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Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna

Violenza sessuale

Cassazione penale sez. III, 26/05/2022, n.30680

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna con la quale il contestato delitto di violenza sessuale per costrizione sia stato riqualificato in violenza sessuale per induzione, costituendo tale riqualificazione un mutamento del titolo di reato che, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., legittima l'impugnazione della parte pubblica.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Palermo, respingendo il gravame proposto dall'imputato e accogliendo parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero, ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, in relazione a tutti e quattro i reati di violenza sessuale per i quali, all'esito del giudizio abbreviato, era intervenuta condanna in primo grado, rideterminando la pena complessiva, in aumento, in anni sette di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 443 c.p.p. per omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato. Si lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto l'ammissibilità del gravame sull'erroneo presupposto che, riqualificando i quattro reati ascritti - contestati come violenza sessuale con costrizione ex art. 609 bis c.p., comma 1, in violenza sessuale per induzione, ai sensi del comma 2, n. 1), della disposizione incriminatrice, il giudice di primo grado avesse mutato il titolo di reato, così legittimando l'appello del pubblico ministero alla (luce della limitativa previsione di cui all'art. 443 c.p.p., comma 3. La Corte aveva fatto erroneamente coincidere la nozione di "riqualificazione giuridica" con quella di "modifica del titolo di reato", mentre si era semplicemente ritenuta una diversa modalità di estrinsecazione della medesima condotta all'interno di un titolo di reato unitario. Si argomenta, in particolare, che: si tratta di due possibili manifestazioni della stessa condotta tipica, sussunte sotto la medesima rubrica dell'art. 609 bis c.p., che si differenziano soltanto per circostanze attinenti alle modalità di esecuzione, permanendo invariato il nucleo essenziale tipico della fattispecie, vale a dire l'atto sessuale; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, in entrambe le condotte resta invariato l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà e la rappresentazione di commettere un atto di violenza sessuale; l'identità del trattamento sanzionatorio evidenzia il medesimo disvalore penale e il medesimo grado di gravità in termini di offensività del bene giuridico tutelato; contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, benché nel reato così riqualificato sia stata in concreto ritenuta assorbita la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, non si tratta di una conseguenza automaticamente riconducibile all'intervenuta riqualificazione, come attestato da numerose decisioni di legittimità che hanno ritenuto configurabile l'aggravante della minorata difesa anche con riguardo alla violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa; che la situazione descritta non determini modifica del titolo di reato si ricaverebbe anche dal fatto che, in casi analoghi, si è ritenuto non violato il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla dosimetria degli aumenti di pena operati in applicazione dell'art. 81 c.p.. In particolare, si lamenta che, in violazione del principio del ne bis in idem, sia stato valutato due volte (sia per l'aumento della circostanza aggravante dell'abuso di autorità, sia la misura della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.) il fatto che il reato era stato commesso da un ministro di culto e che, in ogni caso, erano spropositati gli aumenti di pena applicati per la continuazione interna al reato più grave ed esterna rispetto agli altri tre reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, per due, distinti, ordini di ragioni. 2. In primo luogo, diversamente da quanto osservato dall'appellante, reputa il Collegio che con la locuzione "modifica il titolo del reato" che compare nell'art. 443 c.p.p., comma 3, - ed è stata poi ripresa dall'art. 593 c.p.p., comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 1, comma 2, lett. a), - il legislatore abbia inteso in particolare riferirsi al mutamento della qualificazione giuridica del fatto imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 1651 del 12/11/2019, dep. 2020, Napoleoni, Rv. 278215). Al di là dell'esclusione di circostanze aggravanti contestate - ipotesi che è stata talvolta ricondotta alla fattispecie in esame (cfr. Sez. 2, n. 27648 del 30/06/2021, Faranda, Rv. 281564) - il riferimento va, dunque, alla generale previsione contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1, vale a dire il potere, con i limiti ivi previsti, di "dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione". La ricostruzione proposta dal ricorrente circa la più ridotta area di applicabilità che la "modifica del titolo di reato" avrebbe rispetto alla "riqualificazione giuridica del fatto" è sfornita di qualsivoglia base legale. La tesi, del resto, presenta aspetti di arbitrarietà che appaiono inaccettabili per poter oggettivamente fondare l'esegesi di una disposizione processuale così importante come quella che delimita i residuali casi in cui è prevista - oggi, anche in via generale, in forza della novellata previsione più sopra richiamata - la possibilità di impugnazione delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero. Ciò premesso, nel caso di specie non v'e' dubbio che, all'esito del giudizio di primo grado, il giudice avesse riqualificato i quattro reati ascritti all'imputato contestati come violenza sessuale con costrizione ex art. 609 bis c.p., comma 1, - in violenza sessuale per induzione, ai sensi del comma 2, n. 1), della disposizione incriminatrice, così mutando il titolo del reato e legittimando l'appello del pubblico ministero, anche con riguardo a statuizioni diverse da quella concernente l'avvenuta riqualificazione giuridica (così, ex multis, Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, Dhif, Rv. 268217). Al di là della non condivisibilità della tesi interpretativa più sopra analizzata, le censure svolte dal ricorrente per confutare questa conclusione non colgono nel segno. Ed invero, può sinteticamente osservarsi quanto segue: - non ha rilievo il fatto che si tratti di reati contenuti nella medesima norma incriminatrice, essendo frequente la previsione di "norme a più fattispecie" (cfr. Sez. 3, n. 27598 del 14/09/2020, L., Rv. 280088, con riguardo alla figura - rectius, alle figure - della prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p.); - né può richiamarsi l'identità di trattamento sanzionatorio, elemento non univoco e, dunque, parimenti irrilevante per sostenere l'identità del reato; - sul piano oggettivo, poi, i due reati hanno diversa struttura e non può, in contrario, valorizzarsi il fatto che entrambi ruotino attorno al compimento dell'atto sessuale, che, di per sé, è condotta lecita o che può assumere i connotati di diverse figure criminose (v., ad es., art. 600 bis c.p., comma 2, artt. 609 quater, 609 quinquies c.p.): ciò che connota le due fattispecie e', in un caso, la condotta posta in essere con violenza, minaccia o abuso di autorità e, nell'altro caso, l'induzione a subire atti sessuali con abuso di inferiorità fisica o psichica; - correttamente la sentenza impugnata rileva la diversità dei reati anche sul piano soggettivo, posto che secondo l'orientamento di questa Corte, l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247655), sicché si richiede una condotta posta in essere con la piena consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della vittima e, dall'altro, del fatto che l'azione sia conseguente ad induzione ed abuso (Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, P., Rv. 264699); - addirittura, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per violenza sessuale per induzione pronunciata a fronte della contestazione di violenza sessuale per costrizione, in quanto le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili tra loro, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951 del 28/09/2021, dep. 2022, F., Rv. 282830) e laddove il principio è stato in concreto giudicato non violato, ciò è accaduto perché, nei casi sub indice, si è valutato che l'imputato si fosse concretamente difeso anche dal diverso reato poi ritenuto (Sez. 3, n. 24598 del 03/07/2020, H, Rv. 279710 e Sez. 3, n. 42977 del 08/07/2015, G., Rv. 265061, nelle cui decisioni si osserva che la condotta ritenuta rappresentava la proiezione fattuale di quella contestata). 3. Anche a prescindere dai superiori rilievi, va in secondo luogo considerato che l'impugnazione del pubblico ministero, qualora non qualificabile come appello, si sarebbe comunque dovuta esaminare dalla Corte territoriale - adita anche dall'imputato - quale ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 580 c.p.p. (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416-02). Nel caso di specie, l'impugnazione si sarebbe infatti certamente potuta qualificare in tali termini con riguardo a molti dei sei motivi proposti quali riassunti alle pagg. 12-13 della sentenza impugnata e, pur dovendo la Corte territoriale sindacare l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione secondo i parametri previsti dall'art. 606 c.p.p., i suoi poteri di cognizione non erano certo limitati alle censure di legittimità, posto che, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Aletto, Rv., 276739). Nulla sarebbe pertanto mutato in relazione alle statuizioni adottate dalla sentenza impugnata, in riforma di quella di primo grado, con riguardo all'accoglimento del motivo concernente l'erronea mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, per essere i fatti stati commessi con abuso della qualità di ministro di culto e violazione dei doveri ad essa inerenti. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio all'esito del riconoscimento della menzionata circostanza aggravante - ritenuta equivalente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di minore gravità ravvisata con riguardo ai reati di cui ai capi C) e D) - la Corte territoriale ha contenuto nel minimo edittale la pena base per il più grave reato di cui al capo A), aumentandola di un quinto per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 e poi di un anno per la continuazione interna, praticando quindi aumenti contenuti, e diversificati in relazione alla gravità di ciascun addebito, per la continuazione con i reati di cui ai capi B), C) e D), aumenti che, complessivamente considerati, sono ben lontani dal triplo della pena inflitta per il reato più grave, che costituisce il massimo edittale previsto dall'art. 81 c.p., comma 2. Dell'uso del potere discrezionale conferitole peraltro esercitato con prudenza e in termini complessivamente più prossimi al minimo che al massimo edittale - la sentenza impugnata ha dato non illogica giustificazione (pp. 30 e 31), sicché questa Corte non può altrimenti svolgere sul punto alcun tipo di sindacato. Nemmeno l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 è giunto sino al massimo possibile di un terzo della pena base, essendo stato contenuto in termini leggermente superiori alla metà dell'aumento massimo consentito, ma di ciò la sentenza impugnata ha dato congrua motivazione, rilevando come l'aggravante si presentasse, nella fattispecie sub iudice, "pervasivi ed invasiva" nell'agire dell'imputato e quindi tale, sotto altro profilo (non specificamente contestato), da dover essere giudicata equivalente alle concorrenti attenuanti del fatto di minore gravità. Ne' sussiste, al proposito, violazione del ne bis in idem, perché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e a,, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). 5. Poiché il rapporto processuale deve considerarsi correttamente radicato in relazione al primo motivo di ricorso, che è infondato ma ammissibile, deve prendersi atto dell'intervenuta decorrenza della prescrizione con riguardo ai più risalenti fatti di reato di cui al capo C) di imputazione, che - in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, non risultanti dagli atti trasmessi a questa Corte - hanno cominciato a prescriversi decorsi dodici anni e mezzo dall'inizio della contestazione (1.1.2009) e non sono tuttavia ancora integralmente prescritti alla data della decisione, essendo la contestata condotta cessata in data 1.1.2011 (nessuno degli altri reati, invece, è ad oggi prescritto). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati contestati al capo C) commessi sino al 26 novembre 2009. Trattandosi di un periodo corrispondente a meno della metà dell'arco temporale indicato in imputazione, il Collegio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), reputa di poter decidere la conseguente riduzione di pena e stima equo - anche in favor rei - ridurre alla metà l'aumento di pena per tale capo praticato a titolo di continuazione, portandolo da un anno a sei mesi di reclusione. Tenendo conto dell'incidenza della riduzione di un terzo connessa alla scelta del giudizio abbreviato, la pena inflitta deve pertanto essere ridotta di quattro mesi e conseguentemente rideterminata in anni sei e mesi otto di reclusione. Nel resto, il ricorso dev'essere rigettato. Segue la condanna dell'imputato al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, da pagarsi in favore dello Stato e nella misura che sarà liquidata con separati decreti dalla Corte di appello di Palermo quanto a F.D.M.B., V.F. e Va.Fa. - parti tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato - e da pagarsi invece all'unica parte civile non ammessa al beneficio, R.G., nell'equo importo che qui si liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al capo C) d'imputazione commesse sino al 26/11/2009 per essere i relativi reati estinti per prescrizione e ridetermina il trattamento sanzionatorio in anni sei e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili F.D.M.B., V.F. e Va.Fa., ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile R.G. che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022. Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022
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