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Tribunale di Nola - 856/21 - GM Raffaele Muzzica - Truffa - Condanna

Tribunale Nola, 22/04/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 22/04/2021), n.856

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 640 c.p.

Esito: Condanna (mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla

pubblica udienza del 22/4/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con redazione contestuale dei motivi)

nei confronti di:

(...), nata a (...) il (...), residente ad (...) - libera, non

comparsa, già assente

Difesa d'ufficio dall'avv. (...)

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., perché, con artifici e raggiri

consistiti nel presentarsi come ufficiale della guardia dì finanza,

inviando le foto di una autovettura (...) da prendere a noleggio

presso la concessionaria (...) e nel proporre un prezzo di noleggio

di favore rappresentando che si trattava di prezzo riservato a lei per

il lavoro che svolgeva presso la Guardia di finanza e per le sue

conoscenze, inducendo in errore (...) sulla serietà della proposta

e sulla qualifica da lei rivestita, facendosi versare da (...) la

somma di Euro 150,00 e rendendosi successivamente irreperibile, si

procurava l'ingiusto profitto con corrispondente danno per il (...)

che non riceveva il bene né la restituzione del prezzo versato.

In Acerra ad aprile del 2017

Luogo di nascita così corretto in luogo dell'erronea indicazione

contenuta nel decreto di citazione, dove deve leggersi e intendersi

"Napoli" anziché "Acerra".

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

L'imputata (...) veniva citata a giudizio, con decreto emesso dal PM in sede il 22/3/2019, per rispondere all'udienza del 3/10/2019 del reato in rubrica contestato davanti al Tribunale di Nola in composizione monocratica.


In quell'udienza il Giudice, accertata la regolarità della notifica in favore dell'imputata, destinataria a mani proprie di copia del decreto, ne dichiarava l'assenza e, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti. Stante l'assenza dei testi il processo veniva rinviato all'udienza del 13/2/2020 e, per analogo motivo, all'udienza del 28/5/2020.


Con decreto emesso d'ufficio in data 19/5/2020, in attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVlD-19 e dei conseguenti decreti attuativi, questo Giudice differiva il procedimento, dandone tempestivo avviso alle parti, previa sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 31/7/2020, per l'udienza del 21/10/2020 (due mesi e tre giorni di sospensione della prescrizione).


In quella sede si procedeva all'escussione della persona offesa (...) che, interrogato dal Giudice, dichiarava di non voler rimettere la querela sporta.


Il processo veniva rinviato alla presente udienza per il completamento dell'istruttoria e la discussione.


In questa sede si procedeva all'escussione del teste (...) e, non residuando ulteriori adempimenti istruttori, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti, invitando le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.


Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza, con contestuale redazione dei motivi.


Diritto

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti di (...) in ordine al reato a lei ascritto.


Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai teste di p.g. escusso, nonché dalle prove documentali in atti, segnatamente la scansione della messaggistica intercorsa tra l'imputata e la persona offesa dal 27/1/2017 al 22/5/2017, la missiva proveniente dalla Associazione Nazionale Costruttore Edili e indirizzata alla persona offesa in data 4/1/2017, il preventivo per il noleggio del veicolo (...) da parte della ditta (...) in favore di (...), una richiesta di autorizzazione per acquisto, porto e trasporto di armi sportive e da collezione.


Sulla base delle fonti di prova utilizzabili la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.


Dall'esame testimoniale della persona offesa (...), è emerso che quest'ultimo, all'epoca dei fatti dipendente della (...), era alla ricerca di un lavoro meglio retribuito e, pertanto, veniva a conoscenza di (...), conosciuta tramite amici di famiglia.


La persona offesa ha riferito che la (...) si era presentata a lui come un Luogotenente della Guardia di Finanza, promettendogli di procurargli un nuovo impiego come autista, lautamente retribuito.


In ragione del rapporto di fiducia instauratosi, il (...) riferiva che nell'aprile del 2017, avendo subito il furto della propria autovettura, necessitava di averne un'altra.


La (...) si offrì come mediatrice, proponendogli di fargli ottenere una vettura a noleggio e, segnatamente, una (...).


