Tribunale Nola, 30/05/2023, (ud. 30/05/2023, dep. 30/05/2023), n.1033
Il termine percuotere previsto dall'art. 581 cod. pen. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in data 12.01.2021 veniva disposto il rinvio a giudizio di FU.CA. innanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica, chiamato a rispondere del reato trascritto in rubrica per l'udienza del 09.11.2021, Alla predetta udienza, il Giudice dato atto della irregolarità della notifica dei DC nei confronti dell'imputato la disponeva la rinotifica unitamente alla trasmissione del verbale d'udienza. All'esito la scrivente rinviava il processo all'udienza del 05/04/2022 per la citazione dei testi a cura del PM. Alla sopracitata udienza il Giudice, dott.ssa (…), in sostituzione della scrivente, rinviava il procedimento all'udienza del 27.09.2022.
Alla suddetta udienza il Giudice dava ingresso alla parte civile costituita e, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e il Giudice, attesa la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza.
Alla predetta udienza si procedeva all'escussione del teste, (…), stante la rinuncia del PM all'escussione del teste Campana, il Giudice, sentite le parti, il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva. Si procedeva, altresì, all'escussione del teste (…). All'esito il Giudicante dichiarava rinviato il processo all'udienza del 13.12.2022 per l'esame dell'imputato e la discussione.
Alla summenzionata udienza, il Giudice in accoglimento all'istanza difensiva di rinvio, rinviava il processo all'udienza del 30.05.2023.
All'odierna udienza il Giudice rigettava l'istanza difensiva di rinvio stante la mancata prova documentale del legittimo impedimento dell'imputato e acquisiva nr. 2 sentenze prodotte dal difensore. All'esito il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria e utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento le parti concludevano come trascritto in epigrafe e il GM si ritirava in camera di consiglio per la decisione. All'esito il Giudice dava lettura del dispositivo con motivazione contestuale della sentenza.
Motivi della decisione
Osserva il Giudice che le risultanze processuali sorreggono pienamente la penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto p. e p. dall'art. 581 c.p. esclusa l'aggravante contestata solo in rubrica in relazione all'art 571 c.p.
Le fonti di prova raccolte e poste a fondamento della decisione (testimonianza del Vice Brigadiere (…) testimonianza della P.O. (…), querela del 27.03.2020 sporta, da (…) nei confronti di Fu.Ca. sentenze prodotte dalla difesa. Emessa dal Trib. Di Nola n. 384/33 del 28.03.2023; Sent. Del Trib. di Napoli del 10.06.2021 n. 50/2021 e ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Nola del 28.01.2021) hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.
La vicenda processuale è stata così brevemente ricostruita.
Il presente procedimento trae origine dall'intervento dei Carabinieri della Tenenza Casalnuovo Di Napoli effettuato presso l'abitazione di (…), da quest'ultima richiesto, e dalla denuncia querela sporta dalla stessa nei confronti di Fu.Ca. in data 20.03/2020 presso gli Uffici del Comando Tenenza Carabinieri Casalnuovo di Napoli.
In sede di escussione dibattimentale il teste di P.G., Vice Brigadiere (…), dichiarava che, la sera del 27.03.2020 durante un servizio di pattuglia automontata con (…), veniva invitato dal militare di servizio alla Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli a raggiungere l'abitazione di (…), per una lite familiare.
Ivi giunti, i militari operanti riscontravano la presenza della sig.ra (…), la quale immediatamente premetteva che da qualche anno era separata dal Fu.Ca. e, dunque, non più convivente con lo stesso. La P.O., inoltre, riferiva agli Agenti di PG che, poco prima dell'arrivo degli stessi, si era allontanata dalla propria abitazione per circa dieci minuti, lasciando da sole le figlie, per raggiungere l'abitazione dell'attuale compagno dove avrebbe dovuto prendere in prestito l'auto dello stesso. Dall'escussione del teste di PG emerge altresì che la (…), rientrando in casa, rinveniva la presenza del Fu.Ca. che, dopo un diverbio, le sferrava un calcio alla gamba destra in presenza della figlia minore.
Il Vice Brigadiere si accertava della presenza delle figlie nell'abitazione e invitava la (…) a raggiungere la Tenenza dei Carabinieri per sporgere denuncia.
