Tribunale Nola, 10/09/2024, n.1615
Il delitto di furto ex art. 624 c.p. richiede l’impossessamento di cosa mobile altrui con il dolo specifico di trarne profitto, inteso come qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale. L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento si configura quando l’agente utilizza strumenti o metodi finalizzati a occultare la refurtiva e a superare eventuali misure di sicurezza. Tuttavia, l’aggravante di esposizione alla pubblica fede non è applicabile se il bene è sotto sorveglianza attiva o specifica. La concessione delle attenuanti generiche può prevalere sulle aggravanti qualora emergano elementi di resipiscenza immediata e collaborazione dell’imputato.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in sede del 09.09.2021 Ch.Mi. veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Nola per l'udienza del 11.11.2022. Alla predetta udienza il Giudice disponeva la rinotifica del decreto di citazione e del verbale dì udienza nei confronti dell'imputata presso il domicilio eletto, nonché, in caso di esito negativo, presso il difensore. Il giudice disponeva altresì la rinotifica del decreto di citazione nei confronti della persona offesa e, all'esito, rinviava il processo all'udienza del 10.05.2022.
Alla summenzionata udienza il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputata regolarmente citata e non comparsa. Successivamente, preso atto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore, Avv. Po., e nulla osservando il PM, rinviava il processo all'udienza dell'11.10.2022, con sospensione dei termini di prescrizione.
In tale data, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento; le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed il Giudice, attestata la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza. Con il consenso delle parti si procedeva all'acquisizione della CNR, redatta a cura del teste Ge.Gi., con esclusione della querela; quest'ultimo veniva, poi, escusso con domande a chiarimento. Di seguito, il PM chiedeva l'acquisizione dei cartellini di abbigliamento a" esibiti al teste e il Giudice ne disponeva l'acquisizione. All'esito, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 07.03.2023.
All'anzidetta udienza il Giudice, stante l'assenza dei testi di lista del PM, rinviava il processo all'udienza del 3.10.2023
A tale udienza il PM produceva copia della notifica della citazione disposta nei confronti della persona offesa e il Giudice, stante l'assenza ingiustificata della stessa, disponeva nei suoi confronti l'ammenda di Euro 200,00, rinviando il processo all'udienza del 05.03.2024.
Alla predetta udienza si procedeva all'escussione della teste Ta.An. ed il Giudice revocava l'ordinanza con cui la stessa era stata ammendata. Veniva, poi, escusso il teste Sc.Fa. e all'esito il Giudice rinviava il processo all'udienza del 10.09.2024 per esame imputato e discussione. All'odierna udienza, assente l'imputata, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a concludere, sulle conclusioni delle parti, a seguito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza come da dispositivo letto in udienza, con motivi contestuali della decisione.
Motivi della decisione
Il materiale istruttorio in atti consente di ricostruire nei termini seguenti la vicenda processuale.
INFORMATIVA P.G. - DOMANDE A CHIARIMENTO TESTE P.G.
Dall'informativa di reato, redatta a cura dell'App. Gi.Ge. (e ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti), emergeva che, in data 7 novembre 2018, la pattuglia automontata composta dagli agenti di p.g., App. Ge. e Car. Da.Zi., nel corso di un servizio perlustrativo nel comprensorio dei comuni del Nolano, su ordine della Centrale Operativa di Nola, si recava presso il negozio di abbigliamento "ZA.", sito all'interno del centro commerciale "Vu.", in località (...). L'intervento veniva richiesto a seguito di fermo, eseguito dagli addetti alla sicurezza interna ed esterna del franchising, di una cittadina straniera, resasi responsabile del furto di alcuni capi di abbigliamento. Giunte sul posto verso le ore 18:10 circa, le forze dell'ordine registravano la presenza di una donna, successivamente identificata nell'odierna imputata, Ch.Mi., individuata quale autrice del fatto. Quest'ultima, infatti, veniva notata dall'addetto alla sicurezza, Sc.Fa., nel momento in cui frettolosamente e in maniera goffa si dirigeva all'uscita del negozio, portando con sé una borsa con tracolla vistosamente piena oltre la sua capienza, lasciando presumere che in essa vi fosse occultata della refurtiva. Pertanto, lo Sc. decideva di seguirla fino ai parcheggi esterni e, unitamente alla Guardia Giurata An.Po., dipendente dell'Istituto di vigilanza Prestige, fermava la donna con il pretesto di chiederle delle informazioni. A quel punto, la stessa ammetteva la propria responsabilità in ordine all'accaduto e, di seguito, estraeva dalla borsa la refurtiva (nello specifico: due maglioni di colore azzurro marchio ZA. dal valore complessivo pari ad Euro 99,00 con n. articolo (...), taglia s; un cappotto di colore beige, marchio ZA., dal costo di Euro 69,95, contrassegnato dal n. (...)) e la restituiva ai presenti.
