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Tribunale di Nola - 1463/21 - GM Giusi Piscitelli - Lesioni personali stradali - Assoluzione

Tribunale Nola, 06/09/2021, n.1463

Giudice: Giusi Piscitelli

Reato: 590bis c. 2 e 3 c.p.

Esito: Assoluzione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il giudice Dott.ssa Giusi Piscitelli

alla pubblica udienza del 28.6.2021 ha pronunziato e pubblicato mediante

lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- (...) nato a Pompei (NA) in data (...), ivi residente alla Via (...),

ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p., difeso di fiducia

dall'avv.to (...).

Libero-assente

IMPUTATO

in ordine al reato p. e p. dall'art. 590bis c. 2 e 3 c.p. per avere, nella qualità di conducente dell'autoveicolo FIAT DUCATO tg. (...), per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, cagionato a (...) lesioni personali gravissime, consistite in "Policontuso-Frattura ala sacrale sx - frattura scomposta branche ileo pubiche ed ischio pubiche bilaterali - Versamento pleurico dx - PNX sx - Fratture composte arco post I I Il III dx - Fratture scomposte IV V costa dx -frattura ala sacrale sx composta - Versamento peritoneale - frattura ossa nasali - lesione uretrale" (come da documentazione sanitaria in atti:

Certificato di accettazione n.3625 dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli datato 18.01.2018, Certificato dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli datato 29.01.2018, con 40gg di prognosi s.c., Certificato n.10057 dell'Ospedale "A.Cardarelli" di Napoli datato 03.03.2018, Certificato di dimissioni dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli datato Q8.03.2011 con ulteriori gg.15 di prognosi, Certificato dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli datato 28.03.2018 con 60 gg di prognosi s.c., Certificato di ricovero del "(...)" datato 04.06.2018, Certificato dell'ASL Napoli 3 Sud, di "Diritto alle cure programmate" relativo a cure urologiche da svolgersi in Germania, nel periodo compreso tra il 17.09.2018 e il 31.10.2018) con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 286 giorni. In particolare, omettendo di conservare il controllo del veicolo dallo stesso condotto, in presenza di ostacoli visibili e prevedibili consistiti in altre autovetture ferme sulla

carreggiata a causa del traffico cittadino, non arrestava tempestivamente la sua corsa invadendo il marciapiedi e investendo i pedoni ivi transitanti tra i quali il (...). In Terzigno il 18.01.2018.

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Fatto e Diritto

Con decreto emesso dal PM presso il Tribunale di Nola in data 23.1.2020, l'imputato (...) era rinviato a giudizio per rispondete del reato indicato in rubrica.


Alla prima udienza di comparizione del 29.6.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, citato regolarmente ma non comparso senza addurre legittimo impedimento, si costituiva la parte civile (...); aperto il dibattimento erano ammesse le prove richieste dalle parti. In data 22.3.2021, con il consenso delle patti, erano acquisiti tutti gli atti di indagine espletati dalla Polizia Municipale (CD, rapporto incidente stradale con allegati, informativa di reato del 20.1.2018) nonché la documentazione medica; si escuteva il teste (...), con domande a precisazione, ed il teste (...).


All'udienza del 12.5.2021 con il consenso delle parti era acquisita la relazione di servizio a firma del m.llo (...), in servizio presso la Stazione dei CC. di Terzigno, con domande a chiarimento al teste presente; altresì con il consenso delle parti erano acquisite le SIT rese da (...), (...), (...), con rinuncia alla loro escussione.


In data 28.6.2021 il GM dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale; le parti procedevano alla discussione, formulando le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe ed il Giudice dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito dei motivi nei termini di giorni 90 per l'elevato carico di lavoro.


Ritiene questo Giudice che alla luce dell'istruttoria dibattimentale l'imputato, sebbene abbia commesso il fatto di reato a lui contestato, vada assolto perché non è imputabile, privo dunque della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Pertanto, non può rispondere penalmente.


Giova sul punto evidenziare che la piattaforma probatoria è costituita da tutti gli atti relativi all'indagine espletata (ed, rapporto incidente stradale con allegati, informativa di reato del 20.1.2018), dalla documentazione medica, dalle SIT rese da rese da (...), (...), (...), dalla deposizione resa da (...), (...) e dal m.llo (...). I fatti ( alla luce della annotazione di Pg del 18.1.2015 redatta dai CC. della Stazione di Terzigno, comunicazione di notizia di reato n.1/2018 del 20.1.2018 redatta dalla Polizia Municipale del Comune di Terzigno e deposizione del m.llo (...) ) possono essere così ricostruiti.


