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Opere abusive in zona vincolata: condanna per violazione di sigilli e normativa antisismica (Giudice Giusi Piscitelli)

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Tribunale Nola, 10/01/2022, (ud. 08/11/2021, dep. 10/01/2022), n.2162

L'esecuzione di lavori edilizi senza i titoli abilitativi richiesti, in zone sismiche e di rilevante interesse pubblico, costituisce violazione della normativa urbanistica, antisismica e paesaggistica. La regolarizzazione mediante SCIA in sanatoria estingue i soli reati urbanistici, mentre persiste la responsabilità penale per le violazioni di sigilli e delle norme paesaggistiche e antisismiche.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM in data 5.9.2017, l'imputata Sa. Ma. era chiamata a rispondere dinanzi al Tribunale di Nola dei reati a lei ascritti in rubrica all'udienza del 12.2.2018.

Dichiarata l'assenza dell'imputato, in data 12.2.2018 si costituiva la parte civile Comune di (omissis) (difesa dall'avv.to Ma.).

All'udienza del 15.10.2018 il Giudice procedeva all'apertura del dibattimento, ammetteva le prove richieste dalle parti; era escusso il teste MI. To. con revoca del teste La Ma. cui le parti rinunciavano.

In data 15.4.2019 le parti formulavano istanza di riunione con il procedimento n. 667/19 pendente dinanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, dott.ssa Ca.. In data 23.9.2019, letto il provvedimento del Presidente di Sezione, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n. 667/19 al procedimento n. 271/18.

Le parti prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti e delle prove orali già assunte Era così escusso il teste, in servizio presso l'UTC del comune di (omissis) ex art. 195 c.p.p.

Il 27.1.2020 era escusso il teste MI. TO. e, con il consenso delle parti era acquista, la relazione di Servizio a firma del teste nonché documentazione relativa alla rimozione dei sigilli ed apposizione e rilievi fotografici.

In data 4.5.2020 il processo era rinviato per emergenza epidemiologica, con sospensione dei termini fino al 30.6.2020.

Alla successiva udienza del 7.12.2020 fissato per esame dell'imputato ed escussione testi della difesa, il processo era rinviato per assenza dei testi.

Seguivano ulteriori rinvii (udienza del 29.3.2021 per adesione del difensore all'astensione programmata; udienza del 24.5.2021 per impedimento del difensore), poi all'udienza del 13.9.2021 era escusso il teste della difesa D'AT. Pa.; con acquisizione della SCIA in sanatoria, relazione tecnica asseverata e comunicazione avvenuto ripristino.

In data 8.11.2021, ritenuta chiusa l'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni rassegnate delle parti, riportate a verbale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo della sentenza.

Il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 4.5.2020 al 30.6.2020: dal 24.5.2021 (per 60 gg)

****

Dalle fonti di prova, orali e documentali, assunte nel corso del dibattimento si evince quanto segue.

In data 11 gennaio 2017, nel corso di controllo del territorio, gli agenti del Comando Polizia Municipale del Comune di (omissis) accertavano che presso l'immobile di proprietà dell'odierna imputata, sito in via (omissis) n. (omissis), identificato catastalmente al foglio (omissis) part. (omissis), erano in corso di esecuzione lavori edilizi senza autorizzazione.

In particolare erano già realizzato un ampliamento del fabbricato già esistente con la costruzione di una struttura composta da travi verticali ed orizzontai di acciaio zincato, bullonate tra loro, fissate al suolo mediante piastre a loro volta ancorate in blindi di cemento armato.

La struttura si componeva di otto pilastri di cui due sottostanti al fabbricato con sovrastanti sei travi, privo di coperture e senza pavimentazione, della superficie di 48 mq.

Al momento del sopralluogo i lavori non erano ultimati.

Le opere edilizie prive di titolo autorizzativo ricadono in zona definita "di notevole interesse pubblico" nonché zona sismica (di II° categoria di grado di sismicità S9).

La PG procedeva al sequestro nonché all'apposizione dei sigilli, debitamente comunicata all'imputato, designata quale custode.

In data 8.2.2017 era emessa ordinanza di ingiunzione da parte del Comune di (omissis), notificata alla Sa. in data 23.2.2017, con cui l'Ente imponeva di demolire le opere entro 90 giorni.

L'imputata pertanto chiedeva al PM il dissequestro temporaneo dell'area al fine di provvedere al parziale ripristino dello stato dei luoghi, fatta eccezione per una porzione dell'opera realizzata che la cui rimozione, secondo prospettazione difensiva, avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio.

Con SCIA in Sanatoria il Comune di (omissis), prot. 8997 del 24.4.2017, previa demolizione delle opere abusivamente realizzate, assentiva in sanatoria la porzione di opera non rimossa per motivi statici costituita da "una struttura in ferro costituita da n. 4 pilastri in ferro travetti e pannelli, posta sottostante lo sballo del vecchio fabbricato e interessante una superficie di mq 5,40 circa.". Con il medesimo provvedimento si sollecitava la Sa. a munirsi della necessaria autorizzazione sismica.

