top of page

Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.3158

La massima

In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali "non convenzionali" possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base al consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 14 settembre 2018, la Corte di Appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento del 24 novembre 2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato - anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da determinarsi in separato giudizio - per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 5 quater, art. 61 c.p., n. 1) e n. 4), art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 2, art. 585, in riferimento all'art. 576 c.p., comma 5, art. 81 c.p., comma 2, perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costringeva con l'uso della forza fisica la sua compagna a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, dopo aver iniziato atti sessuali con la predetta, improvvisamente e senza alcuna ragione, iniziava ad usarle violenza: le bloccava le braccia con forza impedendole di muoversi e la penetrava nella vagina inserendovi tutta la mano, continuando con queste modalità nonostante la persona offesa urlasse dal dolore e lo supplicasse di smettere, le urinava dentro la bocca costringendola con la forza a bere la sua urina, la frustava su tutto il corpo con una cintura, la penetrava nell'ano inserendovi l'intero pugno più di una volta, nonostante le urla di dolore di questa. Tenendo le condotte di cui sopra, l'imputato cagionava volontariamente alla sua compagna lesioni gravissime all'ano, da cui era derivata una irreversibile incontinenza sfinteriale; con le aggravanti di aver commesso i fatti di violenza sessuale ai danni di una persona cui era legato da una relazione sentimentale, per futili motivi, adoperando sevizie e agendo con particolare crudeltà e di aver commesso i fatti di lesione in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 609 bis, c.p.. Il Tribunale ha condannato l'imputato per i reati di cui sopra, essenzialmente sulla base: delle dichiarazioni della vittima contenute in querela e rese al pubblico ministero; dei messaggi telematici scambiati tra le parti nei giorni successivi ai fatti; della documentazione sanitaria acquisita. La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'imputato, mentre ha accolto il gravame della parte civile, rideterminando in aumento le spese di primo grado, che erano state ingiustificatamente liquidate in misura inferiore anche al minimo dei parametri 2014. 2. - Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, la difesa censura l'erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p., in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale per la violenza sessuale e le lesioni volontarie. Non si sarebbero considerati i fattori di perplessità e conflittualità che avrebbero dovuto indurre a integrazioni istruttorie e che consisterebbero: nelle sommarie informazioni testimoniali del medico di base che effettuò la visita fdomiciliare, secondo cui la persona offesa non manifestava alcuna intenzione di denunciare l'accaduto; nel referto sanitario, ove sarebbe scritto che la donna non era in grado di indicare se fossero stati usati oggetti per la penetrazione e nemmeno specificava se si trattava di una mano o di un pugno; nelle diverse versioni date sull'evolversi del rapporto sessuale quella sera, una delle quali accennerebbe a frustate con la cintura e colpi in testa dei quali non è rimasta traccia nei referti medici; nell'intima contraddizione tra violenze riferite e la successiva ricerca del pigiama prima di addormentarsi; nell'impossibilità di riscontrare il sangue perso, secondo le deposizioni testimoniali, nei reperti sotto sequestro. A parere della difesa, inoltre, sarebbe stata data scarsa attenzione al comportamento tenuto dall'imputato, sia successivamente all'episodio contestato consistito nell'inoltro di plurimi messaggi alla donna, sintomo di apprensione e di dispiacere nell'averle procurato accidentalmente una tale lacerazione e nella somministrazione di antidolorifici per lenirle la sofferenza, tenuto anche conto del fatto che i due erano stati legati da una relazione ultrasettennale - sia in sede di interrogatorio di garanzia, in cui lo stesso affermava che i due fossero dediti a pratiche sessuali non convenzionali. Inoltre, la difesa censura che le sentenze di primo e di secondo grado, attribuirebbero eccessiva fiducia alle dichiarazioni della F., la cui condotta complessiva presenta invece plurime stranezze, prima e dopo il fatto, tali da togliere credibilità alla sua versione, che meriterebbe un ulteriore vaglio giudiziale, per effettuare il quale sarebbe necessario almeno conoscere i contatti telefonici che la persona offesa ebbe tra il 4 e il 7 febbraio, al fine di ricostruire complessivamente la vicenda. 2.2. - Con un secondo motivo, il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in quanto il giudice territoriale avrebbe evinto la costrizione all'atto sessuale solamente dalle dichiarazioni della persona offesa, che, come già sostenuto nel motivo sub 2.1., sarebbero contraddittorie. Secondo la difesa: mancherebbe l'elemento oggettivo, in quanto i rapporti intimi non convenzionali intrattenuti tra le parti sarebbero condivisi e consenzienti; mancherebbe l'elemento soggettivo, in quanto non vi sarebbero circostanze tali da far ritenere che l'imputato abbia agito nella consapevolezza del dissenso da parte del soggetto passivo; non vi sarebbe, inoltre, alcuna lesione della libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale, stante il carattere dell'abitudinarietà della suddetta pratica sessuale e l'inesistenza di qualsivoglia tipo di costrizione. 