Alle ore 11:50 circa del 18.01.2018 al Comando dei CC di Terzigno veniva segnalato un sinistro stradale avvenuto sul corso (...), altezza civ. 385. Giunti sul posto i CC di Terzigno constatavano che nel sinistro stradale erano stati coinvolti un autoveicolo FIAT DUCATO Tg (...), in circolazione con targa di prova (...), condotto dall'odierno imputato (...) ed altri tre veicoli: a) Lancia Y Tg (...)), condotto dalla sig.ra (...); b) Fiat 600 Tg (...) condotto dal sig. (...); e) Fiat Iveco Daily Tg (...) condotto dal sig. (...).


Altresì nell'incidente erano rimasti coinvolti dei pedoni: in particolare l'odierna parte civile (...), (...), (...), (...).


I predetti soggetti, in cura presso la struttura (...) di Terzigno, al momento dell'intervento si trovavano sul lato destro del marciapiede; il (...), in particolare, era sdraiato a terra, incastrato sotto al veicolo FIAT DUCATO Tg (...).


I pedoni erano soccorsi dal personale del 118.


Il Maresciallo (...), in servizio presso la Stazione dei Cc. di Terzigno, si avvicinava al conducente del Fiat Ducato di colore Bianco, (...), rimasto ancora nell'abitacolo in quanto le portiere risultavano bloccate.


Nell'immediatezza dei fatti il (...) riferiva al Militare quanto segue "non so cosa è successo, mi ero appena incolonnato al traffico, mi sono sentito male, ho avvertito una fitta al petto e non ho capito più nulla. Penso di avere accelerato e poi mi sono buttato sul marciapiede per non far male a nessuno poi non ho più visto più nulla. - Sono cardiopatico ho avuto tanta paura appena ho avvertito il dolore al petto. Ora sto meglio ho solo un po' di affanno".


Soltanto dopo che i Vigili del Fuoco di Castellammare di Stabia aprivano la portiera del lato guida, il (...) riusciva a scendere dall'abitacolo per poi essere soccorso a sua volta dal personale del 118.


Alle ore 12:00 interveniva sul posto il personale della locale Polizia Municipale, unitamente al comandante (...), che procedevano ai rilievi del sinistro stradale ed al controllo amministrativo dei veicoli coinvolti ( cfr. materiale fotografico ritraente il luogo del sinistro ed i veicolo, documentazione amministrativa dei veicoli).


Venivano altresì acquisite dal sistema di videosorvegìianza di un esercizio commerciale le immagini del sinistro.


Dagli accertamenti amministrativi emergeva che (...) circolava alla guida del Fiat Ducato con patente di Guida scaduta, dal 29.11.2015.


I Carabinieri procedevano all'escussione delle persone informate dei fatti, le cui SIT sono state acquisite con il consenso delle parti, ad accezione delle dichiarazioni di (...), escusso all'udienza del 22.3.2021.


(...), conducente del veicolo Lancia Y di colore grigio targata (...), riferiva: "Ero incolonnata nel traffico su questa strada in direzione Bosco reale, quando un furgone di colore bianco che procedeva dietro di me, prima mi tamponava e poi saliva accelerando la marcia, sul marciapiede lato destro. Di seguito urtava le mura degli edifici ivi presenti e i veicoli incolonnati innanzi a me, ossia una Fiat 600 di colore azzurro e un autocarro che precedeva la fiat 600. I veicoli li urtava nella loro fiancata destra. Ho notato poi che il furgone ha investito anche tre persone sul marciapiede. Sul furgone viaggiava solo l'autista, il mio veicolo è una lancia Y grigia largata (...)" (cfr. SIT rese in data 18.1.2018).


