall'ordine di formulazione attenendo alla preliminare verifica dell'ascrivibilità del delitto di violenza sessuale al ricorrente, incorre anch'esso nella censura di inammissibilità. Va al riguardo ribadito che il vizio motivazionale, per essere proponibile in Cassazione, deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che deve non solo essere identificabile come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Il motivo in esame, lungi dall'individuare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, si traduce in una sostanziale contestazione del vaglio dell'attendibilità delle due vittime, senza considerare che trattasi di valutazione naturalmente rimessa al giudice di merito, rispetto alla quale i limiti del sindacato di legittimità sono ancor più stringenti rispetto a quelli ordinari, in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova, ha di valutarle. Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa, si colloca, invero, al di fuori del perimetro del sindacato esercitarle da questa Corte, cui non è rimesso alcun giudizio sul dissenso, pur motivato, in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dalle sentenze di merito. In ogni caso le singole contestazioni in ordine al contenuto delle deposizioni delle due vittime si sostanziano in censure generiche in quanto ripetitive di quelle già articolate con i motivi di appello e puntualmente disattese dai giudici del gravame con le cui argomentazioni viene omesso ogni confronto. Quanto alla N., il comportamento da costei tenuto successivamente al fatto per aver continuato a sottoporsi ai trattamenti fisioterapici dell'imputato per oltre un anno è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato atteso che la percezione della violenza (rectius del tentativo di violenza) subita, seppur rimarchevole ai fini della lesività della condotta agita o subita, non incide tuttavia sull'obiettività del fatto, da lei stessa analiticamente descritto nelle sue dinamiche, e dunque sul perfezionamento del delitto di cui non costituisce elemento costitutivo: non è infatti necessario il coinvolgimento emotivo della vittima, essendo possibile anche che la stessa rimanga ignara dell'atto compiuto ai suoi danni (tanto è vero che il delitto di violenza sessuale è stato ripetutamente ritenuto sussistente anche se commesso ai danni di persona dormiente: Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016 - dep. 08/05/2017, S, Rv. 270500) o che per fattori occasionali, o connessi all'età ancora immatura della p.o., o derivanti da peculiari condizioni patologiche non abbia la soggettiva consapevolezza del contenuto degli atti abusanti della propria sessualità (Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011 - dep. 16/01/2012, E., Rv. 251803 in una fattispecie in cui la congiunzione carnale era avvenuta nei confronti di donna semi incosciente a seguito di ingestione di sostanze alcoliche). Vanno infatti ricondotte nell'ambito della violenza sessuale non solo quelle azioni poste in essere contro la volontà esplicita del soggetto passivo, ma anche quelle realizzate in assenza di un atto, sia pur implicito o tacito, di disposizione della propria integrità sessuale, come avviene quando la p.o. non opponga ad essi per qualsiasi ragione, ivi compresa la repentinità del gesto o la sorpresa nel subirlo, un qualche dissenso, essendosi limitata a non esprimere, neppure in forma tacita, il proprio consenso. Assenza di consenso che certamente rileva ai fini della connotazione in termini di atti sessuali delle particolari tecniche seguite dal fisioterapista che, quand'anche avesse inteso uniformarsi ai protocolli della peculiare metodologia indicata che prevederebbe, a detta della difesa, la cura della cefalea con massaggi all'inguine, avrebbe dovuto comunque preventivamente informare la paziente ed essere coperto da specifica prescrizione medica al riguardo. Per quanto attiene alla P., la Corte di Appello risulta essersi fatta puntualmente carico delle contestazioni difensive, tutte disattese con argomentazioni immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica ed improntate a rigorosa linearità. La sentenza impugnata ben evidenzia come la percezione, in questo caso immediata, dell'invasività dei gesti da parte della p.o. debba essere tenuta distinta dalla sua successiva linea di condotta che l'aveva indotta, animata da un ambivalente sentimento di pudore e di prudenza cui si era gradualmente unita anche la paura di non essere creduta anche in ragione degli stretti rapporti tra il proprio primario ed il fisioterapista, a verificare un'eventuale riconducibilità delle anomale tecniche manipolatone praticatele dall'imputato a particolari protocolli di cui non era a conoscenza: motivo questo che l'ha indotta a consultarsi preventivamente con altri specialisti e colleghe fino ad approdare al Centro Antiviolenza e che costituisce anche la spiegazione della scelta, assunta nell'immediatezza, di non sottoporsi a visite ginecologiche o ad altro genere di esami che avrebbero comportato l'attivazione del cd. "protocollo rosa", con conseguente diffusione all'interno della stessa clinica in cui prestava la propria attività come specializzanda in neuropsichiatra infantile, della notizia destinata ad avere inevitabili ripercussioni sul paramedico e sulla sua stessa persona. 