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Truffa: non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e chi subisce il danno


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno. (Fattispecie relativa all'acquisto di un'autovettura mediante consegna, a titolo di pagamento del prezzo concordato, al mandatario del venditore di un assegno tratto su un conto inesistente - Cassazione penale, sez. II, 21/10/2021, n. 43119).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale, sez. II, 21/10/2021, n. 43119

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/7/2016, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di truffa in danno di G.M., condannando ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.


2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. M., il quale ha dedotto:


2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di artifizi e raggiri e all'idoneità della condotta contestata a determinare l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla p.o.


Secondo il difensore la Corte territoriale non ha fornito risposta alle censure formulate circa il difetto degli elementi costitutivi dell'illecito, essendosi gli imputati limitati ad acquistare un'automobile incidentata senza versare il corrispettivo sicché la vicenda doveva essere ricondotta nell'ambito del mero inadempimento contrattuale. Infatti, il pagamento del bene compravenduto mediante assegno rimasto insoluto è elemento da solo inidoneo ad integrare il delitto ex art. 640 c.p., richiedendo la giurisprudenza un quid pluris, ovvero un malizioso comportamento dell'agente idoneo a determinare un ragionevole affidamento sul regolare pagamento del titolo, requisito nella specie non ravvisabile. Inoltre, la Corte territoriale ha trascurato di verificare la concreta idoneità della condotta del M. a trarre in inganno il G., sebbene l'assegno risulti consegnato all'intermediario B. che aveva seguito la trattativa, soggetto sfornito di potere al fine di compiere un atto di disposizione patrimoniale nella sfera giuridica del danneggiato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento in considerazione dell'infondatezza delle doglianze formulate. Con riguardo al requisito degli artifizi e raggiri la Corte territoriale ha fornito ampia risposta ai rilievi difensivi, evidenziando (pag. 4) che M.V. aveva acquistato più auto da B.G., titolare di una concessionaria, saldando il prezzo mediante assegni, nessuno dei quali andato a buon fine, dopo aver fornito ampie assicurazioni al predetto in ordine alla sua solvibilità ed avere, a seguito del mancato incasso, rassicurato l'interlocutore che avrebbe provveduto a sistemare il disguido.


L'acquisto in detto contesto della vettura incidentata del G. al prezzo di mille Euro, corrisposti mediante assegno tratto su conto inesistente, non è suscettibile di essere degradato a mero inadempimento, alla luce del tenore delle trattative intercorse con il B. che, all'evidenza, agiva quale mandatario del proprietario.


1.1 Questa Corte, con orientamento che merita continuità, ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265773; n. 43143 del 17/07/2013,Rv. 257495; da ultimo, Sez. 2, n. 39958 del 19/7/2018, Rv.273820).


Ed invero, è ben risalente l'affermazione secondo cui la struttura del delitto di truffa non esige l'identità fra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di detta condizione, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 2705 del 11/05/1973, Rv. 126644; Sez. 6 n. 8418 del 4/4/1975, Rv. 130681; Sez. 5, n. 950 del 19/5/1969, Rv.112507). Valore qualificante ai fini dell'inquadramento giuridico del fatto deve essere, dunque, ascritto alla serie causale, ben potendo la cooperazione dell'offeso essere soggettivamente modulata, senza intaccare l'efficienza eziologica della condotta artificiosa rispetto all'evento del depauperamento del medesimo. E' quanto si verifica nel caso in cui fra il soggetto raggirato e quello danneggiato sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale, in forza del quale il primo, che subisce il comportamento dell'agente, abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato, essendogli riconosciuto il potere di compiere l'atto di disposizione viziato dalla condotta strumentale (così in motivazione, Cass. 2, n. 26839 del 22/5/2013, non mass.).


La contraria opinione che postula come necessaria ai fini della configurabilità del delitto di truffa la corrispondenza tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, è stata coltivata in relazione ad ipotesi in cui la configurabilità dell'illecito era condizionata dall'oggettività difficoltà di ravvisare il danno in capo all'ente raggirato (Sez. 6 n. 28957 del 22/9/2020, Rv. 279687) ovvero in fattispecie avente ad oggetto la diagnosi differenziale tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, nel cui contesto si riconosce, ad ogni buon conto, che l'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, Rv. 271060).


Nella specie, alla luce delle emergenze probatorie scrutinate, deve ritenersi che il B. abbia agito in forza di un mandato a vendere il veicolo conferitogli dal proprietario - p.o., atteso che è stato lo stesso B. a condurre le trattative in nome e per conto del proprietario e a ricevere l'assegno, poi risultato insoluto, a titolo di prezzo.


1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, chiarito, che nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Rv. 274299). Risulta, dunque, manifestamente infondata l'ulteriore censura svolta dai ricorrenti in punto di attitudine causale della condotta, questione, peraltro, introdotta per la prima volta in sede di legittimità.


3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere rigettati con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.


Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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