Tribunale Nola, 14/05/2024, n.585
Nel delitto di calunnia, il dolo generico è integrato dalla consapevolezza dell'innocenza della persona accusata e dalla volontà di incolparla falsamente; la condotta può configurarsi anche mediante dichiarazioni non formalmente denunciate, purché rivolte a soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede in data 29 novembre 2022. Bu.Lu. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato. All'udienza del 17 febbraio 2023, il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti e disposto procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. All'esito, il processo veniva rinviato per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. All'udienza del 9 giugno 2023, si procedeva all'escussione del teste, Ten. St.Sp.
All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.
All'udienza del 24 novembre 2023, il processo veniva rinviato, stante l'assenza ingiustificata del teste, Sp.Sa., di cui veniva disposta la citazione con ammenda a cura della cancelleria.
All'udienza del 21 febbraio 2024, si procedeva all'escussione del teste, Sp.Sa.
All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo.
All'odierna udienza, si procedeva all'esame dell'imputato. All'esito, il giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo dibattimentale, dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza. In quel frangente il giudice non dava gli avvisi di cui all'art. 545-bis c.p.p., non ritenendo sussistenti, per le ragioni di cui si dirà in motivazione, le condizioni per sostituire la pena detentiva inflitta con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 L. 689/1981.
Motivi della decisione
Ritiene questo giudicante che dal materiale probatorio acquisito legittimamente al fascicolo del dibattimento sia emersa pacificamente la penale responsabilità di Bu.Lu. in ordine al reato a lui ascritto.
Tale decisione si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti e in particolare sulle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dalla persona offesa, Sp.Sa., che hanno superato positivamente il rigido vaglio di credibilità e di attendibilità cui questo giudice le ha sottoposte.
Ebbene, nel presente procedimento il Bu. è chiamato a rispondere del delitto di calunnia, in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, lo stesso avrebbe dichiarato falsamente alle forze dell'ordine di avere consegnato il veicolo (…), sottoposto a sequestro amministrativo, a Sp.Sa., titolare dell'agenzia di pratiche auto (…), incolpando, pur sapendolo innocente, dei reati di cui agli artt. 334 e 349 c.p.
Al fine di garantire una più completa e chiara ricostruzione dei fatti, è necessario partire dalle dichiarazioni rese dall'odierno imputato in data 3 agosto 2020. In tale data personale della Polizia Locale del Comune di Brusciano provvedeva a notificare al Bu., in qualità di proprietario del veicolo (…), di cui era stato disposto il sequestro amministrativo, essendo sprovvisto di copertura assicurativa, il provvedimento di confisca definitiva prefettizia della predetta autovettura n. (…) del 24 luglio 2020 e la conseguente intimazione alla consegna della stessa nel termine di trenta giorni alla Depositeria Comunale di Napoli U.O.R.A., sita in via (…). In quel frangente, tuttavia, il veicolo non veniva rinvenuto nel luogo in cui doveva essere custodito, ovvero in via Libertà, e l'odierno imputato dichiarava alla p.g. operante di non essere più in possesso della predetta autovettura, avendola consegnata a Sp.Sa., titolare dell'agenzia automobilistica (…), sita in (…), che aveva avviato la relativa pratica dietro corresponsione della somma di 100,00 euro.
La ricostruzione dei fatti fornita dal Bu. è stata completamente smentita alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie. Ed invero, gli agenti si portavano presso l'agenzia dello Sp., il quale produceva la documentazione relativa alla pratica di perdita di possesso e in particolare: un'attestazione di presentazione formalità al PRA di Napoli, una denuncia di perdita possesso sottoscritta da Bu. Luigi e da Sp.Sa. e una incompleta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal solo Bu. e nella quale si sosteneva che il veicolo fosse stato consegnato a rivenditore irreperibile, di cui, però, non si fornivano i dati.
