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Non sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni soggettivamente inesistenti in assenza di dolo

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Tribunale Vicenza, 26/02/2024, n.1967

Principio di diritto
L'assoluzione per il reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 si fonda sull’assenza di dolo quando le attività sottostanti le operazioni contestate risultano concretamente esistenti e documentate, anche in presenza di interconnessioni societarie riconducibili allo stesso soggetto.

Sintesi della sentenza
Il Tribunale di Vicenza ha assolto l'imputato, legale rappresentante di una società, accusato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle testimonianze, è emerso che le operazioni fatturate avevano una reale consistenza economica, inclusa l'attività preparatoria per la costruzione di un impianto eolico. Nonostante i rapporti societari tra i soggetti coinvolti fossero interconnessi, non è stata dimostrata la sussistenza del dolo richiesto per integrare il reato. In particolare, si è accertato che l'imputato non poteva essere consapevole di eventuali inesistenze soggettive nelle operazioni. Pertanto, il fatto è stato ritenuto insussistente, e l’imputato è stato assolto con formula piena.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti: configurazione del reato e valutazione probatoria (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Emissione di fatture inesistenti: responsabilità del titolare formale e gravità del reato

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture inesistenti: responsabilità e dolo specifico nell'elusione fiscale

Prova dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e limiti di responsabilità penale

Fatture per operazioni inesistenti e configurabilità del reato di riciclaggio

Reati tributari e responsabilità dell’amministratore uscente e subentrante

Emissione di fatture per operazioni inesistenti: responsabilità penale e accertamenti tributari

Dichiarazione fraudolenta e interposizione fittizia: condanna di titolare formale e dominus effettivo

Assoluzione e onere della prova nell’utilizzo di fatture sospette.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e rilevanza del pagamento del debito tributario.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.

Con decreto che dispone il giudizio immediato, emesso il 5.3,2020 dal G.I.P. in sede a seguito dell'opposizione a decreto penale n. 886/2019 R.D.P., MA.Sa. veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 2 D.L.vo 74/2000, in qualità di legale rappresentante della società (…) S.r.l.

All'udienza del 19.1.2021 il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava l'assenza dell'imputato non comparso, ritenendo provata la conoscenza del processo alla luce della nomina di un difensore di fiducia, presso il quale l'imputato eleggeva domicilio.

Veniva revocato il decreto penale di condanna opposto e, dichiarata l'apertura del dibattimento, veniva disposto il rinvio per l'istruttoria e la discussione all'udienza dell'1.10.2021.

Con decreto del 30.7.2021, regolarmente notificato alle parti, l'udienza veniva differita, stante la necessità di trattare un procedimento prioritario a carico di imputato in misura.

All'udienza del 22.4.2022 il Tribunale accoglieva l'istanza di legittimo impedimento del difensore, in quanto documentata e tempestivamente comunicata, sospendendo i termini di prescrizione come per legge per 60 giorni dal 24.4.2021, data di cessazione dell'impedimento.

Anche l'udienza del 13.12.2022 veniva rinviata, stante l'esonero del giudice titolare dalla celebrazione di udienze nel periodo del rinvio, come previsto dal provvedimento del Presidente di Sezione dell'1.9.2022.

All'udienza del 24.10.2023 veniva assunta la testimonianza del teste del Pubblico Ministero, Ro.Lu., e di quello della difesa Ru.Pi.

Il Tribunale acquisiva la produzione documentale del Pubblico Ministero, che si riservava di interloquire su quella della difesa.

All'udienza del 28.11.2023, sentito il Pubblico Ministero, che nulla opponeva all'acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa alla precedente udienza, che venivano così acquisiti, e dichiarata la chiusura dell'istruttoria, le parti formulavano le rispettive conclusioni.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura dell'allegato dispositivo.

2. Ricostruzione dei fatti.

La presente vicenda processuale trae origine dalla verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, avviata il 15.12.2015 in relazione agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 nei confronti della società (…) S.r.l., con sede in (…) a Foggia (FG), legalmente rappresentata da Me.Iv. e operativa nel settore della produzione di energia eolica e, in particolare, della progettazione ed esecuzione di lavori edili di completamento, finalizzato all'installazione e al collegamento della rete elettrica delle pale eoliche (cfr. P.V.C, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Foggia il 21.4.2016, prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 24.10.2023, pp. 4 e 11).

