Tribunale Trieste, 29/05/2024, n.365
In tema di frode assicurativa, la responsabilità penale degli imputati non può essere affermata in assenza di prove certe circa la falsità del sinistro denunciato. Il sospetto di comportamenti fraudolenti, pur legittimato da circostanze anomale o irregolari, non è sufficiente a fondare una condanna, richiedendosi la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio del concorso degli imputati nella condotta illecita.
Svolgimento del processo
Con decreto del 7 aprile 2021 gli imputati erano chiamati a rispondere del reato continuato loro concorsualmente ascritto in rubrica.
All'udienza del 10 settembre 2021, dichiarata l'assenza degli imputati, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 4 marzo 2022, comparso il Gi. e revocatane l'assenza, erano esaminati i testi Zi.An., Ma.Vi. e Fa.Da. e, alla successiva udienza del 21 ottobre 2022, il teste Ro.An.; revocata a seguito di rinuncia l'ammissione dei testi del pubblico ministero, Di.Al., e della parte civile, Va.Lu., erano acquisiti i documenti dimessi dal pubblico ministero (fo. (…)) e dalla difesa di parte civile (fo. (…)).
All'udienza del 12 maggio 2023 erano esaminati il teste della parte civile De.Re., l'imputato Gi. e il teste Ca.Gi. ed erano acquisite relazione investigativa, fattura di noleggio e perizia relativa alla vettura di Ma.Vi.
Il 24 novembre 2023 veniva esaminato il teste Ri.Gi., ammesso dal Tribunale ex art. 507 c.p.p..
All'odierna udienza, infine, dato atto del mutamento del giudicante, le parti prestavano il consenso all'utilizzazione delle prove in precedenza acquisite, all'esito della discussione, concludevano come in atti e il Tribunale pronunciava come da dispositivo.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale di dover pervenire a pronuncia assolutoria relativamente ad entrambi gli imputati.
1. La ricostruzione del fatto
Con atto pervenuto il 21 dicembre 2015 l'avv. Di. richiedeva ad Al., in nome e per conto della società Ad. s.r.l., cessionaria del credito di Ma.Vi., nonché in nome e per conto della società Gi. s.r.l., il risarcimento dei danni cagionati dall'assicurato Al. Sa. a seguito dell'incidente stradale avvenuto in Moncalieri (TO) il 30 novembre 2015.
Il teste Zi. ha riferito che si trattava di un tamponamento a catena: la Polo, guidata da Sa., aveva tamponato la Mercedes, locata a Gig s.r.l. e guidata da Gi., che aveva a sua volta urtato la Fiat Grande Punto, guidata da Ma..
Nell'indagine avviata dalla Compagnia, la Polo non veniva messa a disposizione del perito incaricato di valutare i danni, mentre la Mercedes e la Fiat non potevano essere viste prima della loro riparazione; la Ca. era indicata quale luogo di riparazione sia della Mercedes che della Fiat; Sa. era indicato quale proprietario della Polo ma il proprietario al momento del sinistro risultava essere tale Ma.Sa.; presso la sede da visura della citata Carrozzeria, in Moncalieri, via (…) n. 4, non veniva rinvenuta alcuna attività riconducibile alla carrozzeria; all'indirizzo diverso indicato nella fattura relativa alle riparazioni eseguite sul veicolo Mercedes (Moncalieri, Corso (…)) non veniva rinvenuta la presenza di tale impresa ma quella di un'altra Carrozzeria denominata Gm.; la Polo, la Ad. s.r.l. e la Ca., ma anche l'avv. Di., comparivano in altre vicende analoghe denunciate dalla Compagnia.
De., proprietario del capannone di Moncalieri Corso (…), ha dichiarato di non averlo mai locato al Li. e alla sua società; purtuttavia, egli l'aveva visto di fatto costantemente presente sul luogo, in contatto con i diversi soggetti cui aveva nel tempo locato il capannone, adibito effettivamente a carrozzeria, prima e dopo il fatto; Lo. gli aveva anche ad un certo punto chiesto di subentrare ma poi non se ne era fatto nulla.
