La massima
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all' art. 718 c.p. , il gioco dei tre campanelli – e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro - Cassazione penale , sez. II , 17/07/2019 , n. 48159).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 17/07/2019 , n. 48159
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza 19 ottobre 2016 del Tribunale di Bologna, ha riqualificato il delitto ascritto agli odierni ricorrenti in termini di truffa in concorso e ha determinato la pena ritenuta di giustizia.
A fondamento della decisione, le dichiarazioni della parte offesa, ritenute solo in parte attendibili, e una ricostruzione degli accadimenti su base deduttiva.
2.1. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi.
Ricorso N..
2.1.1. - 2.1.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale a titolo di truffa in quanto la vicenda per come ricostruita, sarebbe consistita nell'indurre la parte offesa a giocare al c.d. gioco dei tre campanelli tramite una falsa vincita e profittare del carattere del tutto aleatorio del gioco stesso per farlo sperdere e non potrebbe essere qualificata in termini di truffa. In tale "gioco" difetterebbero infatti artifici e raggiri trattandosi di attività di per sè lecita e difettando la prova di artifizi e raggiri o manovre truffaldine.
2.1.3. Vizi di motivazione in ordine al contributo causale ascrivibile alla N. in quanto dalle dichiarazioni della parte offesa (pag. 11 del verbale di udienza) risulterebbe che la ricorrente nè ha gestito il gioco nè ha preso il denaro della parte offesa.
2.2 Ricorso P..
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione affermando il ricorrente non sussistere gli elementi costitutivi della truffa in coerenza con quanto affermato dalla ricorrente N. nel primo motivo ricorso.
2.2.2. Violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche prendendo la Corte territoriale in considerazione i precedenti penali dell'imputato ma non, le sue problematiche di salute, le sue precarie condizioni socio economiche, il ruolo marginale avuto nella vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Va osservato come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11666 del 23/09/1985 Rv. 171261 - 01) abbia osservato che il giuoco dei tre campanelli - e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - di per sè non concretano il reato di truffa posto che la condotta di chi dirige il giuoco non realizza alcun artificio o raggiro, bensì "una realtà" ed una regolare continuità di movimenti, che, per essere l'effetto della estrema abilità di chi dirige il giuoco, inducono, da ultimo, il giocatore a confidare nel "caso" -.
Naturalmente, a diversa soluzione si deve giungere nel caso in cui all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il giuoco si aggiunga una fraudolenta attività del medesimo.
2.1. Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzione della Corte di appello non permette di identificare la presenza di tale ulteriore attività posto che risulterebbe essere stata la parte offesa a determinarsi a giocare (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato in cui deve darsi atto che il riferimento all'imputato che "si determinò a giocare" risulta frutto di un palese refuso).
2.2. La presenza di una induzione della persona offesa a giocare con il miraggio di una facile vincita risulta elemento dedotto sulla base di un giudizio meramente ipotetico e non costituisce inoltre - di per sè - nè artifizio nè raggiro perchè tale l'affermato inganno riguardava una caratteristica del gioco (la sproporzione a favore del "banco" in conseguenza dell'uso da parte dei "tenutari del gioco" di abilità o destrezza che potrebbero e possono essere rese inefficaci solo dall'eventuale superiorità della prontezza di riflessi e dello spirito di osservazione di chi vi partecipa) che rientra nell'ambito dei fatti notori (cfr. Sez. 3, sent. n. 1566 del 13/11/1985 - dep. 20/02/1986 - Rv. 171944 - 01) e perchè - sulla base di tali presupposti - la parte offesa rimaneva libera di partecipare o meno al gioco medesimo.
2.3. Ancora, del tutto improprio è il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 14 del 18/06/1991 Rv. 187863 - 01) posto che tale decisione riteneva rilevante ai fini della ipotizzabilità degli elementi costitutivi della truffa - il fatto che il soggetto raggirato fosse indotto a credere di avere spirito di osservazione e abilità tale da poter controllare i propri "avversari". Non risulta invece indicata dai giudici del merito alcuna situazione che abbia potuto portare la persona offesa a ritenere di potere fare affidamento su una abilità o capacità di controllo superiore o pari a quella dei tenutari del gioco.
2.4. Tra l'altro - ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie nei limiti della doverosa osservanza del divieto di reformatio in peius - dovrebbe tenersi anche conto del fatto che - stando alla ricostruzione del giudice di primo grado - nemmeno vi sarebbe stato lo svolgimento di alcun gioco in quanto il danaro sarebbe stato preso dalle mani della persona offesa senza che costui avesse materialmente "puntato" nemmeno parte di tale somma. Non può certo dimenticarsi - sul punto - che l'approfittamento di circostanze create ad arte per giungere alla sottrazione della cosa mobile altrui costituisce presupposto di altra fattispecie criminosa rispetto alla truffa.
2.5. Le sopra esposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Bologna per nuovo giudizio.
2.6. Rimangono assorbiti i rimanenti motivi in quanto logicamente conseguenti alla (Ndr: testo originale non comprensibile).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019