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Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento?


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga - Cassazione penale , sez. V , 23/10/2020 , n. 36864).


 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. V , 23/10/2020 , n. 36864

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 11.12.2013 con cui F.D. è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 5.000 Euro di multa in relazione al reato di furto aggravato (contestato ex art. 624-bis c.p. e art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 4) ai danni di una gioielleria di un anello e di un bracciale da donna, nonchè di ricettazione di un assegno circolare dell'importo di 5.000 Euro, che l'imputato tentava di utilizzare come pagamento dei monili, dandosi alla fuga dopo averli sottratti e aver finto di andare a prendere un documento per confortare la riferibilità a sè stesso dell'assegno circolare, risultato poi invece rubato ai danni della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed intestato a L.R..


2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore avv. De Pascalis, deducendo due motivi.


2.1. Il primo censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato come furto aggravato piuttosto che come truffa.


Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato si comprende che i giudici d'appello hanno ritenuto il comportamento dell'imputato "truffaldino", per l'inganno posto in essere attraverso la consegna alla persona offesa dell'assegno circolare ricettato e, in cambio, l'ottenimento dei gioielli contestati come oggetto di furto, credendo il gioielliere alla circostanza, rivelatasi poi falsa, che il ricorrente fosse andato in auto per prendere un documento quale garanzia della riferibilità a sè stesso del titolo bancario. L'apprensione delle cose, dunque, è avvenuta come conseguenza dell'inganno, in ragione del fittizio pagamento dei beni che aveva indotto il commerciante a consentire a che l'autore dei fatti uscisse dal negozio portando con sè i preziosi, e non mediante uno spossessamento, come invece poi contraddittoriamente argomentato dalla sentenza impugnata che, dopo la ricostruzione dei fatti nei termini suddetti, ha comunque illogicamente ritenuto non essersi mai perfezionato l'accordo contrattuale relativo alla vendita dei gioielli.


Il ricorrente ricorda come - secondo la giurisprudenza di legittimità - ricorre la fattispecie di furto quando l'oggetto viene sottratto al detentore eludendone la sorveglianza contro la sua volontà; si configura il reato di truffa quando alla base dell'apprensione della res vi sia un atto volontario di disposizione patrimoniale da parte del detentore il cui consenso è viziato da artifici e raggiri.


2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego, altresì, della richiesta di bilanciarle in prevalenza con le contestate aggravanti non sorretto da adeguate argomentazioni al riguardo ma soltanto ancorato ai precedenti specifici dell'imputato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.


2. Il primo motivo è manifestamente infondato.


Nel caso di specie si configura il reato di furto aggravato e non quello di truffa.


Invero, è stato affermato in generale da questa Corte di legittimità che, in tema di rapporti tra truffa e furto, complessi senza dubbio quanto all'accertamento concreto e non privi di ambiguità applicative, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (ex multis Sez. 4, n. 14609 del 22/2/2017, Piramide, Rv. 269537; Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019).


Ancora in generale si può dire che, quando l'apprensione della "res" deriva da un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri, si è in presenza di una condotta inscrivibile nella tipicità della fattispecie di truffa, mentre quando lo spossessamento avvenga comunque contro la volontà del soggetto passivo, cioè senza il suo consenso sia pur artificiosamente carpito, si configura il delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento.


Nella fenomenologia dei reati diverse sono state le opzioni ermeneutiche di volta in volta adottate.


Così, è stato affermato che integra un'ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un prezzo inferiore al dovuto mediante sostituzione dell'etichetta recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l'impossessamento non si realizza "invito domino", ma con il consenso pur viziato del cassiere (Sez. 5, n. 22842 del 17/4/2019, Fusto, Rv. 275555). In questo caso, è evidente che gli artifici e raggiri, commessi prima dell'apprensione del bene, hanno avuto un effetto determinante della volontà del cassiere di consentire al pagamento del prezzo in misura inferiore a quella dovuta, sicchè l'impossessamento è avvenuto proprio grazie all'aver condotto artificiosamente il soggetto passivo a scegliere di cedere il possesso della "res".


Diversamente, si è affermato che la simulazione di qualità personali utilizzata per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene implica che la scelta dispositiva del soggetto passivo non sia sintomo della volontà di spossessarsi definitivamente della "res" in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri, sicchè in tal caso sarà configurabile il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non quello di truffa (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, dep. 2015, Labellarte, Rv. 262725; Sez. 5, n. 18655 del 24/2/2017, Suffer, Rv. 269640).


A ben guardare, tuttavia, nella fattispecie all'esame del Collegio vi è un elemento ulteriore di complicazione, anch'esso oggetto di valutazione già in passato da parte della giurisprudenza di legittimità: la cesura tra le condotte artificiose e l'impossessamento della "res".


Il ricorrente, infatti, ha dapprima attuato condotte che potrebbero essere iscritte nell'alveo concettuale degli artifizi e raggiri - lasciando intendere alla persona offesa di essere intenzionato ad un acquisto di gioielli e mostrandogli un assegno per il pagamento - e, successivamente, una volta messo dinanzi alla necessità di giustificare la propria identità per ottenere i beni tramite il titolo di credito, provento del reato di furto, ha attuato un'azione di spossessamento unilaterale, dandosi alla fuga portandosi via i monili, con la quale si è del tutto bypassata la volontà dispositiva del soggetto passivo, realizzandosi una vera e propria apprensione dei beni "invito domino".


Orbene, in proposito si è condivisibilmente affermato che si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevilacqua, Rv. 276113: nella fattispecie, molto simile a quella all'esame del Collegio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anzichè come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta quando questi ancora ne conservava il controllo, un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso).


Nello stesso senso, la sentenza Sez. 2, n. 1109 del 21/6/1966, Ambrosi, Rv. 103018 ha espresso molto chiaramente che, per qualificare il carattere dell'offesa e stabilire se essa integri gli estremi del furto o quelli della truffa, deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale: se il risultato è l'impossessamento mediante sottrazione, si versa nell'ipotesi di furto, ancorchè l'attività unilaterale volta a operare il trasferimento sia preparata dall'agente col ricorso a mezzi fraudolenti, sicchè non può aversi truffa se tra il fatto della vittima ed il risultato si inserisce l'azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale (ancora una volta in una fattispecie in cui è stato riconosciuta la correttezza della configurazione del reato come furto ai danni di un negoziante).


Altre decisioni hanno sostanzialmente confermato tale opzione:


- Sez. 5, n. 36905 del 17/6/2008, Jacovitti, Rv. 241588, secondo cui integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si faccia consegnare un bene (nella specie anello di brillanti e telefono cellulare), adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poichè il soggetto passivo si è privato materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato;


- Sez. 2, n. 3710 del 21/1/2009, Busato, Rv. 242678, in tema di reati contro il patrimonio, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento "invito domino", che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima.


Deve conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di reati contro il patrimonio, per qualificare il carattere dell'offesa e stabilire se essa integri gli estremi del furto o quelli della truffa, deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale: si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale.".


2.1. Il secondo motivo è egualmente inammissibile.


La Corte d'Appello ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte che ritiene legittimo e sufficiente, ai fini dell'esclusione del beneficio, il richiamo in sentenza soltanto ai precedenti penali dell'imputato, poichè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità; in tal modo, infatti, vengono applicati gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione e, se tale valutazione non è contraddittoria, esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826).


3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonchè, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.


Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020



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