Tribunale Trieste, 30/10/2023, n.1842
Per configurare il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. è necessario che l’autore abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere una condotta finalizzata all’attribuzione ingannevole di un’identità o di una qualità personale altrui, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o arrecare un danno. La mancanza di dolo specifico, intesa come volontà di eludere le investigazioni o di ottenere un profitto illecito, esclude la punibilità, soprattutto quando il comportamento può essere ricondotto a errore, negligenza o confusione nel contesto dell'azione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio, dd. 29 giugno 2021, l'odierna imputata, To.El. e altro imputato per il quale si è proceduto separatamente, venivano tratti a giudizio avanti a questo Tribunale - Giudice Monocratico - per rispondere del reato meglio indicato nel capo d'imputazione che precede.
La prima udienza utile per la trattazione del processo veniva chiamata il 3 luglio 2023, dopo la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio a mani dell'imputata e, non essendoci richieste di riti alternativi, si dava corso all'ammissione delle prove e all'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero e l'assunzione di dichiarazioni spontanee da parte dell'imputata.
Successivamente, in data 24 luglio 2023, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale le parti venivano invitate a concludere ma il processo veniva rinviato ad oggi per consentire di verificare se effettivamente vi fosse un modello CAI diverso da quello acquisito in udienza poiché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, pareva essere fondata la tesi secondo cui vi fossero due modelli CAI, il primo lasciato al soggetto investito e successivamente quello inviato alla compagnia assicurativa. All'esito dell'accertamento, ritenuto necessario ai fini della decisione, questo Giudice riceveva la comunicazione 3 ottobre 2023 dalla quale emergeva che "non risulta trasmesso alla compagnia assicuratrice alcun modello di constatazione amichevole di incidente, ma solo la denuncia di sinistro che si allega" (cfr. documento in atti).
Sulla base di questo ulteriore accertamento, ritenuto necessario ai fini della decisione, emergeva che:
1) vi era un unico modello CAI, quello acquisito all'udienza 3.07.2023, nel quale viene indicato il Do.Co. quale conducente il mezzo e soggetto titolare del contratto di assicurazione;
2) nel rapporto del sinistro n. 21 /1965/2020 della Polizia Locale di Trieste a firma degli agenti intervenuti, Ve.D. e De.F., viene indicato quale conducente il mezzo e quindi responsabile del sinistro, l'odierna imputata e il Do.Co. è indicato quale proprietario il mezzo;
3) allegato al rapporto del sinistro di cui sopra vi è una dichiarazione a firma del Do.Co. nella quale lo stesso dichiara di essere stato lui ad investire il Tr.. Ciò detto le parti venivano invitate a concludere nuovamente e veniva emessa la sentenza con riserva dei motivi.
Sul fatto reato.
All'odierna imputata viene contestata la violazione dell'art. 494 c.p.. cioè il reato di sostituzione di persona in concorso, per aver sostituito illegittimamente la propria all'altrui persona (Do.Co.) 'lai fine di procurare a sé il vantaggio rappresentato dall'eludere la responsabilità connessa al sinistro dalla medesima provocato ai danni di Tr.Gi. mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Croma, targata (…)". dichiarava falsamente all'Ag. Ve.Da., in servizio presso la Polizia Locale di Trieste, che, invece, alla guida del predetto veicolo al momento del fatto si trovava Do.Co.". Nel corso del dibattimento (udienza 03 luglio 2023) sono stati sentiti i testimoni De.Fe. e Tr.Gi. che hanno chiarito compiutamente il fatto. Dal loro esame, a parere di chi scrive, non emerge alcuna volontà dell'odierna imputata di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto occorso. E' pur vero che nel modello CAI consegnato al Tr., l'imputata indica quale conducente il mezzo Fiat Croma, targata (…) e proprietario il Do.Co., ma, di tale indicazione, la stessa ha saputo dare una compiuta spiegazione che di fatto rappresenta una lettura alternativa dei fatti e dell'ipotesi dì accusa. Invero, la circostanza che la To., si è dichiarata inesperta tanto da redigere il modello CAI ritenendo che fosse necessario indicare il proprietario del mezzo e l'assicurato, non dimostra che ella volesse eludere la propria responsabilità.