(...), conducente del veicolo Fiat 600 targato (...) di colore azzurro, riferiva: "ero a bordo del mio veicolo Fiat 600 targato (...)], sul corso (...); incolonnato nel traffico, in direzione Boscoreale. All'improvviso, ho notato un furgone bianco che età già fermo incolonnato, che all'improvviso accelerava la marcia e urtava prima la lancia Y grigia dietro di me, poi saliva sul marciapiede lato destro e proseguiva la marcia urtando le mura dell'abitazione e i veicoli incolonnati sulla sua stessa corsia di marcia, quindi il mio veicolo ed un autocarro cassonato che mi precedeva. In pratica il furgone ha urtato prima la Lancia Y, poi il mio veicolo sulla fiancata destra e poi l'autocarro che mi precedeva sempre sulla fiancata destra. Dopo ho notato che il furgone era guidato da un uomo di mezza età ed era da solo.- Sul marciapiede ha investito tre persone a piedi. il tutto è avvenuto circa venticinque minuti fa". (cfr. SIT rese in data 18.1.2018). (...), che accompagnava il (...) e gli altri pedoni in qualità di educatrice professionale presso la struttura (...) di Terrigno, in quanto ragazzi in cura per disturbi psichici, riferiva quanto segue. "Nella mattinata odierna, come di consuetudine, intorno alle ore 11:45 circa del 18.01.2018, unitamente alla mia collega (...), mentre accompagnavamo alcuni nostri parenti alla consuetudinaria passeggiata, giunti al corso (...), mentre percorrevamo il marciapiede sinistro in direzione San Giuseppe Vesuviano, un furgone di colore bianco, all'improvviso e salito sul marciapiede che noi stavamo percorrendo in senso opposto ed improvvisamente ha anche accelerato la marcia.- Ricordo che lo stesso ha urtato alcuni veicoli incolonnati nel traffico, infilandosi in pratica, sul marciapiede, ira il muro dell'edificio ivi presente ed i veicoli incolonnati regolarmene nella corsia di marcia in direzione Boscoreale.- Durante il suo percorso sul marciapiede, il furgone di colore bianco ha investito 4 nostri parenti che non sono riusciti, al contrario di noi altri, a mettersi al riparo. " Aggiungeva poi "(...): Ho avuto la percezione che l'autista del furgone di colore bianco abbia avuto qualche problema, probabilmente un malore, in quanto dapprima ho avuto l'impressione che volesse solo parcheggiare sul marciapiede in quanto andava pianissimo, poi all'improvviso ha aumentato la velocità, incastrandosi tra il palazzo e i veicoli incolonnati nel suo senso di marcia". Il teste, (...), sentito all'udienza del 22.3.2021, conducente dell'ultimo veicolo tamponato Fiat Iveco Daily targato (...), cassonato, riferiva che mentre era alla guida del suo furgone, al C.so (...) con direzione Boscoreale, nel traffico, all'improvvise.) udiva un forte fragore e dallo specchietto retrovisore vedeva un furgone bianco che a forte velocità proseguiva la sua marcia sul marciapiede, camminando tra il muro delle case e le macchine incolonnate nel traffico; poiché il suo veicolo era disposto in senso leggermente obliquo, riusciva a bloccare l'avanzata del FIAT Ducato che lo tamponava sulla fiancata destra. Tuttavia, il FIAT Ducato, investiva i pedoni che stavano camminando sul marciapiede. Precisava che quando il FIAT Ducato si era avvicinato al suo veicolo, tamponandolo, aveva notato che alla guida vi era una persona anziana che "teneva una mano sul cuore, non lo so, per un malore".


Ciò posto, alla luce delle predetti emergenze istruttorie, la dinamica del sinistro può essere così riscostruita conformemente alla ricostruzione ipotizzata dalla PG operante: il veicolo Fiat Ducato, condotto dal (...), circolava su C.so (...) incolonnato ad altri veicoli, con direzione Boscoreale; si incolonnava ma improvvisamente accelerava tamponando l'auto che lo precedeva, la Lancia Y TG (...); poi continuava la marcia, sempre aumentando la velocità, invadendo completamente il marciapiede posto sulla sua destra, camminando con metà del veicolo sul marciapiedi e l'altra metà tra il bordo del marciapiede ed i veicoli incolonnati; tanto che il FIAT DUCATO strisciava dapprima la Fiat 600 TG (...) sul fianco posteriore destro, poi dopo aver urtato con la ruota anteriore destra il muro di un fabbricato ed aver percorso vari metri, venendo in collisione con la sua fiancata sinistra con il cassone del Fiat Daley TG (...); per attrito tra i due veicoli, il Fiat Ducato rallentava e poi frenavano la corsa; nella sua corsa sul marciapiedi il veicolo FIAT DUCATO investiva i pedoni sopraelencati, quest'ultimi in marcia nel senso opposto; in particolare (...), nello stato di quiete del veicolo investitore, risultava incastrato con la parte inferiore del corpo sotto il veicolo, dietro la ruota anteriore destra.


Per effetto del sinistro il (...) riportava lesioni personali gravissime, consistite in "Policontuso~ Frattura ala sacrale sx - Frattura scomposta branche ileo pubiche ed ischio pubiche bilaterali -Versamento pleurico dx ~ PNX sx - Fratture composte arco post I Il III dx - Fratture scomposte IV V costa dx frattura ala sacrale sx composta - Versamento peritoneale -frattura ossa nasali - lesione uretrale" (cfr. certificati in atti) con conseguente incapacità di attendete alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 286 giorni.


Anche il (...) era condotto presso il PS del Presidio Ospedaliero di Nola ed i sanitari riscontravano esclusivamente una contusione toracica guaribile in 4 gg; poi il pazienta cui era consigliato il ricovero, rifiutava le dimissioni.


Così ricostruita la vicenda ed adoperati i canoni di valutazione che la giurisprudenza della Suprema Corte indica quando la piattaforma probatoria sia costituita da fonti dichiarative, la condotta materialmente posta in essere dal (...) integra gli estremi del reato per il quale si procede.


Va tuttavia pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non è emersa ogni ragionevole dubbio la prova che l'imputato abbia consapevolmente posto in essere la condotta pur oggettivamente addebitabile.


Invero, sono emersi numerosi elementi per cui il Tribunale ritiene che l'imputato nel momento in cui ha commesso sia stato colto da un malore improvviso, da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 cod. pen., tale da escludere la capacità di intendere e di volere.


L'art. 85 c.p. definisce l'imputabilità come la capacità di intendere e di volere: si fa dunque riferimento da un lato, all'attitudine ad orientarsi nella realtà esterna ed alla capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili conseguenze; dall'altro, all'attitudine ad autodeterminatisi ed alla capacità di controllare i propri impulsi. Il ruolo che assume l'imputabilità, all'interno della teoria generale del reato è ancora incerto; da un lato c'è chi concepisce l'imputabilità quale status personale del soggetto e, in quanto tale, riferibile all'autore e non al fatto di reato: pertanto la mancanza della capacità di intendere e/o volere al momento della commissione della condotta penalmente illecita non fa venire meno il reato quale fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ma piuttosto impedisce che l'agente possa essere punito. Tale teoria, che pone imputabilità e colpevolezza su due piani distinti configura la non imputabilità quale causa personale di esenzione dalla pena.


A tale indirizzo interpretativo si contrappone la c,d. concezione normativa della colpevolezza (Corte Cost. 364/88) intesa quale giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso assunto dall'autore: non può parlarsi di colpevolezza qualora non sia riscontrabile in capo al soggetto una concreta possibilità di agire diversamente. La colpevolezza, dunque, esige e presuppone una consapevole capacita di scelta tra diverse alternative sui piano della condotta da parte del soggetto, pertanto, l'imputabilità, che rappresenta l'indicatore primario dell'attitudine ad autodeterminarsi, costituisce la prima condizione per esprimere la disapprovazione soggettiva del fatto tipico e antigiuridico commesso dall'agente. L'imputabilità non deve essere concepita quale "capacità di pena", bensì come "capacità di rimproverabilità", ossia come presupposto della colpevolezza: quest'ultima infatti verrà meno laddove l'imputato non sia ritenuto capace di intendere e volere al momento della commissione di un fatto tipico e antigiuridico. Questo Giudice aderisce alla giurisprudenza ormai costante in materia consolidata della Cassazione, nella celebre sentenza (...) (Cass. Nr. 9163/05), dove si è affermato che " l 'imputabilità è ben di più che non una semplice conditone soggettiva di riferibilità della conseguenza del reato data dalla pena, divenendo piuttosto la conditone dell'autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto; essa non è mera capacità di pena, ma capacità di reato o meglio capacità di colpevolezza, quindi, nella sua propedeuticità soggettiva rispetto al reato l'imputabilità è il presupposto della colpevolezza, non essendovi colpevolezza senza imputabilità ".


