top of page

Configurazione della rapina impropria: efficacia intimidatoria della minaccia per il mantenimento del possesso del bene

rapina-impropria-efficacia-minaccia-mantenimento-bene

Corte appello Perugia, 15/05/2024, n.139

La rapina impropria si configura quando, dopo la sottrazione di un bene, l’agente utilizza violenza o minaccia per mantenere il possesso del bene sottratto o garantirsi l’impunità. La minaccia può consistere in qualsiasi comportamento univocamente idoneo a turbare la libertà psichica del soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo si lasci intimidire.

Tentata estorsione e rapina aggravata: violenza per impedire l'esercizio del diritto di credito (Giudice Alessandro Cananzi)

Recidiva specifica e responsabilità aggravata: condanna per rapine multiple con unico disegno criminoso (Giudice Napolitano Tafuri)

Rapina aggravata e rito abbreviato: valore della confessione e attenuante del risarcimento del danno (Giudice Paola Scandone)

Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)

Condanna per tentata rapina aggravata: uso del coltello e intervento di terzi a interrompere l’azione criminosa (Collegio - Di Petti presidente)

Condanna per rapina aggravata: cinque anni di reclusione e revoca della sospensione condizionale (Collegio - Cristiano presidente)

Rapina aggravata e attendibilità delle dichiarazioni della vittima: accertamento di responsabilità nel rito abbreviato (Giudice Paola Scandone)

Tentata rapina: l'intimidazione a minori come strumento di coercizione (Giudice Diego Vargas)

Condanna per rapina pluri-aggravata e ricettazione: uso di arma e collegamento teleologico tra i reati (Collegio - Di Petti presidente)

La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 16/3/2022 il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, riteneva Pi.Pr. responsabile del delitto di rapina impropria perché, in concorso con persona rimasta ignota, dopo essersi impossessato di un portafogli che aveva sottratto a Mo.Se. all'interno dell'abitazione della madre di costui, al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e dopo essere stato inseguito e raggiunto dal Mo. che gli aveva chiesto indietro il proprio borsello che altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri, lo aveva minacciato di morte se lo avesse fatto per poi darsi alla fuga. In Foligno il 23/8/2014.

All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale, concesse le attentanti generiche, condannava l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

1) Nel ricostruire la vicenda il giudice dì primo grado dava conto di quanto riferito dalla persona offesa il quale, dopo che i rapinatori si erano allontanati, e dopo avere sporto regolare denuncia aveva avuto modo di visionare un album fotografico con 9 immagini riconoscendo, senza ombra di dubbio, l'imputato e ribadendo in più occasioni nel corso del processo tale sua convinzione.

Circostanza confermata dal teste Ma.Ma. la quale aveva riferito di avere parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell'abitazione della madre di Mo. e di avere visto bene in viso due ragazzi giovani che erano usciti dall'abitazione della madre della p.of. e che venivano inseguiti dal Mo., riconoscendo anche essa, a seguito di individuazione fotografica nel ragazzo che fuggiva l'imputato Pi.

Elementi che consentivano di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputato.

2) Avverso la sentenza proponeva appello il Pi.

Con un primo motivo si affermava come il quadro probatorio a carico dell'imputato fosse del tutto insufficiente. Ed infatti sia la persona offesa che la teste avevano descritto il rapinatore come un ragazzo esile di 15/16 anni mentre l'imputato, all'epoca dei fatti, aveva 23 anni ed era di robusta costituzione e come fosse certamente difficile individuare con certezza un soggetto visto per pochi istanti, osservando ancora come l'imputato aveva 17 fratelli tutti nati a distanza di uno o due anni.

Inoltre mentre la Ma. aveva dichiarato che il ragazzo aveva i capelli con una cresta il Mo. aveva affermato come avesse i capelli corti.

Con un secondo motivo si chiedeva che il reato di rapina impropria fosse derubricato in quello di furto tenuto conto come la frase pronunciata nei confronti della persona offesa non era in alcun modo idonea ad incutere timore ed a coartarne la volontà e non era finalizzata a mantenere l'ingiusto profitto. I due ragazzi erano scappati e sarebbero scappati in ogni caso anche senza pronunciare la frase minacciosa.

Con un terzo motivo si chiedeva la concessione anche dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e la diminuzione della pena.

All'odierna udienza la Corte prendeva atto della regolarità della notifica del decreto di citazione all'imputato e della sua mancata presenza; dopo di che le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

Motivi della decisione
Ritiene la Corte come l'appello sia infondato e la sentenza di primo grado debba essere confermata avendo ricostruito compiutamente l'episodio come correttamente qualificato.

3) Con riferimento agli specifici motivi di appello è emerso come effettivamente i Carabinieri, dopo avere appreso dai presenti e le modalità dell'episodio si erano resi conto come la descrizione si riferisse a "nomadi" tanto che si erano recati presso il vicino campo nomadi ma riuscire nell'immediatezza a individuare né i rapinatori né la refurtiva.

Quanto alle modalità della descrizione e del riconoscimento la persona offesa ha effettivamente parlato di un "ragazzetto" di 12 anni al massimo 15 il quale, dopo avere pronunciato la frase minacciosa, era scappato via.

