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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 26/01/2021, n.6713

La massima

In tema di violenza sessuale, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno della circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p., è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazioni di ospitalità, dovendo considerarsi unicamente, attraverso una valutazione globale, il grado di compromissione del bene tutelato.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Catania riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e, per l'effetto, rideterminava in cinque anni e cinque mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di G.S., nel resto confermando la penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., a lui ascritto ai capi A) e B) per avere compiuto sulle nipoti Z.V.A. (di anni quattro) e Z.M.S. (di anni otto) atti sessuali, consistenti in toccamenti delle loro parti intime, fatti aggravati per aver approfittato delle circostanze di tempo e di luogo idonee ad ostacolare la privata difesa ed abusando della relazione di ospitalità. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo, complesso, motivo si deducono violazione del principio di tassatività, violazione di legge in ordine all'art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 195 c.p.p. in tema di valutazione della prova, inosservanza ed, erronea applicazione delle norme processuali in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), vizio di travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione alla testimonianza della minore Z.A.. La difesa censura la sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale travisato la testimonianza della minore, resa in incidente probatorio, assumendo che questa non avesse risposto alle domande del G.i.p. e dell'esperto psicologo, mentre la minore ha espressamente negato di essere stata abusata dallo zio S., come emerge dalle pag. 34, 35, 39, 45 e 49 del verbale di incidente probatorio, manifestando nei confronti del congiunto simpatia ed affetto. La Corte d'appello avrebbe perciò attribuito alla testimonianza della minore un significato distorto e in contrasto con il tenore delle dichiarazioni medesime, essendo il nervosismo delle minore spiegabile con le modalità con le quali é stato condotto l'esame, in contrasto con le linee guida della Carta di Noto. La Corte d'appello, aggiunge il ricorrente, ha compiuto un salto logico, laddove ha desunto gli avvenuti toccamenti dal solo fatto che la minore, pur negandoli, ha ribadito più volte di vergognarsi di "qualcosa" e di non volerne parlare; la Corte d'appello avrebbe perciò disatteso la norma processuale da cui deriva la inutilizzabilità ai fini decisori della disposizione del teste de relato, essendo la deposizione della minore in contrasto con quella della madre. La Corte territoriale non avrebbe valutato né la capacità a testimoniare della minore, né gli elementi a riscontro del narrato di costei, come l'esito negativo sul materiale informatico sequestrato all'imputato. 2.2. Con il secondo, plurimo, motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge in ordine all'art. 192 c.p.p., comma 1, errori di diritto nella motivazione con influenza decisiva sul dispositivo; la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 195 c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e); la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione o motivazione apparente circa la prova della condotta di abuso sui minori con riferimento ad entrambi i capi di imputazione. La difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia vagliato rigorosamente l'attendibilità della testimonianza della minore M.S., la quale ha reso dichiarazioni disancorate da riferimenti spazio-temporali e prive di riscontri obiettivi, e considerando che: non si é tenuto conto delle forti riserve espresse sulla minore dal perito; non sono stati indicati gli asseriti riscontri al narrato della minore; non si sono affrontate le argomentazioni difensive con cui si evidenziavano le contraddizioni presenti nel narrato della minore; non si é correttamente valutato che l'imputato giocava regolarmente con le minori a nascondino, le cui modalità esecutive sono compatibili con i palpeggiamenti; é rimasta lacunosa e priva di riscontri l'affermazione secondo cui l'imputato trascorreva l'estate e il periodo natalizio a casa della sorella. La Corte territoriale avrebbe perciò ritenuto la credibilità della minore con una motivazione sostanzialmente apparente, e senza considerare il clima di suggestione familiare che avrebbe inquinato le sue dichiarazioni, in contrasto con i dettami della Carta di Noto. Il ricorrente censura, inoltre, il giudizio di attendibilità della deposizione di B.P., madre della minore, la quale ha riferito, de relato, una modalità di condotta dell'imputato, che é stata invece sconfessata da entrambi i testi di riferimento; la Corte avrebbe omesso di considerare il vissuto della teste e i rapporti economici scaturiti dalla ripartizione delle quote del prezzo di vendita della casa di genitori del G.. Argomenta il ricorrente che il contenuto delle conversazioni intercettate non può fungere da elemento di riscontro, essendo unicamente lo specchio delle ansie e delle preoccupazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda. 2.3. Con il terzo, composito, motivo si censura la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla mancata acquisizione del parere pro veritate del consulente, della perizia su B.P. e dell'audizione del teste G.R.. Ad avviso della difesa, la frammentarietà e la non univocità del compendio probatorio avrebbero imposto l'acquisizione del parere pro veritate redatto dal prof. P., il quale ha escluso, in capo all'imputato, disfunzioni comportamentali di tipo pedofilia o parafilia, come dettagliatamente riportato alle p. 23 ss. del ricorso. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per la mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di travisamento della prova, difetto di motivazione in relazione alla disapplicazione di cui all'art. 609-bis c.p.. Dopo aver ricapitolato gli approdi giurisprudenziali in materia, la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante in esame, che la Corte territoriale ha escluso richiamando il principio secondo il quale essa non può essere riconosciuta laddove i fatti di abuso ai danni di minori di dieci anni avvengano nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato e la vittima, situazione che non risulta provata nel caso in esame, e non avendo comunque la Corte d'appello valutato tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p., comma 1, in quanto una delle due minori ha riferito di aver subito toccamenti superficiali sopra i vestiti, mentre l'altra ha dichiarato di non aver subito alcun danno dallo zio. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato in relazione al quarto motivo, essendo gli altri, nel complesso, infondati. 2. Il primo motivo é infondato. 3. In primo luogo va sgombrato il campo da un equivoco di fondo: nel caso in esame non é dato ravvisare alcun travisamento della prova, come prospettato dal ricorrente. Si versa, invece, in una situazione differente: la minore, persona offesa del reato, esaminata in sede di incidente probatorio, non ha dichiarato di aver subito atti sessuali da parte dello zio S., mentre la madre della minore medesima ha riferito di avere appreso dalla figlioletta che l'imputato aveva commesso su di lei gli abusi sessuali. Il travisamento della prova, infatti, é configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; nella vicenda in esame, invece, sono state acquisite informazioni contrastanti rese, rispettivamente, dal teste diretto e dal teste de relato, senza che ciò abbia comportato la violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 3, proprio perché sono stati esaminati entrambi i dichiaranti. A tal proposito, questa Corte ha affermato che la testimonianza de relato é inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto, e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso, come invece pretende il ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 9801 del 29/11/2006, dep. 08/03/2007, Rv. 236005: fattispecie relativa alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio, non abbia risposto alle domande; in senso conforme Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 09/01/2015, Rv. 261793). 4. Così chiariti i termini della questione, essa va affrontata e risolta alla luce del principio, costantemente predicato da questa Corte di legittimità e con il quale il ricorrente omette di misurarsi, secondo cui, in tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste de relato, sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 c.p.p. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, dep. 13/09/2019, Rv. 277062; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 09/01/2015, Rv. 261793; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238626; Sez. 6, n. 26027 del 05/03/2004, dep. 09/06/2004, Rv. 229967). Si verte, quindi, in un tipico caso di valutazione della prova testimoniale: ciò implica che il giudice deve logicamente spiegare, sulla base dell'intero compendio probatorio acquisito, la preferenza accordata alla testimonianza de relato, spiegazione che non può essere censurata in sede di legittimità, s. che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 5. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale si é attenuta ai principi ora richiamati, avendo logicamente motivato l'attendibilità della deposizione della madre della minore. 5.1. In primo luogo la Corte territoriale ha valorizzato la qualità del narrato, avendo la donna reso dichiarazioni coerenti, precise, circostanziate, prive di incongruenze o intime contraddizioni, circostanza che, peraltro, il ricorrente non contesta. 5.2. In secondo luogo, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza di fattori tali da minare la credibilità intrinseca della teste, non essendo emersi motivi di astio o di rancore nei confronti dell'imputato. A tal proposito, per confutare la tesi difensiva secondo cui la donna avrebbe enfatizzato le confidenze ricevute dalla figlia minore con interventi manipolatori a causa del suo negativo pregresso vissuto e a motivo della sua disturbata personalità, la Corte territoriale ha indicato alcune conversazioni telefoniche, il cui contenuto riveste una duplice, concorrente, rilevanza: per un verso, smentisce l'indicata prospettazione difensiva, e, per altro verso, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, rappresenta un elemento obiettivo di riscontro alle dichiarazioni de relato, perché dimostra come all'interno del nucleo famigliare vi fosse piena consapevolezza della veridicità di quanto accaduto in danno delle due minori da parte dell'imputato. In particolare, la Corte territoriale ha indicato la telefonata n. 13 (p. 7 della sentenza impugnata), intercorsa tra C.F., moglie dell'imputato e G.R., fratello dell'imputato, dalla quale emerge, tra l'altro, come la prima avesse suggerito alla cognata - cioé alla madre delle minori - di denunciare il marito, ossia l'imputato, perché i famigliari, ben consapevoli dei comportamenti malsani di quest'ultimo, erano dalla sua parte. Come osservato dalla Corte d'appello, la conversazione appare rilevante perché la C. non mette in discussione gli abusi subiti della minore da parte del marito, i cui comportamenti devianti della sfera sessuale le erano ben noti, tanto da avergli consigliato di non giocare con i bambini perché ciò avrebbe potuto essere frainteso. La Corte d'appello ha poi valorizzato la telefonata n. omissis (p. 8 della sentenza impugnata), intercettata tra C.F. e V.M., medico del 118 e psicoterapeuta, nel corso della quale, tra l'altro, la prima definiva una "porcheria" i comportamenti del marito, una sorta di perversione occasionale, spiegabile, agli occhi della donna, con un forte esaurimento che aveva colto il marito in quel periodo. 5.3. Al fine di accreditare l'attendibilità della madre delle minori, la Corte territoriale ha indicato altre telefonate intercettate tra i famigliari dell'imputato (riportate a p. 43 della sentenza di primo grado), in cui i soggetti dialoganti non mettono mai in discussione la veridicità delle accuse mosse all'imputato da B.P.. 5.4. La Corte territoriale, inoltre, ha escluso qualsiasi interesse economico che abbia spinto la madre delle minori a sporgere denuncia nei confronti del cognato, ciò emergendo, in particolare, dalla telefonata n. 332 (p. 9 della sentenza impugnata), nel corso della quale, G.B., figlia dell'imputato, conversando con la madre, afferma che la denuncia sporta dalla B. era finalizzata a tutelare le proprie figlie minori, come avrebbe fatto qualsiasi madre, scelta che l'interlocutrice dice di non condividere, ma non, si badi, perché falsa, ma perché sproporzionata rispetto alla condotta del marito, che, in fondo, sia era "limitato" a palpeggiare la minore. In altre conversazioni intercettate emerge, inoltre, come i familiari dell'imputato abbiano invitato la B. a non sporgere denuncia: circostanza che la Corte d'appello ha logicamente ritenuto incompatibile con un asserito interesse economico, perché , se questo fosse stato lo scopo perseguito dalla donna, costei certamente non avrebbe affrontato con i famigliari dell'imputato alcun argomento al fine di chiarire gli abusi sessuali subiti dalle proprie figlie. 6. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha valutato la deposizione di V.A. (che aveva cinque anni e mezzo quanto fu sentita nell'incidente probatorio), la quale, per un verso, non ha negato i fatti, pur senza ammetterli, e, per altro verso, ha dichiarato più volte di vergognarsi di qualcosa e di non volerne parlare, manifestando, durante l'esame, un crescente nervosismo, tanto da quasi distruggere un pupazzo che aveva con sé . La Corte d'appello ha spiegato, con logica motivazione, il comportamento reticente della minore, facendo leva sulle dichiarazioni del perito, che era presente all'atto, il quale ha associato le manifestazioni di disagio e di vergogna della minore alla paura di perdere gli affetti più cari e, soprattutto, quello della madre. In particolare, il perito ha ritenuto che, in un primo momento, la minore abbia parlato con la madre senza remore dei giochi a sfondo sessuale che faceva con lo zio S. in quanto non ne comprendeva il significato; successivamente, quando si rese conto che i rapporti tra i familiari si era incrinati a seguito della vicenda in esame, non volle più parlarne. Ciò trova conferma, come evidenziato dalla Corte d'appello, nella conversazioni telefoniche, da cui emerge che, dopo la denuncia presentata dalla B., i suoi rapporti con la nonna delle minori si erano deteriorati, tanto che costei aveva esternato la volontà di allontanare dalla sua abitazione la nuora e le sue figliolette; ciò non era sfuggito alla minore A., la quale, definita dal perito come una bambina molto intelligente, aveva collegato l'allontanamento della casa della nonna, dove abitava insieme alla sua famiglia, alle sue rivelazioni fatte alla madre, a causa delle quali era insorto un contrasto, appunto, con la nonna. 7. Orbene, la motivazione con cui la Corte ha spiegato l'attendibilità di B.P., teste de relato, a discapito della reticente deposizione della figlia V.A., all'epoca di cinque anni, teste diretto, appare logica, circostanziata, esaustiva, saldamente ancorata al compendio probatorio, e quindi supera il vaglio di legittimità. 8. Il secondo motivo é parimenti infondato. In tal caso, le dichiarazioni del teste diretto, ossia la minore M.S., si saldano con quelle, de relato, riferite dalla madre. La Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha vagliato in maniera adeguata l'attendibilità della minore, evidenziando, in primo luogo, che la piccola, come del resto la sorellina A., sia capace di rendere testimonianza, come accertato dal perito sulla base della somministrazione di test di funzionamento intellettivo e del linguaggio, le cui conclusioni sono oggetto di generica censura da parte del ricorrente, il quale si é limitato a prospettare un dubbio del tutto astratto, non essendo suffragato da elementi concreti. La Corte territoriale, inoltre, ha messo in luce la modalità del disvelamento degli abusi da parte di M., circostanza assai significativa per valutare l'attendibilità della minore, evidenziando come L.G.V., sorella uterina delle due minori, confermando quando riferito dalla madre, abbia dichiarato che M., quando venne a conoscenza delle molestie sessuali subite dalla sorella A., scoppiò subito a piangere" raccontando immediatamente ai suoi familiari quanto le era accaduto. La Corte d'appello, con motivazione scevra da aporie logiche, ha disatteso la censura difensiva, secondo cui la deposizione di M. sarebbe stata determinata da comportamenti di compiacenza di protezione verso la sorella A., ciò essendo logicamente incompatibile con il pianto della minore, chiaramente indicativo del senso di disagio e di vergogna derivante dagli abusi patiti. La Corte d'appello, infine, ha adeguatamente vagliato la qualità del racconto di M., ritenuto coerente ed estremamente dettagliato nella descrizione dei luoghi, dei tempi e delle modalità esecutive delle condotte abusanti poste in essere dallo zio. 9. Orbene, anche in tal caso si é al cospetto di una motivazione adeguata ed esauriente, che non é scalfita dalle censure del ricorrente, dirette a una rivisitazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. 