Tribunale Nola sez. I, 26/01/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 26/01/2022), n.18

Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi
Reato: 570 e 570 bis c.p.
Esito: Condanna (mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;
alla pubblica udienza del 10.01.2022
ha pronunziato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
SI. PA., nato a (omissis) il (omissis) ed elettivamente domiciliato ex
art. 161 c.p.p, in (omissis) alla Via (omissis) n. (omissis); difeso di
fiducia dall'Avv. An. Ca. (nomina del 29.03.2019)
Libero già presente, non comparso
IMPUTATO
a) del delitto p. e p. dagli artt. 570 e 570 bis c.p. perché, serbando
una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, omettendo
di versare alla coniuge CA. TU. Ma. quanto necessario per il mantenimento
del nucleo familiare si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti
alla qualità di coniuge e alla responsabilità genitoriale e faceva
mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla coniuge.
In (omissis), dall'ottobre 2018 con condotta perdurante
(Si omettono le conclusioni delle parti)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione del 27.06.2019 emesso dal Pm - sede - Si. Pa. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.
L'udienza del 16.03.2020 veniva differita con decreto d'ufficio, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla data del 31.05.2020.
All'udienza del 7.9.2020, presente l'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi del Pm Ca. Tu. Ma. Te. e D'Ad. Gi.. Si acquisiva, quindi, verbale di remissione di querela da parte della Ca. Tu. (nonché verbale di accettazione da parte dell'imputato) e, su consenso delle parti, il verbale di accertamenti a firma del teste D'Ad..
All'udienza del 9.11.2020, si procedeva ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'escussione dei testi Si. Si. e Si. Al..
All'udienza del 1.2.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Va. Ra..
L'imputato rendeva, quindi, spontanee dichiarazioni.
All'udienza del 29.03.2021, il processo veniva rinviato per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 9.6.2021, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 27.10.2021, il processo veniva differito per legittimo impedimento dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 24.11.2021, il processo veniva rinviato per adesione del VPO di udienza all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza.
All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo.