Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 05/05/2021), n.981

Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 660 c.p.
Esito: Condanna (mesi 4 di arresto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 5/5/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) (...), nata a (...) il (...), residente a (...) - libera, non comparsa, già assente Difesa di fiducia dall'avv. (...) 2) Omissis IMPUTATI p. e p. dagli artt. 110 e 660 c.p., perché, in concorso tra loro, col mezzo del telefono, attraverso il reiterato invio di sms dal contenuto ingiurioso e di telefonate senza risposta, sulle utenze telefoniche: nr. (...) intestata ed in uso alla Sig.ra (...), nr. (...) intestata ed in uso al Sig. (...) e nr. (...), intestata ed in uso alla Sig.ra (...), allo scopo di ingenerare disturbo, arrecavano loro molestie. Reato commesso dal 29.10.2017 al 30.10.2017 in Mariglianella (NA) (Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Gli imputati (...) e (...) venivano citati a giudizio, con decreto di citazione emesso dal PM in sede il 4/3/2020, per rispondere all'udienza del 24/9/2020 del reato in rubrica contestato.
In quell'udienza il Giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputata (...), ne dichiarava l'assenza, avendo l'imputata ricevuto a mani proprie la notifica del decreto.
Con riferimento alla posizione del coimputato, invece, il Giudice rilevava l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e, pertanto, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti del (...), lo stralcio della sua posizione e la restituzione degli atti al PM in sede. Il processo veniva rinviato in via preliminare all'udienza dei 14/1/202L
In quella sede, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti, in quanto legittimi, non manifestamente superflui o irrilevanti. Si procedeva all'escussione dei testi (...) e (...). Al termine il PM si riservava di produrre certificato di morte della persona offesa (...), anticipando istanza di acquisizione ex art. 512 c.p.p.
Il processo veniva rinviato per tale adempimento, nonché per l'esame dell'imputata e la discussione all'udienza del 29/4/2021, nella quale il difensore faceva pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a concomitante impegno professionale. Il Giudice, sentito il PM, che nulla opponeva, accoglieva l'istanza, rinviando il procedimento, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza odierna (sei giorni di sospensione della prescrizione).
In questa sede il PM produceva certificato di morte della persona offesa e contestualmente reiterava la richiesta di acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle sue dichiarazioni. Il Giudice, sentito il difensore che nulla opponeva, acquisiva la denuncia querela e le sommarie informazioni rese da (...).
Non residuando ulteriori adempimenti istruttori, questo Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Al termine della discussione il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza, con riserva di un termine per la redazione dei motivi.
Diritto
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, alla luce degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, deve essere pronunciata sentenza di condanna dell'imputata (...) in ordine al reato a lei ascritto.
Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle testimonianze assunte durante il giudizio e, segnatamente, quella di (...) e (...), dagli atti acquisiti ex art. 512 c.p.p. ovvero la denuncia querela della persona offesa (...) e le successive sommarie informazioni, nonché dalle prove documentali in atti, rappresentate dalla copia fotostatica dei messaggi inoltrati ai dichiaranti, il materiale fotografico ritraente le scritte sul muro del ristorante della persona offesa, gli accertamenti anagrafici delle utenze mittenti della messaggistica in atti.
Sulla base delle fonti di prova utilizzabili la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.
Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a seguito del decesso della dichiarante, è emerso che quest'ultima, (...), sporgeva formale denuncia querela in data 31/10/2017 a seguito di alcune molestie ricevute.
La dichiarante premetteva di essere la comproprietaria dal 2015, insieme al marito (...), di un ristorante sito in (...) denominato "(...)".
Nel 2016, per tale ragione, i due venivano a conoscenza di una coppia, formata da tale (...) e dalla moglie (...), con cui, dopo una frequentazione del ristorante, nasceva un rapporto amicale fatto di uscite serali insieme.
Le due coppie si perdevano di vista