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Cassazione Penale

Cassazione penale , sez. III , 05/04/2023 , n. 29821

La massima

La disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p., come modificato dal d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15 decembre 2004 dal Tribunale di Alessandria, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflittagli in anni quattro e mesi sei di reclusione, eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale, indicando in anni cinque la durata dell'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la sentenza appellata. Nei confronti del ricorrente si è proceduto per il delitto (capo A) di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 110 c.p., art. 3 n. 8 perché, in concorso con K.B., induceva, favoriva e sfruttava la prostituzione di R.B., nonché del reato (capo B) di cui all'art. 609-bis c.p. perché con violenza consistita nel percuoterla, costringeva R.B., a compiere atti sessuali. In (Omissis). Corso della prescrizione sospeso ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 8. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento all'art. 176 c.p.p. e al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante assunzione della testimonianza della persona offesa R.B., con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere c), d) ed e). Il ricorrente premette di essere stato condannato dal Tribunale di Alessandria per il reato di sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale commessi ai danni della suindicata persona offesa. Precisa di essere stato assistito nel corso del processo da un difensore d'ufficio e venne a conoscenza della condanna soltanto all'atto dell'arresto, avvenuto tredici anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sicché, per queste ragioni, avanzò istanza di restituzione nel termine per impugnare, che venne accolta in data (Omissis). Il ricorrente assume che, a seguito della restituzione in termini, propose appello avverso la sentenza di condanna, denunciando l'assenza di prove dimostrative della sua responsabilità penale e contestualmente chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di primo grado mediante assunzione della testimonianza della persona offesa. Sostiene che le conclusioni con le quali la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione non sarebbero condivisibili, anche perché alcun giudizio di rilevanza e pertinenza del mezzo istruttorio doveva essere svolto dalla Corte di merito. Neppure corrispondeva al vero la circostanza che la difesa non avesse indicato il tema di prova su cui la persona offesa dovesse essere sentita, in quanto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria venne formulata a seguito di un articolato motivo di appello (pagine da 1 a 10), in cui erano state messe in luce le innumerevoli contraddizioni che avevano caratterizzato le dichiarazioni della vittima. Tali contraddizioni avevano, secondo il ricorrente, minato il racconto della persona offesa in ogni sua fase, dalla scelta di venire in Italia, al primo incontro con l'imputato, alla violenza subita; tanto che furono effettuate non poche contestazioni ad opera del pubblico ministero durante l'escussione, con la conseguenza che il tema di prova era già stato ampiamente articolato ed era stato peraltro anche formalmente indicato dalla difesa nelle conclusioni, in cui si chiedeva l'assunzione della testimonianza della persona offesa affinché riferisse "sulla condotta subita dall'imputato, sui rapporti intercorrenti con lo stesso durante il periodo in contestazione, sulla scelta di sporgere denuncia e su ogni altra circostanza utile per l'accertamento della verità". Il ricorrente aggiunge che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, aveva anche affermato come, essendo stata la persona offesa escussa in sede di incidente probatorio e trattandosi di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, il successivo esame dibattimentale avrebbe potuto essere disposto solo su fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p.. Obietta il ricorrente che la qualifica soggettiva, ossia che la persona offesa versasse in condizioni di particolare vulnerabilità, fosse circostanza presunta dalla Corte di merito e che la stessa non era stata posta a fondamento della richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della sua testimonianza, con conseguente inoperatività, in tal caso, dell'art. 190-bis c.p.p., disposizione che, in ogni caso, sarebbe, a parere del ricorrente, destinata a soccombere dinanzi al diritto dell'imputato ad ottenere l'integrale rinnovazione dei mezzi di prova assunti in sua assenza, qualora non abbia partecipato al giudizio per incolpevole non conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe gli altri. 