Inizialmente la (...) ventilò al (...) un canone mensile di 250 euro poi, successivamente - come emerge dalla messaggistica in atti - decurtò il prezzo a 150 euro che, come confermato dal teste su contestazione in aiuto alla memoria, la (...) giustificò come "prezzo di favore" in ragione del lavoro dalla stessa svolta e delle sue amicizie.


A domanda del PM, il teste confermava di aver consegnato, in presenza di sua moglie, 150 euro contanti nelle mani della (...).


Tuttavia, diversamente da quanto pattuito con l'imputata, nessuno consegnò la vettura al (...). Decorso più di un mese, il (...) si insospettì e ricontattò telefonicamente la (...), che si negava, limitandosi a rispondere con dei messaggi Whatsapp nei quali rassicurava il (...) che la vettura sarebbe arrivata. Su contestazione in aiuto alla memoria, il teste riferiva che, essendosi reso necessario un trasferimento del figlio presso l'ospedale (...) con ambulanza, si rivolse ad una ditta privata di trasporto, pagando la somma di 100 euro.


Il (...) condivise l'episodio via Whatsapp con la (...) che, a fronte delle domande della persona offesa e della richiesta di restituzione dei soldi, in data 22 aprile inviò al (...) un file pdf, in cui si attestava l'avvenuto acquisto di una autovettura (...), a nome del (...), per la quale la (...) avrebbe versato 7.500 euro di acconto, con la restante parte di 13.800 euro tramite assegno da versare alla consegna. La (...) riferiva che tale gesto doveva considerarsi un regalo nei confronti del (...), per farsi perdonare delle sue mancanze, ma che poi avrebbe dovuto restituirle la somma con comodità. Insospettitosi per l'enormità del regalo, il (...) riferiva di aver fatto delle ricerche in merito alla presunta agenzia di leasing, non rinvenendola tramite navigatore satellitare.


Infine, il teste riferiva di non avere mai più ottenuto la restituzione dei 150 euro consegnati alla (...), mai più vista, né di aver chiesto conto ai conoscenti che gliel'avevano presentata.


Così ricostruite le dichiarazioni della persona offesa, nella valutazione delle stesse questo Giudice segue l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale e dalla


Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. V del 14 giugno - 18 settembre 2000n. 9771, e da ultimo Cass. Sez. II 16 giugno - 11 settembre 2003 n. 35443), che, ormai da tempo ed in modo consolidato, hanno fissato i parametri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato.


Sul punto è necessario premettere che la persona offesa, pur essendo considerata dal legislatore, anche quando si costituisce parte civile, alla stregua di un qualunque testimone - tanto che la Corte Costituzionale, con la decisione del 19 marzo 1992 nr. 115 ha escluso l'illegittimità dell'art. 197 lettera c), c.p.p., nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi è l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, la parte civile -, viene collocata, dalla giurisprudenza, in una posizione diversa rispetto a quella del testimone, e ciò proprio per il ruolo che assume nell'ambito del processo, sia quando si costituisce parte civile nel processo penale, sia quando non eserciti tale facoltà.


Se infatti il testimone è per definizione una persona estranea agli interessi in gioco del processo, che si limita a rendere una deposizione su fatti a cui ha assistito personalmente, senza altre o diverse implicazioni, la persona offesa è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell'imputato, per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo e, con la costituzione di parte civile, di un evidente interesse, di natura economica, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.


Ne deriva che se in relazione alla deposizione resa dal testimone, vanno seguiti i canoni di valutazione unanimemente e costantemente espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si esprimono nel principio secondo il quale il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, traendo la prova del fatto rappresentatogli dalla semplice dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità; con riferimento, invece, alla deposizione resa dalla persona offesa occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca della deposizione, e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno la detta deposizione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. II del 19 novembre 1998 n. 12000). Pertanto quando la persona offesa rappresenta il principale (se non il solo) testimone che abbia avuto la percezione diretta del fatto da provare e sia, quindi, sostanzialmente l'unico soggetto processuale in grado di introdurre tale elemento valutativo nel processo, affinché la sua deposizione possa essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, occorre sottoporla ad una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile) utilizzabile per corroborare la sua dichiarazione, ovvero, laddove una verifica "ab estrinseco" non sia possibile, attraverso un esame attento e penetrante della testimonianza, condotto con rigore e spirito critico, che investa la attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l'abbia resa e che, tuttavia, non sia improntato da preconcetta sfiducia nei confronti del teste, dovendosi comunque partire dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste, sia esso persona offesa sia esso parte civile, riferisca fatti veri, o da luì ritenuti tali.


