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Abuso edilizio in area vincolata: obbligo di demolizione e subordinazione della sospensione condizionale della pena (Giudice Marina Russo)

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Tribunale Nola, 13/05/2024, n.1036

Il reato di abuso edilizio, ex art. 44, co. 1 lett. c) DPR 380/2001, si configura quando un manufatto viene realizzato in assenza dei titoli abilitativi necessari, specialmente in zone soggette a vincoli paesaggistici e sismici. L’onere della prova circa la data di cessazione della permanenza del reato grava sull’accusa; tuttavia, l'imputato che intenda eccepire la prescrizione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare un termine di realizzazione dell'opera diverso da quello risultante dagli atti. In caso di condanna, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivo entro un termine congruo, quale misura necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi e per la tutela degli interessi protetti.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.p., il PM in sede citava a giudizio l'imputato innanzi al Tribunale di Nola in composizione monocratica per l'udienza del 28.03.2022 affinché rispondesse del reato di cui all'art. 44, co 1 lett. c) DPR 380/2001.

All'udienza indicata, dichiarata l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e le parti articolavano le rispettive richieste di prova.

All'udienza del 28.11.2022 le parti richiedevano l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, con domande a chiarimento al teste di pg presente, maresciallo Gi.Io., in servizio presso la stazione carabinieri forestale di San Sebastiano al Vesuvio, il quale riferiva su alcuni dettagli dell'immobile rilevati in sede di sopralluogo.

Le udienze del 17.04.2023 e del 20.11.2023 venivano differite per assenza dei testi della Difesa. All'udienza del 18.03.2024, dato atto del mutamento del giudice, il Tribunale rinnovava le formalità di apertura del dibattimento e con il consenso delle parti dichiarava l'utilizzabilità mediante lettura dell'attività istruttoria espletata innanzi ad altro magistrato. Si procedeva, quindi, all'escussione di un tese a discarico, Pi.Vi.

All'odierna udienza è stato escusso l'ultimo teste della Difesa ed in assenza di ulteriore attività istruttoria le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni. All'esito della camera di consiglio, dunque, il Tribunale ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza.

Motivi della decisione
Ip.Fr. è chiamato a rispondere del reato i cui all'art. 44, co 1 lett. c) DPR 380/2001 per aver realizzato una tettoia in acciaio - coperta da lamiere coibentate e chiusa con pannelli coibentati inclusi di porte e infissi - in zona sismica e sottoposta a vincoli paesaggistici senza il preventivo rilascio dei necessari titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e denuncia all'ufficio tecnico regionale).

Le superiori emergenze processuali consentono di ricostruire i fatti di causa nei termini di cui al seguito.

In data 2 aprile 2021 agenti della stazione CC (…) a seguito di segnalazione telefonica effettuavano, unitamente ad un tecnico del comune, un sopralluogo presso l'immobile sito in Pollena Trocchia al Vicolo Ciriello, risultato di proprietà di Ip.Fr., odierno imputato (identificato al catasto al foglio n. 6, particella 113). L'attività, compiuta alla presenza dell'imputato, delineava la presenza di un immobile costruito in assenza dei titoli abilitativi ex lege richiesti. Si acclarava, invero, la presenza di una tettoia in acciaio (delle dimensioni di 8.5 m. 4,20 mt per un'altezza di 2,50 mt) coperta con lamiere coibentate e parzialmente chiusa con pannelli in legno (all'interno) e in lamiera (all'esterno) con annessa porta e infissi, sprovvista di impianti (cfr. cnr e fascicolo fotografico).

Il proprietario dell'immobile non era in possesso del permesso di costruire e dei nullaosta rilasciati dai vari end preposti alla tutela dei vincoli; trattavasi, invero, di un immobile ricadente in zona sismica (con grado di sismicità pari a 9, rientrante nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana), agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici.

Pur rilevando l'abusività del manufatto, gli agenti non procedevano al relativo sequestro. Il successivo 31.05.2021 il comune di Pollena Trocchia adottava un'ordinanza di messa in ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ordinanza n. 10.21.E.P. in atti) che non veniva ottemperata dall'imputato/proprietario dell'immobile.

In sede di interrogatorio reso il 15.06.2021, Ip.Fr. dichiarava di aver realizzato la struttura verso la fine dell'anno 2015, inizio 2016 al fine di ospitare i due fratelli invalidi. Il maresciallo Iodice, escusso in giudizio, a specifica domanda della Difesa dichiarava di non aver accertato la data esatta della realizzazione dell'immobile, ma che dalle caratteristiche dei materiali la struttura sembrava di recente realizzazione (il legno e l'intonaco era chiaramente non usurati). I testi a discarico hanno collocato la realizzazione dell'opera in epoca antecedente alla data del sopralluogo effettuato dalla pg.

In specie, Pi.Vi. ha dichiarato di essere un muratore, di aver conosciuto l'imputato nell'anno 2017, e di aver collaborato con lui alla realizzazione del manufatto nel medesimo anno per 4/5 giorni. Zi.Al. ha dichiarato di aver già visto la presenza del manufatto in epoca antecedente all'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Così sintetizzate le emergenze processuali, appare certamente provata la condotta ascritta ad Ip.Fr. per aver realizzato un immobile (con le caratteristiche sopra evidenziate) in assenza di permesso di costruire e dei nullaosta rilasciati dagli enti preposti alla tutela dei beni protetti.

Incontestata, invero, appare la realizzazione del manufatto da parte dell'imputato (il quale ne ha pacificamente ammesso la costruzione) in assenza dei dovuti titoli abilitativi. Su tale ultimo aspetto, invero, l'imputato non solo non ha fornito la documentazione richiesta in sede di sopralluogo, ma non ha neanche provveduto a consegnarla successivamente. A corroborare l'assenza dei titoli e, dunque, l'abusività del manufatto, contribuisce altresì la presenza dell'ordinanza comunale di messa in ripristino adottata il 31.05.2021.

L'elemento contestato dalla Difesa è, non tanto il fatto in sè, ma il tempo di commissione ovvero l'esatta individuazione dell'epoca di realizzazione del manufatto abusivo, avendo sostenuto l'imputato di averlo costruito diversi anni addietro rispetto al sopralluogo effettuato dalla pg nel mese di aprile 2021, paventando, dunque, l'intervenuta prescrizione del reato. Sul punto osserva il giudice che, secondo giurisprudenza consolidata, spetta all'accusa individuare la data di cessazione della permanenza del reato edilizio e, quindi, la data di inizio della decorrenda del termine di prescrizione, mentre grava sull'imputato che voglia giovarsi della prescrizione l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. Non è sufficiente una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicatone del principio in dubbio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (cfr. Cassazione, sezione III, sentenza del 13/01/2022, n.4620, sentenza n. 20795 del 18/03/2021). Trasportando tali dettami al caso che occupa, il PM ha adempiuto all'onere della prova mediante l'esame testimoniale del maresciallo Io. e i documenti acquisiti, mentre la Difesa non ha prodotto alcun atto e/o documento attestante per tabulas la realizzazione del manufatto in epoca antecedente. Sono state evidenziate le dichiarazioni rese dall'imputato che, peraltro, in ordine al presunto anno di realizzazione dell'immobile non corrispondono a quelle rese dai testi a discarico (2015 v/s 2017/2019).

L'imputato ha dichiarato di aver realizzato il manufatto a cavallo tra il 2015 ed il 2016 per accogliere i fratelli disabili, il teste Pi. ha dichiarato di aver collaborato con l'Ip. alla costruzione dell'opera nell'anno 2017 ed il teste Zi. ha genericamente dichiarato di aver visto la presenza del manufatto nel giardino dell'imputato un anno prima dell'avvento del COVID. A confutazione dell'assunto difensivo rileva il giudice la presenza di diverse emergenze processuali che evidenziano che al momento del sopralluogo, datato aprile 2021, la struttura era ancora priva di impianti (cfr. cnr del 07.04.2021) e con materiale non usurato dal tempo (cfr. dichiarazioni rese in giudizio dal maresciallo Io.).

La ricostruzione della Difesa appare, dunque, incompatibile con tali riscontri di natura oggettiva. Non v'è modo, pertanto, di dubitare che la data di cessazione della permanenza coincide con l'accertamento dell'esecuzione dell'opera abusiva da parte della polizia giudiziaria, datato 02.04.2021.

La realizzazione del manufatto avvenuta in zona agricola, ad elevatissimo rischio sismico e sottoposta a vicolo paesaggistico in assenza dei prescritti titoli abilitativi è certamente sintomatica della non particolare tenuità del fatto. Sebbene la contestazione effettiva mossa all'imputato abbia riguardato la sola violazione edilizia, tali elementi non posso certamente essere esclusi ai fini della valutazione della concreta offensività del fatto. Non si ritengono, pertanto, sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la valutazione del comportamento collaborativo e della personalità dell'imputato (soggetto incensurato) depone per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., Ip.Fr. va condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda, così determinata: pena base, mesi quattro di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda (la violazione, in fatto, di più disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi osta all'applicazione del minimo edittale previsto), ridotta alla pena finale indicata ex art 62 bis c.p.

Le risultanze del casellario giudiziale e l'entità della pena inflitta consentono di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione dell'opera abusiva che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (cfr., sul termine per l'adempimento, Cassazione, sez. Ili, 21/04/2021, n.33806). La disposta subordinazione è giustificata dalla permanenza della lesione ai beni interessi protetti (territorio, paesaggio, etc.), in quanto l'accertamento dell'abusività dell'opera e la presente pronuncia di condanna non sono idonei a ristabilire l'ordine violato.

Alla declaratoria di penale responsabilità segue ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 165 c.p., dispone la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Nola il 13 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.

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