Il teste Ma. ha dichiarato di avere avuto la Fiat in eredità da suo padre e che un giorno l'aveva ritrovata, dove l'aveva parcheggiata, danneggiata al paraurti posteriore; si era rivolto a un carrozziere di Torino (tale Pi.) che, essendo molto occupato, gli aveva detto che avrebbe fatto fare il lavoro a un altro carrozziere; si era infine recato di persona presso una carrozzeria in Corso Trieste a Moncalieri dove gli avevano detto che sarebbe stato contattato da un perito, come in effetti poi avvenuto; infine l'auto gli era stata restituita riparata dalla carrozzeria ma non aveva pagato nulla (chiestogli chi pensava avesse pagato, aveva risposto che era stato ingenuo e si era fidato delle assicurazioni di essere "coperto"…pur non credendo di avere avuto all'epoca una kasko); in ogni caso, ha disconosciuto un incidente in modalità tamponamento multiplo e la sua firma nell'atto di cessione del credito (fo. 103) perché non firmava mai con una sigla ma sempre per esteso, e, con minore nettezza, anche quella su una parte del CAI (fo. 86-87); non conosceva l'avv. Di. e la ADR.
Il luogotenente Ro. ha riferito che la vicenda si inseriva in una multi-querela fatta da Al. comprendente circa 80 falsi sinistri, verificatisi nella zona di Torino e provincia.
Da Ri.Gi., che aveva periziato uno dei veicoli danneggianti, era stato sollevato un dubbio sulla reale esistenza della carrozzeria (la Lg. Service di Li.Gi.) che avrebbe riparato una delle vetture coinvolte; i Carabinieri di Moncalieri non avevano fornito dati incontrovertibili sull'operatività di tale carrozzeria, anche perché l'indagine era stata di quattro anni successiva ai fatti.
Erano stati sentiti i protagonisti della vicenda (i periti, Fa., Gi., Sa., Ma., Li., Di.) che avevano rilasciato dichiarazioni contrastanti e non avevano permesso di ricostruire nel dettaglio i fatti.
Il perito Ri. ha dichiarato di aver visto la Fiat del Ma. (non sapeva da chi portata), già riparata, e accertato strumentalmente l'effettività della riparazione, pur non avendo potuto avere riscontro dall'esame della vettura tamponante; Ma. aveva detto di aver firmato la cessione del credito ma riferita solo al noleggio della vettura sostitutiva.
L'imputato Gi., procuratore e socio della Società Gi. s.r.l. e conducente della Mercedes, ha confermato il tamponamento, la redazione immediata del CAI, il fatto che in azienda avevano visto le conseguenze dello stesso sull'autovettura, la riparazione presso la Lg., indicatagli da tale Pu. (teste deceduto nelle more), l'accompagnamento presso tale carrozzeria da parte del Ca., il pagamento della fattura per poter ritirare l'auto, l'incarico al Di., anche se egli non aveva mai visto e letto la richiesta di risarcimento avanzata dal legale in nome e per conto della Gi. (fo. 85).
Il teste Fa., socio del Gi. nella Gi., ha confermato di aver saputo del tamponamento multiplo nel quale era rimasta coinvolta la Mercedes locata alla sua società, guidata nell'occasione da Gi.; aveva visto l'auto danneggiata ma, del tutto probabilmente, solo in fotografia; l'auto era stata portata in una carrozzeria, prima indicata come di Torino e poi nella Lg. di Moncalieri; la società aveva con un bonifico pagato la fattura per le riparazioni per poter ritirare l'auto (fattura quietanzata a fo. (…)); avevano incaricato (fo. (…)) l'avv. Di. per recuperare l'importo pagato, posto che il sinistro era stato causato da altri, ma nulla era stato in effetti recuperato.
