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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 05/12/2019, n.8981

La massima

In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall'assunzione di alcool è configurabile il reato di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n.1, cod. pen. quando l'agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/3/2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5/10/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, assolveva H.B. dall'imputazione di furto aggravato, perchè il fatto non sussiste, e confermava la condanna per le condotte di violenza sessuale di cui ai capi 1) e 3), rideterminando la pena nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 3) della rubrica. La Corte di appello, esaminando le palesi incongruenze evidenziate dalle testimoni nella descrizione dell'aggressore, operata con caratteri incompatibili con quelli del ricorrente, si sarebbe espressa con commenti ipotetici e valutazioni personali, rispondendo in modo apodittico ed impiegando locuzioni riferibili ad ogni vicenda processuale; - vizio di motivazione con riguardo alla prova genetica (ancora capo 3). Premesso che l'esame dei campioni biologici non consentirebbe di ravvisare un affidabile grado di compatibilità con il profilo del ricorrente, la Corte di appello avrebbe comunque concluso per la riconducibilità dei campioni medesimi proprio all'imputato, senza di ciò fornire adeguato argomento; - vizio di motivazione con riferimento alla presenza dell'imputato nell'area della discoteca (ancora capo 3). Accertato che la violenza si sarebbe consumata tra le 4.00 e le 5.00 del mattino, per come indicato in querela, la stessa non potrebbe comunque esser riferita all'imputato; dall'esame delle celle agganciate dal suo telefono, infatti, risulterebbe che lo stesso, nel medesimo momento, si trovava a 13 chilometri di distanza, in un luogo raggiungibile dal locale in circa 30 minuti; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-bis c.p., quanto al profilo psicologico del reato (in ordine al capo 1). La sentenza non avrebbe adeguatamente accertato se lo stato di alterazione della persona offesa fosse riconoscibile dall'imputato, e da questi percepibile; l'istruttoria, peraltro, avrebbe provato che la tale condizione era stata voluta e cercata dalla ragazza, al probabile fine di esser più estroversa e disinibita, sicchè il comportamento del ricorrente ben potrebbe esser stato ascrivibile a mera negligenza, non certo a dolo. Il mancato approfondimento di questo punto decisivo imporrebbe l'annullamento della pronuncia; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-bis c.p., comma 3. La circostanza attenuante in esame sarebbe stata negata con motivazione viziata, da un lato valorizzando un solo elemento (il rapporto sessuale completo) del tutto irrilevante, attesa la contestazione ex art. 609-bis c.p., comma 2, dall'altro omettendo di considerare che la persona offesa non avrebbe manifestato alcuna contrarietà al rapporto ed anzi, assumendo volontariamente sostanze alcoliche, si sarebbe predisposta all'atto, nella evidente ricerca di un appagamento affettivo e sessuale; senza alcun esame, quindi, dell'effettiva offensività dell'atto. - lo stesso vizio di motivazione è poi lamentato con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che si lamenta avvenuto in ragione di elementi inadeguati ed insufficienti, quali la mancata resipiscenza in capo all'imputato e la gravità delle violenze di cui al capo 1); ancora senza verificare, quindi, la reale offensività dell'accaduto e le sue eventuali conseguenze in capo alla persona offesa; - erronea quantificazione della pena, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito abbreviato. La sanzione complessiva non avrebbe dovuto superare i 4 anni ed 8 mesi di reclusione, in luogo dei 5 anni e 4 mesi di reclusione irrogati; - vizio di motivazione, da ultimo, quanto alle statuizioni civili di cui al capo 1). Sebbene tale punto non fosse stato oggetto dell'atto di appello, i Giudici del merito avrebbero dovuto rideterminare d'ufficio tali statuizioni, avendo precisato che la giovane si era posta da sè in condizione di pericolo e di semi incoscienza, senza alcun intervento del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato, ad eccezione del motivo concernente il trattamento sanzionatorio. 