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Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 20 ottobre 2017 la corte di appello di Milano confermava la pronuncia del tribunale collegiale di Milano dell'8-7-2015 che aveva condannato C.F., G.C. e P.A. alle pene di legge in quanto, tutti, ritenuti responsabili di corruzione propria antecedente, ed, i primi due, anche di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione nonchè dichiarato la M.Group spa responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 e condannato la stessa alla sanzione pecuniaria di Euro 240.000 ed alla confisca per un importo di Euro 3.000.000.

1.2 Il giudice di appello riteneva, conformemente a quello di tribunale, che il procedimento culminato nell'autorizzazione rilasciata il 17 maggio 2011 dal dirigente di settore della Provincia di Novara P. alla ditta Eco Fly, controllata dalla M. spa, ed avente ad oggetto un impianto di smaltimento e recupero rifiuti mediante Desorbimento Termico Mobile, avesse avuto svolgimento illecito in quanto detto impianto non aveva le caratteristiche idonee al corretto funzionamento (come desunto da dichiarazioni testimoniali e dalla consulenza tecnica disposta), i membri della commissione rifiuti risultavano essere stati sollecitati ripetutamente dal P., questi, secondo diverse fonti (tutte riassunte nella impugnata sentenza), avrebbe ricevuto dalla M. una somma pari a 60.000 Euro in parte tramite un bonifico di 12.500 Euro emesso da B.A., dipendente sempre di M. spa, e diretto al P. datato 18 novembre 2011 e giustificato come prestito personale.

Inoltre, la corte di appello, riteneva altresì sussistere l'ipotesi della truffa aggravata perchè M. Group spa, tramite le attività di G. e C., aveva acquistato il desorbitore grazie ad un finanziamento di 3 milioni di euro concesso da F. SGR spa (da ora in poi F.), società ad intero capitale pubblico, attiva nel finanziamento delle attività di piccole e medie imprese, che così acquisiva il 18% della M. nell'ottobre del 2011, e ciò inducendo in errore detta società a capitale pubblico sia in ordine alla idoneità tecnica del D.T.M., che all'acquisto dello stesso, che all'utilizzazione presso siti destinati a bonifica.

Infine, in relazione alla responsabilità di M. si riteneva che la stessa aveva goduto dei profitti realizzati attraverso la descritta truffa aggravata realizzata materialmente dal C., amministratore delegato di M., e G., legale rappresentante.

1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; P.A., tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Luca Giuliante, premessa una ricostruzione del fatto e del procedimento, deduceva violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione poichè la corte di appello aveva tralasciato elementi probatori che dimostravano l'insussistenza della corruzione o che, comunque, imponevano procedersi a rinnovazione istruttoria; in particolare riportando i motivi di appello:

- si contestava il requisito della inidoneità tecnica del DTM, si confutava l'attività di induzione nei confronti degli altri componenti della commissione rifiuti che non avevano ricevuto pressioni, si contestava la conclusione del consulente del PM dott.ssa Z. circa la funzionalità del DTM secondo la relazione del dott. V., dalla quale emergeva che il rischio di esplosione era insussistente, idoneo era il funzionamento del tamburo rotante in relazione al quale si era anche chiesta la rinnovazione con l'audizione del progettista F.A., caratterizzate da pregiudizio le conclusioni del CT Z. circa la funzionalità di tale tecnica posto che tale consulente preferiva l'alternativa tecnica della torcia al plasma, le ragioni che avevano impedito al DTM di operare a Pescara riguardavano un mutamento del piano particolareggiato del tutto indipendente dalle sue caratteristiche tecniche, la prova tecnica a Taranto era soltanto una simulazione a fini commerciali e non di funzionalità tecnica, sicchè il DTM doveva essere autorizzato perchè del tutto regolamentare;

- nessuna dazione corruttiva poteva essere configurata poichè le cene presso il ristorante (OMISSIS) avevano un valore irrisorio, mancava qualsiasi dimostrazione dell'esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di 60.000 Euro, la conversazione intercettata tra Ca. e Gl. conteneva affermazioni poi smentite in sede di esame testimoniale del primo, il quale aveva chiarito che l'indicazione di quella somma era una confidenza ricevuta dal B. priva di qualsiasi veridicità, il versamento di Euro 12.500 era avvenuto a distanza di sei mesi dalla autorizzazione, non vi era alcuna prova del versamento di denaro contante dal G. a P., era una sola illazione il versamento di altre somme contanti da B. a P., B. era inaffidabile perchè aveva distratto somme dalla M., il contenuto della conversazione Ca.- Gl. in cui si riferivano fatti appresi da terzi era stato smentito posto che mancava un versamento di 30.000 Euro, non erano individuabili versamenti in contanti, B. era inattendibile e ciò, quanto meno, doveva determinare l'annullamento della ricostruzione in termini di corruzione propria antecedente;

- quanto al bonifico del 18 novembre 2011, il G. in sede di esame dibattimentale aveva fornito spiegazione della causale, non vi era alcuna confessione stragiudiziale individuabile nella conversazione e nel biglietto redatto da G. e consegnato al Gl. poichè non vi era prova della attendibilità di quanto riferito in quella occasione;

- il prestito non era in alcun modo collegato alla autorizzazione rilasciata il 17 maggio 2011 poichè si trattava di operazione del successivo 18 novembre effettuata dal B. e G. a favore dell'amico P., confermata dalla ricognizione di debito e che aveva avuto causale nelle condizioni di bisogno dell'imputato a quella data, che erano state riferite in modo allarmato sicchè il versamento di Euro 12.500,00 non rappresentava un adempimento di una pregressa intesa corruttiva.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per omessa valutazione di elementi difensivi e contraddizione della pronuncia nella parte in cui non era stata ritenuta l'ipotesi della corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p. vecchia formulazione, posto che il DTM era perfettamente funzionante, l'autorizzazione era un atto dovuto ed era stata rilasciata subordinatamente ad una serie di prescrizioni, la delibera era stata assunta dalla Provincia di Novara nel pieno rispetto della legge; si sottolineava al proposito come il procedimento non fosse caratterizzato da discrezionalità amministrativa bensì soggetto a valutazioni tecniche che ne facevano un atto dovuto.

