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Tribunale di Nola - 18/22 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- 570 cp - Condanna

Tribunale Nola sez. I, 26/01/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 26/01/2022), n.18

Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

Reato: 570 e 570 bis c.p.

Esito: Condanna (mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;

alla pubblica udienza del 10.01.2022

ha pronunziato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:

SI. PA., nato a (omissis) il (omissis) ed elettivamente domiciliato ex

art. 161 c.p.p, in (omissis) alla Via (omissis) n. (omissis); difeso di

fiducia dall'Avv. An. Ca. (nomina del 29.03.2019)

Libero già presente, non comparso

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dagli artt. 570 e 570 bis c.p. perché, serbando

una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, omettendo

di versare alla coniuge CA. TU. Ma. quanto necessario per il mantenimento

del nucleo familiare si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti

alla qualità di coniuge e alla responsabilità genitoriale e faceva

mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla coniuge.

In (omissis), dall'ottobre 2018 con condotta perdurante

(Si omettono le conclusioni delle parti)



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 27.06.2019 emesso dal Pm - sede - Si. Pa. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.


L'udienza del 16.03.2020 veniva differita con decreto d'ufficio, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla data del 31.05.2020.


All'udienza del 7.9.2020, presente l'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi del Pm Ca. Tu. Ma. Te. e D'Ad. Gi.. Si acquisiva, quindi, verbale di remissione di querela da parte della Ca. Tu. (nonché verbale di accettazione da parte dell'imputato) e, su consenso delle parti, il verbale di accertamenti a firma del teste D'Ad..


All'udienza del 9.11.2020, si procedeva ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'escussione dei testi Si. Si. e Si. Al..


All'udienza del 1.2.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Va. Ra..


L'imputato rendeva, quindi, spontanee dichiarazioni.


All'udienza del 29.03.2021, il processo veniva rinviato per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 9.6.2021, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 27.10.2021, il processo veniva differito per legittimo impedimento dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 24.11.2021, il processo veniva rinviato per adesione del VPO di udienza all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza.


All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo.