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Riqualificazione del furto in garage: esclusione della "pertinenza di privata dimora" e applicazione delle aggravanti

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Tribunale Rovigo, 18/06/2024, n.549

In tema di furto, non può qualificarsi come "pertinenza di privata dimora" un garage situato in un piazzale non recintato e prospiciente la pubblica via, se l'immobile principale cui sarebbe asservito risulta disabitato. Tuttavia, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. si applica per l'effrazione del lucchetto a chiusura del garage. Inoltre, sono configurabili le aggravanti di minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) e di rilevante danno patrimoniale (art. 61 n. 7 c.p.), se il furto avviene di notte e il danno supera la soglia rilevante.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Disposto giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza, avvenuto in data 21.4.2024, nei confronti di AV.Va. e AC.MI., all'udienza del 22.4.2024, presenti gli imputati assistiti da difensore di fiducia, veniva richiesta la concessione di un termine a difesa.

All'udienza del 13.5.2024 il difensore avanzava istanza di rito abbreviato subordinato all'acquisizione di indagini difensive, che veniva ammesso. Veniva disposto rinvio su richiesta del P.M. per visionare quanto prodotto.

All'udienza del 18.6.2024, non comparsi gli imputati, preso atto altresì della remissione di querela da parte della p.o. Ve.Ju., le parti concludevano come da verbale e veniva pronunciata la presente sentenza.

Motivi della decisione
Alla luce degli atti di indagine e delle indagini difensive acquisite, appare necessario riqualificare il fatto di cui all'imputazione nel reato di cui agli artt. 624,625 n. 2, 61 n. 5, 7 c.p., e, di conseguenza, si impone pronunciarsi una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a remissione di querela.

La vicenda può essere spiegata come segue, con le dovute precisazioni rispetto a quanto rilevato dagli operanti nell'immediatezza dei fatti.

Come emerge dalla querela sporta da Ve. Juri in data 21.4.2024, il giorno precedente, 20.4.2024, intorno alle ore 22:00, egli si recava presso la casa del padre, sita a Porto Tolle, località (…) al fine di depositare l'imbarcazione da lui utilizzata per pescare durante la giornata. Mentre percorreva via (…), presso il civico (…), ove si trovava un'immobile di sua proprietà, il Ve. notava che il lucchetto posto sul garage collocato a lato dell'abitazione si presentava divelto.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva appare opportuno precisare che, come emerso dalle investigazioni difensive, lungo il perimetro dell'immobile sito al civico n. (…), di proprietà del padre del Ve., si ergeva una siepe di altezza di circa 80 centimetri. Era inoltre presente un vialetto senza alcun cancello che delimitasse l'entrata.

L'abitazione collocata al civico (…), invece, presentava due cancelli e una rete di cinta verde a delimitarne il perimetro. Sul cancello di ingresso era affisso un cartello da cantiere, sulla cassetta postale non era indicato alcun nominativo, e non era presente alcun campanello. Il cancello, la porta e le finestre si presentavano chiuse e all'interno del giardino si potevano notare dei calcinacci, come se fossero in corso dei lavori di ristrutturazione, e, in ogni caso, l'immobile appariva palesemente disabitato.

A lato della casa, ma al di fuori della rete e senza nessuna delimitazione dalla strada, era presente il garage senza numero civico, presso cui avveniva il fatto contestato nell'imputazione. La persona offesa decideva di entrare nel predetto garage e constatava che un motore(1), in precedenza montato su un altro natante di sua proprietà, era stato posto a terra vicino all'imbarcazione, coperto da un telo. In tal frangente, il Ve. notava un veicolo tipo furgoncino di colore grigio, tg. (…)) dirigersi verso la località (…). Sospettando che all'interno del veicolo potessero esservi gli autori dell'intrusione, la persona offesa si poneva alla guida della propria automobile e inseguiva il predetto furgoncino. L'inseguimento terminava quando, giunto all'ingresso della località (…), il veicolo invertiva la marcia, mentre il Ve. proseguiva in tale direzione.