Di seguito, la donna veniva accompagnata presso il negozio in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e Ta.An., responsabile interna e addetta alla sicurezza, informava la dirigenza dell'accaduto. Gli operanti di p.g., giunti presso il negozio, raccoglievano poi la denuncia sporta nei confronti della donna dalla Dirigenza del negozio. In quella stessa sede, inoltre, l'odierna imputata mostrava pentimento per quanto compiuto, spiegando che le sue azioni fossero dipese da un perdurante stato di malessere conseguente alla perdita del proprio lavoro di segretaria presso un noto studio medico del capoluogo partenopeo, la stessa non solo restituiva quanto sottratto, ma chiedeva scusa e si offriva di pagare la merce pur senza ritirarla.
Dai controlli esperiti presso la Banca dati Interforze, l'autrice del reato risultava incensurata. Inoltre, la stessa, in possesso di documenti regolari e residente in Italia già da molti anni, raccontava nel dettaglio le azioni compiute, spiegando di essersi recata nei camerini, ove procedeva a strappare via i sistemi di antitaccheggio, per poi portarsi all'esterno e dirigersi al suo motoveicolo. Sentito nel corso dell'istruttoria, il teste di P.G. Gennarelli riferiva di non ricordare se il negozio fosse munito di impianto di videosorveglianza, aggiungendo, tuttavia, che sicuramente all'interno dei camerini, dove l'imputata rimuoveva l'antitaccheggio, non fossero installate telecamere per motivi di privacy.
I due testi escussi Ta.An. e Sc.Fa. non aggiungevano elementi a quanto riportato nella CNR.
La Ta. ricordava vagamente la vicenda specificando di sporgere diverse denunce all'anno per fatti simili mentre lo Sc. non ricordava i fatti essendo trascorsi diversi anni.
Alla luce di quanto premesso, nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità penale dell'imputata per l'ascritto.
In punto di diritto si osserva che il reato previsto dall'art.624 c.p. richiede per la sua configurabilità l'impossessamento di cose mobili altrui al fine specifico di trarre profitto. Sul punto non vi è dubbio che l'impossessamento richieda il raggiungimento della piena signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'autore del furto. Inoltre, l'elemento psicologico del delitto è descritto nel disposto dell'art. 624 c.p. stesso, attraverso le parole "al fine di trarne profitto per sé o per altri".
Questa esplicazione sta a significare che per aversi furto non basta che la condotta sia contraddistinta dal dolo, ma che occorre un dolo specifico, il quale si sostanzia nella coscienza e volontà della sottrazione e dell'impossessamento con la consapevolezza che trattasi di cose altrui, cui si accompagna il fine di trarre dalla cosa sottratta un profitto per sé o per altri. Dunque, per configurarsi il reato, l'agente deve aver agito con coscienza e volontà di sottrarre e impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne un profitto, che può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. Tant'è che "la sottrazione di un oggetto, fatta con intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento in causa essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato" (Cass., Pen., Sez. II, sent. n. 11027/2004).
Tanto premesso nessun dubbio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 624 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento stante l'utilizzo della borsa per l'occultamento della merce mentre va esclusa l'aggravante contestata delle cose esposte alla pubblica fede, atteso che se è vero che in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che nel caso di specie nei camerini risultava comunque non presente, il quale anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante.
Nel caso che ci occupa la presenza della sorveglianza privata ben può integrare il requisito richiesto dalla suprema Corte della sorveglianza sul bene.
Le risultanze processuali - fondate sull'attività investigativa svolta da verbalizzanti qualificati di P.G. intrinsecamente credibili, sorreggono pienamente l'ipotesi accusatoria e non appaiono smentite da elementi di opposto tenore.
Nel caso di specie la riconducibilità dell'azione criminosa all'odierna imputata è facilmente ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali e dal dato che la stessa era ancora presente nel supermercato al momento dell'arrivo dei militari unitamente alla merce sottratta.
Tanto premesso, le risultanze processuali hanno dimostrato, senza alcuna possibile lettura o interpretazione alternativa, che l'azione delittuosa come sopra descritta è stata perpetrata dall'odierna imputata.
Infine va rilevato che l'imputata da parte sua, si è mostrata subito pentita in fase di indagini dell'occorso e ha offerto di pagare la merce senza ritirarla.
Le circostanze, le modalità del fatto e la quasi flagranza di reato - comprovano sia l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, sia della preordinazione dolosa dell'imputata. Venendo al trattamento sanzionatorio, considerata la resipiscenza dell'imputata nell'immediatezza del fatto quale elemento positivo per poter concedere le circostanze attenuanti generiche all'odierna imputata in misura prevalente alla contestata aggravante, tenuto conto di tutti i parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo irrogare alla Ch. la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa (Pb mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche sino alla pena inflitta).
Consegue inoltre per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti e le condizioni per concedere all'imputata ai sensi dell'art. 163 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputata colpevole del reato a lei ascritto e, esclusa l'aggravante di cui all'art 625 n. 7, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Così deciso in Nola il 10 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2024.