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Spese legali liquidate dall'assicurazione: esclusione dell'appropriazione indebita

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Corte appello , Ancona , 31/07/2023 , n. 798

La somma liquidata da un'assicurazione a titolo di spese legali a favore del proprio cliente non integra un vincolo di destinazione a favore del legale stesso, rimanendo di esclusiva proprietà del cliente. L'eventuale trattenimento di tale somma da parte del cliente non costituisce appropriazione indebita, trattandosi di un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 721/2021 emessa in data 21.10.2021, il Tribunale di Fermo, all'esito di giudizio dibattimentale, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Co. in ordine al reato ascrittogli ex art. 646 c.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Condannava inoltre l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento in favore di quest'ultima di una provvisionale pari ed euro 800,00, oltre ad euro 2.223,00 ed accessori per spese di costituzione e difesa.

La pronuncia di colpevolezza si fonda sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale dalla quale era emerso che l'imputato Co., aveva incaricato l'avvocato Ci. affinché curasse la pratica di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro e, ottenuto il risarcimento, aveva trattenuto per sé anche le somme di spettanza del legale.

Più precisamente, la compagnia assicuratrice, dopo un primo versamento di euro 2.200,00, aveva integrato in via definitiva la propria offerta con il versamento a favore dell'imputato di ulteriori euro 1.215,00, di cui euro 450,00 espressamente imputati a titolo di competenze legali; l'avv. Ci., tra l'altro, aveva anticipato il costo della perizia medico-legale a firma dr. (…) pari a euro 366,00 ed era stata autorizzata a recuperare tale somma sull'intero importo liquidato. Tuttavia, dopo le iniziali rassicurazioni, il Co. si era reso irreperibile interrompendo ogni contatto con il proprio legale.

Il Tribunale di Fermo riteneva pertanto raggiunta la prova del reato di appropriazione indebita, in quanto l'imputato, avendo trattenuto per sè l'intera somma ricevuta, si era consapevolmente e volontariamente appropriato anche della parte di essa imputabile a spese legali e anticipazioni, di spettanza della p.c.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il difensore del Co., chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, non essendo stati integrati gli elementi materiali della fattispecie.

L'appellante evidenziava, in particolare, che la somma liquidata dall'Assicuratore a completa definizione del risarcimento spettante al Co., fosse di proprietà esclusiva del Co. medesimo, non essendo sufficiente ad imprimere un vincolo di destinazione su tale importo il fatto che nell'atto di quietanza fosse specificato che euro 450,00 corrispondessero alla somma riconosciuta per spese legali (peraltro, nulla era riconosciuto quanto all'ulteriore importo di euro 366,00 relativo al costo della perizia medico-legale). Ne deriva che il trattenere per sé l'intero importo, compresa dunque la quota imputata a spese legali, era condotta rilevante solo sul piano civilistico (quale inadempimento all'obbligo di pagare la prestazione resa dal proprio legale). All'odierna udienza, si procedeva in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

Il P.G. depositava requisitoria scritta con cui chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado; il difensore della parte civile depositava le conclusioni scritte e nota spese; il difensore dell'imputato depositava conclusioni scritte con cui si riportava ai motivi di appello, insistendo per l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

Motivi della decisione
L'imputato Co. va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. Le doglianze mosse dall'appellante in punto di insussistenza dell'elemento materiale del reato ex art. 646 c.p. sono, invero, meritevoli di accoglimento.

Com'è noto, l'elemento essenziale del reato di appropriazione indebita è la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa mobile o di danaro altrui. Conseguentemente, nel caso in cui l'agente dia alla cosa o al denaro una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede oppure alla scadenza o a richiesta non restituisca la cosa o il danaro commette il reato di appropriazione indebita.

Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che la (…) liquidava in favore dell'imputato, a completa tacitazione di ogni pretesa risarcitoria conseguente al sinistro subito, l'ulteriore importo integrativo di euro 1.215,00, specificando che tale importo era comprensivo delle competenze legali liquidate in misura di euro 450,00 (vedasi missiva 21.06.2016 - doc. 9 prodotto all'udienza del 9.04.2019 ove si legge: "L'importo sopraindicato è comprensivo delle competenze legali previste ex art. 68 L.P., che vengono liquidate in Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)".

Diversamente dal primo Giudice, ritiene il Collegio che tale specificazione non sia valsa ad imprimere alcun vincolo di destinazione sulla ridetta somma in favore della odierna parte civile; con essa, la Compagnia dava solo atto del modo in cui aveva determinato l'importo complessivo risarcitolo, indicando la parte riconosciuta a titolo di rimborso per spese legali.

Ne consegue che l'intera somma liquidata pari ad euro 1.215,00 versata al Co. doveva ritenersi esente da vincolo di destinazione, e l'imputato - fermo restando il proprio obbligo giuridico di provvedere al pagamento degli onorari del legale fiduciario incaricato per la pratica e al rimborso delle spese da costei anticipate - era nondimeno legittimato a trattenerla nella totalità e ad utilizzarla liberamente.

In questo senso si è, del resto, espressa di recente anche la Corte di Cassazione laddove ha statuito che: "Non integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del soggetto danneggiato che ometta di versare al difensore la somma di denaro direttamente liquidata in proprio favore dall'ente assicurativo a titolo di spese legali, poiché tale somma è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al professionista costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico" (Cass. Pen., sentenza n. 27829 del 3.05.2019): in senso analogo v. anche Cass. pen. n. 25344 del 25.05.2011 per cui: "Non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma. Infatti la somma liquidata dal giudice non ha un vincolo di destinazione a favore dell'avvocato in quanto è di esclusiva proprietà del cliente, che è libero di dare alla stessa la destinazione che più gli aggrada, pur essendo tenuto al pagamento della parcella dell'avvocato. (Nel caso di specie, manca il principale presupposto giuridico affinché si configuri il reato di cui all'art. 646 c.p. ossia che la somma fosse di proprietà dell'avvocato e che il cliente, possedendola per un legittimo titolo, effettuasse l'inversione del possesso rifiutandosi di consegnarlo all'avvocato).

Nel caso in esame, dunque, la parte civile non poteva accampare alcun diritto sul ridetto importo, potendo solo richiedere al proprio cliente, con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento civilistico, le somme dovute per l'opera professionale svolta e il rimborso delle spese anticipate. La vicenda rileva, in definitiva, solo come inadempimento di obbligazioni civili, mentre difetta radicalmente il presupposto di fatto previsto dall'art. 646 c.p., ovvero il possesso di cosa altrui da parte dell'imputato.

La sentenza di primo grado deve essere pertanto integralmente riformata e l'imputato Co. va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

All'assoluzione dell'imputato consegue la revoca delle statuizioni civili della gravata sentenza.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza n. 721/2021 emessa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Fermo appellata dall'imputato, assolve CO.Cr. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Riserva il termine giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ancona l'11 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2023.

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