Nel corso della testimonianza ha affermato di averlo visto ancora "in giro" e che era cresciuto, circostanza del tutto logica e veritiera se, nelle vicinanze del luogo ove era stata perpetrata la rapina, vi era appunto un campo nomadi e che consente di apprezzare positivamente il risultato della individuazione fotografica in quanto si trattava di un soggetto che il Mo. non aveva visto solo nell'occasione concitata della rapina (si tenga conto come la sua testimonianza è del 1/12/2021 e la rapina del 23/8/2014) ma anche in altre occasioni.

Nello specifico risulta come il Mo. avesse eseguito all'epoca un riconoscimento fotografico dopo avere descritto il ragazzo sia in relazione alle fattezze fisiche che al vestiario, ribadendo il riconoscimento in udienza.

A seguito di specifica domanda è risultato come all'epoca avesse visionato numerosissime fotografie raccolte in varie pagine di un album in ognuna delle quali vi erano 7/8 immagini, ed aveva riconosciuto sena alcun dubbio il ragazzo; mentre aveva avuto dubbi tra 4/5 immagini della ragazza che era con lui e che non aveva riconosciuto.

Malgrado la accertata differenza dì età il testimone non ha avuto tentennamenti nell'individuazione dell'imputato che del resto, era un ragazzo comunque giovane, come risulta dall'immagine acquisita in atti unitamente a quelle di altri soggetti somiglianti.

Del resto anche la testimone Ma. ha parlato di ragazzi: un ragazzo ed una ragazza di 15/16 anni che fuggivano, individuando nell'immediatezza dei fatti proprio l'imputato. Escussa in dibattimento, a distanza di anni, e cioè il 16/3/2022, le venne mostrato il medesimo album ed è rimasta indecisa tra la foto n. 1 e la n. 7 e cioè tra la fotografia dell'imputato (la n. 1) e la fotografia di altro soggetto, altrettanto giovane e somigliante; indecisione facilmente spiegabile alla luce del tempo trascorso ma che in alcun modo inficia la sicura individuazione eseguita all'epoca dei fatti del medesimo ragazzo riconosciuto dalla persona offesa.

Individuazione in merito alla quale non ritiene la Corte sussistano dubbi alla luce delle convergenti affermazioni di entrambi.

4) Con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti la testimone Ma. ha riferito di avere avuto modo di vedere la persona offesa che inseguiva i due ragazzi sostenendo come data l'età - di anni 62 - il Mo. non li avrebbe mai raggiunti. La testimone "fotografa" una scena in cui i due ragazzi erano a circa 10/15 metri dalla persona offesa. Immagine che in alcun modo smentisce quanto riferito dal Mo.

La Ma., infatti, del tutto logicamente ha avuto modo di assistere ad un momento diverso e successivo rispetto a quello, riferito dalla persona offesa; può non avere assistito alla scena precedente in cui i due ragazzi erano stati raggiunti ed avevano minacciato il Mo. e avere assistito al momento in cui, dopo l'incontro con la persona offesa i rapinatori avevano ripreso a correre ed a scappare.

Alcun dubbio può sussistere, in definitiva, quanto alla ricostruzione operata dalla persona offesa la quale non aveva alcun motivo per descrivere in modo distorto la vicenda il quale ha parlato di una esplicita minaccia a lui rivolta ("se chiami la polizia sei un uomo morto").

Condotta che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto idonea ad integrare il reato contestato alla luce delle concrete circostanze, delle pregresse modalità del "furto" avvenuto introducendosi all'interno dell'abitazione dell'anziana madre del Mo., ed avuto riguardo all'età della persona offesa rispetto ai due giovani ladri risultati inseriti in un contesto di un campo nomadi sito nelle vicinanze dei l'abitazione della persona offesa (confr. Cass. n. 27649/2021). Essendo irrilevante la circostanza che la persona offesa non si sia fatto intimidire.

Del resto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità "la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa al reato di rapina impropria commesso da due minorenni, in cui la Corte ha ritento l'efficacia intimidatoria della condotta consistita nel mostrare ai dipendenti del supermercato dal quale era stata sottratta la merce alcune foto che ritraevano gli imputati con un maggiorenne - che era solito aspettarli in auto all'esterno - e nell'evocare l'intervento di "uno zio che era stato in galera"), (sez. 2, sentenza n. 48955 del 11/09/2019 Ud. (dep. 02/12/2019).

5) Da ultimo, e con riferimento al trattamento sanzionatorio, osserva la Corte come il Tribunale abbia applicato la pena minima di legge e concesso le attenuanti generiche e ciò malgrado l'imputato sia gravato da numerosi precedenti penali specifici.

Allo stesso modo deve escludersi l'applicabilità dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. alla luce dell'oggetto della rapina e cioè di un borsello con denaro pari ad Euro 150,00 circa oltre ai documenti del Mo.

Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 16/3/2022 nei confronti di Pi.Pr. e dallo stesso appellata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Perugia il 20 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2024.

bottom of page