4. Con riguardo alle prime tre censure, relative al capo 3) della rubrica e da trattare congiuntamente, osserva la Corte che non è dato riscontrare il plurimo vizio motivazionale denunciato, contenendo la sentenza - in ordine ai profili interessati - un percorso argomentativo del tutto adeguato, fondato su oggettivi riscontri istruttori e privo di manifesta illogicità; come tale, dunque, non censurabile, specie alla luce degli ulteriori e significativi elementi indiziari sottolineati dal Collegio di appello, che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta. 4.1. Con riferimento, innanzitutto, agli elementi offerti dalle testimoni per l'identificazione dell'imputato, si lamenta che la sentenza ne avrebbe superato le palesi incongruenze con affermazioni apodittiche e valutative, generiche e riferibili ad ogni vicenda giudiziaria; questo assunto, tuttavia, non può esser condiviso. La Corte di merito, infatti, ha sottolineato: a), quanto all'età, che il riferimento offerto dalle tre giovani ("34-40 anni") non era così distante dal dato reale (l'imputato, alla data del (OMISSIS), aveva 28 anni e 8 mesi), e che il soggetto - valutazione in fatto, qui non censurabile - dimostrava comunque un'età superiore a quella anagrafica, come riscontrato dallo stesso Collegio di appello; b) quanto alla barba e baffi descritti dalle ragazze, che l'imputato ben avrebbe potuto tagliarli dopo i fatti. Con la rilevante precisazione, peraltro, che lo stesso aveva di certo già portato un simile look, come evidenziato dalle pagine del suo profilo Facebook acquisite agli atti; c) quanto alla vettura impiegata, che la descrizione offertane da tutte le testimoni - capi 1 e 3 - rinviava comunque ad un mezzo non piccolo e di colore scuro, come poi quello accertato nella disponibilità del ricorrente (Fiat). Quanto precede, peraltro, con la logica precisazione - di cui ancora alla sentenza impugnata - che tutti questi elementi, peraltro non decisivi, ben potevano comunque giustificarsi con un ricordo non preciso sul punto, attesa l'ora notturna in cui si erano verificati gli eventi dello stesso capo 3) e l'assenza di ogni precedente, assidua frequentazione tra le ragazze ed il ricorrente. 4.2. Con riferimento, poi, alla prova genetica di cui al capo 3), non risponde al vero che la Corte di appello avrebbe "confuso" il giudizio di compatibilità, cui è pervenuto il perito, con una sicura riconducibilità al solo imputato dei campioni rinvenuti. Per contro, entrambe le sentenze di merito - che si legano nella motivazione, attesa la cd. doppia conforme - hanno innanzitutto ben esaminato gli esiti della perizia, operandone una lettura equilibrata e logica; perizia che aveva concluso per una compatibilità tra campioni prelevati sulla giovane e DNA dell'imputato, con un grado "da moderato a molto forte". Di seguito, i Giudici di merito hanno sottolineato la piena compatibilità tra l'area del corpo della persona offesa su cui il campione era stato prelevato (il torace) ed il racconto offerto dalla stessa, che aveva riferito non di un rapporto sessuale completo (a differenza della giovane di cui al capo 1), ma di toccamenti al seno e di un parziale contatto con le parti intime. Infine, la sentenza in esame ha evidenziato che il perito aveva concluso per un livello di certezza pari a "1" su "4" non già per l'insufficienza dei riscontri, quanto per la mancanza di elementi che consentissero "valutazioni in merito alla natura del materiale biologico riscontrato, alle modalità e/o al tempo della sua deposizione"; materiale che, in ogni caso, non costituiva liquido spermatico, ancora in linea con quanto riferito dalla persona offesa. In forza di quanto precede, la Corte di appello ha quindi concluso nel senso della estrema affidabilità del risultato probatorio, nell'ottica della responsabilità del ricorrente; senza alcun argomento apodittico od illogico, dunque, come invece contestato nel ricorso, ma con una valutazione complessiva ed armonica delle diverse emergenze probatorie. 