Con il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione laddove era stata ritenuta l'ipotesi della corruzione propria, nonostante il pubblico ufficiale P. non avesse competenza ad emanare l'atto stante l'estraneità del ricorrente alle attività della commissione tecnica e non avesse compiuto alcuna attività induttiva.

Con il quarto motivo lamentava violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della modificazione dell'art. 318 c.p.; con il quinto analogo vizio in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.4 G.C., attraverso il proprio difensore avv.to Roberto Paradisi, proponeva ricorso per cassazione e premesso che la corte di appello aveva basato la motivazione su ragionamenti soltanto possibilistici deduceva:

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento al delitto di corruzione poichè era stata omessa la valutazione delle ipotesi alternative, la responsabilità era stata affermata benchè mancasse la certezza della colpevolezza facendosi riferimento ad un criterio di ragionevolezza, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, si era attestata la possibilità di versamenti di denaro in favore del P. mai accertati; inoltre si era valutata la dichiarazione del D. smentita sui conti cifrati gestiti da B. e su altre circostanze e non era stata valutata la possibilità che i prelievi contanti fossero destinati a viaggi all'estero così come altre ipotesi alternative pure prospettate così da incorrere nel vizio di mancata valutazione globale della prova indiziaria;

- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa valutazione delle prove offerte dalle difese poichè la corte di appello aveva ricalcato le argomentazioni del giudice di primo grado senza tenere conto dei profili di inattendibilità della dichiarazione del Gl., della ricostruzione alternativa del G. circa le ragioni di quel colloquio, circa il contenuto del biglietto vergato dal ricorrente; ancora mancava la motivazione sulla presunta influenza esercitata dal P. sui componenti della commissione che avevano tutti espresso voto favorevole senza che siano state specificate le modalità della costrizione subita e senza che si fosse tenuto conto degli elementi contrari alla tesi accusatoria;

- contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti per invenzione rilevante poichè la corte di appello aveva dato atto della partecipazione di Vi. e Fe. alle cene con G. e C. mai avvenuta posto che i funzionari si erano incontrati con il solo P.;

- omessa motivazione sulle versioni riferite dai tre imputati circa il prestito al P. che risultavano del tutto compatibili con l'impellente necessità del predetto di ricevere al più presto un prestito di denaro;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di truffa, essendo mancata l'identificazione degli artifici e raggiri ai danni di F. spa e non potendo la responsabilità per detta ipotesi delittuosa ricavarsi dalla corruzione; la corte aveva omesso di motivare circa il decisivo intervento del dott. Po. che aveva messo in contatto le parti quando il DTM era già stato acquistato, ed in parte pagato da G., e che aveva di conseguenza acquisito una rilevante posizione all'interno di M. quale promotore della operazione;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza della motivazione circa la validità della consulenza Z. ed in relazione alla funzionalità del DTM; il giudice di appello aveva emesso sul punto una motivazione del tutto apparente ritenendo superflue tutte le argomentazioni difensive che avevano provato la piena funzionalità del sistema a fronte di un pregiudizio scientifico del consulente del PM che non aveva esaminato il macchinario in funzione ed era stato smentito dal consulente della difesa V., sicchè doveva ritenersi che la corte aveva violato i criteri della prova scientifica;

- violazione dell'art. 606, lett. b) sotto il profilo dell'ingiusto profitto realizzato da G. e manifesta illogicità della motivazione poichè si era dimostrato che il finanziamento (2,5 milioni di Euro) non aveva arrecato alcun vantaggio stante che non vi era stato alcuno storno di somme, non vi era stata suddivisione di dividendi della M., sicchè era provato oltre ogni ragionevole dubbio l'assenza di profitto avendo anzi il ricorrente versato ingenti capitali personali andati perduti e mancando il presupposto della truffa contrattuale;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per assenza di motivazione circa il dolo e cioè circa la volontà di truffare F. con una operazione risultata disastrosa per il patrimonio personale;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante della natura pubblicistica di F. posto che la maggioranza del capitale apparteneva ad un privato (gruppo A.) sicchè la corte era incora anche in travisamento dei fatti e la funzione esercitata appariva strettamente privatistica; conseguentemente, ed in applicazione dei principi giurisprudenziali che venivano richiamati, doveva escludersi l'aggravante;

- violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

- violazione di legge quanto al riconoscimento del danno morale patito da F. spa liquidato in via equitativa in 20.000 Euro benchè si trattasse di persona giuridica della quale G. non era dipendente;

- violazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto di corruzione propria in corruzione impropria posto che la determina era legittima ed assunta nel rispetto dei doveri di ufficio; in ogni caso, trattandosi di corruzione impropria successiva, il corruttore in forza della legge previgente non era punibile in quanto soggetto privato.

1.5 C. proponeva ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore di fiducia Nicola Madia deducendo nell'ordine:

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione laddove la corte aveva tralasciato di considerare e confutare gli elementi probatori indicati nell'atto di appello finalizzati sia alla positiva dimostrazione dell'insussistenza del reato di corruzione propria antecedente perchè il fatto non sussiste sia ad ottenere la rinnovazione del dibattimento; e ciò con riferimento alla idoneità del DTM ad ottenere l'autorizzazione, alla assenza di motivi ostativi caratterizzanti l'orientamento dei componenti la commissione rifiuti, l'insussistenza di qualsiasi dazione corruttiva al pubblico ufficiale P. ed il difetto degli argomenti della corte di appello sul punto;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la corte completamente omesso l'esame delle argomentazioni difensive volte a dimostrare l'estraneità di C.F. dall'accusa di corruzione, posto che il ragionamento della corte meneghina era caratterizzato da totale omissione delle argomentazioni difensive; difatti il ricorrente non era mai stato messo al corrente del versamento di Euro 12.500 Euro come risultava da tutti gli argomenti di prova che venivano analizzati e riportati;

- violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, dovuta anche alla omessa valutazione di elementi difensivi e ad un'intrinseca contraddizione inficiante il provvedimento impugnato, laddove non era stata riconosciuta l'ipotesi di corruzione impropria susseguente e la non punibilità del privato C. commettendo errore di diritto (terzo motivo); e ciò perchè rilasciato il parere da parte della commissione tecnica l'autorizzazione era un atto dovuto paragonabile al rilascio di una certificazione;

- violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione laddove era stata ritenuta l'ipotesi di corruzione propria nonostante il pubblico ufficiale che si assumeva corrotto non avesse competenza ad emanare l'atto di ufficio incriminato (quarto motivo);

- violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e per omessa motivazione laddove non era stato rilevato come il fatto non sia più previsto dalla legge come reato (quinto motivo);

- violazione dell'art. 606, lett. e) per omessa motivazione sulle doglianze difensive relative al reato di truffa;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per essere stata ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 posto che F. non rientra nella nozione di ente pubblico non essendo finanziata dallo Stato, svolgendo attività commerciale e trattandosi al più di organismo di diritto pubblico non equiparabile ad ente pubblico;

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la corte omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa per invocare la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, il minimo della pena, la sospensione condizionale e la non menzione.