3. Il terzo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. La ratio sottesa alla configurabilità dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, la quale soltanto ha costituito oggetto delle doglianze difensive, è costituita dal maggior disvalore che accompagna l'azione delittuosa compiuta in presenza di un rapporto di fiducia con la vittima che, in presenza di una prestazione da parte dell'agente connotata da un facere, agevoli la commissione del reato (Sez. 2, n. 25912 del 02/03/2018 - dep. 07/06/2018, Ortolani, Rv. 272806). E poichè a tal fine è sufficiente anche un rapporto di fatto che sia stato l'occasione della condizione di approfittamento, deve ritenersi che alla relazione medico-paziente, che si instaura indipendentemente dalla controprestazione pecuniaria, per antonomasia connotata dalla particolare fiducia riposta nel terapeuta dal malato, ben possa assimilarsi quella intercorrente tra il paziente ed il paramedico, comunque chiamato, specialmente quando le sue prestazioni non siano regolate da una prescrizione medica, ad affrontare ed auspicabilmente a risolvere le specifiche problematiche rappresentategli da chi si rivolge alle sue cure. Non occorre, contrariamente a quanto assume la difesa, un rapporto di conclamata supremazia da parte dell'agente e di correlata preesistente debolezza da parte della vittima, elementi questi semmai caratterizzanti la diversa figura dell'abuso di autorità, essendo sufficiente l'affidamento riposto nelle capacità professionali del prestatore d'opera, come avviene allorquando un soggetto che accusi una qualche patologia o problematica di ordine fisico si rivolga, cosi come è accaduto nel caso di specie, ad un fisioterapista affinchè questi attraverso le proprie competenze e tecniche e professionali renda la prestazione richiestagli. 4. Il primo motivo deve, invece, ritenersi meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati. Secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (ex multis, Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014 - dep. 06/06/2014, C, Rv. 25919601). Il parametro cui commisurare la minor gravità è dunque costituito dal bene giuridico tutelato, ovverosia la libertà di autodeterminazione della vittima nella propria sfera sessuale: da ciò deriva la necessità, una volta considerate tutte le caratteristiche oggettive del fatto nella sua unitarietà sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, di valutarlo sia in termini di concreta lesività, sia di correlarne il livello di offensività alle ripercussioni effettivamente subite dalla vittima e, dunque, commisurando la condotta delittuosa all'entità della compressione della libertà sessuale della p.o. ed alla consistenza del danno arrecatole in termini fisici e psichici (ex multis Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 - dep. 22/02/2016, Rv. 266272). Nella specie le ragioni del diniego sono costituite dalla presenza delle aggravanti e del danno psicologico subito dalle vittime. Per quanto concerne il primo punto, va osservato che, quand'anche possa ritenersi sufficiente un elemento di conclamata gravità ad escludere l'applicabilità dell'ipotesi di minor gravità, la contestuale presenza di circostanze aggravanti del reato base non si traduce tuttavia in un'automatica esclusione dell'attenuante in esame, occorrendo in tal caso valutare, proprio avuto riguardo al bene giuridico tutelato, se le stesse vadano ad incidere sulla gravità del fatto. Occorre infatti individuare la finalità che l'elemento costitutivo della circostanza è volto a sanzionare con l'aumento di pena ad esso conseguente al fine di valutare se la stessa si rifletta, in termini di maggior disvalore della condotta, sulla stessa dinamica del fatto e conseguentemente sulla diretta percezione della p.o.. Nel procedimento in esame le aggravanti contestate, costituite dall'abuso dei poteri da parte di un incaricato di pubblico servizio e dall'abuso di prestazione di opera, non incidono per la loro stessa configurazione sui parametri relativi alla minore gravità del fatto, costituito dal grado di invasività della condotta e dall'entità delle ripercussioni subite dalla vittima, ma risultano semmai volte ad agevolarne la commissione mediante l'approfittamento della posizione qualificata rivestita dall'agente o del rapporto di fiducia intrattenuto con il soggetto passivo: quindi la motivazione non è sul punto pertinente, nè corretta non potendo desumersi, in linea generale, dalla mera contestazione di circostanze aggravanti l'inconfigurabilità di una circostanza attenuante, nè tantomeno, con riferimento al caso specifico, dalle aggravanti in contestazione, riguardanti le qualità personali