Tribunale di Lecce, 22 luglio 2024, n. 1242 - Presidente Todaro, Giudici Panico e Amazzone
In tema di violenza privata e lesioni personali, segnaliamo la sentenza n. 1242/24 del Tribunale di Lecce, che ha riqualificato un’accusa di rapina aggravata in violenza privata, assolvendo uno dei due imputati per mancanza di prova di compartecipazione. La Corte ha accertato che la violenza contro la vittima, culminata nel suo trascinamento fuori dall’auto, non era motivata dall’intenzione di sottrarre oggetti personali, bensì di forzarne l’uscita dal veicolo. La remissione di querela ha concluso il procedimento per l’imputato ritenuto responsabile di lesioni.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio del 21 febbraio 2024 Vi.Co. e Ba.Co. venivano tratti innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati ascritti in imputazione.
Disposto un rinvio preliminare, alla successiva udienza del 15 marzo 2021 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e, ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, procedeva all'esame dei testi presenti.
Alle successive udienze del 9 febbraio 2022 e 7 giugno 2013 venivano escussi i testi presenti.
Alla successiva udienza del 4 ottobre 2023 il Tribunale, disposta la rinnovazione con regressione del procedimento alla fase immediatamente antecedente all'apertura del dibattimento per mutamento della composizione collegiale ed acquisito il consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi già escussi, procedeva all'esame dei testi presenti. All'esito le difese rinunciavano all'esame dei testi residui ed il Tribunale ne revocava la relativa ordinanza ammissiva.
Disposto un rinvio su richiesta dei difensori per trattative in corso (sospensione dei termini di prescrizione dal 22.11.2023 al 24.4.2024), alla successiva udienza del 24 aprile 2024 si procedeva nuovamente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione collegiale. Il difensore del VI. chiedeva di effettuare nuovamente l'escussione del teste Pa.Pa. ed il Collegio rigettava la richiesta sulla scorta dei principi della sentenza della Cassazione Penale, Sezioni Unite n. 41736/2019 - operanti ratione temporis in considerazione dell'acquisizione della prova orale in periodo di tempo antecedente rispetto alla ed Riforma Cartabia - attesa la richiesta di pedissequa reiterazione dell'esame del teste del Pm sulle medesime circostanze sulle quali il teste era già stato esaminato, senza indicazione di nuove circostanze od eventuali motivi di inattendibilità. Si procedeva quindi all'esame dell'imputato Vi.Co.
Entrambi gli imputati, inoltre, in udienza dichiaravano di accettare la remissione di querela effettuata dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni.
Il Tribunale dichiarava quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento invitando le parti a concludere.
Le parti concludevano come da separato verbale e il Tribunale all'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza come da allegato dispositivo con riserva di depositare le motivazioni nel termine di 90 giorni.
Motivi della decisione
Le risultanze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento possono essere compendiate nei termini che seguono.
La testé del Pm Pa.Pa., escussa all'udienza del 15 marzo 2021, raccontava che il 3 luglio 2018, dopo essere stata al bar, aveva accettato un passaggio da VI.Da. e Ba.Co. per rientrate ad (…).
La predetta si era così determinata in quanto si sentiva rassicurata dalla presenza del BA., che conosceva già da tempo. Ad un certo punto, lungo il tragitto, il VI. le aveva proposto di andare al mare, ma la donna aveva rifiutato". Accadeva, però, che all'entrata di (…), il VI. arrestava la marcia dell'autovettura da lui condotta, destando io stupore della PA. e del BA., e scaraventava violentemente fuori dalla macchina la PA.
Su domanda del pubblico ministero la teste ricordava che probabilmente, nel momento in cui la donna si era rifiutata di abbandonare l'auto opponendo resistenza, il VI. le aveva sferrato uno schiaffo. Proseguiva raccontando che mentre tentava di recuperare la borsa, la macchina era ripartita repentinamente e la parte terminale della cintura le era rimasta incastrata nello sportello. Era stata così trascinata a terra dall'auto in marcia sino a quando la cintura non si era rotta. La teste riferiva di aver gridato con forza, ma il conducente non si era fermato. Una volta liberatasi alcune persone l'avevano soccorsa ed avevano chiamato l'ambulanza. Successivamente aveva saputo che i due uomini avevano buttato via la sua borsa, mentre il telefono l'avevano lasciato nella buca delle lettere di un amico comune, tale DI.To., che successivamente gliel'aveva restituito dopo averlo rinvenuto a distanza di un paio di giorni. La teste negava fermamente di aver mai affermato di voler rimanere in macchina da sola con il VI.
Ammetteva di aver dichiarato di voler rimettere la querela per paura, atteso che il VI. sembrava persona pericolosa. Riteneva che il VI. si fosse accorto, attraverso lo specchietto, del fatto che era rimasta intrappolata con la cintura allo sportello della macchina, anche perché immediatamente dopo aveva accelerato scappando via. A domanda del difensore dell'imputato la teste negava di aver mai scambiato messaggi con il VI. o di avere il suo numero di telefono od anche di aver avuto mai alcuna discussione con la moglie del prevenuto. Su contestazione in ordine alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni del 10 luglio 2018 la donna negava di conoscere il VI. da oltre 15 anni. Riferiva che il BA. si era sempre comportato bene con lei e che nell'occasione le era apparso molto turbato.
