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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 26/11/2019, n.15207

La massima

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, l'accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 6 aprile 2017, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione - oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separa o giudizio, e al pagamento di una provvisionale di 30.000 Euro - per il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., comma 2, con applicazione elle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies, per aver commesso, in plurime occasioni, violenze sessuali in pregiudizio della nipote, minore di dieci anni all'epoca degli abusi. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria per l'espletamento di una perizia ex art. 196 c.p.p., comma 2, nonchè in relazione alla ritenuta attendibilità della minore persona offesa. 2.1. Sotto il primo profilo, la difesa richiama la richiesta, contenuta nell'atto di appello, di espletamento di una perizia sulla persona della vittima al fine di accertarne la capacità a testimoniare e vagliare l'attendibilità del suo racconto. La richiesta, per la difesa, trovava le sue principali giustificazioni, in primo luogo, nel considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca in cui sono collocati gli abusi e quella della loro scoperta - avvenuta ben sette anni dopo che avrebbe reso particolarmente difficile il loro accertamento tramite i consueti esami medico-sanitari; in secondo luogo, nelle dubbie circostanze in cui erano emersi gli abusi stessi, perchè era stato il parroco del paese ad allertare la madre della vittima, a seguito di una lettera a lui indirizzata dalla minore, ove questa aveva raccontato per la prima volta le violenze subite dallo zio. Tali considerazioni avrebbero comportato l'onere - disatteso dalla Corte d'Appello secondo la prospettazione difensiva - di condurre ad un accertamentò in termini più rigorosi circa l'attendibilità della vittima e la verosimiglianza dei fatti da essa narrati e, in ogni caso, di motivare più specificamente le ragioni per le quali il decorso di un siffatto lasso temporale non avrebbe in alcun modo inciso sull'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie della minore. 2.2. Sotto il profilo dell'attendibilità complessiva della persona offesa, si lamenta la mancata considerazione di talune contraddizioni tra le dichiarazioni della stessa, quelle della madre e quelle di una compagna di classe, alla quale secondo la ricostruzione dei fatti - gli episodi di violenza erano stati raccontati dalla stessa persona offesa quando frequentavano ancora la scuola elementare. Per la difesa, la circostanza che la compagna, sentita in qualità di testimone, pur ammettendo di aver acquisito già nozioni di carattere sessuale, non ricordasse l'utilizzo, nel racconto fattole dalla vittima, di termini come "violenza" "abuso" o "sesso", mal si concilierebbe con le dichiarazioni della madre della vittima, secondo la quale, a causa della giovane età e della cattiva conoscenza della lingua italiana, la figlia non aveva mai appreso alcuna nozione di tipo sessuale. Del pari, si ritengono poco credibili le dichiarazioni della maestra di scuola della vittima, non essendo spiegabile il motivo per cui, a seguito degli strani colloqui che la stessa dichiarava di aver avuto con la persona offesa nel corso di una lezione - durante i quali la minore avrebbe palesato che "ad un'amica o parente succedevano cose brutte" - non avrebbe ritenuto opportuno avvisare tempestivamente la madre della ragazza di quanto le era stato riferito. Secondo la prospettazione difensiva è altresì inverosimile che gli abusi contestati siano avvenuti all'interno di un'abitazione occupata anche da altre persone e che nessuno abbia sentito urla di dolore o lamenti; così come deve ritenersi fuorviante l'audizione della minore all'età di diciassette anni, ben dieci anni dopo l'epoca dei presunti fatti, specie a seguito degli interrogatori e dei colloqui cui la stessa era stata sottoposta prima di quel momento, vertenti interamente sul presunto abuso sessuale. Privo di degno rilievo risulterebbe, inoltre, il presunto sollievo - valutato positivamente dalla Corte d'Appello in motivazione - provato dalla vittima al termine della narrazione dei fatti, per lo meno nella misura in cui non è dato sapere se avesse manifestato anche un atteggiamento reticente o sofferente nel corso della narrazione stessa. Si lamenta, ancora, l'omessa valutazione, da parte del giudice di Appello, circa la peculiare situazione familiare della vittima, ed in particolar modo sull'esistenza di un fratello ( J.), portatore di gravi disabilità mentali e responsabile di aver causato, all'età di cinque anni, taluni graffi sul pube della ragazza, che - secondo la tesi difensiva - erano stati addebitati allo zio per tutelare il nucleo familiare. Analogamente verrebbe sottaciuto il furto, da parte dell'imputato, di taluni documenti appartenenti a J., di cui egli si era servito per lavorare, episodio che aveva comportato la perdita degli