Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.129

Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 44 lettera c) del D.P.R. n.380/2001
Esito: Assoluzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla
pubblica udienza del 21/1/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(con redazione contestuale dei motivi)
nei confronti di:
(...), nata a (...) il (...), residente in (...) alla via (...) -
libera, non comparsa, già assente -Difesa di fid. dall'avv. (...)
IMPUTATA
a) In ordine al reato p. dall'art. 44 lettera c) del D.P.R. n.
380/2001, perché, in qualità di proprietaria e committente,
realizzava in via (...) del Comune di (...), in assenza di permesso
di costruire, in zona sottoposta a vincolo ex artt. 131 e ss. D.L.vo
n. 42/04 (già artt. 139 e ss. D.L.vo n. 490/99), una tettoia di legno
avente le dimensioni di circa mi. 5,50 x2,70 con altezza variabile da
mi. 2,58 a mi. 2.30 munita di copertura in legno e parzialmente da
tegole ed installava su suolo comunale n. 6 paletti in ferro a sezione
quadrata dell'altezza di circa mi. 1.10 posti a recinzione del proprio
accesso secondario dell'alloggio;
b) In ordine al reato p. dall'art. 44 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001
in relazione all'art. 181 del D. L.vo n. 42/04 (già art. 163 del D.L.vo
n. 490/99), per aver eseguito, le opere di cui al capo a) in area o su
bene sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale in assenza
dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146 del D.L.vo n. 42/04 (già
art. 151 D.L.vo n. 490/99);
c) In ordine al reato p. e p. dagli artt. 93 c. 1, 94 e 95 del D.P.R.
n. 380/2001 e 2 L. REG. 7/1/1983 n. 9, per aver eseguito i lavori
relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di
depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso
l'Ufficio del Genio Civile competente e senza aver prima ottenuto la
prescritta autorizzazione;
In (...), acc. il 19.12.2018
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 3/4/2019 il PM in sede citava per l'udienza del 31/10/2019 davanti al Giudice monocratico di Nola l'imputata (...), affinché rispondesse in ordine ai reati in rubrica contestati.
In tale udienza, stante la regolarità della notifica della citazione a giudizio nei confronti dell'imputata, ingiustificatamente non comparsa pur essendo assistita da un difensore di fiducia ed avendo ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione, il Giudice disponeva procedersi in assenza e, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo i mezzi di prova così come richiesti dalle parti in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti.
Stante l'assenza dei testi il processo veniva rinviato all'udienza del 23/1/2020 nel quale perveniva richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, impegnato in un concomitante impegno professionale. Sentite le parti, ritenuto legittimo l'impedimento, il Giudice accoglieva l'istanza, previa sospensione dei termini di prescrizione e avviso al difensore impedito, rinviando il procedimento all'udienza del 12/3/2020 (cinquanta giorni di sospensione della prescrizione).
Con decreto emesso d'ufficio in data 10/3/2020 questo Giudice, in attuazione delle disposizioni emergenziali di contrasto all'epidemia da COVID-19 e dei conseguenti decreti attuativi, differiva il procedimento, previa sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 31/5/2020 e dandone tempestivo avviso alle parti, all'udienza del 15/10/2020. In quella sede si procedeva all'escussione dei testi Scarpato e Formisano e, sentite le parti che nulla opponevano, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova relativa al teste (...). Il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio e per la discussione del procedimento all'udienza del 21/1/2021,