Sul punto la Corte di legittimità ha precisato che : "in materia di circolazione stradale la giurisprudenza colloca il malore nell'ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non del caso fortuito, per ciò che riguarda la responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale), repentinamente e improvvisamente insorto, è pur sempre un'infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'articolo 88 del codice penale. Esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli e automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'articolo 42 dei codice penale". Pertanto il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, giacché questo, descrivendo una fattispecie in cui l'uomo, psicologicamente, non risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile, presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l'articolo 42 richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante." (cfr. z. 4, Sentenza n. 32931 del 20/05/2004; Sez. 4, Sentenza n. 32931 del 20/05/2004 ). Nel caso di specie, nell'immediatezza dei fatti l'imputato, mentre era ancora bloccato all'interno del veicolo investitore, riferiva di essere stato colto improvvisamente da un fitta al petto e di aver perso il controllo delle proprie azioni; di conseguenza aveva involontariamente accelerato e, per evitare conseguenze ulteriori, si era buttato sul marciapiede, ma poi non aveva capito più nulla ("non so cosa è successo, mi ero appena incolonnato al traffico, mi sono sentito mah, ho avvertito una fitta al petto e non ho capito più nulla. Penso di avere accelerato e poi mi sono buttato sul marciapiede per non far male a nessuno,- poi non ho più insto più nulla. - Sono cardiopatico ho avuto tanta paura appena ho avvertito il dolore al petto. Ora sto meglio ho solo un pò di affanno").


La medesima dinamica dei fatti è confermata dai testimoni. Ben due dei testimoni presenti confermavano di aver avuto l'impressione che il conducente del Fiat Ducato fosse stato colto da malore.


(...), l'operatrice che accompagnava i pedoni investiti sul marciapiede, riferiva che improvvisamente il Fiat Ducato era salito sul marciapiede, prima piano e poi accelerando la marcia; aggiungeva di aver avuto l'impressione che l'autista fosse stato colto da malore ("Ho avuto la percezione che l'autista del furgone di colore bianco abbia avuto qualche problema, probabilmente un malore, in quanto dapprima ho avuto l'impressione che volesse solo parcheggiare sul marciapiede in quanto andava pianissimo, poi all'improvviso ha aumentato la velocità, incastrandosi tra il palalo e i veicoli incolonnati nel suo senso di marcia"), la conferma che il (...) venne colto da malore si rinviene nella testimonianza dell'(...), conducente dell'ultimo veicolo tamponato Fiat Iveco Daily targato (...), il quale a sua volta riferiva di aver avuto la percezione che il conducente del veicolo investitore avesse avuto un malore, in quanto nel momento in cui lo aveva tamponato aveva la mano sul cuore.


Le testimonianze rese dalle persone presenti sul posto, unitamente alla dinamica del sinistro, confermano quanto riferito dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, e dunque la circostanza che lo stesso sia stato vittima di un improvviso malore per effetto del quale il (...) perdeva il controllo dei veicolo e non riuscendo, a causa di questa transitoria infermità, a determinare consciamente le sue azioni.


La tesi difensiva risulta, oltre che provata, plausibile considerata l'età del (...) (di anni 68 al momento del fatto). La stessa dinamica del sinistro, così come raccontata dai testi presenti, fa emergere che certamente il conducente del Fiat Ducato abbia perso il controllo del veicolo. Non essendo emerse altre cause, il malore appare uno spiegazione plausibile per la perdita di controllo del mezzo e certamente non imputabile a colpa del conducente. Pertanto, è dato affermare che la condotta per cui si procede siano stata tenuta in condizioni di vizio totale di mente.


Quanto precede induce alla conclusione, conforme al disposto di cui all'art. 88 c.p., che l'imputato debba essere prosciolto dall' imputazioni ascritta per aver agito in condizioni di vizio totale di mente, tale da escluderne la imputabilità.


Atteso il carico di lavoro e la gravità dell'imputazione, riserva in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.


PQM

Letto l'art. 530 cpv c.p.p., assolve l'imputato (...) dal reato a lui ascritto in rubrica perché non imputabile al momento del fatto.


Motivi in giorni 90


Così deciso in Nola il 28 giugno 2021.


Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2021.

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