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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 29/10/2019, n.49723

La massima

Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 10 dicembre 2018 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Udine del 16 giugno 2016 con cui R.A. e C.E. erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni uno, mesi due e giorni 15 di reclusione e di anni uno mesi nove e giorni quindici di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110,56,609 bis c.p., artt. 582 e 585 c.p. con riferimento all'art. 576 c.p., n. 1. Reati uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, dichiarato inammissibile l'appello proposto da C.E., revocava dei confronti di R.A. il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso R.A. mediante il proprio difensore, prospettando tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) in relazione alla configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 56 e 609 bis c.p.. La Corte di Appello, in contrasto con l'imputazione, sarebbe giunta di fatto a modificare la stessa ricostruendo un tentativo finalizzato ad un rapporto sessuale astrattamente riconducibile, ove realizzato, all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), piuttosto che limitato ai contatti descritti nel capo di imputazione e riferiti alle gambe e cosce della vittima. Come fatto invece dal primo giudice, che avrebbe qualificato le condotte realizzate e contestate come di per sè non interessanti una zona erogena e, tuttavia, idonee e dirette in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale nei termini contestati. La predetta finalità sarebbe stata ricostruita in base a dichiarazioni del coimputato del ricorrente, relative alla fase prodromica all'incontro, giustificato proprio con la consumazione a pagamento di un tale rapporto, prospettata alla futura vittima senza ottenerne l'assenso, e senza che invece, durante i contatti concreti avuti con la stessa, sia mai emersa una tale intenzione. Peraltro, il ricorrente sarebbe stato sempre all'oscuro di quanto originariamente riferito dall'altro coimputato alla vittima, per fissare l'appuntamento. Le dichiarazioni del coimputato peraltro, avrebbero dovuto essere riscontrate ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Così da non potersi porre a carico del ricorrente, enucleandosi con esse un reato sostanzialmente diverso da quello contestato. La corte avrebbe anche sostenuto che gli atti realizzati assumerebbero già di per sè una valenza sessuale, così incorrendo in un errore in diritto, in quanto si sarebbe allora dovuto configurare con essi un reato consumato ex art. 609 bis c.p.. La corte avrebbe sostenuto, pur senza trarre le dovute conseguenze giuridiche in termini di sussunzione della condotta nella corretta fattispecie astratta, che gli imputati avrebbero realizzato sia il reato ex art. 609 bis c.p. sia il tentativo di violenza sessuale di gruppo; e in tale ottica sarebbe quindi giunta a dedurre l'esclusione della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Piuttosto, secondo il ricorrente la concreta condotta non si sarebbe potuta neppure ricondurre nell'alveo del tentativo di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., ed aggiunge che le dichiarazioni della p.o. palesano evidente incertezza e contraddittorietà oltre ad essere in contrasto con la denunzia e con la refertazione medico ospedaliera, così da non essere state valutate con il dovuto rigore, anche attraverso il banale rilievo della scarsa comprensione della lingua italiana da parte della vittima e ricostruendo la matrice sessuale delle condotte andando al di là delle stesse valutazioni della p.o., la quale avrebbe parlato più semplicemente, nell'immediatezza dei fatti, di aggressione. Le censurate contraddizioni ed illogicità, ove non si ritenesse la sentenza nulla ex art. 521 e 522 c.p.p., vizierebbero comunque la motivazione. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla esclusione dell'attenuante ex art. 609 bis c.p., comma 3. La Corte alla luce del già sopra descritto erroneo ragionamento valutativo e qualificativo dei fatti, avrebbe escluso l'applicabilità della citata attenuante. Così tuttavia non valutando, in modo illogico e contraddittorio, la condotta effettiva degli imputati, posto che la finalità perseguita non può essere ampliata oltre i limiti del capo di imputazione. Inoltre, non risulterebbe in motivazione la valutazione, utile ai fini della invocata attenuante, della percezione da parte della vittima della realizzazione in suo danno del reato contestato. Percezione che il ricorrente ritiene peraltro insussistente, avendo la vittima inquadrato i fatti nell'ambito di una violenza in senso lato, tale da ridimensionare il tema della compromissione della sfera sessuale di cui alla contestazione. Alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo all'attenuante in parola, sussisterebbero gli elementi giustificativi della sua applicazione, quali la zona di contatto, la breve durata dell'azione, le lievi lesioni provocate, la circostanza per cui la p.o. svolgeva attività di meretricio proprio in occasione delle circostanze della condotta e non aveva mai espresso il proprio dissenso, essendo insorta una questione solo relativa al momento del pagamento, e senza che fosse stata richiesta una prestazione diversa da quella per cui era stato già dato il consenso da parte della medesima. Rileverebbe anche (stante l'intervenuto risarcimento in sede dibattimentale) la modesta valutazione economica dei danni patiti, fornita dalla stessa p.o. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per l'intervenuta applicazione in via automatica delle pene accessorie, laddove trattandosi di un'autonoma fattispecie di tentativo, in assenza di previsione espressa le stesse non avrebbero potuto essere applicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'esaminare il primo motivo di impugnazione occorre premettere che la fattispecie di violenza sessuale di gruppo, caratterizzata dalla presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, non richiede necessariamente la compartecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell'intera fattispecie, ma quanto meno che il singolo compartecipe realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento (cfr. Sez. 3, n. 32928 del 16/04/2013 Rv. 257275 - 01 V; Sez. 3, n. 15089 del 11/03/2010 Ud. (dep. 20/04/2010) Rv. 246614 - 01 Rossi). Sempre analizzando la struttura del reato, si è rilevato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone", contenuta nell'art. 609-octies c.p., comprende anche l'ipotesi in cui gli autori del fatto siano soltanto due (cfr. Sez. 3, n. 52629 del 07/02/2017 Rv. 271878 - 01 F.) e che ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis c.p. (cfr. Sez. 3, n. 16037 del 20/02/2018 Rv. 272699 - 01 C.). 2. A fronte della predetta struttura del reato ex art. 609 octies c.p., si è precisato che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto; diversamente configurandosi invece il reato di violenza sessuale di gruppo (cfr. sez. 3, Sentenza n. 26369 del 09/06/2011 Rv. 250623 - 01 S.). Si è inoltre precisato che la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perchè non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (cfr. Sez. 3 -, n. 44835 del 06/02/2018 Rv. 274325 - 01 T.). 3. Tanto premesso, occorre rilevare che la contestazione di cui al capo 1) di imputazione, relativa al reato oggetto del motivo in esame, nella sua originaria configurazione attribuiva al R., in concorso con altro complice per il quale non è stato proposto ricorso, una condotta realizzata "con violenza consistita nel bloccare le braccia" della p.o. "dietro la schiena e nel tapparle la bocca", così costringendo la vittima "a subire atti sessuali accarezzandole le gambe e l'interno cosce". Rispetto a tale originaria contestazione relativa ad un reato consumato, i giudici di merito, in particolare il tribunale, hanno ritenuto di procedere ad una riqualificazione in termini di tentativo del delitto ex art. 609 bis c.p.. 4. Le doglianze proposte nel presente motivo impongono a questo punto di valutare quale reato sia stato originariamente contestato e se sia con esso coerente la riqualificazione giuridica del fatto come sopra riportata. 4.1. In proposito, occorre pur sempre esaminare la concreta descrizione dei fatti, senza che il suo significato giuridico possa essere travolto e desunto da una mera e diversa indicazione formale del reato di riferimento. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate (cfr. sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258920 - 01 Russo; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 Rv. 255772 - 01 Nappello). Ebbene, pur a fronte di un originario riferimento formale al reato consumato di cui all'art. 609 bis c.p. la contestazione originaria del fatto già descriveva gli elementi costitutivi della fattispecie - ritenuta consumata di cui all'art. 609 octies c.p., come in precedenza sinteticamente illustrati: la compartecipazione dei concorrenti, entrambi presenti, nella realizzazione di condotte violente nei confronti della vittima, con conseguente costrizione della stessa a subire "atti sessuali accarezzandole le gambe e l'interno cosce". 4.2. La successiva "riqualificazione" operata dai primi giudici ai sensi degli artt. 56 e 609 bis c.p. - sul rilievo per cui la condotta violenta o minacciosa non aveva determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l'agente non aveva raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima (atteso che la stessa aveva precisato di non essere stata toccata sull'interno cosce, come pure contestato, ma solo su una gamba e sul ginocchio) ovvero non aveva provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime -, è stata dunque formulata senza mutare, se non in misura minima e non strutturale (eliminando il contatto sull'interno cosce) la descrizione del fatto; il quale, va ribadito, ha continuato a delineare in concreto la contestazione di una condotta criminosa "di gruppo" -. Si è solo qualificato il medesimo in termini di diversa fattispecie tentata, tuttavia erroneamente ritenuta relativa al delitto ex art. 609 bis c.p. piuttosto che ex art. 609 octies c.p.. In altri termini, dalla contestazione e dal fatto, come peraltro evinto dalle risultanze dibattimentali, è continuata ad emergere una condotta criminosa riconducibile al reato ex art. 609 octies c.p., seppure riducibile in termini di tentativo. 4.3. La corte di appello ha invero rilevato questo profilo, atteso che valorizzando le dichiarazioni della p.o. e di colui che - essendo presente in casa - la soccorse, ha confermato la dinamica dei fatti in termini di una sorta di stratagemma ordito dai due coimputati per introdursi insieme e abusivamente nella casa della p.o., bloccarla ciascuno rispettivamente sulla bocca e per le mani, toccarla sulla gamba e sul ginocchio, intimandole contestualmente di salire al piano di sopra dell'appartamento al fine di costringerla a consumare atti sessuali; di conseguenza ha correttamente sottolineato come la condotta criminosa così delineata fosse diretta a costringere la donna a subire atti sessuali da parte dei due soggetti presenti (ovvero da parte di un "gruppo"). In tal modo ha elaborato una motivazione con la quale ha ricondotto la vicenda fattuale nella conforme contestazione, sin dall'origine formulata, di una violenza sessuale "di gruppo", pur derubricandola comunque in termini di tentativo, in ragione della realizzazione di condotte che, rivelando finalità di libidine ed essendo a ciò idonee, non si erano comunque tradotte negli atti sessuali perseguiti, per la reazione della vittima e del suo amico. 4.4. Così ricostruiti il significato giuridico reale della contestazione, e le elaborazioni formulate dai giudici di primo e secondo grado, appare chiaro come il reato descritto nella motivazione della sentenza dai giudici di appello riconducibile alla fattispecie ex artt. 56 e 609 octies c.p. - non risulti affatto difforme dalla originaria contestazione. Non sussiste quindi difformità tra contestazione e fatto così delineato in sentenza ex art. 521 c.p.p., atteso che il fatto materiale contestato all'imputato è rimasto immutato per l'intera durata del processo. In ordine a tale fatto, l'imputato ha esercitato nella sua pienezza il suo diritto di difesa. La diversa qualificazione giuridica del fatto materiale peraltro, rientra nella facoltà e nei poteri del giudice ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1, senza alcuna violazione del diritto di difesa (nel medesimo senso, seppure con riqualificazione della fattispecie tentata a quella consumata, cfr. Sez. 3, n. 27686 del 13/05/2010 Rv. 247924 - 01 P). L'unico errore giuridico rilevabile dunque, nella sentenza impugnata, in ordine ai fatti contestati, si individua, netta persistente, erronea qualificazione giuridica finale del ricostruito fatto tentato in termini di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p. - come disposto dal tribunale e confermato dalla corte di appello, con correlato trattamento sanzionatorio - piuttosto che ex artt. 56 e 609 octies c.p.. Si tratta di un errore che si traduce, anche sul piano della gravità del trattamento sanzionatorio di riferimento, in favore dell'imputato, e che come tale, in assenza anche di censure (invero il ricorrente ha fatto riferimento al diverso e insussistente caso di non correlazione tra la ritenuta originaria contestazione ex art. 609 bis c.p. ed il reato ex art. 56 e 609 octies c.p.), non può neppure essere rilevato d'ufficio. Consegue che il motivo in esame, dedotto sotto il profilo della carente correlazione tra contestazione e reato ritenuto in sentenza, è infondato. 4.5. Rimane da esaminare l'ulteriore aspetto riguardante l'asserito vizio di motivazione in cui la corte di appello sarebbe incorsa nel ricostruire i presupposti della fattispecie ex art. 609 octies c.p., seppur tentata. Si tratta di rilievi manifestamente infondati, atteso che per tale ricostruzione la corte non si è affidata alle sole dichiarazioni del coimputato del ricorrente, riguardanti l'intervenuta previa fissazione di un appuntamento per un rapporto mercenario a tre. Piuttosto, come già sopra rilevato, ha valorizzato la dinamica dei fatti, con l'architettata intrusione abusiva del ricorrente nella casa della vittima, mentre era già all'interno il complice, nonchè con la rilevazione della condotta violenta di entrambi, inequivocabilmente diretta alla imposizione di atti sessuali "di gruppo". Solo in aggiunta a tale già sufficiente quadro accusatorio, la corte ha altresì osservato come, un'ulteriore conferma dello stesso, sub specie della direzione dell'azione verso la consumazione di un rapporto sessuale "a tre", sarebbe stata desumibile anche dalle dichiarazioni del coimputato del ricorrente, secondo cui sin dal suo primo ingresso in casa della vittima, egli aveva tentato inutilmente di convincerla ad acconsentire a tale tipo di rapporto, stante la disponibilità in tal senso anche di un suo amico. 4.6. Peraltro, si tratta di una legittima rilevazione aggiuntiva di tipo probatorio, atteso che se è vero che le dichiarazioni del coimputato nel medesimo reato devono essere valutate ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, va osservato che la corte ha seguito tale principio, in quanto, come già sopra indicato, le dichiarazioni in parola sono state considerate in uno con gli altri dati - dichiarativi oltre che documentali (quanto ai referti delle lesioni) - sulla base dei quali sono stati ricostruiti i fatti ascritti al ricorrente. 4.7. Neppure appare fondata la tesi per cui la corte avrebbe sostenuto che gli atti realizzati assumerebbero già di per sè una valenza sessuale, così da incorrere nell'errore di dover configurare o di avere configurato, piuttosto che una fattispecie tentata, una fattispecie consumata. In realtà, posto che la lettura della motivazione deve esser operata secondo il suo significato complessivo e senza strumentali frammentazioni, i giudici hanno rilevato la "natura sessuale" dei contatti sulla gamba e sul ginocchio non già nel senso dedotto dal ricorrente, bensì esclusivamente per evidenziare come l'azione aggressiva fosse stata anche connotata da contatti che, riguardando la gamba e il ginocchio della vittima, dovevano ritenersi rivelatori essi stessi di una finalizzazione dell'azione verso abusi sessuali. Del resto e a conferma di tale ricostruzione, gli stessi giudici, in un successivo passaggio hanno sottolineato come la circostanza che la donna non fosse stata attinta in parti intime non ostava al rilievo del compimento di "atti idonei e univocamente diretti a ledere e porre in pericolo la libertà sessuale". 4.8. Va aggiunto che in maniera logica e coerente è stata anche superata la censura difensiva incentrata sulla circostanza per cui, in sede ospedaliera, la donna aveva riferito di essere stata solo aggredita, atteso che si è giustificato tale dato alla luce di un comprensibile sentimento di pudore, confermato peraltro dalla circostanza per cui, nel riferire i fatti ai sanitari, la p.o. aveva persino dichiarato di essere stata colpita da un ladro. Circostanza insussistente anche alla luce delle stesse tesi difensive. 4.9. Pertanto, le ulteriori censure da ultimo esaminate e proposte nel motivo in esame sono anche esse infondate. 5. Quanto al secondo motivo, pur tenendo in disparte il profilo per cui a fronte di un reato, accertato in motivazione, ex art. 609 octies c.p., per esso non è prevista alcuna attenuante di minore gravità, i rilievi suesposti consentono comunque di rilevare, difformemente dal ricorrente, la correttezza della concreta valutazione della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, nella misura in cui non poteva che essere rapportata alla reale condotta criminosa accertata e realizzatasi. Con riguardo poi alla valutazione formulata, la corte ha espressamente osservato come dalla considerazione globale del fatto si debba desumere una forte compressione della libertà sessuale della vittima, tenuto conto di un'introduzione fraudolenta in cassa della stessa, e di un esercizio congiunto di atti di violenza diretti alla consumazione di una violenza di gruppo. Si tratta di un giudizio con cui si è fatta applicazione di plurimi principi. Innanzitutto, di quello per cui in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell'individuo ed al nucleo intangibile dei sui diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata (cfr. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015 Rv. 265895 - 01 S). Inoltre, la corte, evidenziando la brutalità di un ingresso clandestino in casa con contestuale repentino esercizio di plurimi atti di violenza diretto verso la consumazione di atti sessuali, cui la donna si era persino opposta nella fase di fissazione dell'appuntamento, ha chiaramente tenuto conto sia dell'azione che gli agenti avevano intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla loro volontà, sia del fatto realmente svoltosi, considerato globalmente nelle sue modalità attuative, valutate anche per la loro innegabile incidenza in termini di invasività, anche sul piano psicologico, in danno della vittima. (cfr. circa i criteri di valutazione da considerare, Sez. 3, n. 47700 del 11/04/2018 Rv. 274968 - 01 G.). Consegue l'inammissibilità del secondo motivo proposto. 6. Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione, applicandosi le pene accessorie anche alla fattispecie del tentativo. Infatti le sanzioni accessorie previste dall'art. 609-nonies c.p., a seguito di condanna per delitti contro la libertà personale di natura sessuale, trovano applicazione anche in caso di tentativo, essendo identiche, in tale ipotesi, le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria (cfr. Sez. 3, n. 52637 del 11/07/2017 Rv. 271858 - 01 Z.). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
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Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente

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