Il teste MA.Se. riferiva che in data 3 luglio 2018 verso le 13:00 circa, transitando a bordo dell'autovettura militare sulla strada che da Noah conduceva ad (…), giunto a metà strada in prossimità dell'ingresso del paese veniva fermato da alcune donne che chiedevano aiuto perché una ragazza era stata aggredita. Nell'occasione aveva avuto modo di vedere la vittima mentre veniva accompagnata presso l'abitazione di una delle soccorritrici in quanto aveva riportato delle ferite sul fianco e piangeva; il militare aveva pertanto allertato il 118. Successivamente era stato autorizzato ad effettuare ima perquisizione presso l'abitazione di Vi.Co. con esito negativo. Precisava che il prevenuto al momento dell'accertamento risultava irreperibile in quanto, anche quando i militari erano tornati successivamente per ben due volte presso la sua abitazione, non erano riusciti a rintracciarlo sebbene lo stesso si trovasse in affidamento ai servizi sociali ed avesse l'obbligo di rientrare a casa entro un certo orario.
Il teste CA.An. riferiva di aver visto dalla finestra della cucina della propria abitazione una ragazza in difficoltà e di averle prestato soccorso; in particolare ricordava che la donna si trovava vicino ad ima macchina e sembrava stesse litigando. Poiché si presentava visibilmente scossa le aveva domandato se avesse bisogno di aiuto. Ricordava che c'erano anche delle altre persone e che l'autovettura si era allontanata a forte velocità. Su contestazione del pubblico ministero confermava che più precisamente, quando si era affacciata alla finestra, aveva visto ima coppia litigare all'interno dell'abitacolo dell'autovettura e, successivamente, l'uomo scendere dal veicolo ed avvicinarsi allo sportello prelevando la donna con forza fino a farla rovinare a terra. Dopodiché l'uomo risaliva in auto ponendosi alla guida del veicolo mentre la donna, immediatamente rialzatasi, si lanciava verso lo sportello lato guida e si aggrappava con forza al vetro della portiera del conducente continuando ad urlare mentre veniva trascinata. La teste riferiva di aver visto tale scena mentre stava aprendo il portoncino della propria abitazione, precisando di essersi quindi messa ad urlare per attirare l'attenzione. In quel momento la ragazza lasciava la presa e cadeva a terra mentre la macchina si allontanava via ad alta velocità. A quel punto la teste si era avvicinata alla donna per chiederle cosa fosse successo, ma la giovane era talmente scossa da non riuscire neanche a parlare. La teste riferiva altresì di aver medicato le escoriazioni che la persona offesa aveva riportato sul fianco e sul braccio.
La teste MA.Ni. riferiva che, mentre stava rientrando a casa sulla strada di (…), aveva visto da lontano una macchina accostata sul lato della strada ed una ragazza affianco che teneva la maniglia della portiera cercando di aprirla. Ad un certo punto l'auto aveva sgommato accelerando e la ragazza, che era ancora attaccata alla maniglia, era rotolata a terra. La teste si era quindi fermata per soccorrere la donna che si presentava completamente ferita al fianco.
Il tese MA.Or., sentito a sommarie informazioni, riferiva che in data 3 luglio 2018 alle orel3:10 mentre percorreva la stradale provinciale di Noah di (…) in direzione di (…), giunto nei pressi dell'esercizio commerciale denominato Artistica Cementizia (…), notava un'auto parcheggiata sul lato destro con lo sportello lato posteriore sinistro aperto ed un uomo che con forza cercava di far uscire dal veicolo una donna; in particolare l'uomo dalla corporatura robusta aggrediva la donna che occupava il sedile posteriore e cercava di tirarla fuori dall'abitacolo prendendola con la forza per una gamba ed un braccio. Poiché la donna resisteva all'azione violenta del suo aggressore l'uomo, continuando a tenerla stretta per la gamba, lasciava la presa al braccio e la colpiva violentemente e ripetutamente, sferrandole pugni al corpo finché riusciva a tirarla fuori dal veicolo. La lasciava quindi a terra risalendo immediatamente in auto per ripartire. A quel punto il MA. vedeva la donna che, rialzandosi in piedi ed urlando verso il conducente, si aggrappava al finestrino dello sportello anteriore sinistro lato conducente ma l'auto, ripartendo velocemente sgommando sulla zona sterrata, dapprima la trascinava e successivamente la faceva sbalzare e rovinare nuovamente per terra verso il centro della strada.
Il teste aveva avuto modo di leggere dallo specchietto retrovisore le prime cifre della targa dell'auto Opel Zafira di colore grigio che corrispondevano a (…).
In dibattimento riferiva che, mentre stava percorrendo la strada da (…) verso (…), aveva scorto una macchina allontanarsi ed una ragazza ad essa attaccata dal lato del passeggero posteriore lato conducente. Tornato indietro per prestare aiuto, aveva visto che la giovane aveva riportato delle escoriazioni. A domanda della difesa il teste riferiva di aver visto una persona all'esterno del veicolo esercitare della forza per allontanare la ragazza dalla macchina.