del colpevole ed i suoi rapporti con la vittima, l'elisione dell'attenuante del fatto di minor gravità contemplata dall'art. 609 bis c.p., u.c. Di ciò si trae del resto conferma dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il riferimento per la configurabilità dell'attenuante in esame deve essere circoscritto ai soli elementi indicati dell'art. 133 c.p., comma 1, essendosi condivisibilmente ritenuto che nessuna incidenza potessero avere in relazione al bene giuridico tutelato le circostanze attinenti alla persona del colpevole, rilevanti esclusivamente al diverso fine della graduazione della pena (ex multis Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014 - dep. 18/07/2014, C, Rv. 260289). Rimane il profilo relativo ai danno subito, che, se costituisce elemento idoneo ad escludere l'attenuante in relazione all'episodio delittuoso commesso ai danni della P., altrettanto non può dirsi per la vicenda afferente all'altra paziente. Se infatti per la prima risultano essere state accertate sin dal primo grado di giudizio le conseguenze di natura psichica patite, costituite da un iniziale grave turbamento che la aveva indotta, prima di risolversi a sporgere la querela, ad affidarsi ad un Centro Antiviolenza, come emerge dalla deposizione dell'operatrice del Centro che la aveva presa in carico, e poi proseguite con la sua sottoposizione una terapia farmacologica ansiolitica, senza che alcun rilievo rivesta la circostanza che si trattasse di trattamento al quale si era già sottoposta ben prima degli abusi sessuali subiti posto che quel che conta è la ripresa della stessa terapia, da tempo interrotta, nulla di tutto ciò è stato invece accertato per la N.. Non risulta dalla sentenza impugnata che costei abbia riportato alcun danno particolare sul piano psicologico, avendo al contrario continuato a sottoporsi alla fisioterapia con lo stesso imputato per oltre un anno, escludendo con tale condotta che fosse intervenuta alcuna incrinatura del rapporto fiduciario intrattenuto con il professionista a seguito di quanto avvenuto nel corso della prima seduta. La motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale deve perciò ritenersi manifestamente illogica, non essendo stata fornita da parte dei giudici del gravame un'adeguata giustificazione spiegazione del diniego dell'attenuante invocata per il delitto commesso ai danni di quest'ultima. 5. Fondato risulta altresì il quarto motivo concernente il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. La motivazione resa dai giudici del gravame a fondamento della ritenuta equivalenza, apoditticamente affermata dal Tribunale, tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche, facendo leva sul beneficio già concesso all'imputato ai sensi dell'art. 62 bis c.p., risulta manifestamente illogica, ove non apparente. Dal momento che la finalità del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, trova il suo fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa onde quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, il fatto di aver già' concesso le attenuanti generiche non appare sufficiente a far ritenere che la pena sia adeguata alla condotta incriminata. L'esistenza di due diversi istituiti, entrambi finalizzati alla concreta graduazione del trattamento sanzionatorio, non consente di mutuare dall'applicazione dell'uno l'esclusione dell'altro sulla base degli stessi elementi enucleati dall'art. 133 c.p. (la condotta processuale dell'imputato e la sua condizione di incensuratezza) tanto più allorquando attraverso il giudizio di equivalenza, volto in concreto ad escludere la rilevanza delle contestate aggravanti, venga sostanzialmente eliso il beneficio conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche: non ci si può esimere dal rilevare, infatti, chef ove non fossero state riconosciute le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., l'aumento applicabile per effetto delle contestate aggravanti avrebbe potuto/teoricamente/essere di portata del tutto trascurabile. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ad entrambi i punti appena rilevati, il primo riferito al solo reato sub B) ed il secondo ad entrambi i reati, di cui è stato ritenuto più grave, ai fini del trattamento sanzionatone, quello sub A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari che dovrà procedere, tenendo conto dei rilievi sopra esposti, a nuova valutazione al riguardo, nonchè, alla luce delle memorie della parte civile, alla liquidazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio. I restanti motivi devoluti all'attenzione di questa Corte devono ritenersi, invece, inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., commesso ai danni di N.A. ed al giudizio di bilanciamento per entrambi i reati con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari che deciderà anche sul regolamento delle spese del presente grado. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti

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