Su domanda del difensore di parte civile il teste dichiarava di essere a conoscenza di altri interventi effettuati dallo stesso (…) dei Carabinieri di Casal nuovo di Napoli nei confronti di tale nucleo familiare e della presenza di altre denunce sporte dalla (…) nei confronti del Fu. risalenti agli anni 2018 e 2019.
Dall'escussione emergeva altresì che, all'arrivo dei Carabinieri, il Fu. non era più presente in quel luogo. II Vice Brigadiere riferiva di aver svolto la medesima attività del collega App. (…).
In sede di escussione dibattimentale la P.O., (…), dichiarava di essere separata legalmente e di non essere più convivente con il Fu.Ca. già dall'anno 2016, periodo antecedente ai fatti. Come emerso dalle dichiarazioni della (…), già all'epoca dei fatti la residenza dell'imputato risultava in (…) e quella della P.O. in Casalnuovo dove viveva con le due figlie minori di cui aveva l'affidamento. Il teste riferiva, su domanda del PM, che all'epoca dei fatti era inoccupata e provvedeva alle figlie grazie all'aiuto dei genitori.
La (…) premetteva che, avendo più volte richiesto un aiuto per acquistare beni di prima necessità per le figlie e avendo sempre ricevuto un rifiuto da parte del Fu., e non possedendo un'autovettura, il giorno 20.03.2020 avvisava la vicina di casa circa l'esigenza di uscire e si portava fuori dall'abitazione per acquistare dei farmaci con l'auto prestata da un amico; come riportato in sede di escussione "Chiesi alla mia vicina, dissi: guarda io esco mi attimo! Perché era marzo e io e le mie figlie siamo soggetti allergici, quindi andai a comprare dei farmaci".
Come dichiarato dalla teste, il giorno dei fatti, l'amico si recava presso l'abitazione della (…) per consegnarle l'auto, da lei richiesta, dopodichè si portava, da sola, in farmacia e durante il tragitto di ritorno riceveva una chiamata dalla figlia la quale le comunicava che il di lei padre si trovava fuori l'abitazione. La (…) riportava di essersi precipitata presso la propria abitazione e, ivi giunta, di aver visto il Fu. fuori il cancello e di aver ricevuto da quest'ultimo diverse offese in presenza delle figlie minori del seguente tenore: "Sei mia puttana.
Lasci sole le bambine perché devi pensare a stare con il tuo compagno".
La teste raccontava che, mentre tentava di entrare in casa, riceveva un calcio alla gamba destra dal Fu. ed immediatamente, chiudeva il cancello e chiamava i carabinieri richiedendo il loro intervento. Su domanda del PM la P.O. dichiarava che i fatti avvenivano in presenza della figlia minore di anni dieci all'epoca dei fatti, (…).
Dall'escussione emergeva altresì che la (…) non si recava in ospedale per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e riportava, a causa del calcio un livido, gonfiore e dolore. Su domanda della difesa, circa il motivo per cui le bambine non avessero allertato la vicina di casa alla quale spettava il controllo delle stesse in quel momento, la (…) rispondeva che le figlie istintivamente si rivolgevano alla mamma per qualsiasi problema. Inoltre, la donna precisava, altresì, che al suo arrivo l'uomo era già fuori casa e che aveva riferito alle figlie le stesse erano state abbandonate dalla madre.
Il materiale probatorio raccolto permette di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli con esclusione dell'aggravante contestata in rubrica. In ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o., occorre rammentare che, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, purchè siano sottoposte ad un attento vaglio la credibilità soggettiva della stessa e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, sia sotto il profilo della coerenza e che sotto quello della logicità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la narrazione dei fatti offerta dalla vittima deve essere sottoposta ad un controllo più profondo e accurato rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni dei testimoni comuni (cfr. Cass., V, 10384/2020), atteso che la stessa è portatrice di un interesse antagonistico rispetto a quello dell'imputato.
La verifica dovrà essere ancor più penetrante, se del caso facendo ricorso a riscontri estrinseci, laddove la persona offesa si sia anche costituita parte civile, dal momento che in tali casi entrano in gioco pure interessi di natura economica (cfr. Cass., V, 12920/2020 "La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all' art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi").