In data 22.6.2017 era eseguita la rimozione temporanea dei sigilli.

In data 4.7.2017, in seguito all'accertamento del ripristino parziale dello stato dei luoghi, la Polizia Municipale provvedeva a riapporre i sigilli in presenza della proprietaria nonché custode Sa. Ma. (cfr. verbale in atti prot. 4.7.2017).

Altresì emergeva che in data 14.3.2018, personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di (omissis), accertava che sui medesimi luoghi di causa vi era stata una ulteriore violazione, in quanto, violando i sigilli riapposti in data 4.7.2017 era stata nuovamente realizzate delle opere abusive, simili a quelle realizzate nell'anno 2017, pertanto si procedeva al sequestro dell'area (cfr. deposizione del teste AL. resa in data 27.1.2020).

La difesa dell'imputata produceva SCIA in Sanatoria il Comune di (omissis), prot. 8997 del 24.4.2017 nonché relazione asseverata del tecnico di fiducia D'AT. Pa., sentito sul punto.

Ciò posto, alla luce delle emergenze istruttorie può certamente concludersi che le opere in contestazione erano realizzate da SA. Ma., proprietaria del bene, senza i titoli abilitativi necessari, quali il permesso di costruire; altresì trattandosi di opere ricadenti in zona sismica e di notevole interesse pubblico era necessaria la denuncia al competente ufficio tecnico regionale nonché senza l'autorizzazione prescritta paesaggistica.

Orbene, ritiene il Tribunale possa pervenirsi ad una sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 per estinzione del reato. Invero, dall'istruttoria è emerso che l'imputata otteneva dal Comune di (omissis) una SCIA in sanatoria.

In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

Pertanto, deve affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputata SA. Ma. per i fatti a lei ascritti ai capi b) e c) della rubrica - quest'ultimo qualificato ai sensi dell'art. 181 comma 1 D.LGS. 42/2004.

L'imputata va ritenuta penalmente responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al reato di cui agli artt. 93 e 95 D.P.R. 380/01 sulla scorta della evidente mancata ottemperanza degli adempimenti che sarebbero stati necessari per eseguire le opere in zona sismica.

È pacifico che, in tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti d'interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d'interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche presuppone soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Cassazione penale, sez. III, 08/10/2008, n. 46081).

Di recente sul punto si è nuovamente espressa la Corte di legittimità ribadendo che, qualsiasi intervento in zona sismica, anche non in cemento armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire preventivi controlli e necessita, inoltre, del rilascio del preventivo titolo abilitativo (cfr. l'ordinanza n. 14761/2019 "tutte le costruzioni realizzate in Zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento.").

Come emerge dagli atti, il Comune di (omissis) è stato classificato zona sismica di II categoria.

L'imputata va ritenuta poi penalmente responsabile per il reato di cui all'art. 181 comma 1 d.lgs. 42/2004, così riqualificato il reato contravvenzionale contestato al capo c) della rubrica.

L'art. 181 comma 1 punisce, con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.

Il comma 2, 1 bis, invece prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, tra l'altro, qualora i lavori di cui al comma 1 ricadono "a) su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori".

Come è nota a seguito la sentenza n° 56 del 2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della citata fattispecie – art. 181 comma 1 bis lett. a)- in relazione all'art. 3 e 27 Cost., in quanto irragionevole sotto il profilo della severità della pena (da 1 a 4 anni di reclusione) prevista a prescindere dalle dimensioni dell'immobile, rispetto all'ipotesi di cui alla lett. b), punita con la medesima pena, ma ben più grave in quanto relativa solo agli immobili e alle aree tutelate per legge di cospicue dimensioni (ampliamenti superiori al 30% della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa ampliamenti superiori a 750 mc o nuove costruzioni con volume pari a 1000 mc).

Per effetto della citata sentenza, quindi, anche per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento amministrativo, come nel caso di specie, si configura il delitto di cui all'art. 181 comma 1 bis solo in relazione alle opere il cui volume supera i citati limiti quantitativi. Negli altri casi, invece, la fattispecie va ricondotta al primo comma e, quindi, al reato contravvenzionale.

Per effetto della predetta sentenza - parzialmente dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del comma 1 bis, lettera a) dell'art. 181 della legge 42/2004 nella misura in cui i lavori "ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori" -allora la condotta in questione, tenuto conto delle dimensioni dell'opera, non configura il reato di cui al comma 1 bis dell'art. 181 l. 42/2004, ma il reato di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Difatti, si tratta di un ampliamento di circa 125 mc (48 mq di superficie moltiplicato per 2.60 m di altezza) che pertanto, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, rientra nel reato contravvenzionale di cui al comma 1 dell'art. 181 1. 42\04, con conseguente derubricazione in tal senso del contestato reato sub c).

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (181 comma 1 quinquies).