Sentito in dibattimento in qualità di teste (essendo stato assolto dai reati di cui artt. 334 e 349 c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale nell'ambito del procedimento n. 6265/20 R.G.N.R. - cfr. sentenza n. 583/22 del 16 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2022, in atti), lo Sp. ha chiarito che nell'anno 2019 l'odierno imputato si rivolgeva alla sua agenzia per una pratica di perdita di possesso dell'autovettura Fiat Bravo tg. (…) di sua proprietà e conseguente cancellazione della stessa dal registro PRA. Per effettuare quanto richiesto, la persona offesa si faceva indicare i dati del veicolo, si faceva rilasciare una dichiarazione sostitutiva e si faceva consegnare la somma di 100,00 euro. La pratica veniva effettivamente portata avanti e, una volta disposta la cancellazione, lo Sp. consegnava la relativa ricevuta al Bu.
Sul punto, la persona offesa ha precisato, da un lato, di non essere nelle condizioni di poter sapere se pendesse sull'autovettura un provvedimento di fermo e/o di sequestro, essendo indispensabile a tal fine effettuare una visura, che nel caso di specie non era necessaria né era stata richiesta, e, dall'altro, di non aver mai ricevuto l'autovettura dall'odierno imputato.
Il Bu., dal canto suo, ha negato gli addebiti a lui mossi, chiarendo di essersi rivolto allo Sp. per provvedere alla demolizione dell'autovettura in contestazione che, pur essendo sottoposta a sequestro, era ormai in stato di abbandono e rappresentava un pericolo per l'incolumità di coloro che frequentavano la sua abitazione. Era lo stesso Sp. a indicargli la procedura da seguire e a fornirgli il numero di un carroattrezzi che si occupava di prelevare il veicolo e demolirlo. L'odierno imputato, quindi, spiegava di avere agito in buona fede principalmente per salvaguardare la salute dei propri nipoti e che, quindi, non fosse sua intenzione calunniare lo Sp.
Tanto premesso, a parere di questo giudice l'ipotesi accusatoria ha trovato pacifico conforto nelle risultanze istruttorie e per tale ragione va senza dubbio affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per i fatti che sono a lui ascritti in rubrica.
Come già evidenziato in premessa, le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno positivamente superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, essendo risultate assolutamente genuine, credibili e coerenti, oltre a essere riscontrate dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti svolti dalla p.g. operante.
Va in merito ricordato che è assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa ben può costituire una fonte di convincimento, ancorché esclusiva, per il giudice, anche se, per essere posta a fondamento di un giudizio di colpevolezza, essa deve essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico della sua attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, al fine di escludere che sia l'effetto di mire deviatrici (in tal senso, cfr. Cass., Sez. I, 24 settembre 1997, n. 8606). In sostanza, alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto per essere la stessa portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia ritenuta veridica, dovendosi a tal fine far ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo (cfr. Cass., Sez. V, 3 novembre 1992, n. 839; Cass., Sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278).
E' però, anche opportuno precisare che, non configurando il dettato normativo alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità della stessa deposizione quale prova ex se esaustiva per la affermazione della responsabilità penale, eventuali riscontri estrinseci, se acquisiti, non devono necessariamente presentare le connotazioni che si richiedono per la verifica della chiamata in correità (e cioè, in sintesi, la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica del riscontro, che deve riguardare, nel caso di chiamata, sia la persona dell'incolpato, che le imputazioni a lui ascritte). Ebbene, nel caso di specie, i fatti sono stati esposti in maniera chiara e lineare dalla persona offesa la quale, senza enfatizzare più del necessario il racconto, è risultata assolutamente priva di alcun intento calunniatorio nei confronti dell'odierno imputato, ma sincera nella ricostruzione dei fatti, senza incorrere in alcuna contraddizione. Peraltro, lo stesso ha confermato la versione già fornita nell'ambito del procedimento n. 6265/20 R.G.N.R., ritenuta pienamente attendibile dal Giudice, il quale sulla scorta di ciò lo assolveva con formula piena dai reati a lui ascritti.
Appaiono sussistere, pertanto, gli estremi della calunnia cosiddetta formale, atteso che attraverso la dichiarazione resa in data 3 agosto 2020 agli agenti della Polizia Locale del Comune di Brusciano, l'odierno imputato accusava falsamente lo Sp. di essersi impossessato di un bene sottoposto a sequestro.
