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Esclusione dell’aggravante di violenza sulle cose: quando il danneggiamento è solo accidentale

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Tribunale Trieste, 04/03/2024, n.2149

Esclusione dell’aggravante di violenza sulle cose (art. 625, n. 2 c.p.) in caso di assenza di prova certa di danneggiamento volontario.
Nel caso di specie, il Giudice ha escluso l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 2 c.p., precisando che, per configurarsi l’aggravante, è necessario dimostrare l’intenzionale danneggiamento, alterazione o scasso del bene. La semplice apertura di una porta già malfunzionante e il danneggiamento accidentale di un vetro non sono sufficienti per qualificare il fatto come aggravato.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12.012.2022, l'odierno imputato, come in atti meglio generalizzato, veniva tratto al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato così come meglio specificato nel capo d'imputazione che precede. Nel corso della prima udienza, mancando la prova certa della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio si procedeva con la rinnovazione della stessa e l'imputato veniva rinvenuto e la notifica era a mani con conseguente dichiarazione di sua assenza.

Si procedeva quindi con il giudizio ordinario e venivano escussi i testimoni e all'esito della istruttoria dibattimentale le parti venivano invitate a discutere e concludere.

Il Giudice pronunciava sentenza con riserva dei motivi.

I.I. Motivi della decisione.

I.II. Sulla sussistenza del fatto reato così come contestato all'imputato: esclusione dell'aggravante di cui al 625 n. 2 c.p.

I.III Sull'affermazione della sua responsabilità.

All'odierno imputato è stata contestata la violazione degli arti. 56, 624 bis I e III co., 625 n. 2 c.p.; l'istruttoria dibattimentale, attraverso l'esame dei testimoni di cui qui sotto sono indicate le dichiarazioni più significative (TE., FE. e MA.), ha permesso di accertare la sussistenza del tentato furto e la commissione dello stesso da parte dell'odierno imputato.

Non vi sono dubbi che il GA.Je. la notte tra il 31 dicembre 2021 e il 01 gennaio 2022 si è recato presso il laboratorio marmista del TE., si è introdotto all'interno dello stesso senza rubare nulla.

La conferma del fatto si ritrova nelle immagini della telecamera del laboratorio e nelle successive telecamere che hanno seguito l'imputato nella pubblica via fino a quando, successivamente, è stato controllato da una volante della Questura che lo aveva visto seduto all'esterno di un locale (…) con una mano tutta insanguinata.

Nonostante il giovane avesse raccontato una storia fantasiosa e diversa gli inquirenti capirono subito che era stato il GA. Je. ad introdursi nel laboratorio marmista del TE. la notte tra il 31 dicembre 2021 e il 01 gennaio 2022 e di questo è stata raggiunta la prova anche nel corso del processo.

Sulle modalità della sua introduzione, poco si è potuto vedere dai filmati e quindi si può solo intuire che vi fu una forzatura della porta ma, non ci sono elementi, per poter ritenere che la stessa fosse

consistita nella rottura del vetro, benché questo è accaduto certamente e benché l'imputato proprio con il vetro si fosse tagliato.

Il TE.Br., infatti, ha precisato, nel corso del suo esame, che la porta a vetri poteva essere aperta senza procedere con la rottura del vetro, bastava spingerla, inoltre non è stato un danno particolarmente oneroso perché si è trattato di sostituire il vetro con un plexiglass del valore di 20/30 euro. Per quanto riguarda la rete di recinzione, poi, ha aggiunto, che nel posto dove l'imputato ha fatto ingresso era già stata piegata: "era malmessi.

