Corte appello Ancona, 12/04/2024, n.310
Nella bancarotta fraudolenta documentale, il dolo richiesto è integrato dalla consapevolezza e volontà di non consentire o di rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in violazione del diritto di conoscenza dei creditori. L’omessa consegna delle scritture contabili e l’assenza di collaborazione con il curatore attestano la deliberata volontà di occultare le ragioni del dissesto, qualificando la condotta come dolosa e incompatibile con una mera trascuratezza colposa.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 184, emessa il 15/06/2022 e depositata il 12/09/2022, il GUP del Tribunale di Pesaro, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, ha ritenuto la colpevolezza delle tre imputate per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed ha condannato ciascuna, con la diminuente del rito, alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio per tutte della sospensione condizionale della pena, oltre alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, hanno interposto appello i difensori delle tre imputate, chiedendo:
- l'assoluzione perché il fatto non sussiste ex art 530 co. 1 c.p.p. o, in subordine, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.;
- in subordine, la derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di cui all'art. 217 co. 2 L.F. (bancarotta semplice);
- in ulteriore subordine, la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena. Hanno articolato motivi comuni relativi:
1) ALLA PRESUNTA IRREPERIBILITÀ DELLE IMPUTATE E AL PROFILO DELLA MANCATA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI FALLIMENTARI, deducendo che:
- il curatore fallimentare non ha esperito le opportune ricerche per consentite alle imputate il deposito delle scritture contabili;
- l'imputata Ba.Pa. non ha mai ricevuto alcuna comunicazione dal Curatore Fallimentare, e, tanto meno, una richiesta di "deposito delle scritture contabili della società", posto che le due raccomandate inviate dal curatore, quella del 16/10/19 inviata nella sede della società in Gabicce Mare (Pu) Via (…) e quella 16/10/2019 inviata alla presunta residenza di Ba.Pa. in Cattolica (RN) Via (…) sono tornate al mittente la prima, con la dicitura di irreperibile e la seconda, senza alcuna dicitura, quando, invece, la fallita aveva concesso in affitto i locali di via (…) dal 19/06/2015; a tre mesi dall'invio della raccomandata nella sede della fallita il Curatore fallimentare aveva effettuato un sopralluogo (23/02/2020) e verificato che tali erano chiusi; anche relativamente all'attività commerciale in un'altra unità locale, indicata nella visura camerale, in Gabicce Mare Via (…) la fallita aveva ceduto l'azienda il 24/06/2015 ove al 23/02/20 ancora risultava in esercizio un ristorante; l'imputata Ba.Pa. risulta all'anagrafe che ha trasferito la residenza in Cattolica da Via (…) a Vicolo (…);
- le raccomandate inviate alle imputate Ba.Pa. e Ba.Su. sono tornate al mittente per compiuta giacenza, per cui il loro contenuto non è mai giunto a conoscenza delle imputate;
2) ALLA CARENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E DI QUELLO SOGGETTIVO DEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA, deducendo che:
- quanto meno dopo il mese di giugno 2015 la fallita non ha più operato, perché gravata da debiti insorti in anni precedenti, perché era stata privata del titolo (la concessione demaniale) necessario per svolgere la sua attività, perché aveva affittato l'intera sua attività, per cui, avendo il curatore reperito documentazione fino al 2017 (Unico SP 2013 e Irap 2013 anno 2012 - Unico SP 2014 e Irap 2014 armo 2013 - Unico SP 2015 e Irap 2015 anno 2014 - Unico SP 2016 e Irap 2016 anno 2015 - Unico SP 2017 e Irap 2017 anno 2016 - 770/2012 anno di imposta 2011 - 770/2013 anno di imposta 2012 -770/2014 anno di imposta 2013 - 770/2015 anno di imposta 2014 - 770/2016 anno di imposta 2015 -Modello IVA 2015 per l'anno di imposta 2014 - Modello IVA 2016 per l'anno di imposta 2015 -Modello IVA 2017 per l'anno di imposta 2016 - Registri IVA 2015 - n. 3 contratti di affitto di ramo d'azienda - LUL 2014 - LUL 2015), aveva gli strumenti per ricostruire comunque il giro d'affari della fallita;
- della presunta e supposta sottrazione non esistono né traccia né prova, per cui della stessa difetta in primo luogo l'elemento oggettivo e poi anche quello soggettivo, del quale ugualmente non risulta alcuna prova;
- della condotta di omessa tenuta, non esiste alcuna prova della piena consapevolezza di non tenere le scritture contabili o di tenerle in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del giro di affari della società, né tale prova può essere desunta semplicemente dallo stato o dalla quantità delle scritture disponibili, ma deve scaturire da una indagine effettuata sul comportamento del soggetto agente.
3) ALLA DERUBRICAZIONE DEL REATO CONTESTATO NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 217 COMMA 2 L.F., deducendo che deve escludersi che la eventuale mancata tenuta delle scritture fosse finalizzata allo scopo preordinato di danneggiare i creditori.
4) AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE, deducendo che il giudice di prime cure non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, non fornendo sul punto alcuna motivazione, e che, in ogni caso, va determinata la pena nel minimo edittale.