4.3. Con riguardo poi, da ultimo sul capo 3), alla presenza del ricorrente nell'area della discoteca, nella notte del (OMISSIS), la motivazione della sentenza risulta ancora del tutto adeguata e logica, così come palesemente infondata la censura proposta. Osserva il Collegio, infatti, che il dato offerto dal ricorrente - secondo cui, al momento della violenza, lo stesso sarebbe stato ben lontano dai luoghi descritti in querela - risulta soltanto asserito e nient'affatto dimostrato, emergendo dagli atti (ben valutati dalla Corte di appello) una circostanza sensibilmente diversa. In particolare, la sentenza, richiamando l'annotazione dei Carabinieri in atti, ha evidenziato che l'uomo, lungi dal rimanere per tutta la notte in (OMISSIS), come dallo stesso sempre riferito, tra le 00.00 e le 05.00 del (OMISSIS) si era certamente recato a (OMISSIS), "dunque in un contesto spaziale perfettamente compatibile con la sua presenza presso il locale" ove poi avrebbe prelevato la persona offesa, nella veste di tassista abusivo. Del tutto indimostrata, oltre che propria del solo giudizio di merito, risulta poi l'ulteriore considerazione di cui al ricorso, secondo la quale l'imputato si sarebbe trovato nella citata via (OMISSIS) "nel medesimo momento" della violenza; l'impugnazione, in particolare, non indica ove si ricaverebbe questo dato, che non è citato nella sentenza di appello e non si rinviene affatto neppure dall'annotazione dei Carabinieri, allegata al ricorso. 5. Non solo. La sicura riconducibilità del capo 3) all'imputato, che ha negato di aver mai conosciuto la persona offesa, è stata affermata dalla Corte di appello anche alla luce di ulteriori e rilevanti elementi, che - come già sostenuto - il ricorso neppure menziona. 5.1. In particolare, è stato sottolineato che il numero di telefono in uso allo stesso - che una delle testimoni (amica della persona offesa) aveva poi scoperto di avere in rubrica - era associato ad un profilo Whatsapp la cui immagine annessa era per certo riferibile a quella del soggetto che, nella notte in esame, era stato incaricato (proprio da una delle amiche) di riportare a casa la giovane, molto stordita a causa dell'alcool; in questi termini, infatti, si era espressa proprio una delle testimoni, con affermazioni la cui attendibilità non è stata contestata neppure con il ricorso. 5.2. Di seguito, la sentenza ha evidenziato che proprio le due amiche della vittima avevano visto l'imputato non soltanto nella notte del (OMISSIS) (allorquando, peraltro, questi si era ripresentato fuori della discoteca, dopo aver consumato la violenza, rivendicando il pagamento della corsa), ma anche il successivo (OMISSIS), allorquando "avevano orchestrato un vero e proprio appostamento"; le giovani, in particolare, avevano contattato il tassista con il numero di cui disponevano, a nome A., e questi si era quindi presentato, venendo non solo riconosciuto con assoluta certezza come lo stesso della volta precedente, ma anche identificato dalla Polizia, appositamente chiamata dalle ragazze medesime. Con l'ulteriore e rilevante precisazione, peraltro, che una delle due, l'indomani, era stata contattata proprio dall'uomo, il quale le aveva chiesto per quale motivo avesse chiesto l'intervento delle Forze dell'ordine; ebbene, nell'occasione questi aveva usato un contatto Messanger al quale era iscritto come "(OMISSIS)", sicuramente riferibile all'imputato come da fotografie allegate, quel che la Corte di appello ha ben verificato. 5.3. Ancora, lo stesso Collegio ha poi sottolineato che la persona offesa aveva riferito di "un accento meridionale, forse campano" dell'uomo che le aveva usato violenza; circostanza non solo confermata dalle sue amiche (così come dalle giovani escusse in ordine al capo 1), ma anche ben riferibile all'imputato, che aveva vissuto a Napoli per diversi anni, come da documentazione in atti. 5.4. Da ultimo, ma non certo per significato, la Corte di merito ha evidenziato la palese infondatezza della tesi per la quale l'episodio del luglio 2016 non potrebbe esser addebitato al ricorrente per aver questi, all'epoca, già cessato l'attività di tassista abusivo, avendo aperto una pizzeria; tale versione, infatti, risulta radicalmente smentita da quanto accaduto (OMISSIS) (capo 1), allorquando lo stesso uomo aveva preso a bordo tre ragazze (una delle quali poi vittima di violenza) proprio nella veste di tassista abusivo, peraltro di base di fronte alla medesima discoteca. 