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Tribunale di Nola - 18/22 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- 570 cp - Condanna

Tribunale Nola sez. I, 26/01/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 26/01/2022), n.18

Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

Reato: 570 e 570 bis c.p.

Esito: Condanna (mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;

alla pubblica udienza del 10.01.2022

ha pronunziato e pubblicato, mediante la lettura del dispositivo, la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:

SI. PA., nato a (omissis) il (omissis) ed elettivamente domiciliato ex

art. 161 c.p.p, in (omissis) alla Via (omissis) n. (omissis); difeso di

fiducia dall'Avv. An. Ca. (nomina del 29.03.2019)

Libero già presente, non comparso

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dagli artt. 570 e 570 bis c.p. perché, serbando

una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, omettendo

di versare alla coniuge CA. TU. Ma. quanto necessario per il mantenimento

del nucleo familiare si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti

alla qualità di coniuge e alla responsabilità genitoriale e faceva

mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla coniuge.

In (omissis), dall'ottobre 2018 con condotta perdurante

(Si omettono le conclusioni delle parti)



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 27.06.2019 emesso dal Pm - sede - Si. Pa. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.


L'udienza del 16.03.2020 veniva differita con decreto d'ufficio, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla data del 31.05.2020.


All'udienza del 7.9.2020, presente l'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi del Pm Ca. Tu. Ma. Te. e D'Ad. Gi.. Si acquisiva, quindi, verbale di remissione di querela da parte della Ca. Tu. (nonché verbale di accettazione da parte dell'imputato) e, su consenso delle parti, il verbale di accertamenti a firma del teste D'Ad..


All'udienza del 9.11.2020, si procedeva ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'escussione dei testi Si. Si. e Si. Al..


All'udienza del 1.2.2021, si procedeva all'escussione del teste del Pm Va. Ra..


L'imputato rendeva, quindi, spontanee dichiarazioni.


All'udienza del 29.03.2021, il processo veniva rinviato per adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 9.6.2021, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 27.10.2021, il processo veniva differito per legittimo impedimento dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione.


All'udienza del 24.11.2021, il processo veniva rinviato per adesione del VPO di udienza all'astensione proclamata dalla categoria di appartenenza.


All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Le risultanze processuali conducono univocamente alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati al predetto ascritti in rubrica.


La materialità dei fatti viene ricostruita, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, Ca. Tu. Ma. Te. all'udienza del 7.9.2020. La stessa riferiva di essere stata sposata con l'odierno imputato dal 7.10.2000 e di aver avuto in costanza di matrimonio due figlie, Si. Al., nata in data (omissis) e Si. Si., nata il (omissis).


In data 2.1.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale tra i coniugi, determinando in Euro 250,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento che l'odierno imputato doveva versare in favore della Ca. Tu. per il mantenimento delle figlie a decorrere dal mese di gennaio 2020. La denunciante riferiva che il Si. lavorava quale appuntato scelto della Guardia di Finanza presso il Nucleo Polizia Tributaria di (omissis) sino al 2015-2016 allorquando è entrato in quiescenza. La denunciante riferiva che l'odierno imputato ha corrisposto l'assegno di mantenimento sino al mese di maggio 2020, per i mesi di giugno e luglio 2020 ha corrisposto un importo inferiore (50 Euro in meno nel mese di giugno 2020 e 100 Euro in meno nel mese di luglio 2020) e, infine, dal mese di agosto 2020 non ha più corrisposto alcunché.


In ordine ai mesi antecedenti alla separazione consensuale, la Ca. riferiva che da quando l'imputato si allontanò dalla casa familiare (sin dal 2017) non contribuiva al mantenimento economico delle figlie né al sostentamento morale delle predette; tuttavia, all'attualità i rapporti con le figlie sono ripresi, tant'è vero che l'imputato ha portato in vacanza le figlie una settimana a (omissis) e a (omissis). La denunciante ha, poi, inteso rimettere la querela sporta in data 7.3.2020, con contestuale accettazione da parte dell'imputato. Ella precisava di svolgere la professione di insegnante percependo uno stipendio netto mensile pari ad Euro 680,00 e di possedere alcune proprietà immobiliari comuni e indivise con la madre e i fratelli e che, con siffatte entrate, provvede al mantenimento delle figlie che con ella coabitano con molti sacrifici.


Il teste di P.G. D'Ad. Gi., all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di (omissis), ha riferito in dibattimento sugli accertamenti patrimoniali effettuati in ordine alla posizione reddituale dell'imputato. Quest'ultimo nell'anno solare 2018 ha percepito un reddito di circa Euro 21.000 in quanto percettore di pensione mensile pari ad Euro 1.710,50, nonché possessore di una vettura (omissis) (cfr. visura Aci).


La teste Si. Si., figlia dell'imputato, riferiva di aver interrotto i rapporti con l'imputato negli anni 2017 e 2018 per poi riprendere i contatti nel 2019: chiariva che il padre versava sporadicamente alcune somme di denaro e in altri mesi nulla. Tuttavia, la teste ha chiarito che


l'imputato si mostra attualmente disponibile a trascorrere periodi di vacanza in compagnia delle figlie a sue spese e ad acquistare loro libri, vestiti ecc.


