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Sperona l'automobile della vittima e la uccide: è omicidio aggravato dall'uso del mezzo insidioso.

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa.

Cassazione penale sez. I, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 26/04/2022), n.15838

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, in rito abbreviato, del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Sassari ha condannato V.D. alla pena di quindici anni e sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario in danno di D.M.N. e la contravvenzione di porto di coltello fuori della propria abitazione.


Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte d'assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accogliendo parzialmente l'appello dell'imputato, ha riformato la sentenza di primo grado, eliminando l'aggravante dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, riconosciuta in primo grado, rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta in quindici anni di reclusione, e confermato per il resto.


2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti di seguito.


Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, in quanto l'omicidio sarebbe stato determinato da una provocazione della vittima, che avrebbe strattonato l'imputato per allontanarlo da un circolo privato in cui si era recato e poi lo avrebbe raggiunto sotto l'abitazione della di lui suocera e, prima di essere colpito, gli avrebbe dato una manata sulla spalla sinistra.


Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'aggravante del mezzo insidioso ex art. 577 c.p., comma 1, n. 2, che non sarebbe ravvisabile nel caso in esame in cui l'imputato non ha tenuto comportamenti insidiosi ma si è limitato a colpire la vittima con un coltello.


Con il terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, riconosciute invece soltanto come equivalenti alle aggravanti contestate.


3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso, relativamente al secondo motivo.


La parte civile, costituita anche nel giudizio di cassazione, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, dedicato all'attenuante della provocazione, è inammissibile.


Come evidenziato nella sentenza di secondo grado, i rapporti tra l'imputato e la famiglia della vittima erano molto turbolenti e si erano verificati numerosi episodi di attrito prima del fatto. In particolare, come riportato nella sentenza di secondo grado, prima del fatto per cui si procede l'imputato aveva danneggiato l'auto del suocero della vittima, che in risposta gli aveva dato uno schiaffo, in risposta al quale l'imputato aveva minacciato di sparargli e nell'immediatezza distrutto il lunotto stesso. Inoltre, sempre prima del fatto per cui si procede, l'imputato avrebbe scritto con la vernice frasi ingiuriose sull'asfalto davanti al circolo gestito dai suoceri della vittima.


E' pertanto corretta la deduzione contenuta a pag. 12 della sentenza di secondo grado in cui si afferma che in quel contesto il comportamento dell'imputato, consistente nel presentarsi la sera del fatto nel circolo in questione, non era neutro ma integrava una sorta di sfida alla famiglia della vittima, che impedisce di poter tener conto di quanto accaduto successivamente come un fatto ingiusto altrui che possa mitigare la sua responsabilità per l'omicidio. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, infatti, l'aver accettato, o addirittura portato la sfida, esclude in radice la configurabilità dell'attenuante (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 - 03: l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario; Sez. 1, Sentenza n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210 - 01: l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario).


2. Il secondo motivo di ricorso, dedicato all'aggravante del mezzo insidioso è fondato.


L'aggravante del mezzo insidioso è stata riconosciuta sia in primo che in secondo grado. Nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").


Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha motivato il riconoscimento dell'aggravante con le seguenti espressioni: "la persona offesa non poteva essere a conoscenza della presenza (occultata) di due coltelli in capo all'odierno imputato, ritenendo di poter affrontare tranquillamente quest'ultimo. L'imputato, oltre ad un coltello da cucina, aveva ingiustificatamente nascosto all'interno del suo giubbotto, anche un altro coltello da macellaio altamente lesivo e letale. Tale circostanza è stata sicuramente tale da sorprendere le difese della persona offesa, che aveva deciso di affrontare l'imputato" (pag. 11.).


La sentenza di secondo grado ha motivato, invece, il riconoscimento dell'aggravante con le seguenti espressioni: "nel caso di specie, V., voltandosi di scatto con un gesto fulmineo che ha colto di sorp