2. Sulla questione sollevata con il motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità si è recentemente assestata affermando il principio, che il Collegio in massima parte condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, previa soltanto indicazione dei temi da approfondire, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado (Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, Shaholli, Rv. 278995 - 03), superandosi, in tal modo, un orientamento più restrittivo a mente del quale il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado (...) determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutarne la pertinenza e la rilevanza (ex multis, Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, Bakalli, Rv. 274202 - 01). A quest'ultimo indirizzo si è contrapposto quello, di più notevole ampiezza, secondo cui l'imputato condannato in contumacia, che sia stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado per non aver avuto effettiva notizia del giudizio a suo carico a causa della mancata conoscenza incolpevole della citazione a giudizio, ha diritto di ottenere in appello la rinnovazione della istruzione dibattimentale, trattandosi dell'unica interpretazione degli artt. 175 e 603 c.p.p. conforme agli artt. 24 e 111 Cost., nonché all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2008 nel caso Cat Berro c. Italia (ex multis, Sez. 3, n. 39898 del 24/06/2014, G., Rv. 260416 - 01). Va ricordato che il sistema italiano del giudizio in contumacia, ora sostituito dal processo in assenza, si è conformato agli arresti S., (Corte EDU, sent. 10 novembre 2004, S. c. Italia, e Idem, 01 marzo 2006, S. c. Italia), nella cui scia si è posta, tra le altre, la sentenza Cat Berro (Corte EDU del 25 novembre 2008), e l'opera di conformazione è stata attuata con la "novella" dell'art. 175 c.p.p. (ex D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60). La giurisprudenza della Corte EDU ha riconosciuto la compatibilità della versione dell'art. 175 c.p.p., novellato ex lege 2005, con gli insegnamenti degli arresti S. e, dunque, con l'art. 6 della Convenzione purché, da un lato, il condannato non fosse gravato, per ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna, dell'onere di fornire la prova negativa della conoscenza del procedimento e della sentenza a suo carico (essendo invece obbligo del giudice reperire in atti la prova positiva di tale sua conoscenza) e, dall'altro lato, fosse garantito al medesimo, in caso di mancata conoscenza, il diritto ad un riesame nel merito degli addebiti mossigli. Da ciò la conseguenza che, per essere assicurata la seconda condizione, all'imputato, che sia stato condannato, come nel caso in esame, in contumacia per non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio a suo carico, sia riconosciuto il diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice dell'impugnazione è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza. Pertanto, non è necessario che l'imputato, in tal caso, sia onerato di indicare i temi di prova che, attraverso la rinnovazione istruttoria, intenda approfondire perché il suo diritto di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico" (nel caso, come nella specie, di prova dichiarativa), non potuto esercitare nel giudizio contumaciale celebrato in sua assenza per non aver avuto egli effettiva notizia del giudizio a suo carico a causa della mancata conoscenza incolpevole della vocatio in ius, deve essere ripristinato nella sua interezza, sempreché la prova, della quale si chieda la rinnovazione, sia stata decisiva per la condanna, dovendosi assicurare al condannato restituito in termine la più ampia esplicazione del diritto ad assistere all'acquisizione degli elementi fattuali utilizzabili dal giudice ai fini della decisione. Ne deriva che, rispetto a tali richieste, alcuno spazio è concesso per una valutazione discrezionale del giudice in punto di ammissibilità, essendo l'istanza istruttoria votata all'accoglimento per il solo fatto di avere ad oggetto quelle medesime prove già ammesse nel precedente giudizio. Altro è il discorso, che qui comunque non rileva, relativo al diverso campo delle richieste di rinnovazione istruttoria vertenti su prove il cui carattere di novità si correla esclusivamente alla mancata assunzione nel pregresso giudizio. Invero esse, non essendo state assunte in precedenza, non si qualificano per il positivo superamento di alcun vaglio di ammissibilità e conseguentemente non si impongono al nuovo giudice come prove che già hanno retto la pronuncia di affermazione della responsabilità alla cui demolizione l'impugnazione è volta, talché, "a fortiori", non si sottraggono ad un pieno sindacato di ammissibilità nel nuovo giudizio in specie sotto il profilo della rilevanza. Deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: "il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado". A tale principio non si è uniformata la sentenza impugnata, avendo la Corte di merito erroneamente affermato - a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia indicato, come pure egli assume, i temi di prova da approfondire - che la nuova audizione era stata richiesta senza che fosse indicato alcun tema di prova sul quale la persona offesa avrebbe dovuta essere esaminata in maniera da non consentire di valutare la rilevanza e pertinenza del mezzo istruttorio di cui si chiedeva l'ammissione. 