Si tratta di un canone di valutazione, quello appena esposto, che presuppone che la persona offesa e soprattutto la parte civile si collochino, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del testimone puro e semplice, che non ha interessi privati da far valere nell'ambito del processo e che è quindi, rispetto alle parti processuali in una posizione di estraneità, e la figura del testimone assistito (da sentire con le modalità di cui all'art. 197 bis c.p.p.) e dell'indagato da esaminare ai sensi dell'art. 210 c.p.p., i quali, per le posizioni rispettivamente ricoperte nel processo e per il coinvolgimento più o meno intenso nei fatti da esaminare, si collocano in una posizione estrema, con la conseguenza che se per gli uni (i testimoni semplici) è sufficiente soffermarsi sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, nei confronti degli altri (ossia i testimoni assistiti e gli indagati o imputati ex 210 c.p.p.) è necessario che le loro dichiarazioni siano riscontrate da altri elementi dì prova, che ne confermino l'attendibilità.


In conclusione, dunque, quando la fonte principale di prova sia, come nel caso in esame, la persona offesa, sarà in primo luogo necessario vagliare in modo rigoroso la credibilità del dichiarante e l'attendibilità intrinseca della dichiarazione e, inoltre, andranno verificati gli elementi di conforto cosiddetti estrinseci alla dichiarazione della persona offesa.


Nel caso di specie, le dichiarazioni di (...), oltre ad essere chiare e precise, ricche di dettagli, nonostante il lasso temporale intercorso (lo stesso (...) riferiva che i fatti narrati Io avevano particolarmente turbato, imprimendosi fortemente nel ricordo), sono connotate da un elevato grado di attendibilità estrinseca, giacche il (...) non ha mostrato astio o livore nei confronti dell'imputata, né ha rivelato un particolare interesse economico nella vicenda, non essendosi costituito parte civile nel presente processo né, a quanto consta, parte di un giudizio autonomo volto all'ottenimento del risarcimento del danno da parte della (...).


Inoltre, le dichiarazioni delle persone offese sono riscontrate, oltre che dalla documentazione presente nel fascicolo del dibattimento, altresì dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. (...), sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione della concisione delle attività svolte e della provenienza del narrato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, veste, questa, che lascia fondatamente ritenere inesistenti interessi privati nella vicenda.


Il maresciallo (...) infatti, infatti, confermava quanto riferito dal (...) riferendo che la Guardia di Finanza aveva già condotto indagini sul conto della (...), attinta un anno prima della denuncia da un'ordinanza cautelare per analoghe condotte di truffa perpetrate millantando l'appartenenza alla Guardia di Finanza. A domanda del PM, il teste precisava nettamente che la (...) non era una graduata dell'Arma né prestava attività lavorativa di alcun genere, essendo esclusivamente titolare di una partita IVA dal codice ATECO generico (sostegno alle imprese). A domanda del Giudice, inoltre, il teste precisava che tramite accertamenti in banca-dati l'(...) non risultava intestataria di beni immobili o mobili registrati, né percettrice di redditi leciti.


Le dichiarazioni della persona offesa, inoltre, hanno trovato pieno ed integrale riscontro nel materiale documentale versato agli atti del dibattimento.


Nella messaggistica Whatsapp intercorsa tra l'utenza dell'imputata e la persona offesa, infatti, più volte la (...) fa riferimento ad un suo ruolo da graduata:


"(...)"


La messaggistica, inoltre, conferma integralmente che il (...) riferiva alla (...) che aveva necessità di noleggiare un'auto nuova. L'imputata si attivava nella ricerca:


"(...)"