Con successiva memoria difensiva depositata in cancelleria il difensore del C. lamentava l'omessa valutazione dei motivi di appello tendenti a dimostrare l'assenza di qualsiasi nesso tra la dazione della somma di Euro 12.500 e l'atto di ufficio e quindi il difetto di prova dell'accordo corruttivo e della strumentalizzazione dell'atto da parte del pubblico ufficiale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso avanzato nell'interesse del P. è infondato e deve pertanto essere respinto.

2.1 Quanto al primo ed al secondo motivo deve essere ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa nè il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado nè, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del P. è costituito:

- dall'accertato versamento allo stesso da parte di B.A., dipendente della M. Group spa e giudicato separatamente con patteggiamento, della somma di Euro 12.500,00 in data 18 novembre 2011;

- dalla provata esistenza di un rapporto preferenziale e di favori con i vertici di M. unitamente ai quali il P. era solito recarsi a cena presso costosi locali milanesi senza versare il costo dei pasti che riceveva quale regalia dai medesimi vertici di M.;

- dalla accertata attività di pressione esercitata dal P. nei confronti dei componenti della commissione rifiuti, pacificamente emersa all'esito delle deposizioni dei testi Vi. e Fe., che erano i due componenti che ricevevano le sollecitazioni dell'imputato per l'esito favorevole della pratica, e degli altri componenti Lo., An. e Se. i quali tutti confermavano l'interesse della dirigenza provinciale;

- dalle dichiarazioni di Gl.Lu. il quale riferiva di avere direttamente appreso dal G. che per ottenere la autorizzazione all'uso del DTM era stata versata una tangente ad un funzionario della Provincia di Novara (" B. ha unto N.");

- dalle dichiarazioni di D.G. il quale aveva appreso dal nuovo amministratore delegato di M., ing. Ca., dell'esistenza di conti cifrati gestiti da B.A. attraverso i quali era stato corrotto il funzionario che aveva rilasciato l'autorizzazione (e cioè proprio il P.);

- dalla registrazione effettuata dallo stesso Gl. il 30 luglio 2013 del suoi colloqui con G. e Ca. (si veda resoconto a pagina 11-12 della sentenza impugnata) e nella quale G. riferiva del prestito effettuato a P. e del biglietto contestualmente dal G. rilasciato al Gl., nel quale veniva accreditata espressamente la ricostruzione del prestito quale "versione ufficiale";

- da una seconda registrazione di conversazione, quella del 30 luglio 2013, in cui è il Ca. a confermare al Gl. che il segretario generale della Provincia di Novara era stato corrotto attraverso il versamento della somma di 60.000 Euro.

Si tratta con evidenza di una congerie di elementi di prova che la corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha correttamente valutato quale prova della corruzione del funzionario che rilasciò quella autorizzazione in data 17 maggio 2011 e cioè del P. ed a fronte delle quali le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E tale congiunta valutazione la corte di appello ha correttamente posto a fondamento anche del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria poichè l'istruzione probatoria di primo grado è apparsa del tutto completa ed esauriente non avendo lasciato profili di rilievo non esplorati.

Invero premesso che questa corte ha ritenuto, come sono, inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), nel caso in esame, la pedissequa riproduzione di tutte le doglianze avanzate contro la sentenza di primo grado nel ricorso per cassazione, non appare in alcun modo idonea a confutare le conclusioni dei giudici di merito e ciò sia perchè viene proposta soltanto una lettura alternativa di fonti di prova, tutte peraltro parcellizzate, sia perchè in ogni caso le prove che si assumono pretermesse, ovvero non rinnovate, non hanno valore dirimente rispetto all'ampio e convergente materiale probatorio valorizzato dalla corte di appello ed in precedenza riassunto.

E quanto a tutte le doglianze proposte con i motivi di ricorso relativi al funzionamento del DTM, anche esse si risolvono in una lettura alternativa di dati di fatto non deducibile nella presente sede di legittimità; le conclusioni cui sul punto è pervenuta la corte di appello non sono affette da alcuna illogicità o contraddizione, appaiono assunte al termine di un esame complesso ed approfondito di questioni anche puramente tecniche e, certamente, appaiono assunte in forza della valutazione complessiva di tutti gli altri elementi di prova che viceversa la difesa ricorrente, anche in questa occasione, parcellizza. La corte di appello ha sottolineato a pagina 41 della motivazione come tutte le argomentazioni della difesa circa la funzionalità del DTM non possono escludere nè le attività di pressione esercitate sui membri della commissione rifiuti, e da questi riferite, ad opera del P., nè che le perplessità degli stessi membri su tale apparato tecnico li inducevano a concedere il parere favorevole a condizioni talmente restrittive per l'operatività di quell'impianto da renderlo comunque praticamente non utilizzabile. E comunque, le confutazioni sul funzionamento dell'impianto sulle quali si dilunga il ricorso trovano comunque smentita da parte dei giudici di merito sulla base della fondamentale considerazione che benchè effettuato quel costoso acquisto il DTM non potè mai essere utilizzato per la sua asserita funzione oltre che in forza delle considerazioni del consulente tecnico Z., il quale lo ha definito un apparato del tutto non funzionale, così sostanzialmente confermando quelle perplessità che già i membri della commissione rifiuti nella fase del rilascio del parere avevano avuto.