Dai controlli emergeva che nel periodo di riferimento (…) S.r.l. aveva emesso fatture per attività di consulenza e opere di realizzazione di lavori civili di supporto all'installazione di pale eoliche.

1 funzionari rilevavano l'assenza di una struttura di impresa idonea a garantire la realizzazione di tali prestazioni, essendo carente di dipendenti e di beni strumentali e presentando immobilizzazioni di valore esiguo rispetto all'ammontare del fatturato. Inoltre, la società non aveva dimostrato, mediante produzione dei contratti di appalto, di essersi affidata a terzi per i lavori di installazione degli impianti (cfr. P.V.C, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Foggia il 21.4.2016, cit. p. 12).

Concludevano, pertanto, per l'inesistenza oggettiva di tutte le operazioni oggetto delle fatture emesse a favore dei clienti, tra cui la società (…) S.r.l., che in data 25.9.2014 aveva ricevuto da (…) S.r.l. la fattura n. 7/01 per "attività di consulenza e sviluppo di un progetto eolico nel Comune di (…), d'imponibile pari ad euro 400.000,00 e IVA di ammontare corrispondente ad euro 88.000,00 (cfr. fattura in parola, prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 24.10.2023).

La fattura risultava saldata con cinque assegni circolari e con un bonifico (ctr. P.V.C, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Foggia il 21.4.2016, cit. p. 12).

All'epoca dell'emissione della fattura (…) S.r.l., aveva sede a Foggia ed era amministrata dallo stesso Me.Iv.

La società era stata costituita il 9.11.2012 per "la costruzione, la manutenzione e la gestione in proprio e per conto terzi di impianti alimentati da fonti (vento, sole, acqua, biomasse) di provenienza locale assimilate alle rinnovabili e convenzionali" ("cfr. visura storica di (…) S.r.l., prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 24.10.2023).

In data 24.10.2014, tuttavia, aveva mutato compagine sociale, in quanto le quote sociali erano state acquistate dalla società (…) S.r.l. e l'1.10.2014 aveva assunto la carica di amministratore e legale rappresentante l'odierno imputato, MA.Sa.

Nello stesso periodo aveva trasferito la sede legale a Cassola (VI), in via (…) e, successivamente ai controlli fiscali eseguiti nei confronti di (…) S.r.l., in data 29.12.2016 veniva fusa per incorporazione nella società (…) S.r.l., di cui legale rappresentante era sempre MA.Sa.

L'Agenzia delle Entrate di Foggia, pertanto, in data 21.4.2016 trasmetteva segnalazione unificata alla Direzione Provinciale di Vicenza per le determinazioni di competenza.

I funzionari territorialmente competenti recepivano i risultati dell'attività di verifica condotta dai colleghi di Foggia nei confronti di (…).

Verificavano, poi, che (…) S.r.l. aveva presentato la dichiarazione IVA 2015 relativa all'anno di imposta 2014, indicando la fattura emessa da (…) S.r.l. (cfr., deposizione teste Ro., verbale udienza 24.10.2023, p. 7).

Non ritenendo adeguatamente documentate le deduzioni formulate dalla contribuente nel contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza emetteva l'avviso di accertamento n. (…), concludendo per l'inesistenza dell'attività di consulenza oggetto della fattura emessa da (…) S.r.l. ed utilizzata da (…) S.r.l. nella dichiarazione IVA 2015 per l'anno di imposta 2014, con conseguente indicazione di IVA a credito non dovuta per euro 88.000,00.

MA.Sa. veniva deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 24.10.2023 e acquisita all'udienza del 28.11.2023, emerge che (…) S.R.L., all'epoca legalmente rappresentata da Me.Ma., con domanda del 25.9.2009 aveva avanzato alla società (…) S.P.A. richiesta di connessione alla rete Enel Distribuzione per un impianto di produzione di energia, sito nel Comune di Cancellara (PZ), alla quale (…) rispondeva con un preventivo di connessione dell'1.12.2009, successivamente accettato da (…), (cfr. all. 4.2-4.4 all'indice degli atti e dei documenti della difesa, acquisito all'udienza dei 28.11.2023).

Un anno più tardi la società si attivava per un ampliamento della connessione ad ulteriori particelle catastali di terreni siti in parte nel Comune di Cancellara e in parte in quello di Vaglio Basilicata, nella disponibilità della società (…) s.r.l., del pari amministrata da Me.Ma., che con domanda del 18.1.2011 chiedeva la voltura della connessione a favore della società da ultimo citata in quanto titolare del diritto di superficie di durata trentennale (cfr. all. 4.5-4.7, ibidem).

Con domanda protocollata dal Comune di Vaglio della Basilicata in data 16.10.2012, la società (…) denunciava l'avvio della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la "costruzione ed esercizio di un aerogeneratore della potenza massima di 800 kW e delle opere accessorie di connessione" nelle particelle 487-488 del Comune, in conformità agli elaborati progettuali allegati, comprensivi di progetti architettonici, pareri e nulla osta degli enti pubblici interessati, progetti di dismissioni e di gestione e manutenzione. In data 4.12.2012 il Comune di Vaglio della Basilicata rilasciava il nulla osta alla costruzione dell'impianto (cfr. all. 4.84.9, ibidem).

II giorno seguente veniva presentata al medesimo Comune domanda di voltura della P.A.S. a favore della società (…) S.r.l., all'epoca dei fatti amministrata da Me.Iv., che richiedeva al (…) l'iscrizione dell'impianto nel registro informatico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'impianto di Vaglio della Basilicata rientrava nella graduatoria di quelli in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per gli impianti eolici on short di cui al Bando del 13 marzo 2013, con conseguente ammissione all'incentivo e, con relazione tecnico-descrittiva del 25.6.2015, il Direttore dei Lavori attestava al Comune la realizzazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto, realizzato su commissione di (…) S.r.l già legalmente rappresentata da MA.Sa., a seguito della cessione delle quote alla società (…), (cfr. all. 4.10-4.13).

Con la connessione alla rete (…) del 17.7.2015 l'impianto entrava in funzione (all. 4,14, ibidem).

All'udienza del 24.10.2023 veniva sentito l'architetto Ru.Pi., della cui consulenza (…), nella persona del legale rappresentante MA.Sa., si era avvalsa nella fase di acquisto delle quote societarie di (…) S.r.l.

Il testimone rammentava di aver visionato gli atti della procedura di realizzazione dell'impianto, onde attestare all'interessato acquirente la fattibilità dell'impianto e, conseguentemente, la convenienza dell'acquisto delle quote di (…) che, all'epoca, aveva già ottenuto l'autorizzazione alla costruzione da parte del Comune di Vaglio Basilicata.

Ru. aveva potuto appurare che era stata fatta un'attività preliminare di scelta di siti idonei, tenuto conto della necessaria ventosità degli stessi, della mancanza di vincoli territoriali e della vicinanza alla rete elettrica nazionale. Ripercorso l'iter relativo alla richiesta di connessione alla rete e all'avvio della procedura abilitativa semplificata, il consulente di (…) aveva concluso per la realizzabilità dell'impianto eolico, con la cui attività la cliente avrebbe potuto compensare i costi sostenuti per l'acquisto delle quote di (…) in un paio di anni (cfr. deposizione teste Ru., verbale udienza 24.10.2023, p. 18 ss.).

Sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente nell'ambito del ricorso tributario, presentato avverso il sopra richiamato avviso di accertamento, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza annullava l'avviso di accertamento con decisione dell'11.10.2018, confermata in secondo grado dalla Commissione Tributaria con sentenza del 2.7.2021 (all. 1 e 3, ibidem).

Nell'ambito del giudizio di primo grado, instaurato nei confronti di Me.Iv., quale legale rappresentante di (…) S.r.l., per il reato connesso di cui all'art. 8 D.lgs. 74/2000, il Tribunale penale di Bari pronunciava sentenza di assoluzione, non ancora definitiva (cfr. all. 2, ibidem).

3. Valutazione delle prove.

Alla luce della copiosa documentazione prodotta dalla difesa e attestante le attività preparatorie all'avvio dell'impianto aerogeneratore poste in essere da (…) S.r.l. non può essere affermata l'inesistenza oggettiva, né soggettiva, delle operazioni sottostanti la fattura emessa a favore ed utilizzata da (…) S.r.l. nella dichiarazione IVA 2015.

Dai richiamati documenti, infatti, emerge che (…) S.r.l, si fosse effettivamente attivata per l'acquisizione della disponibilità dei siti tramite la società (…), titolare del diritto di superficie, e per la concessione della connessione alla rete elettrica nazionale, nonché per l'avvio della procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di un aerogeneratore.

Dopo aver ottenuto da (…) l'autorizzazione alla connessione alla rete elettrica nazionale e dal Comune di Vaglio Basilicata il nulla osta per l'avvio dell'opera di costruzione dell'impianto, nella procedura abilitativa a (…) subentrava (…), costituita un mese prima dell'operazione e che successivamente otteneva l'allaccio alla rete e l'iscrizione al registro degli impianti eolici ammessi agli incentivi del (…).

Quanto agli elementi valorizzati dall'Agenzia delle Entrate e fatti propri dalla Pubblica Accusa, per sostenere l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate da (…) si osserva quanto segue.

In relazione alla carenza di strumenti e personale da adibire allo svolgimento dell'attività di impresa, basti evidenziare che l'attività di consulenza, comprensiva dell'attivazione per la ricerca di siti e il conseguimento delle autorizzazioni, non è incompatibile con il lavoro individuale di un unico soggetto, se dotato delle capacità tecniche e delle conoscenze delle procedure autorizzative.

Al riguardo nessun elemento è stato offerto dall'accusa a riprova dell'incompetenza di Me.

In secondo luogo, la circostanza della riferibilità a Me. (o a soggetti a lui prossimi) anche delle società clienti, valorizzata dall'Agenzia delle Entrate di Foggia per negare l'effettività delle operazioni sottese alle fatture emesse da (…) ai clienti, non esclude di per sé la consistenza delle prestazioni e dei rapporti commerciali intrattenuti. Nella prassi non è infrequente la creazione di plurime società, quindi di persone giuridiche distinte, ciascuna adibita ad una diversa fase dello sviluppo di un progetto, in particolare di natura edilizia.

Nel caso di specie, corrisponde al vero che Me.Iv. fosse il legale rappresentante sia di (…) S.r.l. che di (…) al momento dell'avvio dei rapporti tra le due società, così come appare verosimile che vi fosse un rapporto di parentela tra lo stesso e Me.Ma., amministratrice di (…) e, precedentemente, della stessa (…) S.r.l.

Tuttavia ciascuna delle tre società aveva assunto un ruolo diverso nel progetto di realizzazione di impianti eolici. Emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, infatti, che (…) si fosse attivata sin dall'inizio per il compimento di tutte le attività preparatorie alla costruzione del generatore eolico, (…) avesse acquisito la disponibilità dei terreni ove costruire il generatore e solo in un secondo momento (…) fosse subentrata a quest'ultima come committente del progetto di costruzione dell'impianto e come soggetto che ne avrebbe ricavato i guadagni.

Sulla serietà dei progetti e delle attività prodromiche alla loro realizzazione, inoltre, ha riferito il consulente di (…), l'architetto Ru.Pi., che suggeriva alla cliente di intraprendere l'investimento, in quanto dall'attività dell'impianto avrebbe potuto coprire in poco tempo i costi di acquisto.

Ne discende che, quand'anche la creazione di più realtà societarie fosse stata preordinata all'evasione dell'IVA, dovendosi riferire tutte le attività al medesimo soggetto, circostanza comunque non comprovata dall'istruttoria dibattimentale e dagli elementi valorizzati dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza e di Foggia negli atti del procedimento tributario, risulterebbe comunque non provata la sussistenza del dolo in capo all'odierno imputato, legale rappresentante di (…).

Sulla base della documentazione prodotta anche nell'ambito del presente procedimento e delle valutazioni del suo consulente, non vi è ragione di ritenere che MA. avrebbe potuto avvedersi dell'insussistenza soggettiva delle operazioni compiute tra (…) e (…) e utilizzare la fattura sottostante nella dichiarazione IVA 2015 per l'anno 2014.

Per tutte queste ragioni, l'imputato va assolto con la formula di proscioglimento più favorevole, ovvero per insussistenza del reato a lui ascritto.

Visto l'art. 544 c.p.p. la motivazione viene riservata in giorni 90 in ragione del carico del ruolo e delle concomitanti scadenze.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve MA.Sa. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata in 90 giorni.

Così deciso in Vicenza il 28 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024.

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