3. Nondimeno, la Corte distrettuale ha utilizzato, per negare la rinnovazione istruttoria, una seconda ratio decidendi che il ricorrente ha specificamente censurato con il motivo di ricorso. La Corte d'appello ha affermato che, nel caso di specie, trattandosi di soggetto in condizione di particolare vulnerabilità, l'esame dibattimentale successivo alla sua audizione in incidente probatorio poteva essere ammesso (art. 190-bis c.p.p.) soltanto se avesse riguardato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se il giudice o taluna delle parti l'avessero ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che non sarebbero state neppure allegate dall'appellante. Il quale, invece, aveva, nell'atto di appello (pag. 6 e ss.), ripercorso il contenuto delle dichiarazioni assunte (in sua assenza) nell'incidente probatorio, mettendo in rilievo, a suo dire, le lacune e le contraddizioni che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni della persona offesa, facendo derivare da ciò la richiesta di una sua necessaria riassunzione. Tuttavia, anche a prescindere da tale rilievo che sarebbe già di per sé idoneo a integrare il vizio di motivazione denunciato, osserva il Collegio come l'operatività del criterio espresso dall'art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis, che è stato utilizzato per ritenere preclusa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, richieda che sia integrata una qualifica giuridica soggettiva, essendo richiesta la condizione di particolare vulnerabilità della vittima. Tale condizione va accertata in concreto sulla base dei parametri indicati nell'art. 90-quater c.p.p. e non è necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis, che si proceda per uno dei delitti elencati nel predetto comma, perché nei confronti della persona che versi in condizione di particolare vulnerabilità, la quale è perciò bisognosa di particolare tutela e per la quale si deve evitare il fenomeno odioso della vittimizzazione secondaria, la disposizione ex art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis, si applica "in ogni caso" e, dunque, con riferimento a qualsiasi reato, purché sussista la condizione richiesta dalla norma. L'ingresso della "vulnerabilità" nel processo penale trae origine dalla necessaria attuazione della Direttiva 2012/29/UE compiuta per mezzo del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Nella procedura penale la condizione di particolare vulnerabilità e', appunto, fornita dall'art. 90-quater c.p.p., introdotto appunto dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che indica alcuni parametri attraverso i quali è possibile ritenere integrato il requisito. A questo proposito, è solo il caso di precisare che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la disciplina di cui come modificato dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, art. 190-bis c.p.p., la quale, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova (Sez. 3, n. 10374 del 29/11/2019, dep. 2020, S., Rv. 278546 - 01). Ne deriva che la disposizione e', a condizioni esatte, applicabile al caso di specie, atteso che l'incidente probatorio si è tenuto prima della modifica normativa dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis. Ciò posto, in conformità alla direttiva Europea, il legislatore nazionale, con l'art. 90-quater c.p.p., per definire la nozione agli effetti delle disposizioni del codice di rito, ha utilizzato tre criteri che contengono gli indici dai quali desumere, sulla base degli atti o, se necessario, mediante il ricorso al "sapere esperto", l'accertamento della condizione di particolare vulnerabilità. La norma non indica i soggetti abilitati ad accertare la condizione di particolare vulnerabilità, con la conseguenza che tale accertamento è rimesso agli operatori giudiziari (in particolare, ma non necessariamente, pubblico ministero e giudice) che, di volta in volta, vengano in contatto con la parte offesa. Il primo criterio prende in considerazione alcune caratteristiche personali della vittima (età, stato d'infermità o di deficienza psichica); il secondo prende in considerazione il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto; il terzo, infine, richiede che, per l'accertamento della condizione (di particolare vulnerabilità), si debba tenere conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Quest'ultimo