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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 17/12/2021, (ud. 17/12/2021, dep. 14/06/2022), n.23078

La massima

In tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto, di cui all' art. 609-bis, comma 3, c.p. , nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta che, profanando gravemente la sfera sessuale della vittima, determina uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9.7.2020 la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Nola che ha condannato G.A. alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 609 bis c.p., per aver costretto il figlio di appena sette anni a subire in un'occasione, temporalmente collocata tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), atti sessuali. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 526,228 e 177 c.p.p., che la perizia redatta dalla Dott.ssa Z., consulente del PM, quantunque estromessa dal compendo processuale in quanto non acquisita in dibattimento, era stata illegittimamente utilizzata in quanto trasfusa ed utilizzata dal giudice di primo grado in relazione alla capacità a deporre del minore. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il travisamento della prova che, sebbene espressamente devoluto con l'atto di appello, non era stato affatto esaminato dai giudici di secondo grado né con riferimento alla perizia della Dott.ssa Z. di cui si lamentava l'utilizzazione malgrado la sua espunzione dal fascicolo processuale, né in relazione all'attendibilità del minore ritenuta sulla base di singole frasi estrapolate dalla sua audizione senza fornire argomentazioni in ordine alla loro valutazione complessiva. Lamenta in particolare come non fossero stati affatto sciolti due nodi gordiani, espressamente contestati, costituiti l'uno dal mutamento della versione resa dal minore in ordine al numero degli episodi di violenza sessuale dapprima indicati come un'unica vicenda e poi rappresentati come differenti, aspetto relativamente al quale il perito Dott.ssa F. aveva riscontrato un elemento di suggestione o sollecitazione, e, l'altro, dall'affermazione resa dallo stesso perito circa l'impossibilità di addebitare i vissuti emotivi del minore a vicende di abuso sessuale, presentando costui aspetti addebitabili anche vicende traumatiche di tutt'altra natura, frutto magari di una relazione inadeguata con i genitori. Lamenta, ancora la svalutazione ad opera della Corte di appello della conflittualità tra i coniugi, nonostante fosse stata acquisita una richiesta di archiviazione nei confronti dell'imputato in relazione ad una denuncia per atti persecutori e violenza sessuale proveniente dall'ex moglie ritenuta dal PM non credibile, nonché della circostanza che il minore malgrado la sua rivelazione del patito abuso risalisse al (OMISSIS), avesse continuato a frequentare regolarmente il padre fino al settembre di quello stesso anno, ovverosia fino all'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla sua esecuzione. Evidenzia infine come fosse stata del tutto tralasciata la circostanza che il minore avesse indicato, stando alla comunicazione di reato, soggetti diversi, dapprima il nonno, poi la nonna e solo dopo il padre e che lo stesso minore non presentasse alcun sintomo riconducibile ad una violenza sessuale, stante l'assenza di incubi notturni, di sensi di colpa, di insulti autodiretti, di disturbi alimentari, di rifiuto nei confronti della scuola. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego della minore gravità del fatto, rilevando come gli elementi indicati al riguardo, quali il rapporto genitoriale, l'età della vittima, le circostanze ed il luogo del fatto, attenendo alle qualità personali del colpevole e ai rapporti tra costui e la p.o. non potessero rientrare nell'ambito dell'art. 133 c.p., comma 1, il quale soltanto costituisce il parametro di valutazione ai fini dell'applicabilità della fattispecie attenuata. Evidenzia come in ogni caso non emergesse dalla sentenza impugnata alcun elemento in ordine al danno psicologico patito dal minore, né a possibili incrinature del suo rapporto con il padre che aveva continuato a frequentare ininterrottamente fino all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, senza che alcuna interferenza fosse ravvisabile con le attenuanti generiche già riconosciute al prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. La circostanza che il perito nominato al fine di valutare la capacità a deporre del minore abbia fatto riferimento nella redazione del proprio elaborato a tutti gli atti compiuti ed alla documentazione riferibile al periziato fra cui l'audizione dello stesso minore da parte del PM nel corso delle indagini, non equivale ad alcuna reintroduzione nel processo della consulenza resa in quel frangente dalla consulente nominata dall'organo dell'accusa, Dott.ssa Z., circostanza che la difesa espone in termini apodittici, ovverosia in forza della mera convergenza delle conclusioni tratte da entrambe le esperte in psicologia infantile. In ogni caso a tale operazione di natura esclusivamente valutativa non consegue affatto l'inutilizzabilità prevista dall'art. 228 c.p.p., comma 3, invocata dal ricorrente che riguarda, invece, il diverso caso, cui peraltro si riferisce lo stesso precedente giurisprudenziale citato nella presente impugnativa, in cui le dichiarazioni rese dalla minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico vengano indicate dal giudice quali fonti di prova per la ricostruzione del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 20/11/2018 - dep. 16/04/2019, Rv. 275404). Nel ribadire che le notizie che il perito riceve dal periziato o da terzi in ordine al fatto penalmente rilevante esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, non può non rilevarsi come la valutazione da parte della Dott.ssa F. delle dichiarazioni rese dal minore al consulente del PM non solo nulla abbia a che vedere con gli accertamenti effettuati dai giudici di merito in punto di responsabilità dell'imputato, ma rientri a pieno titolo nell'espletamento dell'incarico peritale avente ad oggetto la disamina della personalità del minore. 