Di questo si trova conferma nelle dichiarazioni del Tr.Gi. che ha narrato l'episodio occorso in questo modo:
TESTIMONE Tr. - Uscivo dal Li. tranquillo da una spensieratezza cosa che mai avevo sentito e rasente la aprente esterna del Li. a Va. e a un certo punto cado per terra, caduto per terra ho sbattuto con la mano destra per fortuna, con la mano destra da questa parte qua con le nocche giù e per fortuna c'erano dei ferri attaccati alla parete del Li. e non mi hanno sfiorato, per fortuna, e nonché vedo 'sta macchina, la macchina che mi aveva preso la gamba sinistra e scende una signora tutta preoccupata, ma preoccupatissima proprio, si è avvicinata velocemente a me. mi accarezzava, mi confortava e io per tutta risposta gli diceva. "Signora non si preoccupi, non mi sono fatto niente", a questo punto qua la signora ha fatto la denuncia regolare dove spiegava il fatto e era un ragazzo assieme a lei, dopodiché mi dice dopo aver fatto la denuncia mi dice: "Abbi pazienza, vado a casa a portare la bambina - perché aveva una bambina piccola - e ritorno" (…) Nel frattempo le nocche delle mie dita si erano insanguinate e sentivo un dolore forte al braccio. Vedendo che non arrivava questa signora ho detto: "Chiamo il 118" e, non sapendo che col 118 venivano anche i Vigili urbani, non immaginavo, volevo andare in ospedale a farmi curare, infatti mi hanno portato in ospedale, mi hanno curato un po' le nocche delle dita che sanguinavano, mi hanno fasciato e mi hanno mandato a casa con sette giorni di prognosi (…) sono andato all'ufficio sinistri dico mi ha fatto la pratica per fare la fisioterapia, ho fatto questa fisioterapia fino a quando non mi è calmato del tutto il dolore non so quanto è durata, non so se erano 40 giorni eccetera, ho risolto così il problema non pensando che succedeva questo diciamo, i Vigili non immaginavo minimamente che i Vigili avrebbero fatto denuncia non so, e mi trovo qui a testimoniare per sto fatto. E così sono andate le cose finché non mi è passato il dolore, però diciamo che il polso destro è più di mezzo millimetro, mezzo centimetro non so quanto, misurandolo col dito non riesco a chiudere le dita così, mentre su questo riesco a chiudere, quindi il polso destro ha subito questo danno che poi in pratica non è un danno perché non sento più fastidi, mi hanno curato bene in fisioterapia e insomma sono qua che posso raccontare il fatto.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei ci ha detto chi guidava l'auto?
TESTIMONE Tr. - Una signora piccolina, biondina.
DIFESA, AVV. Pa. - Lei è stato risarcito poi dall'assicurazione?
TESTIMONE Tr. - Certo. Mi hanno curato bene.
DIFESA, AVV. Pa. - Tutto a spese dell'assicurazione.
TESTIMONE Tr. - Si.
DIFESA, AVV. Pa. - Quindi giusto poi per chiudere con le sue dichiarazioni, è la signora che le ha dato copia di questo verbale?
TESTIMONE Tr. - Si, me l'ha lasciato la signora ma non... adesso mi giunge nuovo sto nome maschile, io non ho guardato in quel momento, mi sono accontentato del verbale che mi ha fatto di conciliazione e l'ho portato così come me l'ha dato l'ho portato all'ufficio sinistri di via Carducci a Trieste.
DIFESA, AVV. Pa. - Signor Tr. anche se conta poco ma lei ha visto chi era alla guida dell'autovettura?
TESTIMONE Tr. - Era questa signora che è scesa velocemente dalla macchina appena mi ha colpito ha sentito il tonfo, è scesa velocemente dalla macchina, preoccupatissima devo dire la verità, si è prodigata a confortarmi a darmi conforto insomma perché si è resa conto che ero caduto malamente per terra e mi è andata bene sono contento di avere subito neanche una lesione, io la confortavo: "Signora non si preoccupi non ho niente di rottura, nuovo la mano tranquilla non si preoccupi", gli ho detto.
Nel comportamento dell'imputata, che si avvicina al Tr., infatti, non possiamo avvertire la volontà della stessa di sottrarsi alla responsabilità "si è avvicinata velocemente a me. mi accarezzava, mi confortava e io per tutta risposta gli diceva. "Signora non si preoccupi, non mi sono fatto niente , a questo punto qua la signora ha fatto la denuncia regolare dove spiegava il fatto e era un ragazzo assieme a lei, dopodiché mi dice dopo aver fatto la denuncia mi dice: "Abbi pazienza, vado a casa a portare la bambina - perché aveva una bambina piccola - e ritorno".
Esame del Tribunale GIUDICE - La firma in quel modulo è la sua?
TESTIMONE Tr. - Si.
GIUDICE - Lei l'aveva sottoscritto al momento dell'incidente?
TESTIMONE Tr. - Appena me l'ha dato ho controfirmato, firmato lei non so se ha firmato qua non so, solamente che la mia firma è distinta la riconosco.
GIUDICE - Prendiamo questo documento se non ci sono altre domande può andare.
TESTIMONE Tr. - Spero che non abbia conseguenze per questa signora perché non l'ha fatto apposta, aveva fretta forse di uscire e ha fatto una manovra un po' sconsiderata.
Il TESTIMONE De. ha poi chiarito - Noi siamo stati mandati dalla Sala Operativa sul posto sul luogo dell'incidente e lì c'era la Parte Offesa che veniva assistita dal personale medico e lì la parte ci ha dato un cid parzialmente compilato, che penso avete tra gli atti, dove ovviamente c'erano i dati del veicolo che l'aveva colpito e che si era allontanato, quindi lì sul posto non c'era nessuno. Tramite la targa e tramite la Sala Operativa abbiamo trovato la residenza, siamo andati lì e c'era la macchina; abbiamo provato a suonare il campanello, è venuta giù la signora To. e da lì abbiamo preso le dichiarazioni sue e ovviamente il Do.Ko. non era sul posto ed è stato chiamato i giorni successivi in Caserma a depositare la sua dichiarazione. Il testimone agente, De. chiariva, inoltre, che fu il Tr. a dare le prime indicazioni sul conducente ed in particolare a fornire la copia del CAI che è stata data dall'imputata alla persona offesa prima di lasciare il posto del sinistro per portare a casa la bimba piccola. Come detto in precedenza, il modello CAI ha un suo contenuto che l'imputata ha dichiarato di aver compilato in fretta per consentire al Tr. di conoscere chi l'aveva investito. L'imputata ha anche aggiunto essere stata la prima volta che le capitava di incorrere in un sinistro e che la sua maggiore preoccupazione era quella di portare a casa la bimba piccola. Quanto sopra corrisponde a verità, è ribadito dal Tr. ma gli agenti, subito dopo, la trovano a casa, quasi ad attenderli.
Nel rapporto del sinistro del 16. 09.2020, n. 21/1965/2020, della Polizia Locale di Trieste a firma degli agenti intervenuti Ve.D. e De.F., inoltre, viene indicata quale conducente il mezzo e quindi responsabile del sinistro l'odierna imputata mentre il Do.Co. risulta essere inequivocabilmente il mero proprietario del mezzo.
Si tratta dell'unico rapporto del sinistro redatto il 16 settembre 2020, che è stato compilato a distanza di pochi giorni dal fatto mentre la dichiarazione del Do.Co., reca data 12.11. 2020.
Non si vede come possa essere ritenuta responsabile del reato di sostituzione di persona l'odierna imputata che già il 16 settembre 2020 nel rapporto del sinistro n. 21/1965/2020 della Polizia Locale di Trieste a firma degli agenti intervenuti, Ve.D. e De.F., era stata indicata inequivocabilmente dagli Agenti quale conducente il mezzo e responsabile del sinistro. Solo successivamente a quella data è stata redatta la dichiarazione del Do.Co. ma è a firma dello stesso e sarà lui a dover eventualmente rispondere del fatto reato oggi in contestazione. E' stato provato dalla difesa che l'imputata non conosceva il modello CAI e che la stessa lo ha compilato per la prima volta in quest'occasione secondo quelle che erano le sue conoscenze e sul punto la dichiarazione d'udienza è eloquente.
Può essere probabile, come sostenuto dalla difesa, che la donna ritenesse corretto compilarlo in quel modo e che si fosse accorta dell'errore confrontandosi con il figlio (cfr. verbale di udienza) certo è che per le modalità con le quali si è svolto il fatto non si rinviene un movente nel fatto contestato né una responsabilità dell'imputata.
La stessa To. ha riferito d'essersi confrontata anche con il figlio sul punto ma oramai l'errore era stato fatto.
Nel comportamento della To., così come emerso dalle dichiarazioni del teste Tr. e degli agenti accertatori, non c'era alcuna volontà di sostituire sé ad altro soggetto ovvero occultare la propria responsabilità, perché i dati oggettivi smentiscono l'assunto della Procura, la dichiarazione del Do.Co. è a sua forma e di suo pugno e il CAI è stato compilato dall'imputata in un momento di comprensibile confusione.
La circostanza che il coimputato ha successivamente depositato la dichiarazione di responsabilità rispetto al sinistro potrebbe essere anche stata voluta solo per rimediare all'errore della To. nella compilazione iniziale del CAI, ma di ciò non è dato sapere, certo è che di fronte al ragionevole dubbio sulla condotta della To., non resta che assolvere la stessa perché è emerso che il suo comportamento, sotto il profilo soggettivo, non è stato minimamente volto ad eludere le investigazioni e questo lo si può ragionevolmente riconoscere per le modalità con le quali è accaduto il fatto. Per questo motiva si versa nell'ipotesi di ragionevole dubbio e il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p.
P.Q.M.
ASSOLVE
l'imputata perché il fatto non costituisce reato.
Motivazione riservata ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p. in giorni 30.
Così deciso in Trieste il 16 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2023.