Tribunale Nola, 15/04/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/04/2021), n.802

Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 61 n. 11 e 646 co. 1 e 3 c.p.
Esito: Condanna (anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla
pubblica udienza del 15/4/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(con redazione contestuale dei motivi)
nei confronti di:
(...), nato a (...) il (...), residente in (...) - libero, presente
Difeso di fid. dall'avv. (...)
IMPUTATO
del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 e 646 co. 1 e 3 c.p.
perché, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di una
parte delle quote versate dai condomini del condominio "(...)", sito
a (...) e in (...), quale corrispettivo dovuto alla ditta "(...)
s.r.l." per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare
dello stabile condominiale, per l'importo complessivo di euro 4.347,25,
di cui aveva il possesso per averle ricevute nella qualità di
amministratore condominiale;
In Roccarainola, in data antecedente e prossima al 9 novembre 2018
Parte civile: condominio "(...)", difeso dall'avv. (...)
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
L'imputato (...) veniva citato a giudizio, con decreto emesso dal PM sede il 10/1/2020, per rispondere all'udienza del 2/7/2020 del reato in rubrica contestato.
In quell'udienza il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, stante la regolarità della notifica nei confronti del (...), assistito da un difensore di fiducia. La persona offesa si costituiva pane civile e, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo i mezzi di prova richiesti dalle parti, in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti. Su concorde richiesta delle parti, che tentavano la via di un componimento bonario della vicenda, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 17/12/2020.
In quell'udienza si procedeva al l'esame dei testi (...) e (...) e la difesa chiedeva un rinvio per consentire l'esame al proprio assistito. Il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 25/3/2021, nella quale le parti concordemente chiedevano un nuovo rinvio per bonario componimento della lite.
Il Giudice, sentite il PM che non si opponeva, accoglieva il rinvio e, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinviava il processo all'udienza odierna per la discussione (ventuno giorni di sospensione della prescrizione).
In questa udienza l'imputato, debitamente avvisato delle sue facoltà di legge, dichiarava di volersi sottoporre all'esame.
Al termine la difesa dell'imputato avanzava istanza ex art. 507 c.p.p. per l'escussione del teste (...); il Giudice, sentite le parti, rigettava l'istanza con ordinanza dettata a verbale, qui da intendersi riportata integralmente. Al termine, non residuando ulteriori adempimenti istruttori il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.
Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza con contestuale redazione dei motivi.