2. Quanto al secondo motivo, va in primo luogo rilevato che le dispiegate doglianze non afferiscono affatto al devoluto travisamento della prova, ricorrente nella sola ipotesi in cui si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, appuntandosi per contro su un'assunta illogicità motivazionale. Tuttavia, dietro la parvenza del vizio formalmente lamentato, comunque riconducibile all'art. 606 c.p.p., lett. e), in realtà, si cela la richiesta di una nuova e differente lettura delle medesime emergenze probatorie già esaminate dal Giudice del merito, e delle quali si domanda in questa sede una alternativa e più favorevole valutazione. Il che, pacificamente, non è consentito. Invero, la prospettazione difensiva non individua, al di là di generiche doglianze, alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il vizio motivazionale deducibile innanzi a questa Corte, che, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo della Corte di cassazione il controllo tra prova e decisione: il ricorso che devolva il vizio di motivazione in sede di legittimità, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. Del resto, tutte le censure riproposte in questa sede e sviluppate esclusivamente nell'orbita del merito, risultano essere state analiticamente esaminate e compiutamente disattese dalla Corte territoriale. Non vale ad inficiarne la tenuta sul piano logico-argomentativo, l'unico deducibile al giudice di legittimità, l'estrapolazione spuria di singoli passaggi della perizia redatta dalla Dott.ssa F. in ordine alla mancanza di sintomi da parte della vittima univocamente riconducibili ad un abuso sessuale o all'astratta riconducibilità delle difficoltà mnemoniche del minore ad un potenziale artefatto in linea con un elemento di suggestione o sollecitazione, trattandosi di profili ampiamente valutati tanto dal perito, quanto dalla sentenza impugnata, che ne recepisce le conclusioni, ritenendo che il bambino, pur presentando un lieve deficit nella capacità di giudizio formale, fosse in grado di raccontare adeguatamente le proprie esperienze di vita, connotandole di dettagli e collocandole correttamente nel tempo e nello spazio, così come rivelasse ampie capacità cognitive. A fronte della capacità a deporre compiutamente accertata, tutte le restanti censure si incentrano sull'attendibilità del dichiarante e come tali incorrono di per sé nell'inammissibilità, tenuto conto che trattasi di valutazione naturalmente rimessa al giudice di merito, rispetto alla quale i limiti del sindacato di legittimità risultano ancor più stringenti rispetto a quelli ordinari, in ragione dell'ampio margine di apprezzamento che questi, maggiormente vicino alle fonti di prova, ha di valutarle. E ciò pesa tanto sull'aspetto della conflittualità genitoriale, di cui è stata coerentemente esclusa qualsivoglia ricaduta nella relazione padre-figlio alla luce della corretta condotta tenuta dalla madre che non ha mai impedito al bambino di vedere e frequentare l'altro genitore che lo teneva regolarmente presso di sé secondo i tempi di permanenza stabiliti con la separazione coniugale, peraltro anche, come riconosciuto dalla stessa difesa, dopo la rivelazione della violenza subita, quanto sulla modifica della versione iniziale, secondo cui i fatti abuso si sarebbero articolati in più episodi, poi fermamente ricondotta dal piccolo ad un'unica occasione: la questione risulta essere stata compiutamente affrontata già dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella impugnata in un unico corpo motivazionale stante la duplice conforme valutazione di responsabilità, ritenendosi che il racconto reso dal bambino, scevro da astio e connotato invece da spontaneità e copiosità di particolari, addirittura mimando la scena di cui era stato protagonista sia con l'oscillazione del capo e del busto, sia con l'utilizzo di due bambole, non presentasse incongruenze di rilevo, dovendo piuttosto il particolare relativo al numero di volte in cui il padre sarebbe stato artefice di condotte moleste ascriversi alla iniziale difficoltà di riportare alla memoria un'esperienza tanto spiacevole. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo, che si sostanzia in censure del pari valutative sul diniego della minore gravità del fatto a fronte della coerente motivazione resa al riguardo dalla Corte partenopea. L'analisi che può essere compiuta da questa Corte sulla scorta del testo della motivazione della sentenza impugnata incontra, invero, il limite della natura "non manifestamente illogica" delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sistemare razionalmente il materiale probatorio, oggetto del suo apprezzamento, limite che definisce l'ambito del sindacato di legittimità impedendo che la "logica" della Corte di cassazione si sovrapponga a quella del giudice di merito. Va infatti rilevato che il giudizio di gravità espresso, sia pure succintamente, dai giudici territoriali in termini ostativi alla minore offensività non solo risulta improntato a linearità logica ed argomentativa, nonché ancorato ad una corretta interpretazione della norma in esame, ma neppure può ritenersi scalfito dalle censure difensive che si focalizzano esclusivamente sull'assenza di un danno psichico, tralasciando invece il nucleo fondante il diniego, costituito dal callido approfittamento da parte dell'imputato della sua condizione di affidatario, in quel momento esclusivo, del minore che si trovava presso di lui in assenza dell'altro genitore. Ove, invero, si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità l'apprezzamento del