Si. Al., figlia dell'imputato, riferiva di aver interrotto i rapporti con il padre dal 2017 sino agli inizi del 2020 chiarendo che nel predetto arco temporale l'imputato non si è occupato del sostentamento economico delle figlie ad eccezione di sporadiche occasioni (due o tre casi). Attualmente i rapporti con l'imputato sono distesi e quest'ultimo, pur non versando l'assegno di mantenimento, si è reso disponibile al pagamento di alcune spese mediche ed all'acquisto di vestiti.


L'imputato, in sede di interrogatorio reso in data 3.6.2019 dinanzi ai Carabinieri di (omissis), negava gli addebiti chiarendo che la Ca. gli impediva di coltivare i rapporti con le figlie, nonostante l'imputato ne avesse fatto richiesta più volte con messaggi, e-mail etc. In sede di spontanee dichiarazioni, il Si. riferiva di aver ricoperto in passato la qualifica professionale di appuntato della Guardia di Finanza ricoprendo anche ruoli di prestigio presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria; tuttavia, da quando è andato in pensione, vive con 400 Euro al mese (sebbene la pensione percepita ammonti ad Euro 900 netti al mese) e, nonostante tutto, provvede all'acquisto di vestiti per le figlie, portandole con sé in vacanza a sue spese.


Così ricostruiti i fatti di interesse, anzitutto si osserva, in punto di valutazione delle fonti cognitive, che le dichiarazioni assunte in dibattimento, sebbene provengano da soggetto che, come meglio si vedrà, riveste la qualifica di persona offesa (che, si badi, non ha inteso costituirsi parte civile) ben possono fondare un'affermazione di condanna: ciò in quanto nel vigente sistema processuale alla persona offesa è riconosciuta piena capacità a testimoniare (ogni incompatibilità con l'ufficio di testimone, anche nel caso di avvenuta costituzione di parte civile, è stata invero esclusa dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 115 del 19.3.1992). Tuttavia, è orientamento ormai consolidato in Giurisprudenza che, per essere posta a fondamento di un giudizio di colpevolezza, detta fonte cognitiva debba essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico di attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, e che, pur senza alcuna preconcetta sfiducia nei confronti del dichiarante, debba essere analizzata con spirito critico, al fine di escludere che costituisca l'effetto di mire deviatrici.


In sede di verifica di attendibilità, trattandosi di deposizione non immune da sospetto perché proveniente da una parte che è portatrice di interessi configgenti con quelli dell'imputato - del quale è il naturale antagonista processuale - dovrà poi essere valorizzato qualsiasi elemento di riscontro o di controllo enucleabile dal processo. Al riguardo è opportuno tuttavia precisare che, proprio per il fatto che il dettato normativo non configura alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità di essa fonte quale prova ex se esaustiva per affermare la penale responsabilità del soggetto incolpato, l'acquisizione di elementi di riscontro estrinseco non è strettamente necessaria e, ove avvenga, non occorre che il dato corroborativo presenti le connotazioni che attengono alla chiamata in correità, ossia la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica, intesa quale inerenza sia alla persona dell'incolpato stesso che alle imputazioni a lui ascritte - in tal senso si veda, ex plurimis, Cass. Sez. IV, 27 maggio - 21 agosto 2003, ric. Autieri, secondo cui quando il giudice la abbia motivatamente ritenuta veritiera, la deposizione della persona offesa costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni.


Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito come le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. SS.UU. n. 41461 del l9.07.2012 ud., dep. il 24.10.2012).


Ciò premesso, nel caso di specie ritiene questo Giudice che non vi siano dubbi in ordine all'aderenza al vero dei fatti narrati dalia Ca. Tu., avuto riguardo, per un verso, alla coerenza intrinseca ed alla costanza delle sue propalazioni accusatorie, desumibili dalla tenuta logica del narrato e dall'assenza di contestazioni significative. La deposizione della persona offesa appare, dunque, essere intrinsecamente attendibile e non inficiata da intenti calunniatori (la stessa ha peraltro rimesso la querela); il narrato è stato, poi, ampiamente corroborato dalle figlie dell'imputato, Si. Al. e Si. Si., le quali hanno riferito delle omissioni poste in essere dal padre nel periodo antecedente e successivo alla separazione coniugale.


Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che la condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. (per il periodo antecedente al provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Roma) presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (cfr. in tal senso Cass. pen., Sezioni Unite, Sentenza n. 23866 del 31/01/2013).


Ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminata, quindi, occorre accertare sia lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sia la concreta capacità economica dell'obbligato di fornirglieli e dunque la sua consapevolezza nei confronti della contravvenzione agli obblighi (cfr. Cass. Pen., sentenza del 15 giugno 2012 n. 26808 e più recente Cassazione penale n. 18951 del 10 aprile 2014). Tale ultimo presupposto, in particolare, per opinione comunemente accolta in giurisprudenza, va accertato in modo non meno rigoroso del primo, in quanto solo la prova certa della capacità dell'imputato di apprestare i mezzi di sussistenza all'avente diritto giustifica l'affermazione della responsabilità penale in capo allo stesso (Cass. pen., sez. VI, 21.3.1996, n. 5523).