Diritto
Motivi della decisione
Gli appelli sono infondati e devono essere rigettati, con condanna delle appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il motivo sub 1) non è accoglibile perché non è stato il curatore a non esperire le opportune ricerche delle imputate per consentire loro di depositare le scritture contabili, ma le imputate a non voler depositare le scritture contabili.
Risulta, infatti, dalla relazione del curatore dr. Bo. che, dichiarato il fallimento il 02/10/19, il curatore, sulla base degli atti a disposizione per il sollecito e scansionato avvio della procedura, inviò le raccomandate per le audizioni e per il deposito delle scritture contabili il 16/10/19 sia alla fallita Ba.Pa. e C. SAS SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE nella sede risultante dalla visura CCIAA in Gabicce Mare via (…), che alle imputate quali socie accomandatarie Ba.Pa. nella residenza in Cattolica via (…) 46 (risultante dalla visura CCIAA e dai contratti di affitto di azienda di giugno 2015), Ba.Ci. nella residenza in Cattolica via (…) (risultante dai contratti di affitto di azienda di giugno 2015) e Ba.Su. nella residenza in Gabicce Mare via (…) (46 (risultante dalla visura CCIAA e dai contratti di affitto di azienda di giugno 2015).
Tali comunicazioni, però, non sortirono effetto perché furono restituite al mittente e, segnatamente, quelle a Ba.Su. e a Ba.Pa. per compiuta giacenza, quella a Ba.Pa. Società per irreperibilità e quella a Ba.Pa. senza dicitura.
Il curatore ha sottolineato che la stessa sorte hanno avuto sia le notifiche della sentenza fallimentare che quelle relative alle procedure esecutive avviate nei confronti delle accomandatarie.
Posto che al curatore nell'espletamento del suo incarico non è demandato l'incombente del rintraccio dei destinatari della comunicazione, questa, invece, di sua spettanza, per l'audizione e per la consegna della documentazione, l'attività allo scopo compiuta dal curatore sulla base degli atti a sua disposizione deve ritenersi esaustiva ed attestante la condotta volontaria delle imputate di sottrarsi ad ogni contatto con il curatore.
I motivi relativi alla ascrivibilità alle imputate del reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla configurabilità del reato di bancarotta semplice documentale.
In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Cass. Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 e n. 33114 del 08/10/2020).
Su tali premesse, osserva la Corte che le risultanze istruttorie consentono di ritenere con certezza integrata la prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in funzione della deliberata volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio.
Risulta, infatti, in atti dalla relazione del curatore del 15/06/2020 e dalle sue dichiarazioni del 28/07/2020 alla P.G. che:
- la fallita Ba.Pa. e C. S.a.s. era stata costituita il 20/10/1993 con l'oggetto sociale di gestire e condurre strutture ricettive e turistiche di ogni genere, nonché di strutture di ogni tipo destinate al divertimento e pubblico intrattenimento; loro edificazione, locazione, compravendita; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione, conduzione, concessione in affitto di stabilimenti balneari; promozione e gestione di ogni tipo di servizio inerente il funzionamento di stabilimenti balneari e strutture ricettive e turistiche di ogni genere, anche nei confronti di terzi;
- al momento del fallimento, accomandante era Ba.Ro., padre delle imputate, la società era amministrata dalle imputate socie accomandatane Ba.Pa., Ba.Su. e Ba.Pa., con poteri in forma disgiunta di ordinaria amministrazione e degli affari correnti, compresi gli ordinari rapporti bancari, e in forma congiunta relativamente alla straordinaria amministrazione;
- la sede legale della società al momento del fallimento era in Gabicce Mare via (…), nonostante l'immobile fosse di proprietà dello Stato e la fallita nel 2014 decaduta dai titoli (concessione demaniale marittima);
- l'azienda della fallita in Gabicce Mare via (…), all'insegna "Da Nando" e poi "La.", era stata concessa in affitto - con contratto registrato a Urbino il 24.06.2015 - dalla stipula (19/06/2015) alla scadenza del 31/12/2015, tacitamente rinnovabile di anno in anno, con canone di Euro 3.000, oltre IVA, per ciascun periodo, alla ditta individuale Va.St., aggiudicataria di nuova concessione;
- la fallita, inoltre, nell'unità locale in Gabicce Mare via (…) aveva esercitato attività di ristorazione all'insegna "Ri.Ba.", intrapresa/registrata in data 11/02/2014, a seguito di affitto di ramo di azienda dalla concedente/titolare Tamburini Norma, affitto di seguito risolto con contratto del 19/06/2015 - registrato a Urbino il 24/06/2015 - con la stipula di ulteriore/nuovo contratto con la ditta individuale Va.St., sempre con decorrenza dalla stipula (19/06/2015) e scadenza al 31/12/2015, tacitamente rinnovabile di anno in anno, con canone di Euro 36.000, oltre IVA, per ciascun periodo.