6. A conclusioni di manifesta infondatezza, poi, perviene la Corte anche in ordine alla seconda parte del ricorso, relativa alla contestazione di cui al capo 1); con riguardo alla quale, peraltro, la linea difensiva risulta ben diversa dalla precedente, avendo l'imputato ammesso il rapporto sessuale con la giovane, rivendicandone tuttavia la piena consensualità. Si lamenta, in particolare, il vizio di motivazione quanto alla riconoscibilità, da parte del ricorrente, dello stato di alterazione della vittima, sottolineando che questo sarebbe stato "voluto e cercato" dalla ragazza, in uno con "il desiderio di essere più disinibita", il che dovrebbe esser considerato "assolutamente normale e non un'alterazione della normalità"; un comportamento che, nella lettura offerta, non potrebbe dunque esser equiparato ad una totale assenza di consenso, specie se non confermato a posteriori, come nel caso in esame. 6.1. Questa tesi, a giudizio del Collegio, è manifestamente infondata. Il Giudice di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti steso ancora una motivazione del tutto adeguata, ed in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire. In particolare, ha preso le mosse dalle condizioni di palese alterazione alcolica nelle quali versava la giovane, all'uscita della discoteca: alterazione alcolica evidente per come descritta dalle amiche, le quali avevano infatti riferito che la ragazza (non minorenne, come erroneamente affermato in sentenza, peraltro senza conseguenze sul piano sanzionatorio): a) alternava momenti di ilarità a crisi di pianto incontrollabili; b) barcollava un pò; c) incontrato il ricorrente ad un chiosco di fronte, aveva fatto discorsi palesemente sconnessi, prima lamentando che nessuno la desiderava, quindi chiedendo all'uomo di farle dei "grattini" su un braccio. Comportamenti che le stesse amiche avevano giudicato del tutto inconsueti, atteso "il carattere normalmente schivo e riservato" della giovane; comportamenti, ancora, che come affermato dal primo Giudice, ripreso dalla Corte di appello - "lungi dal poter essere considerati preludio di consenso, indicavano anzi lo stato di malessere e confusione e, appunto, l'incapacità di prestare valido consenso." 6.2. Di seguito, la sentenza ha richiamato il breve video girato da una delle amiche nella vettura del ricorrente (quel che, peraltro, aveva contribuito alla sua identificazione), sottolineando che la persona offesa lì appariva "del tutto apatica, statica, non partecipe alla discussione", a differenza delle altre ragazze e ad evidenza ulteriore della propria condizione. 6.3. Alla luce degli elementi riportati, che il ricorso non contesta efficacemente, limitandosi a congetture apodittiche e mere illazioni (circa le cause e gli effetti dell'alterazione alcolica), la Corte di appello - al pari del G.i.p. - ha quindi concluso per la fondatezza del capo 1) della rubrica. In particolare, ha evidenziato che la persona offesa non aveva prestato alcun valido consenso al rapporto sessuale, risultando quello eventualmente fornito (ipotesi che la stessa, con piena onestà, non si era sentita di escludere) del tutto irrilevante ed ininfluente alla luce della semiincoscienza in cui versava. Quel che, peraltro, la stessa aveva confermato una volta riacquistata sobrietà, affermando che mai avrebbe voluto avere un rapporto sessuale con uno sconosciuto. Una condizione di palese, innegabile, evidente incapacità a prestare un valido consenso, quindi, come tale fonte di approfittamento da parte di colui - l'imputato - che aveva per certo riconosciuto detta limpida condizione soggettiva. Sì da trovare applicazione, dunque, il costante e condiviso indirizzo in forza del quale, in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, è configurabile quando l'agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest'ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso (tra le altre, Sez. 3, n. 16899 del 27/11/2014, I, Rv. 263344); quel che, peraltro, è confermato dal principio per il quale l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (tra le molte, Sez. 3, n. 20776 del 14/4/2010, T, Rv. 247655). 