costituisce più propriamente un parametro di valutazione nel senso che l'esistenza di una condizione di fragilità e di debolezza della vittima, desunta sulla base di uno o più indici rientranti nei profili soggettivi e oggettivi (primi due criteri), è tanto più evidente, potendo perciò essere conclamata sebbene, non per questo, necessariamente esclusa, quando si sia in presenza di fatti commessi con violenza alla persona o con odio razziale o di fatti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata o di terrorismo, o caratterizzati da finalità di discriminazione, ovvero quando la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Da ciò si evince che la verifica, da parte del giudice di merito, circa l'integrazione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima del reato si risolve, nel quadro dei parametri espressi dall'art. 90-quater c.p.p., in un accertamento, in concreto, che esige si dia conto delle ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto integrata la condizione o, se accertata da altri soggetti, l'abbia motivatamente riconosciuta. Tale accertamento se, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso in esame, però, la motivazione circa l'esistenza della condizione (di particolare vulnerabilità) è del tutto assente, avendo la Corte d'appello ignorato del tutto i profili soggettivi e oggettivi che la radicano e non avendo perciò indicato alcuno dei parametri sulla cui base abbia ritenuto integrata la condizione di particolare vulnerabilità della vittima. Pertanto, il ricorrente, con fondamento, si è doluto del fatto che la Corte d'appello ha ritenuto presunta la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, omettendo di motivare, in concreto, quanto alla sussistenza del predetto requisito. Invece, non è esatto l'assunto secondo il quale la regula iuris di cui all'art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis, sarebbe destinata a soccombere dinanzi al diritto dell'imputato, che non abbia partecipato al giudizio per incolpevole mancata conoscenza dello stesso, ad ottenere l'integrale rinnovazione dei mezzi di prova assunti in sua assenza. Un indirizzo contrario a tale prospettazione si ricava espressamente introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 603 c.p.p., comma 3-ter, che fa salva l'applicabilità dell'art. 190-bis c.p.p. quando si sia proceduto in assenza (nel caso in esame in contumacia) nei confronti di imputato dichiarato latitante (ex art. 420-bis c.p.p., comma 3) e la Corte piemontese ha respinto il motivo d'appello con il quale il ricorrente lamentava l'erronea dichiarazione di latitanza, motivo poi non riproposto con il ricorso per cassazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Il giudice del rinvio, nell'applicare i principi di diritto in precedenza enunciati, verificherà, in primo luogo, se risulti integrata nel caso di specie una condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, indicando, in caso di positivo accertamento, le ragioni di tale convincimento, tenuto conto dei parametri espressi nell'art. 90-quater c.p.p.. Accerterà, poi, se - pur in presenza di una condizione di particolare vulnerabilità - le allegazioni contenute nell'atto di appello siano tali da integrare le specifiche esigenze in grado di sostenere l'istanza di rinnovazione della prova dichiarativa assunta con l'incidente probatorio, con la precisazione che, in caso di rinnovazione della prova, alla stessa si dovrà dare ingresso con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole. Va infatti chiarito che, nei casi consentiti, non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione della prova dichiarativa la "condizione di particolare vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione che spetta al giudice di merito ex art. 190-bis c.p.p. in ordine alla necessità di disporre un'ulteriore escussione quando l'esame verta su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero qualora l'esame della persona offesa vulnerabile sia necessario sulla base di specifiche esigenze. Qualora non sia accertata la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, si darà corso alla rinnovazione della prova dichiarativa, atteso che il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023

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Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
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Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
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Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
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Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
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Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio

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