2.3. - In terzo luogo, si censurano vizi della motivazione in ordine al reato di lesioni volontarie aggravate, in quanto, dal verbale di denuncia/querela sporta dalla persona offesa, emergerebbe che le lesioni riportate dalla persona offesa erano la conseguenza di una caduta accidentale della stessa nel corso del rapporto intimo intrattenuto tra le parti. A parere della difesa, non sarebbe sussistente il dolo eventuale individuato dai giudici di merito, in quanto occorrerebbe la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa; e occorrerebbe verificare precisi indicatori, ovvero: la lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa (l'imputato durante l'atto sessuale portava, invece, dei guanti di lattice, come precauzione per la penetrazione con l'arto); la personalità e le pregresse esperienze dell'agente (l'imputato dichiarava di aver già praticato in precedenza tale tipologia alternativa di penetrazione anche con la stessa persona offesa e di essere stato iniziato da lei a tali pratiche); la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto (l'imputato si è dimostrato premuroso, trattenendo la persona offesa a casa sua e somministrandole antidolorifici e per tutto il periodo successivo sollecitava risposte in merito allo stato di salute); il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative anche per l'autore; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione (all'interno di un rapporto di coppia). Secondo le prospettazioni della difesa, sarebbe opportuno riqualificare le lesioni volontarie gravissime in lesioni colpose come conseguenza non voluta di delitto doloso, da ritenersi assorbite nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p.. 2.4. - Con un quarto motivo, il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale nonchè il vizio di motivazione contro il capo della sentenza che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), in quanto se è vero che il dolo d'impeto non è in generale incompatibile con il dolo di crudeltà, non è vero che i suoi elementi siano sempre presenti e sussistenti contestualmente al momento del fatto, essendo necessaria un'attenta e scrupolosa indagine sulla personalità dell'imputato che non sarebbe stata condotta dai giudici di merito. 2.5. - Infine, l'imputato lamenta l'erronea applicazione della legge penale, nonchè il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione delle circostanzi attenuanti generiche, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto: del comportamento post delictum tenuto dall'imputato; del suo comportamento processuale; del disagio psicologico e del disturbo della personalità dell'imputato; delle disagiate condizioni di vita e difficoltà economiche dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. Lo stesso è infatti diretto, con argomentazioni per lo più generiche o manifestamente infondate, ad ottenere da questa Corte una mera rivalutazione di elementi già presi in considerazione dai giudici di primo e di secondo grado. In altre parole, le censure proposte appaiono, indipendentemente dalla formale qualificazione giuridica loro conferita dal ricorrente, volte a mere contestazioni dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte d'appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa tale da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Ed è necessario ricordare che il controllo sulla motivazione del giudice di legittimità resta circoscritto, per espresso dettato normativo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo e non può consistere in una diversa lettura degli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne deriva che, se le doglianze del ricorrente non sono idonee a disarticolare la logicità e la linearità del provvedimento impugnato, queste devono essere ritenute inammissibili perchè proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalle disposizioni di legge (ex plurimis, Sez. 3, n. 39955 del 16/04/2019; Sez. 3, n. 36369 del 06/04/2019). 4.1. - Tali considerazioni si attagliano pienamente al primo motivo di ricorso, relativo alla credibilità della versione accusatoria della persona offesa, a fronte di rilievi che rappresentano la mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione. In particolare, la Corte d'appello ha ben evidenziato che non siano ravvisabili significativi fattori di perplessità o di conflittualità tali da integrare lacune assolutamente necessarie da colmare. In primo luogo, quanto alla censura sulle informazioni relative alla visita posta in essere dal medico di base, si sottolinea che il sanitario era stato contattato dalla vittima che al momento della chiamata già dichiarava di avere forti dolori rettali dovuti a violenza sessuale, e che durante la visita la donna era stata chiarissima nell'indicare di essere stata "costretta con la forza" a subire penetrazione con la mano (sia vaginale che anale) ad opera dell'imputato. Quanto, poi, alla doglianza relativa al referto ginecologico dell'ospedale, si ritiene che il fatto che il primo amplesso per via vaginale fosse consenziente, ma quello anale avesse trovato rifiuto da parte della donna in quanto "sempre più violento", trovava riscontro in quanto indicato dal medico di base. In relazione alla presunta contraddittorietà della vittima, la quale in un primo momento aveva acconsentito al compimento di un rapporto sessuale "convenzionale" e in un momento successivo, quando il rapporto sessuale non era più "convenzionale" aveva revocato il consenso, deve ricordarsi che il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p., la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (ex plurimis, Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018). Tale affermazione di principio, vale anche per gli atti sessuali "non convenzionali", che possono, perciò, essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano a fronte di un consenso dei partecipanti che si protragga per tutta la loro durata. Del tutto correttamente, dunque, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene in un momento iniziale