assegni familiari e determinato aspri litigi tra l'imputato e la sorella, madre della vittima. Secondo la prospettazione difensiva, da questo evento sarebbe scaturita la presunta ritorsione della famiglia; in particolare, si tratterebbe di una vendetta architettata dalla sorella nei confronti dell'imputato, per il mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, di bollette (di importo pari più o meno a 3000,00 Euro) che egli si era in precedenza impegnato a pagare. Tale ultima circostanza, secondo i difensori, troverebbe ulteriore conferma nell'aver manifestato la persona offesa - tramite la costituzione di parte civile - un preciso interesse economico alla pronuncia di una sentenza di condanna. Da ultimo - secondo la difesa - è meritevole di censura anche il capo di motivazione con il quale l'imputato era stato condannato al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, non essendo stati indicati i criteri di valutazione impiegati per la determinazione della somma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La prima censura, riferita alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai fini dell'espletamento di perizia sulla capacità a testimoniare della persona offesa, è manifestamente infondata. Deve rilevarsi che il difensore aveva motivato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che la persona offesa era stata sentita per la prima volta in giudizio ormai quattordicenne e, dunque, in un momento lontano dalla reale collocazione temporale degli abusi contestati. Si comprende, tuttavia - come correttamente evidenziato dal giudice di secondo grado in motivazione (pag. 2 della sentenza) - che un simile assunto può ben prestarsi ad una diversa interpretazione e rilevare, al contrario, come dato rivelatore della capacità del testimone. Non è illogico affermare - come fa la Corte territoriale che la capacità di comprensione e discernimento di una ragazza di quattordici anni è diversa e ben maggiore di quella di una bambina di sette anni; età che avrebbe avuto la vittima laddove fosse stata sentita tempestivamente, all'epoca della commissione del fatto. E deve sul punto ricordarsi, su un piano più generale, che, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (ex plurimis, Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016, Rv. 267323). In ogni caso, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali - come, in generale, ogni valutazione in punto di attendibilità - è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662). E la radicale differenza tra capacità a testimoniare e attendibilità, già evidenziata da questa Corte, deve essere qui ribadita, nel senso che il primo dei due concetti si riferisce alla capacità del soggetto di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, mentre il secondo si riferisce alla veridicità del narrato; ben potendosi dare l'ipotesi, anche in relazione a testimoni minorenni, di un mendacio perpetrato da u soggetto pienamente capace a testimoniare. Come anticipato, tali principi sono stati correttamente applicati nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha escluso la necessità di ricorrere alla perizia, perchè non era emerso dalle dichiarazioni della minore alcun elemento che avrebbe potuto far dubitare della sua credibilità, essendo, al contrario, i suoi racconti caratterizzati da coerenza e linearità, nè erano stati prospettati dalla difesa elementi probatori tali da rendere necessaria la verifica della capacità a testimoniare della minore. Si tratta di una motivazione pienamente logica e coerente, posto che gli eventi decisivi ai fini dell'accertamento del reato, così come narrati dalla vittima, hanno trovato pieno riscontro negli altri dati acquisiti nel procedimento. 1.2. La seconda censura è inammissibile, perchè non riconducibile alle categorie di vizi denunciabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., trattandosi, in sostanza, della richiesta di una mera rivalutazione del compendio istruttorio, già esaurientemente esaminato in primo e secondo grado, con esito conforme. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, va osservato che secondo quanto riportato nella sentenza impugnata - la persona offesa, nel contraddittorio dibattimentale, ha analiticamente riferito quattro diversi episodi di violenza sessuale risalenti agli anni 2006-2007 e avvenuti all'interno dell'abitazione dove la vittima e lo zio vivevano insieme ad altri familiari, a seguito dei quali aveva accusato forte dolore alle parti intime. In particolare, ha narrato: un primo episodio nel quale, recatasi nella stanza dello zio questi "l'aveva sporcata con un liquido trasparente"; un secondo episodio ove la penetrazione era stata interrotta per l'arrivo della nonna; un altro rapporto avvenuto nel salotto di casa; un quarto tentativo di abuso dal quale la minore era riuscita sottrarsi scappando al piano superiore. Come precisato dal giudice di secondo grado, la versione della minorenne trova piena conferma nei racconti degli altri testimoni: a) il parroco della chiesa frequentata dalla minore ha riferito di aver ricevuto da quest'ultima una lettera