Nel presente procedimento è stata senza dubbio dimostrata la sussistenza di entrambi questi elementi, i quali, in realtà, nel caso concreto, non fanno che colorare di gravità l'inadempimento da parte dell'imputato. Dalla deposizione della persona offesa, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, stante la precisione, chiarezza e coerenza della stessa (e corroborata dalle dichiarazioni rese dalle figlie) risulta, infatti, che Si. Pa., dal mese di ottobre 2018 sino all'emissione del provvedimento di omologa, faceva mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori Si. Si. e Si. Al. (il cui stato di bisogno è configurabile in re ipsa), senza contribuire ai mantenimento economico delle stesse (se non in isolate occasioni), così privando loro dei relativi mezzi di sussistenza.


Per quel che riguarda, invece, la capacità economica dell'imputato di effettuare tale prestazione, dalle emergenze probatorie in atti può trarsi il ragionevole convincimento che lo stesso avesse tutta la possibilità di assicurare quanto necessario al mantenimento delle figlie minori e che, pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo non sia dipeso da una condizione di obiettiva impossibilità (che, del resto, non è stata oggettivamente provata dall'odierno imputato), costituendo, piuttosto, il frutto di una scelta libera e consapevole, dunque colpevole. Invero, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri di (omissis), è emerso che l'imputato risultava percettore nell'anno solare 2018 di un reddito di circa Euro 21.000 in quanto percettore di pensione mensile pari ad Euro 1.710,50, nonché possessore di una vettura (omissis); il Si., peraltro, non ha fornito alcuna versione alternativa all'impianto accusatorio pacificamente cristallizzatosi nei suoi confronti, limitandosi a sostenere di vivere in uno stato di sofferenza economico, peraltro smentito dagli accertamenti patrimoniali condotti nei suoi confronti.


Peraltro, la prova della sopravvenuta indigenza dell'obbligato, la quale escluderebbe il reato, va fornita dall'imputato in modo assai rigoroso (Cassazione penale, sez. VI, 11 novembre 2008, n. 45273; Cassazione penale, sez. VI, 05 marzo 2003, n. 17916), ma nel caso in esame nessuna prova di tal fatta era fornita.


Quanto al reato di cui all'art. 570 bis c.p., è provato che l'imputato violava gli obblighi di assistenza materiale su di lui incombenti come genitore non corrispondendo in maniera puntuale (come chiarito sia dalla Ca. Tu. che dalle figlie dell'imputato), dall'emissione del provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 2.1.2020, l'assegno di mantenimento dell'importo di Euro 250,00 mensili.


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (Cfr. Cass. Sez. 6 -, Sentenza n. 4677 del 19/01/2021).


Peraltro, in tema di reati contro la famiglia, l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis cod. pen., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari (Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36205 del 30/09/2020).


Nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento statuito dal Tribunale di Roma; l'imputato, percettore attualmente di una pensione quale ex appuntato della Guardia di Finanza, non ha fornito alcuna versione alternativa all'impianto accusatorio pacificamente cristallizzatosi nei suoi confronti, limitandosi a sostenere di vivere in uno stato di sofferenza economico, peraltro smentito dagli accertamenti patrimoniali condotti nei suoi confronti.


Da tali elementi risulta, pertanto, piena prova che l'imputato non è mai stato nel periodo in contestazione, nell'impossibilità assoluta e incolpevole di pagare l'assegno di mantenimento.


Sul punto, osserva la suprema Corte "l'impossibilità assoluta del pagamento sussiste solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione" (nel caso di specie è stata confermata la decisione del Giudice di Merito che aveva affermato che un padre sano, abile al lavoro e giovane d'età aveva comunque l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore Cass. Pen. sez. VI 1990 n° 12400).


Passando a considerare il trattamento sanzionatone, all'imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, atteso il positivo comportamento processuale e lo stato di incensuratezza del predetto.


I reati in esame devono ritenersi in rapporto di concorso formale eterogeneto (Cfr. sul punto, Cass. Sez. 6 - Sentenza n. 43560 del 12/10/2021, alla cui stregua "sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 570 bis c.p. e quello previsto dall'alt. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 570 bis c.p. fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570,


comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno").


Valutati gli Indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto del disvalore oggettivo dei fatti, e delle condotte lesive di cui al capo di imputazione, si stima equo irrogare la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena così calcolata:


- Pena base prevista dal più grave reato ex art. 570 comma due c.p.: mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa (pena vicina ai minimi edittali);


- Ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di mese uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa;


- Aumentata alla pena inflitta in forza del concorso formale con il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (nella misura di mese uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa).


Consegue di diritto, ex art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.


Sussistono i presupposti per concedere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, non ostandovi precedenti penali a suo carico (come emerge dalla lettura del certificato penale in atti) e presumendosi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.


PQM

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Si. Pa. colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Pena sospesa e non menzione della condanna


Motivi in giorni trenta


Così deciso in Nola, il 10 gennaio 2022


Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2022



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