Tribunale Nola, 30/05/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 30/05/2018), n.1333

Giudice: Mariangela Luzzi
Reato: 73, co. 4, DPR 309/90
Esito: Condanna (otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il giudice, nella persona della dott.ssa Mariangela LUZZI,
alla pubblica udienza del 22.5.2018,
con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa Elvira Longobardi
(VPO) e con l'assistenza del cancelliere, dott.ssa Luigia Capano,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
F.E.D.M., nato a Napoli il (omissis), residente in Marigliano alla
via G.A.;
Sottoposto alla misura cautelare degli AADD per questa causa,
presente (rinunciante a presenziare alla lettura del dispositivo)
Avv. A.C. di fiducia, assente sostituito per delega orale
dall'avv. L.P.;
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dagli artt. 73, co. 4, DPR 309/90, perché, con
più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, deteneva al fine di cessione a
terzi n. 6 stecche di sostanza stupefacente dei tipo "hashish" per
un totale di gr. 6,00, sostanza stupefacente che per quantità,
qualità e modalità di presentazione appariva destinata a uso non
esclusivamente personale.
In Nola e in Marigliano, acc. il 7.03.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.3.2018 F.E.D.M. era arrestato in flagranza del reato di cui ai l'imputazione.
L'8.3.2018, convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria e adottata, a seguito della richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, la misura del divieto di dimora ne comune di Nola cumulato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; instaurato il rito direttissimo, l'imputato conferiva procura speciale verbale al proprio difensore per la definizione del giudizio nelle forme di un rito alternativo; stante la richiesta di un termine a difesa da parte del difensore, il processo era rinviato al 27.6.2018.
L'8.5.2018 (a seguito del decreto di anticipazione di udienza, adottato da questo giudice in data 5.4.2018, a causa dell'intervenuto aggravamento della misura cautelare in corso con quella custodiale degli arresti domiciliari), il processo era rinviato per la mancata esecuzione della traduzione dell'imputato, benché disposta nel citato decreto di anticipazione di udienza.
Il 22.5.2018 l'imputato personalmente dichiarava di volere definire il processo a suo carico nelle forme del rito abbreviato e il giudice, acquisito il fascicolo del pubblico ministero, invitate le parti a rassegnare le loro conclusioni -che venivano formulate come da verbale in atti-, e, all'esito della camera di consiglio, rendeva pubblica la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza e, tenuto conto del carico complessivo di lavoro dell'ufficio, che non permetteva la redazione contestuale dei motivi, indicava in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione, con sospensione, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., del termine di efficacia della misura.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato ascritto, essendo stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la condotta in contestazione.