Dopo circa un'ora, la persona offesa si recava presso l'abitazione dell'amico Lo.As., sita in via (…), (ad una distanza di circa 500 metri dal garage) e lo informava dell'accaduto. Poco dopo, i due amici notavano un'automobile grigia, modello Opel Astra SW, parcheggiata su una strada battuta a circa 200 metri di distanza dalla casa dell'As.

A tal punto, il Ve. e l'As. osservavano l'interno della vettura attraverso un binocolo e rilevavano che non vi era nessuno. Pertanto, i due decidevano di controllare le imbarcazioni presso la casa dell'As., al fine di verificare che non fosse stato asportato nulla e, in quel frangente, essi notavano due soggetti di corporatura maschile, vestiti uno con indumenti di colore verde e l'altro di colore grigio, i quali si davano alla fuga. A quel punto la persona offesa si portava presso il proprio garage notando che il motore di sua proprietà era stato asportato. Il Ve. contattava telefonicamente le FF.OO. informandole dell'accaduto, venendo invitato a recarsi presso il Comando C.C. di Porto Tolle per sporgere formale denuncia querela.

Gli operanti di P.G. si portavano immediatamente in loco e rilevavano la presenza dei veicoli segnalati dal richiedente. In particolare, alle ore 00:01 l'automobile modello Opel Astra veniva parcheggiata in aperta campagna nei pressi del cortile dell'immobile di via (…). Dopo qualche minuto l'automobile si poneva in marcia in direzione della località San Giorgio, tornando successivamente presso l'abitazione di via (…), ove sostava per circa 3 minuti. In seguito, la vettura riprendeva a muoversi in direzione della località San Giorgio, ove si dirigeva altresì il furgoncino targato (…), modello Opel (…). Alle ore 00:45 i due mezzi arrestavano la marcia presso la località (…) parcheggiando sulla S.P. 85. Da tale momento, il furgoncino Opel (…) permaneva ivi in sosta sino al controllo da parte dei militari. L'automobile modello Opel Astra, invece, alle ore 1:00 riprendeva la marcia dirigendosi tra le varie località della zona, venendo parcheggiata definitivamente in località Pila, via (…), alle ore 4:52.

Intorno alle ore 5:00, i militari procedevano a perquisire i due soggetti che si trovavano all'interno dell'automobile, ovvero gli odierni imputati Av.Va. e Ac.Mi., nonché sottoponevano a perquisizione il veicolo medesimo. L'operazione dava esito positivo. In particolare, all'interno della tasca sinistra dei pantaloni dell'Ac. si rinvenivano le chiavi del furgoncino modello Opel Vivaro. All'interno dell'autovettura Opel Astra, sotto al sedile posteriore lato passeggero erano presenti:

un flessibile a batteria marca Ma. su cui era montato un disco per metalli;

2 dischi nuovi per metalli;

un martello;

una tronchese;

un cutter;

una centralina del trapano a colonna sottratto al Ve.

Si procedeva inoltre a perquisire altresì il furgoncino Opel (…), al cui interno si rilevava la presenza di:

un motore fuoribordo marca Honda, modello (…), matricola (…);

trapano a colonna marca Fox;

compressore 100 litri marca Abac;

Generatore a benzina marca Leo;

Una saldatrice ad elettrodo;

Una levigatrice marca Bosch;

15 ceste in plastica per la raccolta delle vongole;

reti da pesca;

corde;

prolunga elettrica.

Gli operanti di P.G. procedevano ad arrestare gli imputati nella quasi flagranza del reato di furto in abitazione pluriaggravato.

Veniva altresì contattato Ve.Ju., il quale riconosceva quanto rinvenuto in esito alla perquisizione del veicolo Opel Vivaro come di sua proprietà. La persona offesa dichiarava che i beni sottratti avevano un valore di circa 20.000,00 euro e gli venivano riconsegnati. Giova altresì precisare che, in tale occasione, il Ve. notava che i due arrestati presentavano i medesimi indumenti e la stessa corporatura dei soggetti che si davano alla fuga all'interno della proprietà dell'As.