Nel caso di specie considerato che il ripristino è avvenuto dopo la notifica dell'ordinanza di ingiunzione, la rimessione in pristino non dà luogo ad estinzione del reato.

Infine, ritiene il Tribunale che quanto emerso dalla deposizione del teste di PG, documentalmente riscontrata dai verbali di sequestro e dai rilievi fotografici, non lasci dubbi in ordine alla sussistenza del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 c.p., contestato al

capo d) della rubrica nel procedimento riunito ed alla penale responsabilità della Sa..

Ed invero, al fine di proseguire la realizzazione delle opere abusive, Sa. in qualità di proprietaria dell'immobile e custode del bene immobile non esitava a violare i sigilli legittimamente apposti dalla P.G. (in data 4.7.2017) al fine di assicurare la conservazione della cosa ed evitare che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze.

La responsabilità per il reato di apposizione dei sigilli deve essere attribuita all'imputata in quanto proprietaria dell'immobile come desumibile dalla documentazione in atti, tra cui le istanze di volte ad ottenere il dissequestro temporaneo dall'immobile.

L'aggravante della violazione della custodia giudiziaria va ritenuta sussistente poiché nel verbale di sequestro e di riapposizione dei sigilli del 4.7.2017, l'onere della custodia risultava attribuito alla stessa all'imputata, incarico nuovamente affidato alla Sa. la quale accettava con apposizione della propria sottoscrizione in calce al verbale, venendo edotta degli obblighi connessi alla qualità assunta.

Si evidenzia infine che i capi di imputazione a), b) e c) contestati nel procedimento riunito n.667/19 mera duplicazione delle contestazioni di cui ai capi a), b), c) del procedimento n. 271/18.

Invero la nuova costruzione abusivamente realizzata dopo la rimessione in pristino realizzata nell'anno 2017 non è stata contestata all'imputata.

Sul punto si evidenzia che "Il divieto di un secondo giudico per il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione ed accertata con la sentenza irrevocabile, ma non anche l'eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato." (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19354 del 21/04/2015 Cc. (dep. 11/05/2015) Rv. 263514-01).

Pertanto, si dispone la trasmissione degli atti al PM in ordine alla nuova costruzione realizzata ed accertata in data 14.3.2018.

Quanto al trattamento sanzionatorio, sono emersi elementi positivamente valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (oltre allo stato di incensuratezza il comportamento collaborativo nel corso del processo) da valutarsi in misura equivalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 349 comma 2 c.p.

Pertanto, valutati tutti i criteri cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., pare congruo condannare l'imputata alla pena complessiva di anni uno e mesi tre di reclusione e Euro 900,00 di multa così calcolata: ritenuto più grave il reato di cui al capo d) della rubrica (di cui al proc. riunito n.667/19 r.g.DIB.), pena base anni uno di reclusione e Euro 600,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa (così calcolati, per il capo c) mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa; per il capo b) mesi uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa), fino alla pena inflitta.

Alla condanna nel merito segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, potendo presumere che il colpevole, trattandosi di soggetto incensurato, si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.

Letto l'art. 181 comma 2 D.lgs. 42/2004 dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Ritiene il Tribunale che non possa essere emessa sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto atteso che l'imputato dopo la commissione del reato e dopo aver parzialmente ripristinato lo stato dei luoghi, nuovamente violava le norme urbanistiche e paesaggistiche, ricostruendo una struttura simile senza alcuna autorizzazione.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile come da nota scritta depositata in sede di conclusioni, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il risarcimento invocato, avendo la costituita parte subito un danno economicamente valutabile causalmente collegato alla condotta criminosa dell'imputato, la cui liquidazione va tuttavia rimessa alla competente sede civilistica per il suo ammontare complessivo.

L'imputato va condannato al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si liquidano come da dispositivo.

Il carico di lavoro giustifica il più lungo termine per la stesura della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di SA. Ma. in ordine al reato di cui all'art. 44 c. 1 lett. c) D.P.R. 380/01 per estinzione del reato.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara SA. Ma. colpevole dei reati di cui ai capi b) e c), quest'ultimo qualificato ai sensi dell'art. 181 comma 1 D.lgs. 42/2004, della rubrica nonché del reato di cui al capo d) della rubrica (di cui al proc. n. 667/19 r.g.DIB. riunito al prog. 271/18) e, concesse le attenuanti generiche in misura equivalente alla aggravante contestata per il delitto, riuniti i reati nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Letto l'art. 538 c.p.p., condanna l'imputata al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, Comune di (omissis), da liquidarsi in separato giudizio.

Letto l'art. 541 c.p.p. condanna l'imputata al pagamento delle spese di costituzione parte civile, che liquida nella misura di Euro 3.420,00, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.

Letto l'art. 181 comma 2 D.lgs. 42/2004 dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Pena sospesa.

Dispone la trasmissione degli atti al PM in ordine alla nuova costruzione realizzata ed accertata in data 14.3.2018.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.

Così deciso in Nola, il 8 novembre 2021

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2022

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