Tali argomenti appaiono sufficienti anche per il rigetto del secondo motivo di ricorso posto che con lo stesso si ripropone l'esistenza di violazioni di legge o difetti di motivazione sovrapponibili al primo motivo ed analogamente riproducente una alternativa lettura di elementi di prova mai illogicamente valutati dai giudici di merito. L'autorizzazione emessa il 17 maggio 2011 dal P. costituiva un atto tipicamente discrezionale dell'autorità amministrativa rilasciato all'esito di un procedimento nel contesto del quale era richiesto l'intervento di un organo dotato di competenze tecniche costituito proprio dalla commissione rifiuti; l'organo amministrativo, valutato il contenuto del parere rilasciato dalla competente commissione tecnica, era tenuto ad esercitare il proprio potere discrezionale avendo quale unico scopo la tutela dell'interesse pubblico relativo al corretto funzionamento dei nuovi impianti di smaltimento rifiuti, quando, invece, nel caso di specie, è rimasto con assoluta certezza verificato che quella autorizzazione fu frutto del mercimonio della pubblica funzione spettante proprio al P. quale Dirigente di settore. Tali considerazioni escludono ogni fondatezza anche al terzo motivo con il quale si assume l'estraneità del ricorrente alla funzione pubblica attribuita esclusivamente alla commissione tecnica che, viceversa, doveva soltanto emanare il parere dal contenuto strettamente tecnico sulla base del quale, poi, l'atto autorizzativo veniva emesso dal Dirigente del settore ambiente e cioè proprio dal P..

In relazione al quarto motivo, va ricordato come secondo l'impostazione tradizionale la differenza tra le ipotesi criminose di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sta nel fatto che nel primo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dal pactum sceleris, si realizza una violazione del principio di correttezza e in qualche modo del principio del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza però che la "parzialità" si trasferisca nell'atto che resta quello unicamente possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici; nel secondo caso, la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche e rendendolo, pertanto, illecito e contrario ai doveri di ufficio. E nel caso in esame l'atto emanato proprio dal P. è connotato da illiceità perchè l'autorizzazione del DTM era frutto delle sollecitazioni cui era stata sottoposta la commissione rifiuti e del patto corruttivo che l'imputato aveva concluso con i vertici di M. ed in virtù del quale veniva lautamente retribuito.

Peraltro, va anche osservato, come la giurisprudenza di questa corte abbia affermato che configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 c.p. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Rv. 273448); con altra pronuncia si è affermato che integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Rv. 267187).

E l'applicazione di tale principio al caso in esame comporta proprio la infondatezza del motivo nella parte in cui insiste sulla funzionalità ed efficacia di un sistema, il DTM, mai messo in opera, posto che, comunque, risulta accertato lo stabile asservimento del P. agli interessi della M. Group, dietro il mercimonio della pubblica funzione comprovato dalla ricezione di somme di denaro, peraltro di ingente valore, con totale sacrificio della discrezionalità, che gli atti in tema di efficacia del sistema di smaltimento dei rifiuti della provincia di Novara avrebbero dovuto avere.

Tali conclusioni escludono la fondatezza anche del successivo motivo con il quale si è dedotta la successione di leggi penali favorevoli al reo, nel caso di specie non configurabile alla luce della condanna per il delitto di cui all'art. 319 c.p.. Infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione del tutto esente da ogni illogicità e giustamente facente leva sulla gravità dei fatti e sulla pervicacia delle tesi difensive sostenute pur a fronte di elementi inconfutabili quali la ricezione del bonifico in denaro.

3.1 Anche il ricorso G. è infondato e deve pertanto essere respinto.

Quanto alle prime due doglianze, va ricordato come il principio dell'"oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Rv. 254579). Inoltre, si è anche affermato che il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880). Con la precisazione necessaria, nel caso di specie, che costituisce prova, e non semplice indizio, l'attribuzione diretta di un fatto illecito a taluno dichiarata da un testimone ovvero il contenuto di una registrazione nella quale si confessino fatti illeciti, poichè non di elementi indiretti si tratta bensì di fonti di diretto accertamento della condotta incriminata.

Ed al proposito va infatti ricordato come per costante interpretazione di questa corte la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225466). Ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite si è successivamente affermato che la registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità (Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Rv. 250534); nel caso in esame nella valutazione delle conversazioni registrate e nel corso delle quali l'imputato rendeva dichiarazioni, i giudici di merito si sono attenuti proprio al suddetto principio individuando un significato ineccepibile delle frasi riferite rispetto al quale i ricorsi insistono nel proporre una valutazione alternativa di dati di fatto. Ed al proposito va ancora sottolineato che in tema di registrazione di conversazioni effettuata da un privato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640). Manifesta illogicità od irragionevolezza nel caso in esame del tutto insussistenti alla luce della valutazione complessiva degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito.

Fatte queste premesse, la sentenza impugnata non incorre in alcuno dei vizi denunciati con i primi motivi; non vi è difatti nè violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nè violazione di principi in tema di valutazione della prova indiziaria posto che, come già segnalato ed evidenziato per la posizione P. alla quale si rinvia, l'episodio corruttivo è stato ricostruito sulla base del versamento da parte di B.A., dipendente della M. Group spa e giudicato separatamente con patteggiamento, della somma di Euro 12.500,00 in data 18 novembre 2011 al P.; dalla provata partecipazione di P. a cene allo stesso offerte da G. e C.; dalla accertata attività di sollecitazione esercitata dal P. nei confronti dei componenti della commissione rifiuti; delle dichiarazioni di G.L. il quale riferiva di avere direttamente appreso dal G. che per ottenere la autorizzazione all'uso del DTM era stata versata una tangente ad un funzionario della Provincia di Novara (" B. ha unto N."); delle dichiarazioni di D.G. il quale aveva appreso dal nuovo amministratore delegato di M., ing. Ca., dell'esistenza di conti cifrati gestiti da B.A. attraverso i quali era stato corrotto il funzionario che aveva rilasciato l'autorizzazione (e cioè proprio il P.); della registrazione effettuata dallo stesso Gl. il 30 luglio 2013 del suoi colloqui con G. e Ca. (si veda resoconto a pagina 11-12 della sentenza impugnata) e nella quale G. riferiva del prestito effettuato a P. e del biglietto contestualmente dal G. rilasciato al Gl. nel quale veniva accreditata espressamente la ricostruzione del prestito quale "versione ufficiale"; di una ulteriore registrazione di conversazione del 30 luglio 2013 in cui è il Ca. a confermare al Gl. che il segretario generale della Provincia di Novara era stato corrotto attraverso il versamento della somma di 60.000 Euro.