Infine la messaggistica conferma l'avvenuto pagamento delle 150 euro in favore della (...) nonché la mancata consegna della vettura al (...).


"(...)"


Analogamente, trovano riscontro nei messaggi Whatsapp le dichiarazioni del (...) secondo le quali, a fronte della mancata consegna della (...), la (...) gli inviava un preventivo di noleggio auto tramite file pdf, per farsi perdonare per le sue mancanze. Il suddetto preventivo, peraltro, ad ulteriore riscontro del narrato della persona offesa, è altresì versato agli atti del fascicolo del dibattimento.


A fronte di tali elementi accusatori, l'imputata non ha reso dichiarazioni utilizzabili in questa sede, non fornendo una versione difensiva alternativa credibile, né la stessa emerge dagli atti a disposizione di questo Giudice.


Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, ritiene questo Giudice che (...) deve essere condannata per il fatto ascritto, non essendovi dubbio alcuno sulla sua sussistenza, sulla sua rilevanza penale e sulla riconducibilità dello stesso all'imputata.


Alla luce delle dichiarazioni dei testi e della documentazione acquisita, sussistono gli elementi costitutivi oggettivi della truffa contrattuale perpetrata dall'imputata nei confronti del (...): ed invero, gli artifizi e raggiri si ricavano dalla complessiva condotta dell'imputata, così come ricostruita nell'istruttoria dibattimentale.


(...), in qualità di sedicente appartenente alle forze dell'ordine, dopo aver carpito la fiducia della persona offesa, instaurando con lo stesso un rapporto di amicizia e frequentazione assidua, intermediava falsamente per conto del (...), ingannandolo circa l'avvenuto noleggio di una autovettura (...), per il quale (...) otteneva in cambio 150,00 euro in contanti (prezzo asseritamente di favore in ragione della sua qualifica professionale), mai più restituiti al (...), che non otteneva nemmeno l'autovettura promessa.


Nel caso di specie dalla condotta complessiva dell'imputata - che ha indotto in inganno la persona offesa sulla sua qualifica professionale, sull'esito positivo e conforme della contrattazione, accattivando il (...) con la prospettazione di un prezzo vantaggioso in ragione della sua professione e delle sue amicizie - è possibile desumere la simulazione di circostanze e di condizioni non vere (la qualità di appartenente alle forze dell'ordine, la stipula del contratto di noleggio, la sussistenza di un prezzo di favore in ragione della professione e delle amicizie della (...), il successivo comportamento della stessa volta a sopperire all'inadempienza contrattuale altrui), artificiosamente create per indurre in errore la persona offesa, maturando così l'ingiusto danno e l'altrettanto ingiusto profitto nei confronti dell'imputata, che nulla consegnava al (...) né gli restituiva la somma di 150 euro.


Come è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la truffa contrattuale può ben concretizzarsi anche nella fase esecutiva di un contratto, stipulato del tutto lecitamente, serbando il silenzio su circostanze idonee ad influire sulla volontà negoziale e, vieppiù, a produrre un danno ingiusto per la parte: cfr. "In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo". (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019 - dep. 27/03/2019, C, Rv. 27546304).


Nel caso di specie, infatti, le modalità maliziose di stipula del contratto di noleggio, F avvenuto pagamento in contanti mai restituito, gli atti di captazione delia fiducia della persona offesa attraverso il millantato ruolo nella Guardia di Finanza e l'ottenimento di un prezzo di favore, in uno con la successiva compieta irreperibilità della (...), che continuava ad ingannare il (...) anche dopo la stipula del contratto, illudendogli di avergli donato il noleggio di una vettura dall'importante valore economico, rappresentano elementi pienamente comprovanti la sussistenza di artifizi e raggiri da parte della (...) già nella fase precontrattuale, poi maturati nell'ingiusto danno nella fase esecutiva del contratto (cfr. "In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parie, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen." (Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004 - dep. 20/10/2004, Oc. ed altro, Rv. 23068901).