La dichiarazione resa dal Bu. conteneva, infatti, la prospettazione di circostanze di fatto che hanno dato impulso ad investigazioni da parte dell'autorità giudiziaria, facendo scaturire nei confronti della persona offesa l'apertura di un procedimento penale. La condotta ascritta all'imputata appare, pertanto, concretamente lesiva del bene tutelato in via : primaria dalla norma incriminatrice di cui all'art. 368 c.p., che va individuato nel corretto funzionamento della giustizia e, d'altro canto, ha determinato un'esposizione a pericolo dei beni, pure presidiati dalla indicata disposizione, dell'onore e della libertà dei soggetti falsamente incolpati (sulla natura plurioffensiva della fattispecie e sulla intensità del pericolo, che può essere anche solo lieve e remota, necessaria ai fini della integrazione della calunnia, si vedano, rispettivamente Cass., Sez. I, 2 agosto 1998, n. 1880 e Cass., Sez. VI, 26 marzo 1993, n. 3040).
A nulla rileva in senso contrario la circostanza che il Bu. non abbia sporto una denuncia nei confronti dello Sp., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "m tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza" (Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 12076). Sotto altro profilo, sussiste, altresì, il dolo, atteso che l'imputato poneva in essere una condotta volontaria con la consapevolezza della innocenza di colui che implicitamente incolpava. L'elemento soggettivo del reato di calunnia, infatti, è pacificamente rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di incolpare qualcuno con la consapevolezza della natura delittuosa del fatto addebitato e della circostanza che questi non l'ha commesso. Si prescinde dai motivi che hanno spinto il denunciante alla falsa incolpazione: non è necessario, quindi, che il calunniatore avesse come specifica finalità quella di recare danno all'incolpato, ben potendo configurarsi l'elemento soggettivo della calunnia quando la falsa incolpazione sia stata dettata, ad es., dalla finalità di sviare da sé o da altri i sospetti dell'autorità riguardo alla commissione di un determinato reato (ed. animus defendendi).
Nel caso in esame, deve ritenersi che il Bu. fosse perfettamente consapevole, nel momento in cui rendeva la dichiarazione in contestazione, che lo Sp. non avesse ricevuto in consegna l'autovettura oggetto di sequestro. Lo stesso, infatti, nel corso del suo interrogatorio ha chiarito di aver proceduto alla demolizione del veicolo, che veniva prelevato dal luogo di custodia da un carroattrezzi. Pertanto, anche volendo ritenere verosimile la ricostruzione offerta dall'odierno imputato, le dichiarazioni dallo stesso rese non sono idonee a confutare la portata accusatoria del compendio probatorio acquisito.
A parere di questo giudice, infine, non può applicarsi nel caso di specie l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., atteso che in considerazione delle modalità della complessiva condotta, così come descritte, e della non esiguità del danno arrecato allo Stato e allo Sp. (in considerazione dell'insorgenza a carico di quest'ultimo del procedimento penale n. 6265/2020 R.G.N.R., conclusosi con l'assoluzione dello stesso), non appare possibile considerare di particolare tenuità l'offesa arrecata ai beni interessi tutelati dalla norma incriminatrice.
Sulla scorta delle considerazioni effettuate va, quindi, affermata la penale responsabilità di Bu.Lu. in ordine al reato ascrittogli.
Quanto al trattamento sanzionatorio, appaiono sussistere nel caso di specie ragioni di meritevolezza tali da consentire il riconoscimento all'odierno imputato delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi all'uopo valutare lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale del Bu., con conseguente evidente vantaggio in termini di economia processuale.
Tanto premesso, considerati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e avuto riguardo specialmente alle modalità dei fatti, si ritiene equo irrogare a Bu. Luigi la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena inflitta. Alla condanna segue, inoltre, a norma dell'art. 535 c.p.p., in capo all'odierno imputato l'obbligo di pagamento delle spese processuali.
Sussistono, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti, i presupposti formali e sostanziali per la concessione al Bu. dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, consentendolo l'entità della sanzione inflitta all'odierno imputato e lo stato di incensuratezza dello stesso, che consente la formulazione di un positivo giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati. Ne consegue che non sussistono nel caso di specie le condizioni per la sostituzione della pena detentiva applicata al Bu. con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 1. 689/1981. Alla luce dei carichi di lavoro, si fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Bu.Lu. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola il 15 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2024.