Corte appello Napoli sez. III, 19/04/2022, (ud. 08/04/2022, dep. 19/04/2022), n.4314

Reato: Bancarotta preferenziale
Autorità: Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione
Esito: Conferma della sentenza di condanna
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 8 maggio del 2008 il Tribunale di Avellino, seconda sezione penale, ha emesso la sent. nr. 842/18, con la quale ha dichiarato Ni. Gi. colpevole del reato a lui ascritto, con esclusione delle condotte di omessa riscossione dei crediti nei confronti della società Mo. s.r.l. e del Co. Mo., dell'aumento del compenso in qualità di amministratore e della locazione del centro commerciale Mo. alla società Mo., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 nr. 1 c.p., lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 216 L.F. ha dichiarato Ni. Gi. inabilitato dall'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Ai sensi dell'art. 29 c.p. ha dichiarato Ni. Gi. interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Ai sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p. ha condannato Ni. Gi. al risarcimento dei danni in favore di ciascuna delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.
Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. ha condannato Ni. Gi. al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili costituite, che ha liquidato nella somma di Euro 1500,00, oltre Iva e Cpa, ciascuna.
Contro tale sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, chiedendo:
- L'assoluzione dell'imputato ex art. 530 c. 2 c.p.p., essendo la crisi dell'azienda determinata dalla crisi dell'economia italiana del settore immobiliare per cui la società Mi. En. faceva ricorso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio che prevedeva il soddisfacimento integrale di tutti i creditori, attraverso la liquidazione del compendio mobiliare ed immobiliare, stimato nella misura di Euro 20.000.000,00; inoltre come indicato anche dal commissario giudiziale non potevano ravvisarsi specifici atti posti in essere dal Ni. al solo fine di recare pregiudizio ai creditori;
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla costituita parte civile Va. Pa., che si sarebbe limitata a riferire di essere creditrice della società amministrata dal Ni. ed, in un secondo momento, di essere destinataria della richiesta di concordato;
- Nello specifico la difesa contesta tutte le condotte in relazione a cui è intervenuta condanna; in particolare la condotta di cui al punto a) dell'imputazione per l'accollo del debito di Euro 1.300.000,00
non potrebbe essere qualificata come atto in frode essendo stata compiuta in un periodo di imposta antecedente alla procedura di concordato preventivo da parte di una società altamente patrimonializzata ed a mezzo di operazioni esposte nel ricorso al concordato e debitamente registrate nelle scritture contabili; tale operazione non avrebbe determinato alcun danno ai creditori, non comportando alcuna modifica sostanziale tra le posizioni creditorie e debitorie delle società;
- In ordine alle condotte di cui ai punti B) e D) dell'imputazione, ovvero l'erogazione dei prestiti alla società Ka. benché la società fosse già debitrice, effettuando rimborsi ai soci di conferimenti e/o finanziamenti, trattandosi di operazioni registrate nelle scritture contabili ed esposte nel ricorso al concordato, poi omologato nel (omissis); anche tali operazioni non avrebbero creato alcun danno nei confronti dei creditori;
- In ordine alle condotte descritte al punto G) del capo di imputazione, ovvero dell'aver effettuato alcuni pagamenti dopo il deposito del ricorso per l'ammissione al concordato, la difesa osserva che la tesi del collegio sarebbe stata sconfessata proprio dalle conclusioni non solo del commissario giudiziale, ma anche del consulente tecnico di parte che disconoscevano un qualsiasi tipo di fraudolenza per tutte le condotte contestate al Ni.;
- La difesa conclude nel senso di ritenere che il mancato pagamento dei creditori sarebbe derivato da imprevedibili lungaggini giudiziarie che determinavano la svalutazione dell'immobile posto a garanzia del concordato;
- In ordine alle statuizioni civili della condanna la difesa rappresenta che il collegio avrebbe omesso di valutare che il concordato liquidatorio al 100% prevede la liquidazione totale di tutti le pretese dei creditori ammessi, con conseguente estinzione delle pretese degli stessi; tale circostanza determinerebbe un indebito vantaggio per la parte civile Ru. s.r.l., che duplicherebbe, in tal modo, le proprie pretese;
- Infine la difesa chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante con rideterminazione della pena inflitta all'imputato.
Passando al merito della vicenda va preliminarmente precisato che oggetto dell'odierno giudizio è costituito dalla configurabilità nelle residue condotte contestate nel capo di imputazione di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale preferenziale, poste in essere dal prevenuto, ai sensi degli artt. 216,223 e 3236 legge fall., in epoca precedente all'ammissione alla predetta procedura, tenendo conto, poi, della circostanza che il Ni., in qualità di legale rappresentante della Mi. En. s.r.l., presentava nel (omissis) domanda di ammissione al concordato preventivo, che veniva, poi, omologato dal Tribunale di Avellino il 26/4/2011.
Nella relazione del prof. Sa. veniva specificato che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, la Mi. En. S.r.l., di cui era amministratore Ni. Gi., fosse, certamente, in uno stato di crisi irreversibile e, quindi, di insolvenza che si era manifestato con ripetuti inadempimenti e con la carenza di mezzi finanziari adeguati.