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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 20/10/2020, n.35990

La massima

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma 1, n. 4), c.p. la compromissione della libertà personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza, così da agevolare la stessa per la diminuita capacità di difesa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 marzo 2019, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia con cui l'odierno ricorrente è stato condannato alle pene di legge per i reati di violenza sessuale, aggravata per essere stata commessa su persona sottoposta a limitazione della libertà personale, e lesioni personali aggravate per essere state commesse per eseguire l'altro delitto, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, per aver profittato dell'ora notturna. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta l'attendibilità della persona offesa senza fornire logiche risposte a tre specifiche doglianze proposte sul punto con il gravame, vale a dire: l'inclinazione della persona offesa alla menzogna, per aver negato di essere uscita dalla discoteca con l'imputato per consumare con lui cocaina, benchè tracce di tale sostanza fossero state rinvenute poche ore dopo nelle sue urine e senza che la sentenza impugnata risolva il dubbio tecnico su questo riscontro; la scarsa attendibilità della descrizione della penetrazione vaginale che sarebbe avvenuta sul cofano dell'auto a fronte dei rilievi tecnici evidenziati dal consulente di parte, immotivatamente svalutati dalla sentenza impugnata sì da rendere del tutto vuota la risposta alle doglianze proposte; la illogica sottovalutazione del mancato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa circa il morso che, difendendosi dall'aggressione sessuale, ella avrebbe dato alla mano dell'imputato, benchè nessun segno sia stato sullo stesso rinvenuto al momento dell'ingresso in carcere. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4 e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la circostanza aggravante del fatto commesso su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale. Oltre all'unico rilievo contenuto nella sentenza di primo grado e fatto oggetto di censura dall'appellante - vale a dire il fatto, a tutto concedere accidentale, che nell'abitacolo dell'auto le gambe della ragazza sarebbero, ad un certo punto, rimaste incastrate sotto al sedile del passeggero si lamenta che la sentenza impugnata abbia valorizzato circostanze di dubbia rilevanza quali il fatto che ella sia stata portata in un luogo aperto dove non c'era nessuno, non essendo ciò sufficiente ad integrare gli estremi di una oggettiva limitazione della libertà personale di locomozione. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione rispetto alle specifiche doglianze proposte con i motivi aggiunti, in alcun modo considerate in sentenza, circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo aspetto, va rammentato che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede tre questioni già sollevate con l'atto d'appello; esaminate e non illogicamente disattese dalla sentenza impugnata. 1.2. Ed invero, alcun vizio di manifesta illogicità o mancanza di motivazione è ravvisabile sul punto. Quanto al motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deve premettersi che il controllo di legittimità al proposito consentito non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione sono infatti precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Anche la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), ciò che nella specie non è. 1.3. In particolare, reputa il Collegio che: - non è illogico il rilievo secondo cui l'impossibilità di datare l'assunzione di stupefacenti le cui tracce furono rinvenute nelle urine della persona offesa a poche ore di distanza dal fatto non consente di ritenere provato il sospetto di menzogna sollevato dall'imputato circa le ragioni per cui i due giovani uscirono dalla discoteca, nè alla Corte territoriale può essere imputato di non aver risolto quel dubbio tecnico, trattandosi di verifica impossibile, come ben spiegato in sentenza; - la sentenza, per un verso, valuta adeguatamente i rilievi tecnici effettuati dai diversi consulenti intervenuti in processo - compresi quelli della difesa - e non illogicamente sostiene che gli stessi non sono dirimenti, senza che le critiche sul punto riproposte dal ricorrente inficino tale conclusione; per altro verso, la sentenza (pagg. 15 e 16) smentisce l'assunto del ricorrente secondo cui sarebbero generiche ed inverosimili le dichiarazioni rese dalla persona offesa anche in relazione alla subita penetrazione vaginale; più in generale, senza che in ricorso se ne accenni, la sentenza esamina i numerosi riscontri all'attendibilità del narrato della persona offesa, primo fra tutti i referti medici attestanti i numerosi traumi contusivi, anche diversi dalla abrasione della forchetta vaginale, riportati dalla donna (e apprezzati anche da coloro che per primi la videro), ma pure l'evidente stato di shock in cui ella versava immediatamente dopo il fatto e la richiesta di aiuto via sms ad un'amica dicendo di essere stata stuprata, del tutto logicamente ritenuti quali elementi di conferma del narrato e di smentita dell'inverosimile spiegazione alternativa dei fatti data dall'imputato, secondo cui il rapporto sessuale sarebbe stato consenziente; - la oggettiva forza probatoria degli univoci e precisi elementi a carico ritenuti rende non illogica la svalutazione che la sentenza impugnata opera del mancato riscontro, al momento dell'ingresso in carcere, di segni sulla mano dell'imputato, a cui la persona offesa ha dichiarato di aver dato un morso, senza che ciò valga ad inficiarne l'attendibilità, considerata anche - come la Corte territoriale non illogicamente nota - la marginalità del particolare, che proprio per questo non si ha ragione di ritenere non veritiero, rispetto al grave ed acclarato contesto di violenza da lei subito. 