Muovendo da siffatte premesse metodologiche, le dichiarazioni rese dalla persona offesa risultano del tutto attendibili, essendo stata offerta una ricostruzione degli accadimenti circostanziata, lineare e coerente, dotata in sé di linearità espositiva, credibilità intrinseca e convergenza, non emergendo alcuna contraddizione interna né sulla dinamica e sequenza della vicenda né quanto alle circostanze. In modo particolare, il racconto reso dalla persona offesa è stato oltre che dettagliato, genuino ed equilibrato senza mai mostrare tendenza a indugiare in descrizioni sovrabbondanti o inutilmente mortificanti, pur mantenendo un apprezzabile livello di precisione, soprattutto concorde tra loro trovando pienamente riscontro in ciascuna delle dichiarazioni.
Altresì le dichiarazioni della p.o. risultano corroborate da quanto esposto in sede di escussione dibattimentale dal teste di pg (…) che dichiarava che la sera del 27.03.2020 veniva invitato dal Comando CC di appartenenza a raggiungere l'abitazione della (…), e ivi giunto apprendeva dalla stessa la circostanza che, appena rientrata in casa, rinveniva la presenza del Fu.Ca. che, dopo un diverbio, le sferrava un calcio alla gamba destra in presenza della figlia minore. Altresì giova precisare che l'Agente di pg dichiarava di essere a conoscenza della situazione intercorrente tra l'imputato e la p.o. dati i numerosi interventi effettuati dallo stesso Comando dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli nei confronti di tale nucleo familiare e data la presenza di altre denunce sporte dalla (…) nei confronti dei Fu. risalenti agli anni precedenti.
In punto di diritto si osserva che ai fini della configurabilità e del reato di percosse cui all'art. 581 c.p. la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorchè mediato dall'uso di un oggetto contundente (Cassazione penale, sez. V, 06/05/2021, n. 31665).
Il termine percuotere previsto dall'art. 581 cod. pen. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Cassazione penale, sez. V, 14/09/2015, n. 4272).
Inoltre è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (Cassazione penale, sez. V, 17/05/2017, n. 38392). Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che il calcio sferrato dall'imputato alla gamba della P.O. in considerazione delle circostanze del fatto, per di più in presenza della figlia minore, sia idoneo ad integrare il reato di percosse.
Sussiste l'ipotesi del delitto di cui all'art.581 c.p. atteso che dalle risultanze processuali è emerso che le espressioni verbali "Sei solo mia puttana! Hai abbandonato le bambine. Devi morire con il corona virus! Devi fare una brutta morte!" e "Sei mia puttana! Lasci sole le bambine perché devi pensare a stare con il tuo compagno!" dall'univoco contenuto intimidatorio e dispregiativo, percepibile come tale, profferite oltretutto in presenza della figlia minore, nonché la condotta contestuale (sferrava un calcio alla gamba della P.O. provocandole un livido, dolori e gonfiore), dimostrano senza dubbio alcuno la penale responsabilità dell'imputato anche quanto al profilo della intenzionalità dolosa.
Le risultanze processuali evidenziano, dunque, a carico del prevenuto un quadro accusatorio del tutto granitico non smentito da elementi di opposto tenore.
Va esclusa l'aggravante, contestata sono in rubrica di cui all'art. 571 c.p. atteso che non vi era una relazione qualificata con la p.o. essendo i coniugi separati e non più conviventi e considerato che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 571 c.p., giacché intanto è ipotizzabile un abuso in quanto sia lecito l'uso. Presupposto del reato di cui all'art. 571 c.p., è, in altri termini, un uso immoderato di mezzi per loro natura leciti e tali non possono di certo ritenersi le percosse o comportamenti violenti, né l'uso di un linguaggio affatto educativo e correttivo, ovvero le limitazioni della libertà personale.
Affermata la penale responsabilità dell'imputato occorre determinare il trattamento sanzionatorio da irrogare nei suoi confronti.
Non sussistono elementi positivamente apprezzabili per poter concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
Rilevata l'occasionalità della condotta nell'ambito di rapporti già in frizione tra l'imputato e la p.o., confermato dalle sentenze in atti, la pena può contenersi nel minimo edittale, si stima dunque equa la pena di euro 300 di multa.
Può concedersi all'imputato il beneficio della pena sospesa non avendone lo stesso mai usufruito e confidando nella funzione deterrente della condanna.
L'imputato va inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, dinanzi al giudice civile, non avendo il dibattimento offerto elementi precisi per una quantificazione del danno, nemmeno in via provvisionale.
Segue per legge la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Fu.Ca. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica esclusa la contestata aggravante e lo condanna alla pena di euro 309 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio, che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre iva e epa se dovute per legge.
Rigetta la richiesta di provvisionale.
Così deciso in Nola il 30 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2023.