All'udienza del 22.4.2024, i due imputati rendevano spontanee dichiarazioni. In particolare, entrambi riconoscevano di aver commesso il furto, ma specificavano che il garage risultava non recintato e, per tale motivo, non ritenevano fosse proprietà privata.

Alla luce di quanto suesposto si ritiene di dover riqualificare il fatto di cui all'imputazione nel reato di cui agli artt. 624,625 n. 2,61 n. 5 e 7 c.p. Il fatto appare pacificamente integrato.

Il servizio di OCP eseguito dagli operanti di P.G., oltre che la successiva perquisizione sulle persone degli imputati e all'interno dei veicoli modello Opel Astra e Opel Vivaro, permettono di concludere che l'Av. e l'Ac. siano senza alcun dubbio gli autori della sottrazione dei beni di proprietà del Ve.

Gli oggetti asportati venivano rinvenuti all'interno del furgone Opel Vivaro, mentre i beni usati per forzare il lucchetto posto a chiusura del garage si trovavano all'interno dell'autovettura Opel Astra. A rafforzare tale ricostruzione, il Ve. riconosceva gli imputati quali i soggetti notati da lui e dall'As. dal colore e dalla tipologia dei vestiti, oltre che dalla corporatura e gli imputati medesimi confessavano di essere gli autori del furto perpetrato ai danni del Ve.

Tuttavia, a differenza di quanto evidenziato in sede di convalida dell'arresto dagli operanti di p.g. (che si dimostravano un po' incerti nella ricostruzione dei luoghi probabilmente a causa dell'orario notturno e della concitazione del momento), alla luce delle indagini difensive svolte dal difensore è emerso chiaramente che il luogo ove veniva perpetrata la sottrazione non era il garage di pertinenza dell'abitazione del padre di Ve.Ju., ma il garage posto a lato dell'immobile sito al civico (…) di via (…).

Non si ignora la granitica giurisprudenza di legittimità secondo la quale "in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale)", (Cass. 50105/2023). Tuttavia, nel caso di specie deve evidenziarsi che l'abitazione del civico (…) appariva completamente disabitata e, pertanto, risulta scorretta la sua qualificazione quale "privata dimora", oltre al fatto che il luogo preciso ove sarebbe avvenuta l'asportazione del motore consiste in un garage che insiste in un piazzale non recintato verso la pubblica via e non ricompreso all'interno della recinzione dell'immobile al numero civico (…). Si reputa comunque corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., in quanto risulta provato che sia stato divelto il lucchetto posto a chiusura dello stesso.

Altresì, devono ritenersi applicabile la circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 poiché, come da insegnamento della Suprema Corte "la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto" (Cass. Pen. 40275/2021), nonché l'aggravante prevista all'art. 61 n. 7 c.p., avendo cagionato al Ve. un danno di rilevante entità, pari, infatti, a circa 20.000,00 euro.

Ad ogni modo all'odierna udienza si è preso atto del fatto che la persona offesa, Ve.Ju., a fronte di un risarcimento del danno pari ad euro 2.000,00 corrisposto dagli imputati, ha rimesso la querela tramite il proprio difensore/procuratore speciale. Tale remissione è stata debitamente accettata dal difensore/procuratore speciale degli imputati e, pertanto, essendo il reato procedibile a querela deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta ad intervenuta remissione di querela.

Data la presente sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 300 comma 1 c.p.p. deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare in atto dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

P.Q.M.
Visti gli artt. 521, 129 c.p.p.,

previa riqualificazione del fatto nel reato previsto dagli artt. 624, 625 n. 2, 61 n. 5, 7 c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di A VR.Va. e AC.MI. in ordine al reato a loro ascritto per estinzione dello stesso dovuta a remissione di querela. Spese del procedimento a carico dei querelati.

Visto l'art. 300 comma 1 c.p.p.,

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare vigente a carico di entrambi gli imputati. Si comunichi all'autorità di controllo. Motivazione contestuale.

Così deciso in Rovigo il 18 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024.

(1) (Motore di colore grigio, marca Honda, modello (…), matricola (…)).

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