fatto nella sua globalità, nel cui ambito assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche, deve poter evidenziare che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (ex multis Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196), va in primo luogo rilevato che la difesa non individua affatto elementi pretermessi o indebitamente disattesi che consentissero di approdare ad una valutazione di lieve offensività del fatto, sulla quale soltanto il giudice di merito era chiamato ad esprimere la sua valutazione. Muovendo, invero, dall'ineludibile premessa di ordine sistematico secondo la quale, così come accade per l'applicabilità di ogni circostanza attenuante, è solo sulla configurabilità dei suoi elementi costituitivi che deve appuntarsi il riconoscimento ovvero il diniego da parte del giudicante, la questione così come formulata nel ricorso è mal posta, non valendo ad integrare il devoluto vizio di illogicità motivazionale le contestazioni formulate dalla difesa in termini di mero dissenso dalle conclusioni di ordine negativo cui è approdata, in assenza di elementi idonei ad evidenziare la minore gravità del fatto, la sentenza impugnata. In ogni caso, è sulla gravità della compressione sessuale della vittima che si incentra il diniego dell'attenuante reso dalla Corte distrettuale. E poiché non vi è dubbio che il disvalore della condotta possa essere apprezzato in termini non necessariamente quantitativi (quale potrebbe essere un atto di penetrazione degli organi sessuali che pure non è di per sé elemento sufficiente ove non rapportato allo specifico contesto di riferimento), ben potendo derivare dalle stesse modalità della condotta, da nessuna illogicità può ritenersi affetta la valutazione resa al riguardo. Invero, quand'anche possa non ravvisarsi sulla base delle argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata un coinvolgimento emotivo del minore tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, viene ciò nondimeno evidenziata dai giudici di secondo grado la gravità della profanazione della sfera sessuale della vittima che, in quanto perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, determina comunque, in conformità a quanto già affermato da questa Corte in termini ostativi al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., (Sez. 3, Sentenza n. 1190 del 08/11/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238550; Sez. 3, Sentenza n. 51895 del 08/09/2016 - dep. 06/12/2016, Rv. 268553), uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale che, come tale deve ritenersi indice di una particolare intensità del dolo. E' nella peculiarità del rapporto parentale che implica, oltre ai naturali legami affettivi, specifici obblighi in capo al padre e che nello specifico ha determinato una reazione di sostanziale accondiscendenza della vittima in ragione della naturale fiducia riposta nella figura genitoriale, certamente agli occhi di un bambino di appena sette anni, ancora referente carismatico del suo percorso di crescita, che risiede perciò il peculiare disvalore della condotta, la quale, avendo determinato l'applicazione dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 609 bis c.p., u.c., si pone di per sé in termini antitetici alla minore gravità del fatto. A ciò si aggiunge la ritenuta condizione di fragilità della vittima minore di età, la quale, quantunque non possa costituire elemento di valutazione nella fattispecie criminosa di cui all'art. 609 quater c.p., trattandosi di uno degli stessi elementi costitutivi del reato, diventa invece rilevante nell'ipotesi criminosa contestata che, implicando per il suo perfezionamento l'impiego di violenza fisica o psichica indipendentemente dall'età della p.o., prescinde dalle condizioni personali di quest'ultima, le quali ben possono pertanto entrare in gioco ai fini della valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto nella sua globalità, così da incidere in termini di maggiore o minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato, anche correlando il livello di offensività della condotta nella sua materiale concretezza ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del soggetto passivo, in considerazione della condizione infantile del medesimo. Peraltro, anche rispetto a tale elemento di valutazione la difesa omette ogni confronto, disquisendo invece dell'irrilevanza delle condizioni personali del colpevole, di cui la pronuncia impugnata non contiene alcuna menzione. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2022

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Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
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Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
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Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
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Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
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Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
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Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
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Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
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Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
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Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
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Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
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Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
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Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio

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