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel delitto di violenza sessuale, lo stato di limitazione della libertà personale che costituisce presupposto per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4 è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio), il cui tratto comune è integrato dalla oggettiva condizione di privazione della libertà della vittima (Sez. 3, n. 42682 del 07/05/2015, M, Rv. 265325; Sez. 2, n. 45645 del 08/10/2003, Tegri e aa., Rv. 227610). Non è necessario, pertanto, che la limitazione della libertà personale della vittima di violenza sessuale integri gli estremi di un altro reato, men che meno del delitto di sequestro di persona, ipotesi che peraltro viene assorbita dal primo reato quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale (Sez. 3, n. 15068 del 12/03/2009, Di Benedetto, Rv. 243471); com'è noto, il delitto di sequestro di persona concorre invece con quello di violenza sessuale nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534; Sez. 3, n. 39936 del 22/09/2004, Piazza, Rv. 230091), a nulla rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze (Sez. 3, n. 967 del 26/11/2014, dep. 2015, P. e a., Rv. 261638). 2.1. Ciò posto, osserva il Collegio come, al pari di quanto sopra osservato con riguardo all'assorbimento del reato di sequestro di persona nella condotta (di immobilizzazione) violenta in concreto integrante l'elemento costitutivo della violenza sessuale, la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, postula, rispetto a quella condotta, un quid pluris. La stessa, dunque, non potrà dirsi integrata soltanto perchè la vittima viene immobilizzata e, dunque, privata della propria libertà personale - al fine di commettere l'atto sessuale imposto con la forza e limitatamente al tempo necessario per la consumazione di questo delitto. Questo quid pluris risiede invece nel fatto che la condotta violenta sia commessa, come vuole la legge, "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale", vale a dire quando essa già si trovi in una condizione in cui la propria libertà di movimento sia di per sè compromessa, sì da agevolare la commissione del fatto per la conseguente diminuita possibilità di difesa. Ciò che ulteriormente conferma come debba trattarsi di situazione che logicamente (e cronologicamente) preesiste alla commissione della violenza e non viene invece determinata dalla condotta di coazione strettamente necessaria a perpetrare l'aggressione sessuale. Laddove la preesistente limitazione della libertà personale integri gli estremi del delitto di cui all'art. 605 c.p. e lo stesso sia attribuibile all'agente della violenza sessuale, i due reati concorreranno (deve ritenersi, con la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, che, proprio perchè determina un maggior disvalore penale della violenza sessuale, non può dirsi assorbita nel reato permanente); laddove quest'ultimo non sia invece imputabile all'agente, ovvero l'oggettiva limitazione della libertà personale della vittima non integri quel reato (o uno diverso), residuerà la responsabilità per il solo delitto sessuale aggravato. 2.2. Il riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 605 c.p., ed agli orientamenti interpretativi al proposito formatisi, può peraltro fornire qualche utile spunto anche per riempire di contenuto la non dissimile descrizione del fatto considerato dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4: nel primo caso la privazione, nel secondo la limitazione della libertà personale. Or bene, con riguardo all'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, si ritiene non necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 2, n. 38994 del 01/10/2010, Cipro, Rv. 248537; Sez. 5, n. 14566 del 14/02/2005, Gulisano, Rv. 231354) ed il bene giuridico della libertà personale si reputa leso da qualunque apprezzabile limitazione della libertà fisica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno, a nulla rilevando la circostanza che la vittima non faccia alcun tentativo per recuperare la propria libertà di movimento quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari che comportino anche un rischio presunto (Sez. 5, n. 7762 del 27/05/1993, Vilma e aa., Rv. 194871), e non essendo neppure necessaria la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione (Sez. 6, n. 39807 del 30/05/2019, R. Rv. 277367). Questi principi ben si attagliano alla disamina del caso di specie e, considerato inoltre che la circostanza aggravante in esame postula la mera "limitazione", piuttosto che la "privazione", della libertà personale, come invece richiesto per l'integrazione del sequestro di persona, con ciò sottendendo una obiettivamente meno grave compromissione della possibilità di agire e muoversi, impongono di ritenere giuridicamente corretta la valutazione fatta dalla Corte territoriale con riguardo ad entrambe le prospettive in sentenza valorizzate. 