nella quale raccontava di essere stata vittima degli abusi dello zio; b) una volta informata la madre della ragazza, quest'ultima ha confermato gli abusi subiti, aggiungendo di averne parlato in precedenza solo con una compagna di classe, dopo averle fatto promettere di non dirlo a nessuno; c) la maestra di scuola, anch'essa sentita in qualità di testimone, ha raccontato che, durante una lezione di educazione sessuale, la minore aveva dichiarato che "ad un'amica o parente succedevano cose brutte"; d) la psicologa che aveva parlato con la minore, sempre in ambito scolastico ha affermato che qualcosa aveva turbato la giovane. Del tutto generica ritenersi la considerazione svolta dalla difesa circa l'inattendibilità delle dichiarazioni della compagna di classe, motivata dalla circostanza che essa aveva affermato di non ricordare l'uso di termini come "abuso" o "violenza", pur dichiarando di avere già appreso nozioni di tipo sessuale; infatti - come correttamente osservato dalla Corte d'Appello - è plausibile la giustificazione fornita dalla stessa testimone, secondo cui aveva appreso quelle parole sentendole in televisione. Inoltre, ciò non si pone in contrasto con le dichiarazioni della mamma della vittima, la quale ha precisato che, a causa dell'età e della poca conoscenza della lingua italiana, la figlia non conosceva termini sessuali specifici, non esistendo alcuna massima di esperienza che induca ad escludere che i bambini delle elementari possano conoscere nozioni di tipo sessuale per il tramite della scuola, della televisione, dell'ambiente familiare o delle frequentazioni. Sulla base di tale considerazione si spiegano anche le presunte contraddizioni tra il racconto della minore e quello della madre, che attengono ad aspetti di carattere anatomico, come lo svolgimento di rapporti anali piuttosto che vaginali, comunque del tutto irrilevanti, perchè non attinenti al nucleo essenziale dell'accertamento del reato contestato. Del tutto generica e irrilevante è anche la contestazione formulata dalla difesa in relazione al fatto che, essendosi consumati gli abusi all'interno dell'appartamento dove zio e nipote vivevano con altri familiari, i componenti della famiglia avrebbero dovuto percepire qualche stranezza. I racconti della vittima dimostrano - come ben chiarito nella sentenza impugnata - che l'imputato faceva ben attenzione a non farsi sentire, interrompendo gli atti sessuali prima dell'eiaculazione laddove fosse arrivato qualcuno. Quanto al rilievo circa l'omessa considerazione, da parte dei giudici di appello, dei rapporti tra l'imputato e la madre della vittima, già il giudice di secondo grado aveva ritenuto poco credibili ed illogiche le illazioni dell'imputato, e del tutto inverosimile la tesi difensiva che aveva tentato di individuare nella denuncia presentata dalla madre della vittima una finalità larvatamente ritorsiva. Tale ultima circostanza, infatti, è stata smentita dalle dichiarazioni chiarificatrici da questa rese nel corso del dibattimento, che hanno puntualmente spiegato i rapporti intercorrenti con il fratello oltre che logicamente confutata in virtù del considerevole lasso di tempo trascorso tra l'epoca cui risalivano gli abusi e la denuncia, che avrebbe reso assolutamente priva di senso la richiesta di denaro. Ne deriva che le versioni della vittima e quelle dei testimoni sono perfettamente sovrapponibili, per quel che concerne gli aspetti fondamentali della vicenda e, perciò, di per sè sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto di reato. Tale ultima considerazione rende prive di rilievo anche le ulteriori illazioni formulate nel ricorso, relativamente al ruolo di quel J., soggetto menzionato dalla difesa al duplice scopo di instillare n dubbio circa l'effettiva paternità degli abusi sessuali e sostenere la tesi dell'esistenza di dissapori familiari di origine economica. Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità del rilievo difensivo relativo all'omessa indicazione dei criteri di quantificazione della provvisionale da parte della Corte d'Appello. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, non è deducibile mediante il ricorso in cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale, trattandosi di una determinazione affidata alla libera valutazione del giudice di merito (ex plurimis, sez. 4 n. 34791 del 27/06/2016, Rv. 248348). 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
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Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
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Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
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Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
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Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
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Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
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Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso

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