Tutto questo, ci consente di affermare che non vi è prova certa che il danneggiamento della porta e della recinzione sia un latto determinato dall'imputato per entrare nel laboratorio e quindi l'aggravante va certamente esclusa. Non si vede nelle immagini uno sfondamento. Poiché l'aggravante, richiama ogni l'orma di danneggiamento, deterioramento, modifica, rottura, alterazione, guasto, scasso, taglio, demolizione, smantellamento, abbattimento di un qualche cosa volontario e non accidentale e poiché la porta non aveva serratura e si poteva aprire con una spinta, si ritiene che il fatto così come commesso dall'imputato non può essere considerato aggravato. La circostanza che l'imputato si sia ferito con i vetri della porta non consente di ritenere che il tutto sia accaduto a causa della volontaria rottura del vetro per accedere al laboratorio perché è stato lo stesso teste TE. a riferire che la porta del laboratorio era facilmente apribile a spinta. Quindi appare credibile che in luogo della volontaria rottura di essa si sia, di contro, verificato una rottura anche solo casuale per la fretta nel richiuderla prima dell'uscita o per una spinta un pò più vigorosa per entrare. Aggiungasi che neppure la recinzione, per stessa ammissione del testimone è stata rotta: "lo era già".

Mutuando il concetto di violenza elaborato dalla Dottrina sul punto, si può agevolmente ritenere che nel caso di specie non c'è stata alcuna qualsivoglia forma di energia umana sulla cosa né si è trattato di "energia fisica diretta alla cosa, così da annullare rispetto ad essa l'attività difensiva del titolare (…)", la porta si apriva già senza alcuna forza particolare, ha detto il TE., proprio per escludere volutamente la contestata aggravante perché la violenza deve essere una violenza-mezzo ossia una violenza che si estrinseca ad un line specifico, ma per questa porta, di questo laboratorio non era necessaria.

In merito all'insussistenza dell'aggravante di cui al 625 n. 2 c.p., la decisione quindi è stata motivata sia dall'esame della documentazione fotografica, sia dalle dichiarazioni del TE. sia dal contenuto dei filmati.

Da ultimo va aggiunto che dal laboratorio non è stato rubato nulla, a conferma che l'azione furtiva potrebbe essere stata interrotta all'improvviso e che quindi l'imputato si sia letteralmente precipitato fuori dal laboratorio sbattendo la porta e facendosi male (verbale del 27.11.2023, pagg. 11 e ss.).

FE.Di. (Assistente presso la Polizia di Stato di Trieste - Muggia) ha, inoltre, ricordato di aver visionato i filmati relativamente ad un'effrazione presso la ditta di marmo Te.: "ho visto una persona incappucciata scavalcare la recinzione armeggia nella porta d'ingresso rimane dentro mezz'ora poi riesce si vede che s'incammina verso il centro di Muggia e che si guarda la mano, si ferma presso i posti esterni del bar (…), lì rimane fino a quando non arriva un equipaggio dei carabinieri che lo vede e che ha una mano con fuoriuscita di sangue, chiama il 118" (verbale del 27.11.2023, pagg. 4 e ss.).

MA.Ma. (Assistente presso la Polizia di Stato di Trieste - Muggia) riferisce di aver controllato l'imputato quando era fermo presso il bar (…) e di averlo fatto tramite il green pass, perché era privo ed esibisce la foto del green pass che viene acquisita (verbale del 27.11.2023, pagg. 8 e ss.).

II.I. Quantificazione della pena.

II.II. Massima riduzione per il tentativo.

II.III. Esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

In merito alla quantificazione della pena, la stessa, alla luce della corretta riqualificazione del fatto e cioè, esclusa l'aggravante contestata, viene indicata in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, applicata la pena base nel minimo di legge (anni 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa) con la riduzione massima per l'ipotesi tentata e cioè due terzi.

Non vi sono ragioni per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, mancando il risarcimento del danno, benché minimo, mentre la giovane età del prevenuto e la sua incensuratezza fanno ritenere che lo stesso si asterrà nel futuro dal commettere altri reati e quindi viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara

l'imputato responsabile del reato allo stesso ascritto ed esclusa l'aggravante del 625 comma 2 c.p., applicata la riduzione massima per il tentativo, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre alla condanna alle spese.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Riserva in giorni 90 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Trieste l'11 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.

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