Poi l'auto era partita e la ragazza era rotolata a terra.
Il teste CA.Pa. riferiva che, mentre tornava dal lavoro, aveva incrociato una macchina grigia che marciava a passo d'uomo con una donna attaccata al vetro destro perché rimasta impigliata con la cinta. Dopodiché aveva visto avvicinarsi alcune persone. Precisava di aver visto due uomini occupare i posti davanti dell'auto, mentre la donna era fuori della macchina. Non aveva visto la donna cadere a terra.
Il teste DI.To. riferiva di conoscere Ba.Co. detto Mi. in quanto spesso incontrato al bar LIICE di (…) insieme agli amici nonché affittuario dei locali di proprietà sua e del fratello. Riferiva di conoscere anche Pa.Pa. in quanto sua amica. Ricordava che nei primi giorni del mese di luglio verso le 11.00 era andato al bar insieme a quest'ultima e aveva trovato il VI. insieme al BA.
Ad un certo punto il DI. era dovuto andare via per impegni per cui non sapeva cosa fosse accaduto dopo. Ricordava solo che l'amica aveva chiesto un passaggio ad (…) e gli imputati si erano offerti di accompagnarla. Successivamente verso le 13:00, al rientro a casa, aveva nuovamente incontrato davanti all'ingresso del bar il VI. ed il BA. i quali gli avevano raccontato che Pa.Pa. era stata lasciata a piedi all'ingresso del Comune di (…) ed era caduta a terra e si era fatta male, aggiungendo che il telefono della donna, rimasto nell'auto, era stato lasciato nella cassetta della posta di casa del DI.
Questi aveva quindi restituito il cellulare alla PA. la quale gli aveva invece riferito che gli imputati l'avevano trascinata a terra con la macchina. La giovane nell'occasione aveva anche chiesto al DI. della propria borsa, ma quest'ultimo non aveva notizie a riguardo. Confermava che successivamente non aveva più incontrato il VI. il quale, si diceva, si fosse dato alla latitanza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale doversi concordare con le conclusioni delle parti in ordine alla riqualificazione della fattispecie contestata, sebbene nei termini che di seguito si preciseranno.
Ed invero il compendio istruttorio acquisito consente di escludere che la condotta aggressiva posta in essere dal VI. ai danni della PA. fosse finalizzata ad acquisire l'ingiusto profitto costituito dal possesso della borsa e del cellulare della vittima che, con evidenza, per puro caso sembrano esser rimasti nell'auto del prevenuto, come dimostra la repentina restituzione del telefono per il tramite del DU.
Appare di contro evidente sulla scorta del propalato della persona offesa, siccome riscontrato dagli altri testi escussi, che il VI. abbia esercitato violenza sulla donna al fine di costringerla ad uscire dall'autovettura, così configurandosi gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 610 c.p. evocata anche dal Pm in sede di discussione.
Parimenti deve ritenersi sussistere la penale responsabilità del VI. per il delitto di lesioni, avendo l'imputato sferrato contro la PA. calci e pugni - come confermato anche dal teste MA.Or. - nonché proseguito la marcia del veicolo nonostante le urla profferite dalla donna a causa del trascinamento - urla ascoltate anche dalla teste oculare CA.An. - così accettando il rischio di ferirla.
Non sussiste, a parere del Collegio, l'aggravante di cui all'art. 339 c.p. invocata dal Pm in sede di discussione, non potendosi ritenere raggiunta prova bastevole della corresponsabilità di BA.Co. per le condotte in epigrafe indicate. Ed invero dal propalato dei testi escussi non risulta che il coimputato abbia posto in essere alcun comportamento agevolativo della condotta realizzata dal VI., neanche sotto il profilo morale, non potendosi attribuire alcuna valenza concorsuale alla sua mera permanenza nell'auto in assenza di ulteriori elementi atti a comprovarne il condiviso proposito criminoso.
Il sin qui detto impone, pertanto, l'assoluzione di BA.Co. dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Quanto alle fattispecie di cui agli artt. 610 e 582 c.p., in cui va riqualificato il contestato delitto di rapina, ne va dichiarata l'improcedibilità nei confronti di Vi.Co. per intervenuta remissione di querela. Naturalmente l'imputato va condannato al pagamento delle relative spese processuali.
Il carico di lavoro e l'articolazione della presente decisione suggeriscono di fissare in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.
P.Q.M.
Letto l'art. 529 c.p.p.
dichiara non doversi procedere nei confronti di Vi.Co. in ordine ai reati di cui agli artt. 610 c.p., così riqualificato il reato di cui all'art. 628 c.p., e 582 c.p. per intervenuta remissione di querela.
Letto l'art. 340 c.p.p., condanna Vi.Co. al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 530 co., 2 c.p.p., assolve Ba.Co. dai reati di cui agli artt. 610 c.p., così riqualificato il reato di cui all'art. 628 c.p., e 582 c.p. per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecce il 24 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.