6.4. Conclusivamente, dunque, la Corte di appello - con una motivazione del tutto adeguata ed immeritevole di censura, tanto più nei generici caratteri proposti - ha fatto buon governo del principio, pacifico e qui da ribadire, secondo cui, in tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, nè desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano (Sez. 3, n. 52835 del 19/6/2018, P, Rv. 274417). Esattamente come nel caso di specie. 7. Del tutto infondato, di seguito, risulta il ricorso anche con riguardo al quarto motivo, in punto di circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis c.p., comma 2, (quanto al capo 1). La Corte di merito, infatti, ha evidenziato la complessiva ed indiscutibile gravità dell'accaduto, caratterizzata da un rapporto sessuale completo (e, forse, anche da uno orale) con una giovane di 21 anni in stato di totale incapacità psichica, "priva di ogni forma di controllo e della possibilità di resistere al suo aggressore"; tanto che solo l'indomani, al risveglio, aveva avvertito una "sensazione strana", apparendole flashback di quanto accaduto nelle ore precedenti, e risultandone poi molto turbata, attesane la compresa gravità (quel che, dunque, la sentenza ha valutato, contrariamente a quanto indicato nel ricorso). Senza alcuno spazio, quindi, per le mere illazioni, per le affermazioni apodittiche contenute nel ricorso, laddove si è sostenuto che "l'ingestione di sostanze alcoliche ha certamente predisposto la giovane all'atto sessuale", nella "ricerca di un appagamento affettivo e sessuale." Con la motivazione stesa sul punto, quindi, il Collegio di appello ha aderito all'indirizzo, di costante affermazione giurisprudenziale, in ragione del quale, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis c.p., u.c., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (per tutte, Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, D, Rv. 266272). 8. Manifestamente infondato, di seguito, risulta il ricorso anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che si invocano alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e della condotta processuale, improntata a collaborazione. Orbene, premesso che tale eventuale comportamento non si è affatto tradotto nell'ammissione di responsabilità, le attenuanti in esame sono state negate dalla Corte di appello in ragione di elementi concreti, quali la mancata resipiscenza e la gravità delle condotte accertate, peraltro commesse in danno di ragazze molto giovani. Così confermandosi il canone ermeneutico in forza del quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). 9. Alle medesime conclusioni, ancora, perviene il Collegio in ordine alle statuizioni civili di cui al capo 1), oggetto di una censura - peraltro non proposta in grado di appello, quindi inammissibile in questa sede - che muove da una premessa del tutto errata; quella secondo cui la Corte di merito avrebbe offerto una valutazione del fatto meno grave di quella operata dal Tribunale, enfatizzando l'assunzione volontaria - e non indotta - di alcolici da parte della persona offesa. Nulla di ciò si rinviene, invero, nella pronuncia di primo grado, sì che l'affermazione è destituita di fondamento. In ordine a tutti i profili che precedono, dunque, il ricorso risulta inammissibile; dal che la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidare in sede di merito, disponendone il pagamento in favore dello Stato. 10. Da ultimo, il trattamento sanzionatorio, la cui censura, per contro, è fondata. La Corte di appello, infatti, ha individuato la pena base in 6 anni di reclusione (capo 1); l'ha quindi aumentata di un anno di reclusione ex art. 81 cpv. c.p. per il capo 3), per un totale, quindi, di 7 anni di reclusione; l'ha infine diminuita per la scelta del rito abbreviato, erroneamente quantificandola in 5 anni e 4 mesi di reclusione, anzichè in 4 anni e 8 mesi di reclusione (7 anni=84 mesi, ridotti di 1/3= 56 mesi). Alla correzione del calcolo ben può provvedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool

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