Tribunale Campobasso, 07/08/2023, n.365
La ratio sottesa all'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.
Svolgimento del processo
Con decreto del 07.04.2022, il pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di Co.Ra., per i reati di cui in rubrica. All'udienza del 16 settembre 2022, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato, si costituiva parte civile Di.Mi. e, in mancanza di questioni preliminari veniva aperto il dibattimento e richiesti ed ammessi i mezzi istruttori. All'esito, sulla conclusione delle parti, il processo veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava lettura.
Diritto
Motivi della decisione
Come si evince dalla testimonianza di Pe.Lo., all'epoca dei fatti in servizio presso il NOR dei carabinieri di Bojano, in data 20.06.2021, nel corso di in normale turno di servizio, la pattuglia di cui faceva parte unitamente a Ze.An., veniva inviata alla via (…) a Bojano dove era occorso un incidente stradale: giunti sul posto, scorgevano l'odierno imputato a terra, vicino ad una moto, in stato di incoscienza, con i sanitari del 118 già presenti che gli prestavano assistenza. I due militari operanti, quindi, si limitavano ad effettuare i rilievi dell'incidente e a richiedere all'ospedale di questo capoluogo, dove il prevenuto era stato portato per le cure del caso, gli esami ematochimici che, una volta acquisiti, evidenziavano la presenza di un alto tasso alcolemico (2,52 g/l) nel sangue del Co.Ra. e la presenza di sostanze stupefacenti tipo cocaina, come si evince dal referto medico acquisito agli atti.
Siffatte risultanze istruttorie, ad avviso del giudicante, pongono in luce la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'illecito di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2 bis, C.d.S.: l'elevato tasso alcolemico nel sangue del Co.Ra., unitamente alla folle velocità con cui guidava il suo motociclo all'interno del centro abitato e alla circostanza che non poneva in essere manovre di frenata rappresentano, a parere di questo giudicante, indizi gravi, precisi e concordanti dello stato di alterazione psicofisica in cui versava l'odierno imputato al momento dell'incidente.
Tali risultati, quindi, appaiono idonei a fondare la responsabilità del prevenuto in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e alla aggravante a lui contestata atteso che la collisione con altro veicolo costituisce un'ipotesi di "incidente stradale".
Né è possibile escludere il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso dalle prove utilizzabili per la decisione perché al prevenuto non è stato dato l'avviso che avrebbe potuto farsi assistere da un difensore prima che il prelievo venisse eseguito: come riferito dal teste Pe., infatti, tale referto veniva acquisito dai carabinieri dopo che i sanitari avevano proceduto al prelievo dei liquidi biologici e la ricerca di alcol e droghe nel sangue del prevenuto era stato disposto autonomamente dai sanitari a fini diagnostici, nell'ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, senza che alcuna richiesta fosse loro pervenuta dai carabinieri. Secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi delle norme succitate, non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (v. Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 Ud. - dep. 05/03/2020 - Rv. 278676; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019 Ud. - dep. 18/03/2019 - Rv. 275281). Con le predette sentenze, si è chiarito che la ratio sottesa all'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. Poiché nel caso di specie è emerso che i carabinieri si sono limitati ad acquisire i risultati degli esami ematoclinici, è di tutta evidenza che tali esami possono essere utilizzati per fondare la responsabilità del Co.Ra. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.
Ritenuta, quindi, la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2 bis, C.d.S., ritenuto di non poter concedere allo stesso le attenuanti generiche atteso che circolava su un motoveicolo che non era omologato per circolare su strada e senza la patente di guida che gli era stata sospesa, la pena equa da comminare allo stesso si reputa essere quella di 4 di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda (pena base mesi 6 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, raddoppiata ai sensi del comma 2 bis C.d.S.
Nulla osta alla concessione della sospensione condizionale della pena.
All'affermazione di responsabilità consegue la sospensione della patente di guida intestata al Co.Ra. per la durata di mesi 6 ed il fermo amministrativo del motoveicolo mod. TM300 targato (…) per la durata di giorni centottanta.
Nulla osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Non si ritiene di poter condannare il prevenuto al risarcimento del danno alla costituita parte civile: come risulta dai documenti acquisiti a richiesta della difesa, la sig.ra Di.Mi. si è costituita parte civile anche nel procedimento per lesioni riportate nel sinistro causato dalla condotta di guida in stato di ebrezza del Co.Ra., oggetto del presente procedimento, ed ha accettato la somma di Euro 2.507,01 quale risarcimento per tale sinistro: la liquidazione del danno nell'ambito del presente procedimento costituirebbe una duplicazione del risarcimento.
Diversamente deve argomentarsi per quanto riguarda il reato di cui all'art. 187 C.d.S.: com'è ormai noto, l'assunzione di sostanze stupefacenti lascia residui nell'organismo per molto tempo, tanto che se ne rinvengono tracce anche a distanza di settimane. Appare impossibile, pertanto, stabilire con sufficiente grado di certezza se il prevenuto si trovasse in stato di disarmonia psicofisica a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti o se, invece, tale stato era dovuto solo all'assunzione, comprovata, di alcol. Né gli esami diagnostici compiuti presso il presidio ospedaliero di Campobasso hanno fornito elementi positivi in merito: per tale fattispecie, pertanto, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione con la pertinente formula.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e seguenti c.p.p., dichiara Co.Ra. colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2 bis C.d.S. e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Dispone la sospensione della patente di guida intestata al Co.Ra. per la durata di mesi 6 ed il fermo amministrativo del motoveicolo mod. TM300 targato (…) per la durata di giorni centottanta (180).
Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 187 C.d.S. perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni 90.
Così deciso in Campobasso il 26 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2023.