Tribunale Nola, 30/05/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 30/05/2018), n.1333
Giudice: Mariangela Luzzi
Reato: 73, co. 4, DPR 309/90
Esito: Condanna (otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il giudice, nella persona della dott.ssa Mariangela LUZZI,
alla pubblica udienza del 22.5.2018,
con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa Elvira Longobardi
(VPO) e con l'assistenza del cancelliere, dott.ssa Luigia Capano,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
F.E.D.M., nato a Napoli il (omissis), residente in Marigliano alla
via G.A.;
Sottoposto alla misura cautelare degli AADD per questa causa,
presente (rinunciante a presenziare alla lettura del dispositivo)
Avv. A.C. di fiducia, assente sostituito per delega orale
dall'avv. L.P.;
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dagli artt. 73, co. 4, DPR 309/90, perché, con
più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, deteneva al fine di cessione a
terzi n. 6 stecche di sostanza stupefacente dei tipo "hashish" per
un totale di gr. 6,00, sostanza stupefacente che per quantità ,
qualità e modalità di presentazione appariva destinata a uso non
esclusivamente personale.
In Nola e in Marigliano, acc. il 7.03.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.3.2018 F.E.D.M. era arrestato in flagranza del reato di cui ai l'imputazione.
L'8.3.2018, convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria e adottata, a seguito della richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, la misura del divieto di dimora ne comune di Nola cumulato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; instaurato il rito direttissimo, l'imputato conferiva procura speciale verbale al proprio difensore per la definizione del giudizio nelle forme di un rito alternativo; stante la richiesta di un termine a difesa da parte del difensore, il processo era rinviato al 27.6.2018.
L'8.5.2018 (a seguito del decreto di anticipazione di udienza, adottato da questo giudice in data 5.4.2018, a causa dell'intervenuto aggravamento della misura cautelare in corso con quella custodiale degli arresti domiciliari), il processo era rinviato per la mancata esecuzione della traduzione dell'imputato, benché disposta nel citato decreto di anticipazione di udienza.
Il 22.5.2018 l'imputato personalmente dichiarava di volere definire il processo a suo carico nelle forme del rito abbreviato e il giudice, acquisito il fascicolo del pubblico ministero, invitate le parti a rassegnare le loro conclusioni -che venivano formulate come da verbale in atti-, e, all'esito della camera di consiglio, rendeva pubblica la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza e, tenuto conto del carico complessivo di lavoro dell'ufficio, che non permetteva la redazione contestuale dei motivi, indicava in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione, con sospensione, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., del termine di efficacia della misura.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato ascritto, essendo stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta in contestazione.
Dal verbale di arresto in atti -pienamente utilizzabile stante la richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato- è emerso che la sera del 7.3.2018, il personale della squadra volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Nola, comandato di servizio alla via A.L. in Nola, notò una Fiat Punto di colore grigio tg. (omissis), con a bordo un uomo, che effettuò uno scambio con una persona a piedi, avvicinatasi all'autovettura.
I due soggetti appena si accorsero della volante si allontanarono velocemente, prendendo direzioni diverse, insospettendo i poliziotti, che, dunque, decisero di seguire la Fiat Punto e di inoltrare le note di ricerca per individuare il giovane a piedi (che tuttavia non fu rintracciato). Nonostante il tentativo di fuga, il conducente della autovettura fu fermato e identificato in F.E.D.M.
Dal momento che l'imputato si mostrava agitato, gli operanti procedettero, ai sensi dell'art. 4 L. 152/75, a una perquisizione sia personale che veicolare, all'esito della quale furono rinvenute: sotto il tappetino lato guida del veicolo, due stecche di sostanza solida marrone, avvolte in cellophane termosaldato: alla base del sediolino lato guida, una stecca della medesima sostanza; nel pacchetto di sigarette nella disponibilità dei prevenuto, una terza stecca sempre di sostanza solida marrone.
Nelle tasche dei pantaloni e della giacca di F.E.D.M., inoltre, fu trovata la somma di 495,00 euro, suddivisa prevalentemente in banconote da 20,00 euro.
Estesa la perquisizione anche presso l'abitazione dell'imputato, i poliziotti rinvennero all'interno di un pensile della cucina una stecca di sostanza solida marrone, dello stesso tipo di quelle rinvenute in auto, mentre sul davanzale della finestra, fu trovato un rotolo di cellophane già utilizzato e una lama annerita, recante tracce di sostanza scura.
Gli accertamenti tecnici eseguiti nell'immediatezza dalla Polizia scientifica acclararono che le stecche di sostanza solida scura trovate erano "hashish", per un peso complessivo di 0,6 grammi lordi.
L'imputato pertanto fu arrestato in flagranza del reato in contestazione.
Sottopostosi a interrogatorio in sede di convalida, F.E.D.M. ha contestato l'accusa mossagli, negando di avere avuto uno scambio con un soggetto a piedi e affermando che la droga rinvenuta nella sua disponibilità era per uso esclusivamente personale.
Riguardo poi al denaro trovato, l'imputato, nel premettere di essersi sposato appena il giorno prima dell'arresto, ha affermato che i soldi in questione provenivano dai regali ricevuti in occasione del matrimonio, che avrebbe voluto impiegare, la sera dei fatti di causa, per l'acquisto di un paio di scarpe.
Orbene, la ricostruzione dei fatti emersa dagli atti di indagine appare attendibile non essendo venuti in luce elementi per cui dubitare di quanto attestato dai militari verbalizzanti, avuto riguardo anche alla loro qualifica di pubblici ufficiali che induce a ritenere gli stessi ben consapevoli degli obblighi previsti nello svolgimento degli atti del loro ufficio.
Non sono venuti in rilievo del resto motivi in capo agli operanti tali da fare ritenere che questi ultimi possano avere avuto un qualche interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli nei confronti dell'imputato.
Nessun dubbio poi si può nutrire in merito all'attribuibilità a F.E.D.M. della droga in contestazione, considerato che, per quanto attiene all'hashish trovato in auto, l'imputato, fermato e identificato nell'immediatezza, era da solo alla guida del veicolo, mentre, per quanto attiene alla droga trovata in casa, posto che lo stesso prevenuto ne ha riconosciuto la titolarità -pur adducendo un uso solo personale-, non sono emersi soggetti terzi interessati alla condotta in questione.
Per quanto attiene alla qualificazione giuridica della condotta accertata, allora, ricorre senz'altro il delitto ascritto in imputazione, essendo stato provato oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione a fine di spaccio della sostanza in sequestro.
Inducono a questa conclusione molteplici elementi.
Appare in primo luogo rilevante la circostanza per cui, poco prima della perquisizione, gli operanti videro l'imputato coinvolto in uno scambio, che, per le particolari modalità in cui avviene (tra una persona in auto e una a piedi, che, alla vista della pattuglia, si allontanarono subito in direzioni opposte), verosimilmente ebbe un oggetto illecito e, alla luce del successivo sequestro effettuato dai poliziotti a carico dell'imputato, ebbe ha oggetto, più che plausibilmente, della droga.
Sintomatica della destinazione non esclusivamente personale è la modalità di conservazione della sostanza rinvenuta nell'autovettura: trovata occultata in diversi punti del veicolo nonché nel pacchetto di sigarette del prevenuto.
E invero se la sostanza fosse stata detenuta per uso esclusivamente personale non si vede il motivo per cui l'imputato, che -si ricorda- era da solo in auto e che, dunque, non aveva necessità di nascondere a terzi la droga, avrebbe dovuto occultare la sostanza in più punti, rendendone oggettivamente più difficoltoso il rinvenimento.
Indicativo della finalità di spaccio è il quantitativo di hashish rinvenuta, certo incompatibile con quella che può essere una piccola scorta personale, avuto riguardo anche alla capacità economica dell'imputato, che è risultata essere assai ridotta (dal verbale di arresto, F.E.D.M. risulta nullafacente).