10. Il terzo motivo é inammissibile. 10.1. Si rammenta che la rinnovazione del giudizio in appello é istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (per tutti, cfr. Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 - dep. 15/03/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Va inoltre ribadito che solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), la mancata assunzione può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mentre, negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3), il vizio deducibile in sede di legittimità é quello attinente alla motivazione previsto dal medesimo art. 606, lett. e). (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, Bartalini, Rv. 235654; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008 - dep. 04/09/2008, De Carlo, Rv. 240995). 10.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento ai mezzi di prova indicati dalla difesa, tutti stimati irrilevanti, osservando: quanto all'acquisizione del parere pro veritate relativo all'assenza, in capo all'imputato, di manifestazioni psicopatologiche riconducibili alla pedofilia, che non vi é alcuna correlazione tra pedofilia e il reato di abuso sessuale sui minori, il quale può essere commesso da un soggetto che non sia affetto da tale patologia; quanto alla perizia psichiatrica al fine di accertare la credibilità di B.P., che l'attendibilità della teste é corroborata da solide emergenze probatorie, come dinanzi illustrato. Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che, é perciò incensurabile in sede di legittimità. 10.3. Quanto, infine, alla richiesta di audizione di R. G., seppure sia enunciata nell'indicazione del motivo, essa non é stata illustrata nella parte argomentativa, sicché , essendo del tutto generica ed immotivata, é inammissibile, anche considerando che tale teste non é nemmeno menzionato nella sentenza impugnata, laddove si indicano i mezzi di prova richiesti dalla difesa, che, con riguardo alla prova dichiarativa, erano circoscritti alla nuova audizione di C.F., G.M. e G.B. (p. 3 della sentenza impugnata). 11. Il quarto motivo é fondato. 11.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza sessuale, l'attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S, Rv. 260501 ed altre prec. conf.). Si é ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano i criteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., comma 2, in quanto la mitigazione della pena prevista nell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale non risponde all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di compromissione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018, B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n. 23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.). A tal fine, la reiterazione di rapporti sessuali é stata ritenuta espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015 - dep. 22/05/2015, T., Rv. 263749; Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010 - dep. 24/06/2010, D. e altri, Rv. 247286; Sez. 3, n. 2001 del 13/11/2007 - dep. 15/01/2008, R., Rv. 238847), perché la tale reiterazione approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, a meno che detta condotta, in ragione della occasionalità o, comunque, delle non significativa reiterazione nei riguardi del medesimo soggetto passivo, non sia tale da compromettere maggiormente, in danno del medesimo, l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 13729 del 22/11/2018 - dep. 29/03/2019, C, Rv. 275188). 11.2. Nel caso in esame, richiamando il principio secondo cui deve escludersi la configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui la condotta sia stata tenuta ai danni di una minore nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato e la vittima (Sez. 3, n. 43623 del 20/06/2018, dep. 03/10/2018, Rv. 274061), la Corte d'appello ha negato i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in esame perché "l'imputato, abusando dell'ospitalità della sorella, ha tratto occasione per coinvolgere le minori in atti sessuali" (p. 13 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione errata, perché , per un verso, si appella a un principio inconferente, e, per altro verso, e soprattutto, nel caso di specie valorizza una circostanza - l'abuso di ospitalità per commettere gli atti sessuali che é del tutto eccentrica per valutare il grado di compromissione del bene tutelato: l'unico elemento da considerare per stabilire se l'abuso sessuale sia di "minore gravità". La Corte d'appello, in altri termini, avrebbe dovuto valutare congiuntamente gli indici fattuali dinanzi indicati - tra cui anche la reiterazione degli abusi, alle condizioni sopra specificate - per verificare la concreta incidenza della condotta dell'imputato sul grado di compromissione della libertà sessuale delle due minori. 12. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà anche al regolamento delle spese per il presente grado di giudizio. PQM P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., comma 3, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità

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