fosse stato espresso il consenso della donna e dunque le parti avessero consumato un rapporto sessuale consensuale, nel prosieguo della serata, dinnanzi alle suppliche della donna e al palese venire meno del consenso, il successivo rapporto sessuale è da qualificarsi come "non consensuale e connotato da violenza". Logica conseguenza di tale ricostruzione è la inammissibilità anche della censura in merito alla mancata considerazione del comportamento dell'imputato, sia processuale che fattuale, da parte dei giudici di merito: anche volendo aderire alla tesi difensiva secondo cui le parti erano aduse allo svolgimento di pratiche sessuali non convenzionali, questo non lo esimeva dal verificare, per tutta la durata dell'atto sessuale, la permanenza del consenso della donna, ancor di più di fronte ad una pratica di estrema delicatezza che richiede assoluta disponibilità e collaborazione del partner. Nè emergono elementi in base ai quali si possa ritenere che la donna abbia avuto con altri soggetti rapporti sessuali, che abbiano provocato le lesioni, nei tre giorni intercorrenti tra l'episodio contestato e la visita medica, visto il documentato stato di sofferenza della stessa. Quanto alla censura relativa al mancato riscontro delle frustate con la cintura e dei pugni in testa nel referto medico, i giudici di merito correttamente ritengono che i segni corporei si fossero affievoliti dopo tre giorni e che fosse plausibile che i sanitari si fossero concentrati sulla gravissima infezione purulenta nella regione anale, trascurando altri dettagli. 4.2. - Dalle argomentazioni appena svolte, discende anche l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, vista la piena logicità delle conclusioni dei giudici di primo e secondo grado, in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, essendo la costrizione all'atto sessuale e il dolo dell'imputato, anche in relazione alle lesioni, facilmente evincibili dalle analitiche dichiarazioni accusatorie della persona offesa. 4.3. - Il terzo motivo - con cui la difesa contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesioni volontarie aggravate in quanto dal verbale di denuncia-querela sporta emergerebbe che le lesioni riportate dalla persona offesa erano la conseguenza di una caduta accidentale della stessa nel corso del rapporto intimo intrattenuto tra le parti - è del pari inammissibile. Come ben evidenziato dai giudici di merito, si configura, senz'altro, un'ipotesi di lesioni volontarie gravissime, perchè il referto medico collega, senza alcun dubbio, la devastante lacerazione all'introduzione del pugno nell'ano; inoltre, l'imputato, soggetto dichiaratamente esperto della materia, era a conoscenza dei rischi di ferita e di infezione che corre il partner nel subire una simile pratica. Ed è proprio l'imputato stesso ad affermare che non vi era alcuna disponibilità della donna ad una penetrazione anale con la mano, e la condotta oppositiva di costei rendeva dunque pressochè certa la lesione del retto, mentre la caduta dal letto della persona offesa non è altro che l'ultima fase di una costante opposizione verso una brutalità sempre più insistente e dolorosa, che non influisce sul nesso di causalità. 4.4. - Il quarto motivo, riferito all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 4), è manifestamente infondato. Nel caso in esame, i giudici di merito evidenziano con chiarezza che la violenza di quel tipo è connotata da crudeltà, tenuto conto della determinazione persistente e dell'accanimento sempre più intenso e della volontà di infliggere sofferenze eccessive celate dietro un pretesto sessuale. 4.5. - Inammissibile, per genericità, è il quinto motivo, con cui l'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado circa la mancanza di elementi positivi di giudizio, da cui si evince che: il dedotto disturbo della personalità sessuale dell'imputato è un elemento aleatorio, non suffragato da alcuna diagnosi clinica di carattere psichiatrico; la condotta processuale non ha dimostrato alcuna consapevolezza della gravità dei fatti; lo spasmodico invio di messaggi alla donna da parte dell'imputato altro non è che dimostrazione del timore per le conseguenze del gesto troppo violento da lui perpetrato. 5. - Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. L'imputato deve essere anche condannato al rimborso delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, da corrispondere in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, da corrispondere in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Le altre sentenze

Espulsione dello straniero: va effettuato un bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare
MAE: la decisione sulla consegna adottata oltre i termini previsti non comporta l'automatica caducazione della misura
Mancata traduzione dell'imputato: se non disposta o non eseguita determina una nullità assoluta e insanabile
Coltivazione di cannabis: Il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza
Mandato di arresto europeo - Germania - Truffa e frode informatica
Concordato in appello: inammissibili ricorso relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Patteggiamento: inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Concordato: la mancata ammissione al concordato in sede di gravame può formare oggetto di motivo di ricorso
Riforma Cartabia: rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali
La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto
Rapina impropria: ne risponde anche chi pur non avendo partecipato alla sottrazione della cosa la riceva immediatamente dopo
Rapina: ricorre l'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina
Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
Rapina: è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un ridotto coefficiente di forza impeditiva contro la persona offesa
Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali

bottom of page