Ciò premesso quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi del reato di truffa, non c'è dubbio, poi, che per i fatti in contestazione sussiste f elemento costitutivo soggettivo, essendo evidente, alla luce delle già descritte modalità della condotta, dai meccanismi captatori della fiducia della persona offesa già in tempi non sospetti, delle circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, della natura sofisticata degli artifizi realizzati, del comportamento antecedente e successivo al fatto tenuta dall'imputata, la consapevolezza e volontarietà di quanto commesso da parte della (...).


Più specificamente, i fatti, così come ricostruiti, rivelano un comportamento malizioso volto a determinare un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni dell'agente.


Inoltre appare significativo sottolineare come l'imputata non abbia fornito alcuna spiegazione alternativa della vicenda processuale, non avendo reso dichiarazioni utilizzabili in questa sede né provvedendo in alcun modo a rimborsare in tutto o in parte la persona offesa, giustificando il suo comportamento in alcun modo.


Né vi sono dubbi sull'identificazione di (...) quale autrice del reato di truffa, soggetto già noto alla persona offesa ed utilizzatrice dell'utenza telefonica adoperata per le copiose conversazioni intercorse con il (...).


D'altronde, la (...) - che ha ricevuto a mani proprie l'atto introduttivo del presente processo - nessun alibi o prova contraria ha dedotto a sua discolpa.


Ciò premesso quanto alla sussistenza dei fatti ed alla responsabilità dell'imputata, non sussistono elementi idonei al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis c.p.


E pur vero che il danno materiale prodotto nei confronti della persona offesa non appare particolarmente significativo nel caso dì specie ma ciò nonostante l'offesa al bene giuridico - che, come riconosciuto dalla dogmatica più accorta, è concetto penalistico ben più ampio e diverso rispetto al civilistico danno prodotto dal reato - in sé non può considerarsi di particolare tenuità.


Le modalità della condotta della (...), infatti, sono risultate particolarmente insidiose e captative, non avendo esitato l'imputata a prospettare al (...) una qualifica professionale completamente inesistente, per lunghi mesi, al fine di carpire integralmente la sua fiducia. Inoltre il comportamento complessivo della (...) non appare particolarmente meritevole, non avendo l'imputata né mostrato alcuna resipiscenza né tentato di risarcire il danno - a maggior ragione, esiguo, e dunque risarcibile con blando sforzo da parte della stessa - nei confronti della persona offesa, peraltro ingannata dall'imputata anche su altri fronti, come la prospettazione di un nuovo contratto di lavoro in favore del (...), all'epoca dei fatti - come narrato dallo stesso e confermato dalla messaggistica in atti - versante in una condizione di grave disagio economico.


Quanto alla commisurazione della pena, le medesime ragioni che ostano al riconoscimento della particolare tenuità rendono assolutamente inconcepibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore della (...). Le modalità insidiose e captative degli artifizi, la loro reiterazione in un lungo lasso temporale, le conseguenze patite dalla persona offesa, danneggiato e tradito nella fiducia riposta in quella che considerava una persona di famiglia, non rendono il fatto ascritto all'imputata meritevole di un trattamento sanzionatorio particolarmente lieve.


Pertanto, tutto ciò premesso, alla luce dei criteri enunciati dall'art. 133 c.p. e, segnatamente, in considerazione della gravità del fatto, desunta dal profitto


ingiustamente percepito dal reo e mai restituito, dalle modalità insidiose dell'azione, dalle complessive conseguenze dannose, non solo economiche, del reato, dalla pericolosità dell'imputata, incensurata ma per nulla resipiscente nemmeno nel corso dell'istruttoria dibattimentale, deve ritenersi pena congrua quella pari a mesi nove di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Lo stato di incensuratezza dell'imputata, in uno con la particolare severità della pena inflitta, consentono di ritenere che (...) si asterrà dal commettere ulteriori delitti, potendosi pertanto riconoscere in suo favore la sospensione condizionale della pena.


PQM

Letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lei ascritto e per l'effetto la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Concede la sospensione condizionale della pena in favore dell'imputata.


Motivi contestuali,


Così deciso in Nola il 22 aprile 2021.


Depositata in Udienza il 22 aprile 2021.



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