Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 22/06/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 22/06/2018), n.170
L’uso di minacce e atti intimidatori per costringere un soggetto a compiere un’azione contro la propria volontà configura il tentativo di estorsione, con possibilità di riconoscere attenuanti generiche se ricorrono elementi quali l’incensuratezza e la modesta entità della richiesta.
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Con decreto di giudizio immediato del 26/4/2018 A.L. era tratto a giudizio per rispondere dei reati in rubrica ascritti è, a seguito di richiesta definitoria nelle forme del giudizio abbreviato, all'udienza del 15/6/2018 lo stesso era giudicato di conseguenza all'esito della discussione delle parti.
L'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero permette di affermare la responsabilità penale dell'imputato per quanto allo stesso ascritto.
Il 6 marzo del 2018 i CC della Compagnia di Castello di Cisterna intervenivano presso l'attività commerciale di R.F. il quale, davanti ai loro occhi, aveva subito minacce da parte dell'imputato il quale, brandendo una bottiglia di birra, gli intimava di acquistare un biglietto della lotteria per la somma di 5 euro e, al rifiuto opposto dalla persona offesa, lo minacciava di "spaccargli la bottiglia in testa" e aggiungendo frasi intimidatorie: "allora non hai capito che mi devi dare i 5 euro, altrimenti ti spacco la bottiglia in testa, con me non devi fare il duro altrimenti ti rompo la bottiglia in testa, ti conviene che domani mattina non apri il negozio, perché te ne faccio andare via da qui".
In sede di udienza di convalida dell'arresto l'imputato, ammettendo gli addebiti, riferiva di essere tossicodipendente e di avere perso il controllo.
All'esito di quanto esposto, si ritiene raggiunta la prova piena della responsabilità penale dell'imputato per il reato allo stesso ascritto:in quanto, brandendo una bottiglia e proferendo diverse minacce all'indirizzo della persona offesa, poneva in essere atti idonei diretti inequivocamente a costringere il predetto a sottostare alla pretesa di consegnargli l'importo di 5 euro per l'acquisto di un biglietto della lotteria, cui evidentemente la vittima non era interessata, non riuscendo nell'intento per l'intervento dei carabinieri i quali, avendo notato l'aggressione, intervenivano per bloccarlo ponendolo in arresto.
L'incensuratezza, l'ammissione degli addebiti, la scarsissima somma di denaro richiesta permettono di riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata.
Pena congrua, attesi i parametri di cui all'art. 133 del codice penale, è quella di anni quattro di reclusione ed euro 1500 di multa, diminuita per il tentativo ad anni due di reclusione ed euro 750 di multa, diminuita per il rito ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa.
L'incensuratezza dell'imputato e l'entità della pena inflitta permettono di ipotizzare ragionevolmente che lo stesso sarà dissuaso dal porre in essere ulteriori fatti criminosi cosicché può essere concessa al medesimo la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena di cui sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi.
Segue alla pronuncia la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533,535 cpp dichiara A.L. colpevole del reato allo stesso ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la sofferta custodia cautelare.
Visto l'art. 163 cp ordina che la pena come sopra inflitta all'imputato resti condizionalmente sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.
Visto l'art. 300 cpp dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'imputato, ordinandone l'immediata liberazione ove non detenuto per altro.
Nola, 15/6/2018