A fronte di tali non equivoci dati, conformemente interpretati, il giudice di appello non appare essere incorso in alcuna violazione di legge ovvero difetto di motivazione non dovendo esaminare necessariamente tutte le possibili ma remote ed inverosimili ipotesi alternative fornite nel corso dell'istruzione dibattimentale dagli imputati nel corso dei rispettivi esami ovvero da alcuni dei testimoni della difesa, poichè un compendio probatorio così imponente rende per sua natura del tutto impossibile ricostruire i fatti in termini differenti dalla accertata corruzione. Gli argomenti difensivi non possono infatti limitarsi a prospettare ipotesi alternative (quale il prestito a favore del P.) quando il materiale probatorio congiuntamente valutato dà conto sia dell'esistenza di versamenti di somme di denaro da privati ad un pubblico funzionario competente all'emanazione di un atto che riguardi direttamente una società agli stessi riconducibile, sia quando siano acquisite registrazioni di conversazioni provenienti da uno degli imputati, proprio il G., che utilizza terminologia direttamente e non equivocamente richiamante l'avvenuta corruzione (" B. ha unto N."), poichè altrimenti la motivazione della sentenza dovrebbe spingersi ad esaminare tutte le alternative possibilità umane che la difesa potrebbe limitarsi a prospettare quale semplicemente possibili per infondere un dubbio e così eliminare la possibilità di ritenere confortata l'accusa. Il dubbio ex art. 533 c.p.p. per essere decisivo al punto da scongiurare la condanna deve essere ragionevole e cioè deve trovare oltre che fondamento in mezzi istruttori acquisiti nel corso del processo anche risultare tale da elidere il significato delle prove d'accusa.

Nè il dubbio può nascere dalla valutazione frazionata delle prove fornite dall'accusa che correttamente il giudice di merito appare avere considerato nel suo complesso; sicchè non costituiscono così certamente meri indizi ma prove dirette del fatto, sia il bonifico a P., che la registrazione delle conversazioni, che le precise e circostanziate accuse del Gl. e del D., sulla cui attendibilità non è dato dubitare, sia perchè privi di interesse specifico al mendacio sia perchè pienamente riscontrati proprio da dati oggettivi come la registrazione della frase del G. stesso. Deve pertanto essere precisato al proposito che il versamento di una ingente somma di denaro (nel caso di specie 12.500 euro) da una società titolare di una autorizzazione amministrativa al pubblico ufficiale che ha emesso il provvedimento costituisce prova diretta e non semplice indizio, dell'accordo corruttivo.

E quanto alla tesi alternativa della sussistenza di un prestito elargito proprio da M. a P., basta ancora osservare che tale causale risulta smentita dalla semplice constatazione che non sono state mai indicate le precise circostanze di modalità di restituzione della somma, mentre, la natura illecita dell'atto compravenduto, trova giustificazione anche nell'ingiustificata accelerazione delle attività della Commissione rifiuti imposta dal P. agli altri membri tramite l'intermediazione del Vi.. Di nessun rilievo poi la circostanza che sarebbe stata travisata la partecipazione di Vi. e Fe. alle cene con il solo P. e non anche con i coimputati C. e G.; il Tribunale e la Corte di appello hanno sottolineato come i due funzionari della Commissione rifiuti siano stati ospiti del P. presso un ristorante milanese e come lo stesso abbia pagato i conti con carte di credito intestate non a sè bensì ai coimputati G. e C. e ciò, indipendentemente dalla presenza di questi ultimi, costituisce certamente dato rilevante per comprendere l'attività di convincimento posta in essere dal funzionario pubblico.

Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

2.3 Vanno poi analizzate le doglianze relative alla affermazione di responsabilità per il delitto di truffa sempre avanzate nel ricorso G.; al proposito va affermato che non sussiste nè la denunciata violazione di legge nè l'illogicità o contraddittorietà della motivazione esposte con i motivi di ricorso poichè la Corte di appello di Milano, con motivazione del tutto conforme a quella resa dal Tribunale, e pertanto costituente un unico apparato argomentativo, ha adeguatamente risposto a tutte le doglianze proposte con il presente ricorso con la motivazione espressa alle pagine 46 e seguenti. Si è infatti sottolineato, quanto alla contestata sussistenza degli artifici e raggiri in danno di F. SGR s.p.a., come, dopo avere ottenuto l'autorizzazione illecitamente rilasciata dal P. e sfruttando quindi tale provvedimento, il duo G.- C. otteneva il lauto finanziamento della società a capitale pubblico. In questo senso quindi, è chiaro, secondo la impostazione seguita dal giudice di appello, che l'accertamento della corruzione costituisce presupposto logico e di fatto della successiva truffa, poichè era proprio quel provvedimento autorizzativo dal contenuto illecito, perchè compravenduto, che fondava un giudizio di affidabilità della M. e motivava la concessione del finanziamento da parte di F.. E tali considerazioni, svolte appositamente dalla Corte di appello a pagina 46, giustamente escludono fondamento rilevante a circostanze che finiscono avere valore del tutto accessorio, quale l'individuazione delle modalità di origine del rapporto tra le due società (M. e F.) che il ricorrente vuole attribuire alla intermediazione del Po., trattandosi di circostanza del tutto secondaria ed irrilevante per escludere l'ipotesi di reato. Così come, a fronte della contestata funzionalità del DTM, non è decisivo scendere nel dettaglio della capacità tecnica del macchinario, che comunque è stata decisamente negata dal consulente Z. con una valutazione che appare confermata dalla fondamentale circostanza di fatto che tale costoso apparecchio tecnico non è stato mai messo in opera e in funzione. Sempre a pagina 46 della motivazione, con valutazioni del tutto logiche e fondate sul corretto esame delle emergenze istruttorie, la corte di appello ha spiegato che al momento della conclusione dell'accordo con F. era possibile prospettare anche un miglioramento della funzionalità del DTM o, comunque, un concreto sfruttamento dello stesso; ma ha efficacemente sottolineato come tale circostanza tuttavia rimanga non decisiva, posto che l'artifizio o raggiro va individuato nell'avere carpito il consenso in forza di un provvedimento amministrativo precedentemente rilasciato in forza della corruzione del Dirigente del settore ambiente della Provincia di Novara. E tale ricostruzione motiva ampiamente anche sulla sussistenza del dolo, contestato nel quarto motivo di ricorso, ricavato correttamente dai giudici di merito proprio sulla base della ricostruzione processuale delle condotte poste in essere dagli imputati, che agirono con piena coscienza e volontà di trarre in inganno F., rappresentando la decisività di un provvedimento autorizzativo circa la funzionalità del DTM oggetto di precedente corruzione. In relazione poi alla contestazione dell'elemento dell'ingiusto profitto personale, oggetto del terzo motivo di ricorso, non sussiste difetto di motivazione poichè la corte ricostruisce anche in questo caso i fatti a pagina 47 della motivazione sulla base delle circostanze emerse in sede di istruzione dibattimentale; e quanto ai motivi proposti l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno va valutato alla luce della soggettività giuridica dei soggetti coinvolti nella complessa vicenda. Se è infatti risultato che le condotte illecite vennero poste in essere da G. e C. nella qualità di persone fisiche, essi agirono, il primo, quale legale rappresentante della M. Group spa e presidente del consiglio di amministrazione ed il secondo quale socio di maggioranza ed amministratore delegato sempre di M. Group spa; così realizzando un profitto ingiusto non per se stessi, quali individui, bensì in favore di quella società ove rivestivano importanti cariche sociali e di cui possedevano le quote di maggioranza. E la sussistenza dell'ingiusto profitto non può essere esclusa soltanto per la autonomia patrimoniale della società rispetto alle persone fisiche che la compongono e la possiedono, anche parzialmente, dovendo certamente ammettersi, come peraltro risultante dallo spirito dello stesso D.Lgs. n. 231 del 2001, che realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all'art. 640 c.p.. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società con autonomia patrimoniale, ponga in essere artifici e raggiri in danno dei terzi ed in conseguenza dei quali sia il patrimonio della società ad essere arricchito o le attività della stessa a trovare nuovi spazi operativi. Principio questo già in passato affermato da questa corte secondo cui in tema di truffa, il profitto ingiusto non deve necessariamente essere conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo consapevole - a trarre il beneficio illecito dal raggiro, e fatta salva comunque l'ipotesi di concorso nel reato, in forza del quale gli atti dei singoli sono considerati nel contempo loro propri e comuni anche agli altri compartecipi (Sez. 2, n. 13501 del 17/10/2000, Rv. 217626). Sicchè di nessun rilievo appare indagare poi sulle circostanze indicate in ricorso e secondo le quali il G. non ebbe a distrarre le somme in epoca successiva all'ottenimento del finanziamento, poichè è evidente che il delitto era già stato consumato in precedenza. Va ricordato al proposito che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Rv. 269688). E all'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame consegue l'affermazione che l'ingiusto profitto si è realizzato proprio nel momento dell'ottenimento del finanziamento da F. SGR s.p.a. (31 ottobre 2011), con conseguente accrescimento delle consistenze patrimoniali della M. Group, che poteva acquisire un costoso macchinario senza versarne l'integrale prezzo; M. Group, all'interno della quale operavano quali presidente del c.d.a., legale rappresentante, amministratore delegato e titolare del pacchetto di maggioranza G. e C..

In relazione al quinto motivo, rileva il Collegio come sia lo stesso ricorso a travisare circostanze decisive; a fronte delle osservazioni puntuali della Corte di appello, espresse a pagina 47, e secondo le quali al momento della consumazione dei fatti F. era società ad intero capitale pubblico, il ricorso insiste sulla appartenenza, peraltro solo pro quota, della società ad un fondo privato A., che appare però realizzata successivamente la consumazione dei fatti. La sussistenza di una circostanza aggravante come quella prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 va valutata in relazione alla natura dell'ente al momento in cui si verifica il danno ingiusto ed al conseguente arricchimento dell'agente, non risultando decisive le successive trasformazioni, e ciò per l'evidente considerazione che è proprio al momento di consumazione del fatto che lo stato od altro ente pubblico subisce il danno. Sicchè le trasformazioni del capitale sociale mediante cessione di quote o dell'intera compagine a privati, attuate successivamente la consumazione del fatto ma prima della pronuncia di condanna definitiva, non incidono sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1.

Inoltre questa sezione è già intervenuta proprio su tale specifico aspetto affermando, in sede cautelare, (Sez. 2, n. 17889 del 14/04/2015, Rv. 263658) come ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. Ed in applicazione del principio, si è riconosciuta (Sez. 2, n. 17889/2015 cit.) la natura pubblicistica a F. SGR s.p.a. in quanto società partecipata in via maggioritaria da enti pubblici ed istituita al fine di rendere più competitive imprese medio-piccole attraverso l'acquisizione di quote societarie di minoranza delle stesse. In particolare, in motivazione la suddetta pronuncia, dopo avere premesso che i criteri per l'individuazione e la qualificazione di un ente come pubblico devono privilegiare l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e strutturale, ha ritenuto che la natura pubblicistica possa essere riconosciuta quando ricorrano, cumulativamente, tre requisiti, cioè:

a) la personalità giuridica, indifferentemente di diritto pubblico o privato;

b) le decisioni dell'ente devono essere sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico (Corte di Giustizia, 1 febbraio 2001, causa C-237-99, Commissione delle Comunità Europee c. Francia). La suddetta influenza si può valutare sotto un duplice alternativo parametro ognuno dei quali s'ispira a logiche diverse da quelle dell'imprenditore privato e si verifica:

b1) quando l'attività dell'ente è finanziata in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico;

b2) quando la gestione dell'ente è sottoposta al controllo di questi ultimi, o quando la designazione di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è effettuata da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico;

c) la persona giuridica deve essere istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

E quanto a F. si precisava che tale compagine:

a) possiede il primo requisito di cui si è detto e cioè la personalità giuridica;

b) le decisioni sono sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico sotto il duplice profilo evidenziato sia perchè i soci sono, in maggioranza, enti pubblici, sia perchè gestisce il Fondo Finanza e Sviluppo che ha dotazione di capitali in prevalenza pubblici (delle stesse Camere di Commercio di Milano, Bergamo, Brescia e Como) e realizza gli investimenti "senza leva finanziaria";

c) è stata istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale: tale, infatti, deve ritenersi l'acquisizione di quote di minoranza in società di capitali di dimensioni medio piccole, che abbiano sede in Lombardia, che posseggano marchi o know how distintivi, che offrano prodotti tipici del made in Italy" o che introducano innovazioni tecnologiche. E' del tutto evidente, infatti, che la suddetta finalità è di natura prettamente istituzionale e non certo svolta nel mercato concorrenziale.

Il fine, infatti, non è quello di acquisire quote societarie per scopi speculativi, ma per rendere più competitive imprese medio piccole, con generale vantaggio per tutta la collettività (incremento di occupazione; sviluppo di tecnologie ecc...).

Nell'affermare la natura sostanzialmente pubblica di F. la suddetta pronuncia (Sez. 2, n. 17889/2015 cit.) appare essersi conformata a quel recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Rv. 270665; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270518; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 25736).

E nel caso di specie è proprio risultato che F. era soggetto partecipato integralmente dalle camere di commercio (Milano, Bergamo, Brescia e Como) e che perseguiva anche un interesse generale costituito proprio dal finanziamento delle attività della piccola e media impresa all'evidente fine di agevolare le attività di tali enti e favorire la crescita degli stessi oltre che il miglioramento delle condizioni ed opportunità di lavoro.

Il sesto e settimo motivo sono inammissibili perchè manifestamente infondati; la negazione delle attenuanti generiche è giustificata da una motivazione priva di qualsiasi illogicità, posto che il danno arrecato a F. è stato certamente rilevante, la fattispecie corruttiva altrettanto allarmante, il comportamento processuale del tutto privo di qualsiasi profilo collaborativo. Quanto al danno non patrimoniale subito da F. s.p.a. occorre rilevare che, tale compagine sociale per effetto della grave truffa subita, oltre ad avere patito una chiara riduzione del capitale sociale per effetto della concessione del prestito, veniva chiaramente coinvolta in dinamiche delittuose ai suoi danni, che ne sminuivano prestigio e capacità operative, giustamente indennizzate dai giudici di merito attraverso una valutazione equitativa, senza che abbia rilievo decisivo la posizione di terzi e non dipendenti degli imputati.

Quanto all'ultimo motivo, si richiamano integralmente le osservazioni svolte per la posizione del P.; il caso di specie rientra certamente nelle ipotesi di corruzione propria antecedente, poichè l'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale fu oggetto di sicuro mercimonio, sicchè il fatto non può essere riqualificato ex art. 319 c.p. e nessuna conseguente determinazione va assunta per la posizione del privato corruttore ugualmente punibile.

4.1 Quanto al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del C., e nel quale vengono lungamente esposte tutte le tesi alternative difensive circa la funzionalità del DTM, le attività della commissione tecnica, le dichiarazioni resi dai suddetti componenti, la relazione tecnica dell'ing. V., la non attendibilità delle conclusioni del consulente del PM dott. Z., vanno integralmente richiamate le osservazioni esposte nella trattazione degli analoghi vizi contestati nei ricorsi P. e G.. Tutte le doglianze si risolvono in una sostanziale lettura di molteplici elementi di fatto già dedotti in sede di primo grado ed appello e dai giudici di merito compiutamente valutati, ma ritenuti recessivi rispetto al corposo materiale probatorio accusatorio che non risulta mai illogicamente valutato e che, anzi, appare univocamente idoneo ad attestare la avvenuta corruzione antecedente del P. da parte di C. e G..

E con riferimento specifico alle attività della Commissione tecnica, cui il ricorso dedica alcune decine di pagine richiamando le varie deposizioni per negare qualsiasi intervento del pubblico ufficiale P., va sottolineato come le attività di detto organo avessero funzione consultiva tecnica ma il provvedimento autorizzativo, e cioè l'atto discrezionale della pubblica amministrazione, destinato alla disciplina del sistema di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Novara, che doveva avere quale unico faro la tutela del pubblico interesse, risulta di competenza proprio del P., quale segretario generale della Provincia e Dirigente pro-tempore del settore ambiente. Sicchè, per negare la corruzione del P. ad opera del C. e del correo G. non serve neppure dimostrare la presunta regolarità delle attività della commissione tecnica, che i giudici di merito hanno escluso evidenziando le notevoli sollecitazioni ricevute proprio da P. tramite i componenti Vi. e Fe., perchè, comunque, l'atto compravenduto non è il parere della commissione bensì l'autorizzazione sottoscritta dal P. stesso per un sistema, il DTM, mai operativo.

Ed in relazione alla dedotta insussistenza di qualsiasi dazione corruttiva in favore del P., basta richiamarsi alle osservazioni già in precedenza svolte che escludono qualsiasi fondatezza alla tesi del prestito, mai restituito, ed alle numerose possibilità alternative esposte, che cozzano, immancabilmente, con l'univoco significato del bonifico di Euro 12.500, con il contenuto di plurime conversazioni registrate, con le deposizioni di soggetti pienamente attendibili come Gl. e D., che ripetutamente hanno riferito di avere appreso, anche da fonti diverse, del fatto corruttivo, dal contenuto di quel biglietto redatto dallo stesso G. anch'esso dall'inequivocabile significato, perchè riferito alla versione ufficiale del prestito, a fronte di quella diversa e reale della corruzione così ammessa.