- non avendo le imputate consegnato al curatore le scritture contabili, questi accedeva al cassetto fiscale della fallita Ba.Pa. e C. S.a.s. e riscontrava che erano state presentate dichiarazioni fiscali (unico SP 2013 e Irap 2013 anno 2012 - unico SP 2014 e Irap 2014 armo 2013 - unico SP 2015 e Irap 2015 anno 2014 - unico SP 2016 e Irap 2016 armo 2015 - unico SP 2017 e Irap 2017 anno 2016 - 770/2012 anno di imposta 2011 - 770/2013 anno di imposta 2012 - 770/2014 anno di imposta 2013 - 770/2015 anno di imposta 2014 - 770/2016 anno di imposta 2015 - Modello IVA 2015 per l'anno di imposta 2014 - Modello IVA 2016 per l'anno di imposta 2015 - Modello IVA 2017 per l'anno di imposta 2016);
- dal depositario delle scritture contabili della fallita il curatore reperiva i Registri IVA 2015, i tre contratti di affitto di rami di azienda e i libretti unici del lavoro (LUL) 2014 e 2015;
- relativamente all'attivo, il curatore accertava che la fallita non era proprietaria di beni immobili; che Ba.Su. era intestataria di un cespite in Gabicce Mare via (…) 20; che Ba.Pa. era proprietaria, per il 50%, di un immobile in Cattolica via sottoposto a procedura esecutiva; che Ba.Pa. era intestataria di un immobile in Cattolica via v assoggettato ad esecuzione ed aggiudicato a terzi per il prezzo di Euro 265.000,00, con mandati di pagamento/quietanze da parte dei procedenti ed intervenuti a maggio 2019;
- relativamente al passivo, il curatore, sulla base delle domande di ammissione pervenute, stimava il passivo complessivo in 411.152,00 Euro, di cui 395.680,06 Euro privilegiato e 15.471,94 Euro chirografario.
Ciò posto, è all'evidenza che quanto reperito dal curatore relativamente alla gestione della fallita, per Io più di natura fiscale, attesta da una parte, che per presentare le dichiarazioni le scritture contabili
esistevano e non sono state deliberatamente consegnate al curatore e dall'altra, che il mancato rinvenimento delle scritture non ha consentito al curatore la tracciabilità delle operazioni contabili fino al fallimento, nonostante la presenza di posizioni debitorie, e soprattutto di apprendere le movimentazioni bancarie della fallita, profilo, quest'ultimo, che ragionevolmente le imputate, sottraendosi alla consegna delle scritture, hanno cercato di celare, altrimenti, evidenziandosi apprensioni indebite di liquidità.
Né trova cittadinanza il motivo volto ad escludere la bancarotta fraudolenta documentale, optando per una ipotesi di bancarotta semplice.
Mentre la bancarotta semplice, limitando, peraltro, il proprio "raggio d'azione" all'ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, mentre, nel caso di specie lo iato è di circa quattro anni, è relativa alle mancanze dell'imprenditore fallito nel triennio riconducibili anzitutto (ma non solo) a colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), la bancarotta fraudolenta persegue, invece, le azioni poste in essere dall'imprenditore fallito con la volontà di provocare l'evento previsto dalla legge, conseguendone che lo spartiacque tra le due tipologie di reato si sostanzia nella volontà che governa l'agire dell'imprenditore.
Nella bancarotta fraudolenta documentale assume rilievo la coscienza e, conseguentemente, la volontà dell'imprenditore, come indica la norma stessa, di non rendere possibile con il suo agire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, da intendersi non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (e, quindi, ad esempio sulla base della documentazione reperita presso terzi (ad esempio, istituti di credito e creditori), piuttosto che per il tramite di apposite perizie contabili.
Va confermata la qualificazione giuridica dei fatti in termini di bancarotta fraudolenta documentale comminata dal giudice di primo grado, dovendosi riconoscere nelle imputate il dolo richiesto dalla norma - di consapevolezza di non consentire o, quantomeno, di rendere difficoltosa la ricostruzione dei fatti gestionali dell'impresa e del patrimonio che da questi è derivato con conseguente lesione del diritto alla conoscenza (ostensibilità) in capo ai creditori -, posto che le imputate con l'omessa consegna delle scritture e l'assenza di fattiva collaborazione con il curatore hanno finito per occultare le ragioni del dissesto e una cosi estesa e mirata omissione è incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa.
Relativamente al trattamento sanzionatorio, considerato che in primo grado la pena base è stata determinata nel minimo edittale di anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito, la Corte non ritiene che le imputate siano meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Condividendo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, si osserva che il riferimento in proposito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena negli atti di gravame e nelle conclusioni in vista dell'udienza in appello è inconferente perché diversi sono i presupposti delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 c.p., a fronte della gravità del fatto, desumibile dall'entità non trascurabile del passivo alle cui sorti le imputate hanno chiaramente dimostrato di essere disinteressate.
P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p.
Conferma la sentenza n. 184 emessa il 15/06/2022 dal CUP del Tribunale di Pesaro, appellata dalle imputate Ba.Pa., Ba.Pa., Ba.Su., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Motivazione entro 90 gg.
Così deciso in Ancona il 6 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.