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Tribunale di Nola - 856/21 - GM Raffaele Muzzica - Truffa - Condanna

Tribunale Nola, 22/04/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 22/04/2021), n.856

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 640 c.p.

Esito: Condanna (mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla

pubblica udienza del 22/4/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con redazione contestuale dei motivi)

nei confronti di:

(...), nata a (...) il (...), residente ad (...) - libera, non

comparsa, già assente

Difesa d'ufficio dall'avv. (...)

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., perché, con artifici e raggiri

consistiti nel presentarsi come ufficiale della guardia dì finanza,

inviando le foto di una autovettura (...) da prendere a noleggio

presso la concessionaria (...) e nel proporre un prezzo di noleggio

di favore rappresentando che si trattava di prezzo riservato a lei per

il lavoro che svolgeva presso la Guardia di finanza e per le sue

conoscenze, inducendo in errore (...) sulla serietà della proposta

e sulla qualifica da lei rivestita, facendosi versare da (...) la

somma di Euro 150,00 e rendendosi successivamente irreperibile, si

procurava l'ingiusto profitto con corrispondente danno per il (...)

che non riceveva il bene né la restituzione del prezzo versato.

In Acerra ad aprile del 2017

Luogo di nascita così corretto in luogo dell'erronea indicazione

contenuta nel decreto di citazione, dove deve leggersi e intendersi

"Napoli" anziché "Acerra".

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

L'imputata (...) veniva citata a giudizio, con decreto emesso dal PM in sede il 22/3/2019, per rispondere all'udienza del 3/10/2019 del reato in rubrica contestato davanti al Tribunale di Nola in composizione monocratica.


In quell'udienza il Giudice, accertata la regolarità della notifica in favore dell'imputata, destinataria a mani proprie di copia del decreto, ne dichiarava l'assenza e, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti. Stante l'assenza dei testi il processo veniva rinviato all'udienza del 13/2/2020 e, per analogo motivo, all'udienza del 28/5/2020.


Con decreto emesso d'ufficio in data 19/5/2020, in attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVlD-19 e dei conseguenti decreti attuativi, questo Giudice differiva il procedimento, dandone tempestivo avviso alle parti, previa sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 31/7/2020, per l'udienza del 21/10/2020 (due mesi e tre giorni di sospensione della prescrizione).


In quella sede si procedeva all'escussione della persona offesa (...) che, interrogato dal Giudice, dichiarava di non voler rimettere la querela sporta.


Il processo veniva rinviato alla presente udienza per il completamento dell'istruttoria e la discussione.


In questa sede si procedeva all'escussione del teste (...) e, non residuando ulteriori adempimenti istruttori, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti, invitando le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.