2.3. Quanto al fatto che la donna fosse stata condotta, in piena notte, in un luogo a lei sconosciuto in aperta campagna, osserva il Collegio che queste condizioni di tempo e di luogo hanno non solo agevolato la commissione dei reati - di violenza sessuale e lesioni, sì da integrare la contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, rispetto alla cui sussistenza il ricorrente non muove doglianze - ma, come argomentato dalla sentenza impugnata, hanno anche oggettivamente limitato la libertà personale della donna, incidendo sulla concreta possibilità di scappare e di sottrarsi alla violenza. Secondo quanto si ricava dalla sentenza, del resto - e sul punto non viene mossa alcuna doglianza diversa da quella, di cui già si è detto, della radicalmente alternativa ricostruzione del fatto - a questa particolare limitazione della possibilità di sottrarsi la vittima è stata "sottoposta" dallo stesso imputato, che, con uno stratagemma (la scusa di portarla a fare colazione), l'aveva condotta, di notte, in un luogo buio a lei sconosciuto, in aperta campagna. Va in ogni caso sottolineato come la "sottoposizione" richiesta dall'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4, situazione che implica una oggettiva forma di costrizione - non postula che la condizione di limitazione della libertà personale della vittima sia stata preordinata, o anche solo consapevolmente determinata, dall'agente. Essendo il maggior disvalore penale che ne integra gli estremi connesso al fatto - oggettivo - che la violenza sessuale sia stata commessa su "persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale", la situazione può essersi determinata anche ad iniziativa (per motivi del tutto leciti) di terzi, ovvero per cause accidentali non imputabili ad alcuno. Per questa ragione è del pari incensurabile il rilievo secondo cui analoga limitazione penalmente rilevante ai fini in esame era certamente da ravvisarsi anche con riguardo alle condotte di violenza sessuale commesse all'interno dell'abitacolo dell'auto perchè - come chiarito nella sentenza di primo grado (pag. 21) - il reato è stato appunto commesso in quell'angusto spazio che oggettivamente limitava la libertà di locomozione, tanto che, ad un certo punto, la giovane si trovò impedita a muoversi, essendo le sue gambe rimaste incastrate sotto il sedile del passeggero, ciò che ha agevolato la commissione della violenza. Che ciò possa essersi verificato per ragioni accidentali - e non in funzione di una condotta dell'imputato consapevolmente a ciò diretta - è, per quanto detto, questione irrilevante. Va detto, da ultimo, che con riguardo ad entrambe le situazioni descritte non viene specificamente contestato il criterio di imputazione soggettivo della ritenuta circostanza aggravante, criterio che, com'è noto, è peraltro da ravvisarsi nella semplice colpa, giusta la previsione di cui all'art. 59 c.p., comma 2. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè proposto per ragioni non consentite e, in ogni caso, manifestamente infondato e generico. 3.1. Com'è noto, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). 3.2. La sentenza impugnata nega le invocate attenuanti generiche reputando che la gravità dei fatti e la crudeltà dell'imputato rivelata dalla condotta prevalessero sulle caratteristiche soggettive del medesimo e non consentissero l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Benchè con riguardo a tali caratteristiche la sentenza evochi soltanto la giovane età - e non anche l'incensuratezza, ulteriore elemento espressamente segnalato con i motivi aggiunti - essendo stato individuato l'elemento giudicato preponderante per l'esclusione, la motivazione non può dirsi inesistente, nè manifestamente illogica, vi e più alla luce del principio codificato nell'art. 62 bis c.p., u.c., con cui il ricorrente non si confronta. Nè richiedevano specifica motivazione le ulteriori doglianze proposte con i motivi aggiunti e concernenti un riferimento - del tutto generico, perchè avulso dalla particolarità del caso di specie - al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, soprattutto a fronte di una valutazione, quale quella operata in sentenza, che, proprio in forza del negativo giudizio sulla personalità del reo quale giustificato dalla "crudeltà" mostrata nei confronti della vittima e dalla "intensa aggressività a cui dava sfogo in maniera spropositata", ha negato le invocate attenuanti ritenendo del tutto congrua la pena inflitta in primo grado. 4. Con particolare riguardo al secondo motivo, il ricorso, complessivamente infondato, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, equitativamente liquidate come in dispositivo alla luce dell'attività defensionale svolta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, C.M., e dalle parti civili, C.G. e R.L., che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per la prima e in complessivi Euro 4.200,00 per le altre, oltre accessori di legge. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
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Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
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Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
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Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima

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