Le modalità di confezionamento delle stecche (avvolte in cellophane termosaldato) e il ritrovamento presso l'abitazione del prevenuto di materiale idoneo al taglio e al confezionamento appaiono, poi, un'ulteriore conferma dell'editto accusatorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, anche la somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato è indice della detenzione per finalità di spaccio, essendo tale denaro ragionevolmente riconducibile, per le modalità dell'azione finora illustrate, in via esclusiva alla condotta in contestazione.
Sono del tutto prive di riscontri, oltre che inverosimili, le dichiarazioni rese dall'imputato sulla provenienza del denaro in questione.
E invero, pure a volere credere che F.E.D.M. abbia contratto matrimonio qualche giorno prima dell'arresto, tale dato di per sé non è sufficiente a sconfessare la provenienza illecita del denaro.
La suddivisione della somma sequestrata in banconote di diverso taglio e, soprattutto, in banconote da venti euro, appare incompatibile con quanto dichiarato dal prevenuto: si converrà , infatti, che è anomalo che, in occasione di un matrimonio, gli invitati ricorrano per il regalo a banconote di piccolo taglio, ben più compatibili, invece, con il pagamento del corrispettivo di ima cessione di droga.
Ciò posto, nella fattispecie, tuttavia, si deve ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 73, co. V, DPR 309/90, potendosi effettuare una valutazione di lieve entità della condotta accertata, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, che, in difetto di una qualsivoglia indicazione del principio attivo in essa contenuto, induce a inquadrare la condotta dell'imputato in un'attività di "piccolo spaccio", come testimonia del resto il mancato rinvenimento, all'esito della perquisizione domiciliare, di somme di denaro diverse e ulteriori rispetto a quella sequestrata sulla persona dell'imputato.
Si deve riconoscere invece la contestata continuazione, essendo emersa una pluralità di condotte di detenzione in luoghi diversi (nell'autovettura e nell'abitazione del prevenuto), alla base delle quali, comunque, plausibilmente è possibile individuare un unico momento ideativo e volitivo da parte del soggetto agente.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, non si valutano concedibili le circostanze attenuanti generiche non essendo emerso alcun elemento -fatta eccezione per la mera formale incensuratezza- suscettibile di una valutazione favorevole per il prevenuto, il quale non ha mostrato alcuna resipiscenza e che, anzi, sottoposto da pochi giorni alla misura cautelare coercitiva nell'ambito del presente processo, risulta essere stato poi arrestato in flagranza di reati della medesima specie di quello di cui ci si occupa (con conseguente aggravamento della misura originaria).
Nella quantificazione della pena appare pertanto opportuno individuare una pena base superiore -seppure in maniera contenuta- al minimo edittale.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., l'imputato deve essere condannato alla pena che si stima equa di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (p.b. mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; aumentata per la continuazione ad anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; ridotta per il rito alla pena finale indicata), oltre al pagamento delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti per concedere in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., non potendosi formulare una prognosi favorevole sull'astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati, tenuto conto delle considerazioni negative svolte sulla personalità del prevenuto.
Sul materiale in sequestro si provvede come da dispositivo ai sensi dell'art. 240 c.p., fatta eccezione per la somma di denaro di cui deve essere invece ordinata la confisca ai sensi dell'art. 73, co. 7 bis, DPR 309/90, essendo stato provato con ragionevole certezza il collegamento tra lo stessa e l'attività illecita contestata.
PQM
Letti gli artt. 438 e ss. 533,535, c.p.p. dichiara F.E.D.M. responsabile del reato ascritto, previa riqualificazione dello stesso nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. V, DPR 309/90 e, con la riduzione prevista per il rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Confisca e distruzione di quanto in sequestro, fatta eccezione della somma di denaro, di cui si ordina la confisca.
Motivi entro trenta giorni.
Letto l'art. 304 c.p.p. dichiara sospeso per detto periodo il termine di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in vigore nei confronti dell'imputato.
Nola, 22.5.2018