4.2 Quanto al secondo motivo, deve essere escluso il difetto di motivazione poichè la Corte di appello non può ritenersi avere limitato la risposta alle doglianze alle sole pagine finali della motivazione; nella lunga esposizione delle considerazioni svolte dalla sentenza di prime cure, il giudice di appello ha fatto proprie le valutazioni del primo giudice ritenendo che i motivi proposti non avessero l'idoneità di scalfire il ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Riportando tutti gli argomenti esposti dal primo giudice la corte di appello di Milano ha escluso l'estraneità del C. alla condotta di corruzione evidenziando:

- la frequentazione anche da parte di C. del P. in occasione delle cene nei ristoranti milanesi;

- l'avvenuto pagamento di altre cene da parte del P. con la carta di credito intestata a M. Group spa in uso anche a C. oltre che a G. (pagine 3 sentenza di appello);

- la non credibilità della versione resa dallo stesso C. nel corso del suo esame in primo grado circa la causale del prestito a P. (vedi pagina 14 motivazione di appello) che quindi esclude la tesi difensiva della estraneità del ricorrente a detta attività che anzi lo stesso cercava di giustificare;

- la conversazione del 30 luglio 2013 che lo stesso ricorso cita a pagina 97 e nella quale viene espressamente fatto riferimento a " F." ( C.) quale soggetto autore della dazione corruttiva che si tentava poi di fare passare per prestito;

- l'espressa attribuzione della qualifica di tesoriere del C. attribuita a B.A., soggetto separatamente giudicato;

- la fondamentale rilevanza nel caso in esame della prova logica che la Corte ricostruisce in numerosi passaggi ove evidenzia non soltanto la comunanza di attività ed interessi di G. e C. ma anche il fatto che questi era amministratore delegato di M. Group spa e socio di maggioranza della società nel cui interesse venivano compiute le condotte di corruzione e truffa.

Va pertanto affermato che la motivazione della sentenza di appello, confermativa della pronuncia di primo grado, la quale abbia proceduto ad una lunga esposizione delle ragioni poste a fondamento della prima condanna, manifestando apertamente di condividerle dopo una puntuale analisi ricostruttiva, non è affetta da vizio se dopo avere esposto i motivi di gravame si limiti a richiamare le argomentazioni in precedenza esposte una volta che tali ragioni esauriscano la trattazione delle doglianze esposte con il gravame avverso la pronuncia di primo grado.

4.3 Quanto al terzo e quarto motivo, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei fatti sia perchè si tratterebbe di corruzione impropria susseguente ovvero perchè il pubblico ufficiale non era competente all'emanazione dell'atto di ufficio trattandosi di potere spettante esclusivamente alla commissione tecnica, le doglianze appaiono entrambe infondate.

La procedura amministrativa prevista nel caso di autorizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti, come appunto il desorbitore tecnico mobile, prevedeva certamente l'intervento prioritario ed obbligatorio della commissione tecnica provinciale, composta da vari membri, tutti in rappresentanza delle diverse branche dell'amministrazione regionale e provinciale, e l'emissione di un parere da parte di tale organo sulla base del quale, poi, l'organo amministrativo di vertice del settore, appunto il Dirigente del settore ambiente, in quel frangente temporale proprio P.A., doveva emettere il provvedimento amministrativo di autorizzazione, previa valutazione del parere della commissione ma avuto riguardo, altresì, agli interessi pubblici rilevanti nelle autorizzazioni in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e della bonifica dei luoghi. Se è vero pertanto che il procedimento certamente prevedeva l'intervento obbligatorio dell'organo tecnico, tale parere non esauriva, nè avrebbe potuto, le valutazioni che dovevano essere svolte prima dell'emanazione dell'autorizzazione, poichè altrimenti il provvedimento finale sarebbe stato demandato proprio a tale organo; viceversa l'intervento del Dirigente di settore evidenzia come l'autorizzazione amministrativa doveva tenere conto certamente del parere tecnico elaborato dalla competente commissione provinciale, ma anche di eventuali interessi pubblici contrastanti, che solo l'organo amministrativo, ove avesse correttamente operato, poteva valutare.

A tal fine questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, Rv. 269613). E nel caso in esame mancherebbe pure la coincidenza valutata ex post, in considerazione del fatto che il mancato funzionamento del DTM ha escluso anche tale possibilità, lasciando incontestata la circostanza dell'avvenuta compravendita dell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Ne deriva che il fatto è stato correttamente ricostruito in termini di corruzione propria e cioè per atto del proprio ufficio in quanto (ed altresì che) era P., quale Dirigente del settore ambiente e segretario provinciale, e non anche la Commissione rifiuti, competente all'emanazione del provvedimento autorizzativo.

Tali considerazioni comportano l'assorbimento del quinto motivo poichè i fatti vanno proprio inquadrati nell'ipotesi contestata e ritenuta di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e cioè di ricezione di somme di denaro finalizzate all'emissione di un atto, e cioè l'autorizzazione del 17 maggio 2011, emanato senza alcuna valutazione degli interessi pubblici sottesi.

4.4 Con riferimento al sesto e settimo motivo, con i quali si contesta l'omessa motivazione in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di truffa vanno integralmente richiamate le osservazioni già svolte nella trattazione della posizione G.. In particolare non si configura l'omessa motivazione posto che il giudice di appello, con valutazione conforme a quella operata dal tribunale in primo grado, ha ritenuto che l'autorizzazione compravenduta da M. Group per effetto della corruzione del P. fu l'artifizio ed il raggiro attraverso il quale venne indotta in errore F. s.p.a. circa l'operatività di quell'impianto di desorbimento tecnico mobile, mai poi messo in funzione, sebbene fosse stato conferito un considerevole finanziamento per il suo acquisto, ammontante a circa 3 milioni di Euro.

Quanto alla natura giuridica di F. s.p.a., richiamando le argomentazioni esposte nella posizione G., si ribadisce che la natura di ente pubblico va valutata al momento di consumazione del fatto. sicchè non possono rilevare in maniera decisiva per escludere l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 c.p. le modificazioni della compagine sociale successivamente intervenute. In ogni caso la funzione svolta dalla stessa F. s.p.a., consistente nel finanziamento delle imprese, è attività diretta alla realizzazione di pubblico interessi come sopra evidenziato dalla citata giurisprudenza sub 2.3..

Infine, esente da censure appare la motivazione della sentenza impugnata sia con riferimento alla determinazione della pena che alla negazione delle attenuanti generiche la cui negazione è ampiamente motivata con le considerazioni svolte a pagina 47 della pronuncia di appello. Alla infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. nonchè alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio della parte civile per questo grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita A. Libera Impresa SGR S.P.A. già F. SGR S.P.A., liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018



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