Ca.. dipendente della Gi., ha confermato le circostanze riferite dal Gi., di aver visto la vettura incidentata, con danni nella parte anteriore e in quella posteriore, e di avere accompagnato Gi. presso una carrozzeria di Moncalieri.
2. La valutazione delle prove.
Non è possibile affermare con la dovuta sicurezza che il sinistro stradale in questione non si sia in effetti verificato.
Ciò in ragione delle deposizioni dei testi Fa. e Ca. oltre che delle dichiarazioni del Gi. il quale, peraltro, avrebbe concorso nella frode "uscendone",
per quanto consta, pur avendo astrattamente ragione, con il danno della fattura dell'8 gennaio 2016 per 6.300 Euro, pagata poco dopo il sinistro, da parte della sua società, per le riparazioni eseguite.
Il sospetto legittimo, originato dalle molte, analoghe vicende che avevano avuto al centro la Lg., avrebbe riscontro, nel caso di specie, nel fatto che Sa. non aveva messo la propria Polo a disposizione del perito incaricato di valutare i danni e dal disconoscimento da parte del Ma. dell'incidente, nelle modalità descritte, e delle sue firme nell'atto di cessione del credito sul CAI.
E però:
-al di là dell'irregolare situazione formale, Li. certamente era di fatto presente nel luogo in cui si svolgeva altrettanto certamente attività di carrozzeria e, per giunta, diversi testi hanno confermato che le auto proprio in quella carrozzeria vennero effettivamente portate per la riparazione;
-che la deposizione del Ma. appare incerta e deficitaria su diversi aspetti: in punto firme, laddove la sua sottoscrizione sulla carta di identità (fo. 104) non appare ictu oculi incompatibile con quelle apposte sugli atti di rilievo nel presente processo; laddove non sa spiegare il mancato pagamento della riparazione di un danno estraneo al sinistro in questione e, infine, quando non ricorda o non sa spiegare tempi e circostanze dell'incidente effettivamente subito, del ritiro della vettura, della parte avuta nella verifica del perito dell'assicurazione, della cessione del credito "solo" per l'auto sostitutiva.
Tali perplessità non consentono di fondare la responsabilità sulle sole dichiarazioni del Ma..
Ma anche a credere alla versione di costui - invero, non essendone in alcun modo responsabile, non avrebbe avuto alcun interesse a disconoscere il sinistro - non potrebbe affatto escludersi che Ma. sia stato effettivamente messo in mezzo, utilizzando Li. i dati di cui era entrato in possesso in occasione della riparazione del danno al paraurti, riferito dallo stesso Ma. ed estraneo al tamponamento in questione.
Ciò però non può che rimandare ancora una volta a Li. (neppure imputato) quale artefice della truffa: ma il previo concerto di costui con Gi. non è provato, ed è anzi fortemente contrastato da quanto detto in premessa; quello con Sa. non è stato neppure indagato e agli atti dovrebbe unicamente reggersi sulla circostanza, in sé per nulla dirimente, della mancata messa a disposizione del veicolo al perito dell'assicurazione.
Di più, è il teste Zi. a riferire che la Polo in questione risultava coinvolta in un sinistro del 19 settembre 2015, come tamponata, che la riparazione era avvenuta ancora presso la Lg. e che anche in quel caso vi era stato il patrocinio dell'avv. Di.: da un lato, ciò dimostra che la Lg. era in possesso anche dei dati del Sa. e dell'auto (verosimilmente ancora intestata al di lui padre), dall'altro, non apporta elementi, incontrovertibili, di una sua partecipazione alla (ennesima?) truffa di cui all'odierna contestazione.
Per la complessiva incertezza del quadro probatorio, in primo e assorbente luogo in ordine alla stessa falsità dell'incidente denunciato, gli imputati andranno mandati assolti dal reato ascritto, sebbene nei termini di cui all'art. 530, secondo comma c.p.p., perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.,
ASSOLVE
Gi.Fa. e Sa.Sa. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni 90 ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.
Così deciso in Trieste il 15 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2024.